Interrogazione n. 1010/A

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

XVILegislatura

Interrogazione n. 1010/A

(Pervenuta risposta scritta in data 14/05/2021 e in data 05/10/2021)

LI GIOI, con richiesta di risposta scritta, in merito all’accordo tra il Comune di Olbia e il CIPNES per la revisione del perimetro territoriale oggetto del Piano regolatore consortile della zona industriale di Olbia.

***************

Il sottoscritto,

premesso che:
– in data 28 luglio 2015 è stata approvata definitivamente la variante generale del Piano regolatore territoriale delle aree industriali gestire dal CIPNES – Gallura (PRTC) -Agglomerato industriale di Olbia;
– la variante generale è stata predisposta con delibere dell’assemblea degli enti consorziati del CIPNES n. 1 del 27 gennaio 2014 e n. 28 del 06 luglio 2015 in recepimento delle prescrizioni espresse con parere vincolante emesso dalla Regione ai sensi dell’articolo 2, comma 11 ter, del decreto legge n. 149 del 1993, con determinazione n. 1703 del 24 giugno 2015;
– l’articolo 37 delle Norme tecniche di attuazione del PRTC individua un vasto comparto territoriale (comparto TILIBAS) già parzialmente edificato, posto a diretto contatto con l’espansione urbana di Olbia e compreso fra il tracciato della linea ferroviaria Olbia-Golfo Aranci e la parte urbana del nuovo asse stradale Olbia-Palau;
– il comparto TILIBAS, avente una superficie complessiva di 38,86 Ha, è contenuto all’interno della perimetrazione dell’agglomerato delle attività produttive di Olbia e risulta caratterizzato da un complesso insieme di preesistenze edilizie prevalentemente con funzione residenziale;
– proprio tenuto conto della sua contiguità con la consolidata area residenziale urbana di Olbia, in detto comparto edificatorio produttivo consortile sono escluse destinazioni d’uso di carattere industriale – manifatturiero ed attività artigianali di tipo insalubre e molesto ivi comprese le officine meccaniche e di lavorazione e le attività di movimentazione e deposito di attrezzature e materiali per l’edilizia (articolo 37 della NTA dello strumento urbanistico consortile);
– il Comparto è stato oggetto di pianificazione attuativa 4 (Piano particolareggiato) ad iniziativa del CIPNES – Gallura, resa esecutiva con determinazione del Direttore Generale dell’Assessorato enti locali, finanze e urbanistica della Regione Sardegna n. 271/U del 3 marzo 2000 e approvata con apposita determinazione del Direttore del Servizio tutela del paesaggio della Regione Sardegna ufficio territoriale di Sassari n. 1839 del 21 ottobre 2002 ai sensi e per gli effetti dell’articolo 9, comma 5, della legge regionale n. 28 del 1998;

premesso altresì che:
– il vigente Programma di fabbricazione del Comune di Olbia individua il promontorio di “Sa Testa” come zona H-N Zona di interesse naturale;
– l’articolo14 delle Norme tecniche di attuazione prevede “Zone di interesse naturale (H) le parti del territorio di particolare pregio naturalistico, geomorfologico e paesaggistico. Sono quindi destinate alla salvaguardia dell’ambiente naturale, per favorirne un’utilizzazione che non contrasti con le sue caratteristiche. In queste zone è tutelata la morfologia del suolo, dei corsi d’acqua e della vegetazione. Gli interventi consentiti sono esclusivamente quelli intesi a realizzare questa tutela”; “Esse si suddividono in zone di pregio naturalistico, geomorfologico e paesaggistico, zone inedificabili di rispetto dell’abitato, zone dei corsi d’acqua, zone a vincolo archeologico.” Le “Zone di pregio naturalistico, geomorfologico e paesaggistico. Sono destinate all’uso esclusivamente naturale del rapporto tra l’uomo e l’ambiente. In esse sono vietati: la costruzione di nuovi edifici a scopo residenziale, produttivo, commerciale e turistico; la realizzazione di elettrodotti, linee telegrafiche e telefoniche ed impianti tecnologici in genere; l’allestimento di campeggi anche precari; qualunque prelievo di terra o minerali che non sia finalizzato al miglioramento dell’assetto idrogeologico e vegetale; l’asportazione ed il danneggiamento di fiori ed essenze vegetali; qualunque piantumazione che sia in contrasto con i caratteri ambientali.”;
– con la deliberazione n. 134 del 29 luglio 2020, il consiglio comunale di Olbia ha adottato, ai sensi dell’articolo 20 della legge regionale n. 45 del 1989, il Piano urbanistico comunale (PUC) in adeguamento al PPR e al PAI;
– il PUC adottato classifica l’intero promontorio di “Sa Testa” come “Zona H2 di salvaguardia paesaggistico ambientale”;
– l’articolo 88 delle Norme tecniche di attuazione del PUC adottato prevede: “Le zone territoriali omogenee di tipo H2 sono le parti del territorio che rivestono un particolare valore paesaggistico, ambientale o di particolare interesse per la collettività e le aree comprese negli ambiti di interesse paesaggistico e quelle compromesse. Gli interventi ammessi nelle zone H2 sono volti principalmente alla conservazione, valorizzazione e tutela, limitando al massimo le trasformazioni. Gli interventi di tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici prevengono eventuali situazioni di rischio, costruiscono un duraturo equilibrio tra l’attività antropica e il sistema ambientale, migliorano la funzionalità ecosistemica, attivano opportuni sistemi di monitoraggio volti a verificare il mantenimento e miglioramento della biodiversità, evidenziando eventuali situazioni di criticità. Le trasformazioni ammesse sono condizionate: alla minima trasformabilità; alla limitata visibilità; al contenimento delle superfici e dei volumi funzionali alle strette necessità nonché alla loro rapida e completa reversibilità. Sono consentite le attività agricole e agro-zootecniche che non prevedano trasformazioni del suolo, del soprasuolo e le lavorazioni agronomiche. Sono permesse le attività di pascolamento di animali allo stato brado e semibrado e tutte quelle attività agricole e di allevamento che non comportino trasformazione degli elementi naturali. Sono escluse le nuove costruzioni di qualsiasi tipologia a supporto di tali attività. Tali fabbricati, nel caso di nuova realizzazione, dovranno necessariamente essere localizzati all’interno delle zone E. È da escludere qualunque nuovo intervento edilizio o di modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso e o attività in quanto pregiudiziale della struttura, della stabilità o della funzionalità ecosistemica o della fruibilità paesaggistica.”;

