Mozione n. 67/4

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XVI LEGISLATURA

Mozione n. 67/4

MOZIONE GIAGONI – COCCIU – COSSA – DE GIORGI – MULA – MURA – SECHI – CANU – ENNAS – LANCIONI – MAIELI – MANCA Ignazio – MARRAS – PIRAS – SAIU – SCHIRRU – TALANAS sulla richiesta di referendum abrogativo, ai sensi dell’articolo 75 della Costituzione e dell’articolo 29 della legge 25 maggio 1970, n. 352, di articoli del testo unico per l’elezione della Camera (decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361), del testo unico per l’elezione del Senato (decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533), della legge 27 maggio 2019, n. 51, di disposizioni di delega contenute nell’articolo 3 della legge 3 novembre 2017, n. 165, avente ad oggetto l’abrogazione delle disposizioni sull’attribuzione dei seggi con metodo proporzionale in collegi plurinominali nell’elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica con richiesta di convocazione straordinaria del Consiglio ai sensi dei commi 2 e 3 dell’articolo 54 del Regolamento.

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IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTI:
– l’articolo 75 della Costituzione ove si prevede che cinque consigli regionali possano richiedere l’abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge;
– l’articolo 29 della legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo), ove si stabilisce che, nel caso di richiesta di referendum di cui all’articolo 75 della Costituzione da parte di non meno di cinque consigli regionali, la richiesta stessa deve contenere, oltre al quesito e all’indicazione delle disposizioni di legge delle quali si propone l’abrogazione, l’indicazione dei consigli regionali che abbiano deliberato di presentarla, della data della rispettiva deliberazione, che non deve essere anteriore di oltre quattro mesi alla presentazione e dei delegati di ciascun consiglio, uno effettivo e uno supplente;
– l’articolo 30 della legge n. 352 del 1970, ove si prescrive che la deliberazione della richiesta di referendum deve essere approvata dal Consiglio regionale con il voto della maggioranza dei consiglieri assegnati e deve contenere l’indicazione della legge o della norma della quale si proponga l’abrogazione, in conformità alle disposizioni dell’articolo 27 della medesima legge;
– la ” Breve illustrazione della proposta referendaria” allegata,

