Interrogazione n. 378/A

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

XVILegislatura

Interrogazione n. 378/A

(Pervenuta risposta scritta in data 15/06/2020)

LAI – COCCO, con richiesta di risposta scritta, sulla corretta applicazione dell’articolo 26, comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (Cura Italia), a tutela dei lavoratori “ipersuscettibili” nell’ambito dell’emergenza Covid-19 in Sardegna.

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I sottoscritti,

premesso che:
– il combinato disposto del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19” e del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, contenente “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”, garantisce la tutela dei lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché dei lavoratori in possesso di certificazione “rilasciata dai competenti organi medico legali”, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita anche se non sono in possesso della certificazione di handicap con connotazione di gravità;
– in questo quadro ai lavoratori che non possono lavorare, pur non essendo tecnicamente in malattia, viene riconosciuto lo status di ricovero ospedaliero assimilabile alla malattia e come tale retribuito; al contempo l’assenza non é computata ai fini del comporto, cioè di quel periodo di assenze per malattia oltre il quale non si ha più diritto alla conservazione del posto di lavoro e si può essere licenziati per eccesso di morbilità;

dato atto che:
– l’Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri si è espresso in maniera chiara e puntuale in merito al rischio, nella situazione data, che si restringa ai soli servizi di medicina legale delle ASL la possibilità di certificazione, chiarendo che con la terminologia “competenti organi medico legali” si vogliono intendere tutti i medici convenzionati con le ASL, significando la possibilità per i medici di medicina generale o convenzionati con il SSN, di certificare la condizione di cui all’articolo 26, comma 2, del decreto legge n. 18 del 2020 che consenta un allontanamento temporaneo dal lavoro;
– si registrano ancora oggi numerosi casi di lavoratori immunodepressi che soffrono di importanti malattie respiratorie, che per gravi allergie non possono indossare i dispositivi di protezione o che hanno una particolare fragilità e maggiore probabilità di esposizione al contagio da Covid-19 e che sono impossibilitati a ricevere tutela e sospensione cautelativa dal lavoro previste dalla normativa in atto;

rilevato che complicare oltremodo le modalità e le tempistiche di accesso al beneficio della sospensione cautelativa dal lavoro aumenterebbe il numero di questi lavoratori in circolazione e di conseguenza il rischio di contagio per sé stessi e per i propri conviventi;

constatato che:
– alla luce dell’emergenza sanitaria che sta attraversando la Sardegna e della pericolosità e velocità di propagazione del virus Covid-19, ancora oggi assistiamo a comportamenti differenziati e veri e propri scarichi di responsabilità che mettono in pericolo il diritto di uniformità di trattamento e che paradossalmente rischiano di minare lo sforzo e l’impegno a contenere il più possibile l’espandersi del contagio e di tutela delle persone più fragili,

chiedono di interrogare il Presidente della Regione e l’Assessore regionale dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale per sapere se:
1) siano al corrente della situazione sopra descritta;
2) non ritengano opportuno alla luce di quanto suesposto:
a) attivarsi in maniera univoca e perentoria per emanare una direttiva che imponga a tutti i soggetti pubblici e privati di adottare misure specifiche di tutela per il personale addetto all’assistenza diretta portatore di particolari fragilità, sensibilizzandoli rispetto all’esigenza di attenersi a quanto previsto dall’articolo 26, comma 2, del decreto legge n. 18 del 2020;
b) permettere a questa categoria di lavoratori “ipersuscettibili”, nell’ambito dell’emergenza Covid-19, di astenersi dal lavoro rimanendo all’interno delle proprie abitazioni, prevedendo, in ossequio alla norma sopra richiamata, che questo periodo di isolamento cautelativo venga equiparato alla condizione di ricovero ospedaliero, quindi con uno stato assimilabile alla malattia e come tale retribuito.

Cagliari, 2 aprile 2020

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