Interrogazione n. 996/A

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

XVILegislatura

Interrogazione n. 996/A

(Pervenuta risposta scritta in data 29/06/2021)

LAI – COCCO, con richiesta di risposta scritta, sugli indirizzi attuativi relativi alle procedure di stabilizzazione dei lavoratori precari, avviate dalla Regione con la deliberazione della Giunta regionale n. 7/38 del 26 febbraio 2021.

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I sottoscritti,

premesso che sulla base di quanto disposto dal comma 6, articolo 6, della recente legge regionale 15 dicembre 2020, n. 30, avente ad oggetto “Attuazione dell’accordo quadro del 20 luglio 2020 tra il Governo e le autonomie speciali relativo al ristoro delle minori entrate a seguito dell’emergenza Covid-19 e ulteriori variazioni di bilancio”, con la deliberazione della Giunta regionale n. 7/38 del 26 febbraio 2021, la Regione ha dato avvio alle procedure di stabilizzazione dei lavoratori precari, individuandone le modalità attuative ai sensi della normativa nazionale in materia (articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017 – legge Madia);

considerato che:
– nella deliberazione della Giunta regionale n. 7/38 del 26 febbraio 2021 citata in premessa, vengono indicate anche quali potranno essere le modalità attuative del piano di stabilizzazione, ai sensi dell’articolo 20 decreto legislativo n. 75 del 2017, prevedendo una procedura di stabilizzazione a domanda riservata a chi:
a) sia in servizio successivamente al 28 agosto 2015 (data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2015, n. 124 avente ad oggetto “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) presso l’amministrazione che procede all’assunzione;
b) sia stato reclutato con contratto a tempo determinato a seguito di procedure concorsuali;
c) abbia maturato negli anni dal 2013 al 2020 almeno 36 mesi si servizio anche non continuativo;
– si prevede, inoltre, una procedura di stabilizzazione concorsuale riservata (nella misura del 50 per cento della capacità assunzionale del triennio) a chi:
a) sia titolare, successivamente al 28 agosto 2015 (data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 di riorganizzazione della Pubblica amministrazione), di un contratto flessibile presso l’amministrazione che procede all’assunzione;
b) abbiano maturato negli anni dal 2013 al 2020 almeno 36 mesi di servizio anche non continuativo;

rilevato che la deliberazione della Giunta regionale citata in premessa, pur rifacendosi alla normativa nazionale in materia, non ha tenuto conto degli indirizzi interpretativi del Ministero per la semplificazione e la Pubblica amministrazione dettati con la circolare n. 3/2017 e successiva n. 1/2018 e degli indirizzi applicativi adottati nelle precedenti procedure di stabilizzazione dalla stessa Regione (deliberazione della Giunta regionale n. 56/9 del 20 dicembre 2017 avente ad oggetto “Indirizzi applicativi sulle procedure di stabilizzazione nel sistema Regione”) che hanno fatto rientrare tra le tipologie di lavoro a tempo determinato i contratti di lavoro flessibile e quindi anche i collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co.), detti anche lavoratori parasubordinati;

dato atto che:
– nella precedente procedura di stabilizzazione a domanda, avviata con legge regionale 22 dicembre 2016, n. 37 avente ad oggetto “Norme per il superamento del precariato nel sistema Regione e altre disposizioni in materia di personale”, sempre in attuazione dell’articolo 20 decreto legislativo n. 75 del 2017, sono stati valutati idonei, per espressa disposizione applicativa e dell’avviso pubblico, anche i candidati reclutati con contratti flessibili e non esclusivamente a tempo determinato;
– a fronte del medesimo problema interpretativo, sorto nelle analoghe procedure di stabilizzazione del personale precario nazionale, il Ministero per la semplificazione e la Pubblica amministrazione, con la circolare 23 novembre 2017 n. 3/17, al punto 3.2., lettera c), nel dettare gli “Indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell’esperienza professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato”, ha precisato che “Gli anni utili da conteggiare ricomprendono tutti i rapporti di lavoro prestato direttamente con l’amministrazione, anche con diverse tipologie di contratto flessibile, ma devono riguardare attività svolte o riconducibili alla medesima area o categoria professionale”;
– nella circolare in disamina, al punto 3.2.7. nel paragrafo dedicato agli enti di ricerca, con più specifico riguardo alle prestazioni svolte in base a contratti di assegno di ricerca, viene specificato che “l’ampio riferimento alle varie tipologie di contratti di lavoro flessibile, di cui all’articolo 20, comma 2, può ricomprendere i contratti di collaborazione coordinata e continuativa e anche i contratti degli assegnisti di ricerca”;