DELIBERA

1) di presentare richiesta di referendum abrogativo di articoli del testo unico per l’elezione della Camera (decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati)), testo unico per l’elezione del Senato (decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (Ripubblicazione del testo del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, recante: “Testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica”)), della legge 27 maggio 2019, n. 51 (Disposizioni per assicurare l’applicabilità delle leggi elettorali indipendentemente dal numero dei parlamentari) e di disposizioni di delega contenute nell’articolo 3 della legge 3 novembre 2017, n. 165 (Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali) secondo il seguente quesito:
«Volete voi che siano abrogati:
a) il testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei Deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel testo risultante dalle modificazioni ed integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente a:
– articolo 1, comma 2, limitatamente alle parole “un numero di”, nonché alle parole “tre ottavi del totale dei”, alle parole “con arrotondamento all’unità inferiore,” alle parole “la circoscrizione Trentino-Alto Adige/Sudtirol è ripartita in un numero di collegi uninominali pari alla metà dei seggi assegnati alla circoscrizione medesima, con arrotondamento all’unità pari superiore.” e all’ultimo periodo; comma 3; comma 4, ultimo periodo;
– articolo 3, comma 2;
– articolo 4, comma 2, limitatamente alle parole “, corredato dei nomi dei candidati nel collegio plurinominale”;
– articolo 14, primo comma, limitatamente alle parole “nei collegi plurinominali e” nonché alle parole “nei singoli collegi plurinominali e”;
– articolo 17, primo comma, limitatamente alle parole “delle liste di candidati nei collegi plurinominali e”;
– articolo 18 bis, comma 1, limitatamente alle parole “nel collegio plurinominale, con l’indicazione dei candidati della lista”, nonché alle parole “compresi nel collegio plurinominale,”, alla parola “plurinominale” ovunque ricorra, nonché alla parola “plurinominali”; comma 1 bis, limitatamente alla parola “plurinominale”; comma 2 bis, secondo periodo; comma 3; comma 3.1, secondo periodo; comma 3 bis;
– articolo 19, comma 1, limitatamente alle parole “plurinominali o”; commi 2 e 4; comma 5, limitatamente alle parole “plurinominale o”;
– articolo 20, primo comma, limitatamente alle parole “Le liste dei candidati nei collegi plurinominali e”;
– articolo 21, limitatamente alle parole “delle liste di candidati nei collegi plurinominali presentate,”;
– articolo 22, primo comma, n. 3), limitatamente alle parole “riduce al limite prescritto le liste contenenti un numero di candidati superiore a quello stabilito al comma 3 dell’articolo 18 bis, cancellando gli ultimi nomi, e dichiara non valide le liste contenenti un numero di candidati inferiore a quello stabilito al comma 3 dell’articolo 18 bis e quelle che non presentano i requisiti di cui al terzo periodo del medesimo comma”; n. 6 bis, limitatamente alle parole “dei candidati di ciascuna lista e” nonché alle parole “che procedono per le eventuali modifiche nel modo seguente” e alle successive lettere a) e b); n. 6 ter; secondo comma, limitatamente alle parole “e delle modificazioni da questo apportate alla lista.”;
– articolo 24, primo comma, n. 2), limitatamente alla parola “plurinominali”, alle parole “di lista,”, alle parole “delle liste della coalizione,” nonché alle parole “ai nominativi dei candidati, nell’ordine numerico di cui all’articolo 18 bis, comma 3, e”; n. 5), limitatamente alla parola “plurinominali”;
– articolo 30, primo comma, n. 4, limitatamente alle parole “le liste dei candidati del collegio plurinominale e”;
– articolo 31, comma 1, limitatamente alle parole “con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A bis e A ter allegate al presente testo unico”; comma 2, secondo periodo; comma 3, limitatamente alle parole “nonché i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale”; comma 4, limitatamente alle parole “nonché i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale.”; comma 5;
– articolo 48, primo comma, secondo periodo, limitatamente alla parola “plurinominale.”; terzo periodo, limitatamente alla parola “plurinominale,”;
– articolo 53, primo comma, limitatamente alla parola “plurinominale”;
– articolo 58, secondo comma, primo periodo, limitatamente alle parole “e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale.”; secondo periodo, limitatamente alle parole “a favore della lista e”; terzo comma, primo periodo, limitatamente alle parole “a favore della lista e” nonché secondo periodo;
– articolo 59 bis, comma 1, limitatamente alle parole “e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale,” nonché alle parole “a favore della lista e”; comma 2, limitatamente alle parole “e un altro segno sulla lista di candidati nel collegio plurinominale della lista medesima” nonché alle parole “a favore della lista e”;
– articolo 68, comma 3, quarto periodo, limitatamente alle parole “dei voti di ciascuna lista e”; comma 3 bis, limitatamente alle parole “i voti di lista e”;
– articolo 69, secondo periodo;
– articolo 71, primo comma, n. 2), limitatamente alle parole “dei voti di lista e”; secondo comma, limitatamente alle parole “per le singole liste e”;
– articolo 77, primo comma, lettere c), d), e), f), g), h), i) ed l);
– articolo 83;
– articolo 83 bis;
– articolo 84;
– articolo 85;
– articolo 86, commi 1 e 2;
– articolo 106, primo comma, limitatamente alle parole “o più di una lista di candidati”;
– tabelle A bis e A ter;
b) il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, recante testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica, nel testo risultante dalle modificazioni ed integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alle seguenti parti:
– articolo 1 , comma 2, limitatamente alle parole “un numero di”, alle parole “pari ai tre ottavi del totale dei seggi da eleggere nelle circoscrizioni regionali, con arrotondamento all’unità più prossima, assicurandone uno per ogni circoscrizione.” nonché alle parole “e quelli del Trentino-Alto Adige/Sudtirol,” e alla parola “restanti”; commi 2 bis, 2 ter e 4;
– articolo 2, limitatamente alle parole “e in collegi plurinominali.”;
– articolo 9, comma 2, limitatamente alle parole “di candidati per l’attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali” e alle parole “compresi nel collegio plurinominale,”; comma 4; comma 4 bis, secondo periodo;
– articolo 10, comma 5, limitatamente alle parole “delle liste di candidati”; comma 6, limitatamente alle parole “di liste o”;
– articolo 11, comma 1, lettera a), limitatamente alla parola “plurinominali” nonché alle parole “di lista”, alle parole “delle liste della coalizione”, alle parole “di ciascuna lista” e alle parole “ai nominativi dei candidati, nell’ordine numerico di presentazione, e”; lettera c), n. 1), limitatamente alle parole “delle liste”; comma 3, secondo periodo;
– articolo 14, comma 1, primo periodo, limitatamente alla parola “plurinominale”, e secondo periodo; comma 2, primo periodo, limitatamente alle parole “a favore della lista e ai fini dell’elezione del candidato nel collegio uninominale”, e secondo periodo;
– articolo 16, comma 1, lettere c), d), e), f), g), h), i) ed l);
– articolo 16 bis;
– articolo 17;
– articolo 17 bis;
– articolo 19, comma 2; tabelle A e B;
c) la legge 27 maggio 2019, n. 51, limitatamente alle seguenti parti:
– articolo 3, rubrica, limitatamente alle parole “e plurinominali”; comma 1, limitatamente alle parole: “Qualora, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sia promulgata una legge costituzionale che modifica il numero dei componenti delle Camere di cui agli articoli 56, secondo comma, e 57, secondo comma, della Costituzione,” e alle parole “e plurinominali”; comma 2, alinea, limitatamente alle parole “dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale di cui al medesimo comma 1,”; comma 2, lettera a), n. 2), limitatamente alla parola “b),”; comma 2, lettera b), n. 2), limitatamente alla parola “b),”;
d) la legge 3 novembre 2017, n. 165, limitatamente alle seguenti parti:
– titolo, le parole “e plurinominali”;
– articolo 3, rubrica, limitatamente alle parole “e dei collegi plurinominali”; comma 1, alinea, limitatamente alle parole “e dei collegi plurinominali”; comma 1, lettera a), limitatamente alle parole “fatto salvo quanto stabilito per la circoscrizione Valle d’Aosta/Vallee d’Aoste,”, alla parola “restanti”, alla parola “231” nonché alle parole “Nelle circoscrizioni Trentino-Alto Adige/Sudtirol e Molise sono costituiti, rispettivamente, sei e due collegi uninominali come territorialmente definiti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535, recante determinazione dei collegi uninominali del Senato della Repubblica;” alla parola “altre”; comma 1, lettera b); comma 1, lettera c), limitatamente alle parole “e di ciascun collegio plurinominale”, alla parola “rispettivamente,” e alle parole “e dei collegi plurinominali”; comma 1, lettera d), limitatamente alle parole “e nella formazione dei collegi plurinominali”, nonché alle parole “e i collegi plurinominali,” nonché all’ultimo periodo; comma 2, alinea, limitatamente alle parole “e i collegi plurinominali”; comma 2, lettera a), limitatamente alle parole “fatto salvo quanto stabilito per le circoscrizioni Valle d’Aosta/Vallee d’Aosta e Trentino-Alto Adige/Sudtirol,”, alla parola “restanti”, alla parola “109” nonché al secondo periodo e, al terzo periodo, alla parola “altre”; lettera b); lettera c), limitatamente alle parole “e di ciascun collegio plurinominale”, alla parola “rispettivamente,” nonché alle parole “e dei collegi plurinominali”; lettera d), limitatamente alle parole “e nella formazione dei collegi plurinominali” e alle parole “e i collegi plurinominali,”; comma 6, secondo e terzo periodo, limitatamente alle parole “e dei collegi plurinominali”?»;
2) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

