Interrogazione n. 1056/A

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

XVILegislatura

Interrogazione n. 1056/A

AGUS – CADDEO – LOI – ORRÙ – PIU – SATTA Gian Franco – ZEDDA Massimo, con richiesta di risposta scritta, sull’attuazione delle prescrizioni di contrasto alle azioni determinanti, anche solo potenzialmente, l’innesco di incendio boschivo ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 353 e del la legge regionale 27 aprile 2016, n. 8.

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I sottoscritti,

premesso che:
– la legge n. 353 del 21 novembre 2000 “Legge quadro in materia di incendi boschivi” è volta alla conservazione e alla difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale quale bene insostituibile per la qualità della vita; le disposizioni contenute nella stessa legge costituiscono principi fondamentali dell’ordinamento, ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione;
– in particolare, l’articolo 3, prevede la redazione del piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, nell’ambito del quale sono individuate le prescrizioni dirette a contrastare le azioni che possono determinare l’innesco di incendi e a disciplinare l’uso del fuoco per l’intero anno solare;
– il titolo IV della legge regionale n. 8 del 27 aprile 2016, recante “Legge forestale della Sardegna”, definisce puntualmente i criteri per l’irrogazione delle sanzioni amministrative, nel rispetto dei principi di gradualità, proporzionalità, ragionevolezza e parità di trattamento, di cui all’articolo 10, della legge quadro n. 353 del 2000;
– nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo sono vietate tutte le azioni, individuate annualmente dalle prescrizioni regionali antincendio, determinanti anche solo potenzialmente l’innesco di incendio e che il controllo dell’applicazione delle relative misure preventive, dei divieti e delle attività soggette ad autorizzazione sono demandate al Corpo forestale e di vigilanza ambientale;

considerato che:
– con la deliberazione della Giunta regionale n. 22/3 del 23 aprile 2020 sono state approvate le prescrizioni regionali antincendio con validità triennale 2020-2022;
– nelle more dell’approvazione dell’aggiornamento del piano regionale antincendio per l’anno 2021, con deliberazione n. 15/7 del 23.04.2021 è stato approvato lo stralcio relativo alle Prescrizioni regionali antincendio 2021, al fine della loro immediata applicazione e dell’avvio di un’adeguata e tempestiva campagna di informazione rivolta a tutti i cittadini e soggetti interessati;

rilevato che:
– è considerato “periodo di elevato pericolo di incendio boschivo” il periodo che va dal 1° giugno al 31 ottobre;
– durante detto periodo, nell’ambito delle attività previsionali, il Centro funzionale decentrato emette quotidianamente il bollettino di previsione di pericolo, che definisce in maniera biunivoca uno specifico livello di allerta al raggiungimento di una specifica pericolosità in una determinata zona territoriale nell’ambito delle 26 “Zone di allerta” in cui è stato suddiviso il territorio della Sardegna;
– l’Agenzia FoReSTAS, fatta salva la prioritaria attività di prevenzione entro i perimetri amministrati, è chiamata a contribuire con le proprie maestranze alle attività di prevenzione di competenza del territorio demaniale regionale e dei comuni, secondo un progetto finalizzato alla riduzione del rischio incendi, un grado di priorità in relazione alla presenza di insediamenti civili, turistici, industriali e aree boscate che il comune richiedente, solo se provvisto di piano comunale di protezione civile per il rischio incendi di interfaccia, dovrà elaborare;
– in caso di impiego delle maestranze dell’Agenzia FoReSTAS, i comuni devono mettere a disposizione dell’Agenzia idonei e sufficienti mezzi e materiali di consumo per lo svolgimento delle attività di prevenzione;
– l’Amministrazione regionale garantisce ai comuni provvisti di piano comunale di protezione civile per il rischio incendi di interfaccia, in cui abbia sede un’organizzazione di volontariato, la possibilità di utilizzare uomini e mezzi dell’organizzazione regolarmente iscritta all’Elenco regionale del volontariato di protezione civile e operativa per la categoria antincendio e/o per la categoria operatività speciale, per le attività di prevenzione provvedendo al rimborso delle spese effettivamente sostenute dalla medesima organizzazione;

