Interrogazione n. 1213/A

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

XVILegislatura

Interrogazione n. 1213/A

(Pervenuta risposta scritta in data 15/04/2022)

SOLINAS Alessandro, con richiesta di risposta scritta, sulla procedura di assorbimento del personale precario del Consorzio di bonifica dell’Oristanese.

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Il sottoscritto,

premesso che:
– l’organizzazione dei servizi dei consorzi di bonifica risulta regolata da norme di legge, di statuto e dal CCNL vigente per i dipendenti dei consorzi di bonifica (ma è presente in forma analoga anche nel CCNL dei dirigenti consortili);
– nello specifico, la legge regionale 23 maggio 2008 n. 6 (Legge-quadro in materia di consorzi di bonifica), così come modificata dalla legge regionale n. 48 del 28 dicembre 2018 e dalla legge regionale n. 7 dell’11 febbraio 2019, all’articolo 34 “Personale e uffici dei consorzi ” comma 11 bis prevede che posti vacanti di personale operaio nelle dotazioni organiche dei consorzi di bonifica sono coperti, nei limiti dei posti risultanti dal Piano di organizzazione variabile (POV) e delle risorse disponibili nel bilancio dei consorzi, mediante la trasformazione a tempo indeterminato dei contratti di lavoro del personale che ha prestato attività lavorativa a favore dei consorzi con contratti a tempo determinato per almeno trecentonovanta giornate lavorative negli ultimi cinque anni, comprese le giornate incluse nei contratti già definiti e in essere alla data di approvazione della legge di stabilità 2019 e secondo l’ordine di priorità da determinarsi con i criteri stabiliti con apposita deliberazione della Giunta regionale;
– per far fronte ai maggiori oneri per i consorzi di bonifica derivanti dall’applicazione della citata disposizione è stata incrementata di euro 1.000.000 per il 2020 e 2.000.000 nel 2021 e 2022 (missione 16 – programma 01 – titolo 1 – capitolo SC04.0201) l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 31, comma 2, della legge regionale 9 marzo 2015, n. 5 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2015) ed all’articolo 6 comma 2 della legge regionale 23 dicembre 2015, n. 35 (Disposizioni urgenti per interventi sul patrimonio culturale e la valorizzazione dei territori, occupazione, opere pubbliche e rischio idrogeologico e disposizioni varie);
– il personale operaio, incluso quello di cui al comma 11, può essere utilizzato mediante convenzione con altri enti, anche in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 2, in attività di manutenzione del territorio, di tutela ambientale e protezione civile;