Cagliari, 25 settembre 2019


ALLEGATO alla mozione n. 67 del 25 settembre 2019

Breve illustrazione della proposta referendaria

Il quesito referendario è diretto ad abrogare le disposizioni del sistema elettorale della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica concernenti l’attribuzione dei seggi in collegi plurinominali con metodo proporzionale. La normativa di risulta attribuisce tutti i seggi per la Camera e per il Senato in collegi uninominali, in ciascuno dei quali risulta eletto il candidato che abbia conseguito il maggior numero di voti. A tal fine sono interessati dalle abrogazioni le disposizioni contenute nei seguenti testi di legge:
– il testo unico per l’elezione della Camera (decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361);
– il testo unico per l’elezione del Senato (decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533);
– l’articolo 3 della legge 27 maggio 2019, n. 51 (si tratta della vigente delega per la revisione dei collegi sia plurinominali sia uninominali che, a seguito dell’intervento abrogativo, costituirebbe lo strumento per la determinazione dei collegi uninominali);
– le disposizioni di delega contenute nell’articolo 3 della legge 3 novembre 2017, n. 165 cui la delega ex lege 51 del 2019 rinvia.
Si tratta di un unico quesito che investe in modo omogeneo il sistema elettorale di Camera e Senato (abrogazione della parte proporzionale con conseguente estensione del sistema maggioritario in collegi uninominali).


La presente deliberazione è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 25 settembre 2019 con il voto della maggioranza dei consiglieri assegnati alla Regione.

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