posto che:
– i comuni si avvalgono delle Compagnie barracellari per le finalità stabilite dal protocollo di collaborazione sottoscritto annualmente con le direzioni generali della Protezione civile, del Corpo forestale e di vigilanza ambientale e degli enti locali e finanze;
– per il 2021 è prevista la stipula, in attuazione dell’articolo 7, comma 3, della legge del 21 novembre 200, n. 353, della convenzione con il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco che definisce le procedure operative interforze, il coordinamento nelle attività di spegnimento degli incendi boschivi e rurali e il potenziamento delle sedi istituzionali del CNVVF;
– per favorire le attività di prevenzione degli incendi e lo sviluppo di una coscienza ambientale finalizzata alla conservazione del bosco quale bene insostituibile per la qualità della vita, è stato previsto anche per il 2021, di intraprendere una capillare attività di informazione, di sensibilizzazione e di educazione delle diverse componenti della popolazione, attraverso la divulgazione delle prescrizioni a tutti i comuni, province, città metropolitane, scuole, associazioni di categoria, strutture turistico-ricettive, porti, aeroporti, ecc., tramite i rispettivi siti internet e altri idonei strumenti di comunicazione;

evidenziato che:
– entro il 1° giugno:
a) i proprietari e/o conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d’uso del suolo, sono tenuti a ripulire da fieno, rovi, materiale secco di qualsiasi natura, l’area limitrofa a strade pubbliche, per una fascia di almeno 3 metri calcolati a partire dal limite delle relative pertinenze della strada medesima all’interno dei propri confini;
b) i proprietari e/o conduttori di fondi agricoli sono, altresì, tenuti a creare una fascia parafuoco, con le modalità di cui al comma 1, o una fascia erbosa verde, intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati al ricovero di bestiame, di larghezza non inferiore a 10 metri;
c) i proprietari e/o conduttori di colture cerealicole sono tenuti a realizzare una fascia arata di almeno 3 metri di larghezza, perimetrale ai fondi superiori ai 10 ettari accorpati;
d) i proprietari e/o conduttori dei terreni adibiti alla produzione di colture agrarie contigui con le aree boscate definite all’articolo 28, devono realizzare all’interno del terreno coltivato, una fascia lavorata di almeno 5 metri di larghezza, lungo il perimetro confinante con il bosco;
e) i proprietari e/o conduttori di terreni siti nelle aree urbane periferiche devono realizzare, lungo tutto il perimetro, e con le modalità di cui al comma 1, delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore a 5 metri;
– l’ANAS Spa, le amministrazioni ferroviarie, le province, i consorzi industriali e di bonifica e qualsiasi altro proprietario o gestore di aree dotate di sistema viario e ferroviario, devono provvedere, al taglio di fieno e sterpi e alla completa rimozione dei relativi residui, lungo la viabilità di propria competenza e nelle rispettive aree di pertinenza, per una fascia di almeno 3 metri, ovvero, qualora di larghezza inferiore, per l’intera pertinenza;
– i soggetti competenti ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Codice della strada”, provvedono alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti presenti lungo la viabilità e nelle relative pertinenze e arredo;
– i comuni dotati di piano di protezione civile per il rischio incendi di interfaccia, provvedono agli adempimenti di cui alle prescrizioni regionali di contrasto alle azioni determinanti, anche solo potenzialmente, l’innesco di incendio boschivo, limitatamente alla viabilità ubicata all’interno della fascia perimetrale di 200 metri dall’abitato, lungo la viabilità di emergenza di cui al successivo articolo 18 e nella fascia perimetrale esterna di proprietà comunale, classificata a rischio elevato R4 dai piani comunali di protezione civile;
– i comuni sprovvisti di piano di protezione civile devono provvedere, entro lo stesso termine di cui al comma 1, alla messa in sicurezza con l’eliminazione dei combustibili vegetali lungo tutta la viabilità di propria competenza e nelle rispettive aree di pertinenza;
– tali condizioni devono essere mantenute per tutto il periodo in cui vige l’elevato pericolo di incendio boschivo;
– nelle strutture ricettive di cui all’articolo 13 della legge regionale 28 luglio 2017, n. 16 nei condomini, comunioni private, discoteche, locali di spettacolo e intrattenimento, confinanti con aree boscate, cespugliate o arborate, con terreni coltivati o incolti e pascoli, i proprietari, gli amministratori, i gestori e i conduttori, per quanto di rispettiva competenza, sono tenuti a dare attuazione alle norme di sicurezza antincendio; detti complessi devono essere dotati, lungo tutto il perimetro, di fasce parafuoco costituite da terreno privo di vegetazione, di larghezza variabile in funzione delle caratteristiche del terreno stesso;