considerato che:
– con la deliberazione della Giunta regionale n. 5/22 del 29 gennaio 2019 la Giunta regionale ha disposto che i consorzi di bonifica per poter dare corso all’applicazione dell’articolo 34, comma 11 bis della legge regionale 23 maggio 2008, n. 6, dovessero considerare:
1) le cessazioni, a qualsiasi titolo, di rapporti di lavoro a tempo indeterminato del personale operaio intervenute a far data dell’entrata in vigore della legge regionale 23 maggio 2008, n. 6;
2) i posti disponibili risultanti dal Piano di organizzazione variabile (POV);
– secondo la deliberazione della Giunta regionale sopra citata il POV deve essere aggiornato indicando i posti vacanti con le relative categorie o in alternativa, annualmente verrebbe approvato un atto allegato al POV nel quale siano computati ed esplicitati i posti disponibili e le relative categorie ai fini dell’applicazione dell’articolo 34, comma 11 bis, della legge regionale 23 maggio 2008, n. 6 come inserito dall’articolo 10, comma 8, lettera b) della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48;
– successivamente, con la deliberazione n. 36/35 del 12 settembre 2019, la Giunta regionale ha adottato le direttive per il superamento delle condizioni di blocco dettate dai precedenti atti di indirizzo dell’esecutivo in materia di assunzione di personale a tempo indeterminato da parte dei consorzi di bonifica;
– difatti, con la deliberazione della Giunta regionale n. 36/35 del 2019 è stato disposto che:
1) i consorzi di bonifica per l’anno 2019 avviassero le procedure per l’assunzione a tempo indeterminato delle figure professionali attualmente mancanti previste nei vigenti POV degli Enti e la cui disponibilità risulti assolutamente indispensabile ai fini della regolare gestione ma solo nella misura del 20 per cento del contingente del personale nel 2019 in servizio a tempo indeterminato e comunque non oltre le 7 unità per i consorzi con un numero di dipendenti in servizio a tempo indeterminato inferiore a 90 e non oltre le 10 unità per i consorzi con un numero di dipendenti in servizio a tempo indeterminato superiore a 90;
2) l’assunzione a tempo indeterminato di detto personale poteva avvenire con una delle seguenti modalità:
a) attraverso cessione di contratto (mobilità) da parte di altro Ente pubblico, previa pubblicazione di un Avviso pubblico per manifestazioni di interesse in cui siano esplicitati i criteri di selezione;
b) attraverso selezione pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 34, comma 4, della legge regionale 23 maggio 2008, n. 6, che impone il rispetto dei principi vigenti per le pubbliche amministrazioni (nel caso di selezione di personale per il quale non è sufficiente la scuola dell’obbligo, dovrà essere prevista una procedura concorsuale che si esplichi, tenuto conto delle professionalità da selezionare, almeno in una prova orale ed una prova scritta e/o teorico pratica);
c) attraverso la trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro di lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, sulla base di procedure selettive pubbliche ai sensi dell’articolo 34, comma 4, della legge regionale n. 6 del 2008, da almeno 12 mesi;
– sempre la stessa deliberazione della Giunta regionale ha stabilito che i consorzi di bonifica, in relazione alle documentate carenze di personale, potessero ricorrere alle assunzioni di personale a tempo determinato con le modalità e nei limiti previsti dalla normativa vigente, ivi compreso il ricorso alla fattispecie del contratto di somministrazione, che in ogni caso non può avere una durata superiore ai sei mesi;

evidenziato che:
– in un’ottica di maggiore garanzia del superamento delle condizioni di blocco dettate dagli atti di indirizzo precedenti della Giunta regionale con la deliberazione della Giunta regionale n. 40/34 del 4 agosto 2020 è stato stabilito che i consorzi di bonifica, in relazione alle documentate carenze del personale non colmate attraverso procedure interne di promozione o attraverso assunzioni a tempo determinato potessero ricorrere, per l’anno 2020, alle assunzioni a tempo indeterminato delle figure dirigenziali e di personale previste nel vigente POV dell’ente e che risultino assolutamente indispensabili per la regolare gestione dell’ente nella misura del 20 per cento del contingente del personale in servizio a tempo indeterminato nel 2020 e, comunque, non oltre le 7 unità per i consorzi con numero di dipendenti in servizio a tempo indeterminato inferiore a 90 e non oltre le 10 unità per i consorzi con un numero di dipendenti in servizio a tempo indeterminato superiore a 90;
– l’assunzione a tempo indeterminato di detto personale, per l’anno 2020, poteva avvenire con una delle seguenti modalità:
a) attraverso cessione di contratto (mobilità) da parte di altro Ente pubblico, previa pubblicazione di un avviso pubblico per manifestazioni di interesse in cui siano esplicitati i criteri di selezione;
b) attraverso selezione pubblica, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 34, comma 4, della legge regionale 23 maggio 2008, n. 6, che impone il rispetto dei principi vigenti per le pubbliche amministrazioni;
– in ogni caso i consorzi di bonifica hanno potuto colmare le carenze della propria dotazione organica attraverso il ricorso allo strumento del giudizio per merito comparativo tra il personale in servizio, ai sensi dell’articolo 41 del CCNL dei dipendenti dei consorzi di bonifica, con l’eccezione della qualifica dirigenziale, che deve essere acquisita ai sensi e nelle forme di cui all’articolo 34, comma 4, della legge regionale 23 maggio 2008, n. 6;
– le assunzioni a tempo determinato sono consentite per ogni figura professionale mancante nel fabbisogno del personale aggiornato, ivi compresa la fattispecie del contratto di somministrazione per motivata urgenza per un periodo massimo di sei mesi;