dato atto altresì che:
– il Ministero per la semplificazione e la Pubblica amministrazione, con la circolare 9 gennaio 2018 n. 1/18, emessa ad integrazione della precedente e citata circolare n. 3/17, ha sottolineato e ribadito che il requisito richiesto dalla normativa è soddisfatto anche da altre tipologie di contratto flessibile e non solo dal contratto a tempo determinato, a testimonianza della volontà del legislatore di porre, alla base delle valutazioni in argomento, il principio sostanzialistico di assimilazione delle prestazioni effettivamente svolte e delle sue concrete modalità di svolgimento, indipendentemente dalla mera qualificazione giuridica (nomen juris).
– così come nella recente procedura di stabilizzazione avviata ai sensi della legge regionale 22 dicembre 2016, n. 37 e sempre in attuazione dell’articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017, la Regione, con la deliberazione n. 56/9 del 20 dicembre 2017, ha approvato gli ulteriori indirizzi applicativi sulle procedure di stabilizzazione, finalizzati a garantire omogeneità nelle procedure bandite dall’amministrazione regionale centrale e dagli enti ad essa strumentali, stabilendo, tra l’altro, che nella valutazione della tipologia del rapporto di lavoro, debba essere verificata l’attività effettivamente svolta, piuttosto che la mera qualificazione giuridica del rapporto intercorso;

preso atto che nell’ambito della procedura ultima, sono stati dunque richiamati i precedenti indirizzi e criteri già definiti in passato dalla Giunta regionale e, in particolare, che l’accertamento della tipologia lavorativa deve avvenire “sulla base del prevalente criterio sostanziale su quello formale in materia di rapporto di lavoro” (deliberazione della Giunta regionale n. 20/23 del 15 giugno 2012);

ritenuto che:
– in alcun modo si potranno considerare esclusi dalle procedure di stabilizzazione a domanda coloro che siano stati reclutati con contratto flessibile all’esito di procedure concorsuali od idoneative pubbliche;
– è inaccettabile che, nell’ambito di procedure di stabilizzazione avviate in attuazione della medesima norma nazionale, siano riservati trattamenti diversi a soggetti che hanno i medesimi requisiti;
– l’eventuale esclusione dalla procedura a domanda di chi è stato reclutato con contratto flessibile e non a tempo determinato, provocherebbe una seria di controversie giudiziali tese a dimostrare e far accertare la reale natura subordinata del rapporto di lavoro, con l’inevitabile insorgenza di ulteriori istanze ed aggravio di spese per l’ente,

chiedono di interrogare il Presidente della Regione e l’Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione per sapere:
1) se siano a conoscenza della situazione descritta;
2) se non ritengano opportuno, stante il consolidato orientamento giurisprudenziale e in osservanza delle vigenti disposizioni normative nazionali e regionali in materia di personale, attivare le procedure di stabilizzazione dei precari della Regione in possesso dei requisiti previsti, reclutati a seguito di selezioni con bando pubblico, e garantire le stesse modalità attuative sia per i lavoratori titolari di un contratto a tempo determinato che per quelli titolari di un contratto flessibile (co.co.co).

Cagliari, 17 aprile 2021

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