evidenziato, inoltre, che:
– il Corpo forestale e di vigilanza ambientale, il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, la Polizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri, la Guardia di finanza, i sindaci, i vigili urbani, le guardie campestri e le compagnie barracellari, per quanto di rispettiva competenza, devono vigilare al fine di imporre la più stretta osservanza delle disposizioni regionali, oltre che di tutte le leggi e regolamenti in materia di incendi nei boschi e nelle campagne, e devono perseguire i trasgressori a norma di legge;
– con l’entrata in vigore della legge regionale 12 aprile 2021, n. 7 è stato riformato l’assetto territoriale complessivo definito ai sensi dell’articolo 25 della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2, con l’istituzione della Città metropolitana di Sassari con le finalità generali previste dall’articolo 1, comma 2, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di comuni); è stata modificata la circoscrizione territoriale della Città metropolitana di Cagliari; sono state istituite le Province del Nord-Est Sardegna, dell’Ogliastra, del Sulcis Iglesiente e del Medio Campidano; è stata modificata la circoscrizione territoriale della Provincia di Nuoro; sono soppresse le Province di Sassari e del Sud Sardegna;
– le problematiche relative all’attuazione della legge regionale n. 7 del 2021 stanno determinando ritardi nel conferimento ai nuovi enti delle risorse umane e strumentali necessarie all’esercizio delle funzioni loro attribuite, con le conseguenti criticità nello svolgimento dei compiti loro assegnati;
– nelle more della reintroduzione delle province, che nel 2016 si era deciso di sopprimere definitivamente e che dovrebbero esercitare le funzioni fondamentali elencate all’articolo 1, comma 85, della legge n. 56 del 2014, oltre a quelle a esse attribuite dalle leggi regionali vigenti secondo modalità dalle stesse previste sta generando particolare problemi, la Regione dovrebbe assicurare la continuità delle funzioni e il loro mantenimento nel territorio attraverso il riordino e l’integrazione con altre funzioni regionali e l’organizzazione in forma decentrata di attività e servizi e incidenti sugli interessi dell’intera comunità regionale;
– al momento parrebbe che, soprattutto nelle strade provinciali, non si stia provvedendo al taglio di fieno e sterpi e alla completa rimozione dei relativi residui lungo la viabilità e nelle rispettive aree di pertinenza,

chiedono di interrogare il Presidente della Regione e l’Assessore regionale della difesa dell’ambiente per sapere:
1) quali azioni si stiano mettendo in atto per far sì che gli enti competenti e qualsiasi altro proprietario o gestore provvedano a mettere in atto le azioni di contrasto alle azioni determinanti, anche solo potenzialmente, l’innesco di incendio boschivo ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge n. 353 del 2000 e della legge regionale n. 8 del 2016;
2) come si intenda intervenire per garantire i servizi posti in capo alle nuove province ai sensi della legge regionale n. 7 del 2021 nel momento in cui i nuovi enti non sono ancora operativi;
3) come si intenda garantire la sicurezza del territorio e delle persone che abitano o che visitano i territori della Sardegna;
4) se per il 2021 siano stati sottoscritti i protocolli di collaborazione tra i comuni che si avvalgono delle compagnie barracellari per le finalità stabilite con le direzioni generali della Protezione civile, del Corpo forestale e di vigilanza ambientale e degli enti locali e finanze;
5) se per il 2021 sia stata stipulata, in attuazione dell’articolo 7, comma 3, della legge n. 353 del 2000, la convenzione prevista con il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco che definisce le procedure operative interforze, il coordinamento nelle attività di spegnimento degli incendi boschivi e rurali e il potenziamento delle sedi istituzionali del CNVVF;
6) se, come previsto con deliberazione n. 15/7 del 23 aprile 2021, per favorire le attività di prevenzione degli incendi e lo sviluppo di una coscienza ambientale finalizzata alla conservazione del bosco quale bene insostituibile per la qualità della vita, sia stata intrapresa una capillare attività di informazione, di sensibilizzazione e di educazione delle diverse componenti della popolazione, attraverso la divulgazione delle prescrizioni a tutti i comuni, province, città metropolitane, scuole, associazioni di categoria, strutture turistico-ricettive, porti, aeroporti, ecc., tramite i rispettivi siti internet e altri idonei strumenti di comunicazione.

Cagliari, 27 maggio 2021

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