rilevato che:
– gli intenti della norma citata in premessa si pongano in ottica del superamento del precariato del personale avventizio, assunto annualmente dai consorzi di bonifica per lo svolgimento della stagione irrigua, precedentemente all’entrata in vigore della legge regionale 23 maggio 2008, n. 6, e in coerenza con l’obiettivo intrapreso dalla Regione del generale superamento del precariato;
– le assunzioni consentite dalla deliberazione della Giunta regionale n. 36/35 del 12 settembre 2019 hanno permesso di colmare solo in parte il fabbisogno delle più diverse professionalità, ivi comprese le figure dirigenziali e amministrative necessarie per la corretta organizzazione dell’ente, anch’esse via via mancanti a causa del rilevante numero di pensionamenti verificatisi nel corso degli anni anche per effetto della cosiddetta “quota 100”;
– questi sono i motivi per cui si è reso necessario per la Giunta regionale procedere all’aggiornamento delle disposizioni adottate con le summenzionate deliberazioni della Giunta regionale;
– con la deliberazione della Giunta regionale n. 14/9 del 16 aprile 2021, al fine di consentire ai consorzi di bonifica di avviare le procedure per la stabilizzazione del personale avventizio di cui all’articolo 34, comma 11, della legge regionale n. 6 del 2008, la Giunta ha approvato le direttive per la stabilizzazione del personale avventizio di cui all’articolo 34, comma 11, della legge regionale n. 6 del 2008;
– nonostante questo e nonostante la Giunta regionale abbia adottato gli atti di indirizzo contenenti i criteri necessari per stabilire l’ordine di priorità tra i lavoratori aventi diritto alla trasformazione a tempo indeterminato dei contratti di lavoro, il personale precario afferente al Consorzio di bonifica dell’Oristanese non può attualmente considerarsi vicino a vedere la trasformazione dei contratti di lavoro da precari a tempo indeterminato a causa dell’insufficiente fabbisogno di personale presentato nel POV se raffrontato con l’ingente numero di avventizi in esso impiegati;
– secondo quanto disposto dall’articolo 15 della legge regionale 23 maggio 2008, n. 6 la RAS deve esercitare un’attività di vigilanza e controllo anche sul corretto utilizzo delle ingenti somme trasferite ai consorzi sia per il funzionamento degli stessi in termini di attività che di gestione del personale;
– debba pertanto ritenersi inaccettabile che il solo Consorzio di bonifica dell’Oristanese non abbia ancora proceduto alla stabilizzazione di tutti gli 89 avventizi che continuano a lavorare nell’incertezza di un futuro sebbene gli atti di indirizzo della Giunta regionale abbiano chiarito le procedure da utilizzare e siano stati resi disponibili i fondi necessari per questa annosa e non più procrastinabile esigenza,

chiede di interrogare il Presidente della Regione e l’Assessore regionale dell’agricoltura e riforma agro-pastorale per sapere:
1) se stiano esercitando l’attività prevista dall’articolo 15 della legge regionale 23 maggio 2008, n. 6 di indirizzo, vigilanza e controllo sul corretto utilizzo delle ingenti somme trasferite ai consorzi sia per il funzionamento degli stessi in termini di attività che di gestione del personale;
2) se siano a conoscenza del fatto che il solo Consorzio di bonifica dell’Oristanese non ha ancora provveduto a mettere in campo tutte le azioni utili a stabilizzare il personale secondo l’ordine di priorità stabilito dalla Giunta stessa, tra cui si rammentano criteri quali anzianità di servizio e giornate di lavoro effettivamente svolte;
3) a disporre una tempestiva sanatoria della situazione di grave precariato interna al Consorzio di bonifica dell’Oristanese senza generare soluzione di continuità dei contratti di lavoro del personale avventizio che attualmente conta un’anzianità di servizio di oltre 30 anni.

Cagliari, 27 settembre 2021

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