Interrogazione n. 381/A

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

XVILegislatura

Interrogazione n. 381/A

COSSA – MARRAS – SALARIS, SATTA Giovanni Antonio, con richiesta di risposta scritta, sull’applicazione da parte dell’ATS di un nuovo regime fiscale ai medici di continuità assistenziale titolari di incarico a tempo determinato.

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I sottoscritti,

premesso che in questo momento di grave emergenza sanitaria gli operatori impegnati nei presidi ospedalieri e non rappresentano una risorsa preziosa ed indispensabile per salvare la vita di tutti noi e, pertanto, dovrebbero essere premiati e non sviliti;

ricordato che, tra questi, i medici di continuità assistenziale con incarico a tempo determinato non godono degli strumenti giuridici di tutela tipici del rapporto subordinato (ferie, malattia, tredicesima, TFR e contribuzione INPS);

constatato che nell’ultima busta paga percepita dai medici convenzionati con l’ATS è stato modificato il sistema di assoggettamento all’IRPEF, con una equiparazione del regime di tassazione a quello dei medici dipendenti dell’Azienda;

evidenziato che l’applicazione nel nuovo regime fiscale ha determinato un consistente taglio delle indennità senza alcuna variazione per il medico, che rimane soggetto agli stessi modi e tempi della prestazione da fornire;

appreso che la decisione improvvisa ed inattesa dell’ATS ha determinato la comprensibile protesta dei più di 300 medici che operano sul territorio e negli istituti di pena della Sardegna,

chiedono di interrogare il Presidente della Regione e l’Assessore regionale dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale per sapere se:
1) siano a conoscenza di quanto sopra esposto;
2) corrisponda al vero che si sia proceduto all’applicazione del nuovo regime fiscale senza previa consultazione delle organizzazioni sindacali coinvolte e nemmeno una preventiva ed esaustiva comunicazione ai destinatari;
3) vi siano state altre applicazioni del medesimo principio sul territorio nazionale, su quali basi giuridiche si sia pervenuti ad adottarle e, in particolare, se corrisponda al vero che si è operato seguendo le indicazioni della interpretazione ad una direttiva del 1999 data nel 2014 da una direzione regionale dell’Agenzia delle entrate;
4) non ritengano di dover immediatamente intervenire presso l’Azienda per la tutela della salute al fine di pervenire in tempi brevi alla sospensione del provvedimento in attesa di una più puntuale verifica delle basi giuridiche della variazione del regime fiscale in corso di applicazione.

Cagliari, 6 aprile 2020

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