considerato che:
– dalla data di adozione del PUC si applicano le norme di salvaguardia di cui all’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia);
– in particolare il comma 3 stabilisce: “In caso di contrasto dell’intervento oggetto della domanda di permesso di costruire con le previsioni di strumenti urbanistici adottati, è sospesa ogni determinazione in ordine alla domanda”;

verificato che:
– con la deliberazione n. 45 del 25 marzo 2021, la Giunta comunale di Olbia ha approvato l”‘Accordo amministrativo ex articolo15 L. 241/90 inerente la concertazione tra comune di Olbia e CIPNES per la revisione del perimetro territoriale oggetto del piano regolatore consortile della zona industriale di Olbia mediante lo stralcio di una porzione dell’area di interesse comunale costituente il comparto edificatorio produttivo S* (Tilibas) e contestuale ampliamento dell’ambito territoriale del PRTC Consortile da destinare all’insediamento di attività produttive nel settore cantieristico-nautico e dell’economia del mare”;
– con la deliberazione n. 12 del 1° aprile 2021 l’Assemblea generale degli enti locali consorziati del CIPNES ha approvato lo Schema di accordo amministrativo (ai sensi dell’articolo 15 legge n. 241 del 1990 e dell’articolo 22 della legge regionale n. 21 del 2011) inerente alla “proposta di codeterminazione della revisione del perimetro territoriale del piano regolatore consortile della zona industriale di Olbia avente ad oggetto:
– stralcio di una porzione di mq 80.005 dell’area di interesse comunale costituente il comparto edificatorio produttivo S* (TILIBAS) disciplinato dall’articolo 37 della NTA dello strumento urbanistico consortile;
– ampliamento dell’ambito territoriale del PRTC consortile per una superficie di mq 199.000 da destinare allo sviluppo di iniziative economico-imprenditoriali nel settore cantieristico-nautico e dell’economia del mare a completamento del preesistente distretto produttivo;
– con la deliberazione il CIPNES ha disposto l’avvio della elaborazione della documentazione di analisi progettuale di fattibilità tecnica-amministrativa ed economica della proposta di riperimetrazione del comprensorio urbanistico industriale da presentare ai competenti uffici regionali;
– nel verbale allegato alla deliberazione del CIPNES si legge che l’area ceduta dal Comune di Olbia in località “Sa Testa” dovrebbe essere destinata a non meglio specificata “nuova area ecologicamente attrezzata alla attrazione di nuove iniziative produttive nel settore cantieristico-nautico”;

considerato che:
– il PRT ASI di Olbia è strumento urbanistico sovraordinato per le aree produttive di interesse sovracomunale ai sensi dell’articolo 51 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 1978 e assume come parte integrante il Piano particolareggiato del comparto edificatorio produttivo S* (Tilibas) quale pertinente disciplina d’uso territoriale;
– l’area di “Sa Testa” e, in particolare, la zona di Cala Saccaia, è soggetta oltre che ai vincoli di inedificabilità di cui agli strumenti urbanistici vigenti e adottati, anche alle seguenti tutele:
– vincolo paesaggistico ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive modifiche e integrazioni;
– vincolo di conservazione integrale ai sensi dell’articolo 10 bis della legge regionale n. 45 del 1989, e successive modifiche e integrazioni;
– rientra nella fascia costiera di cui agli articoli 19-20 delle norme tecniche di attuazione del PPR;
– come riportato nel verbale assembleare del CIPNES, compete alla Regione “la programmazione economico-sociale di area vasta, la localizzazione urbanistica e il ridisegno nel territorio regionale dei distretti industriali consortili ai sensi dell’articolo 36 della legge n. 317 del 1991”;
– il promontorio di “Sa Testa” – Cala Saccaia è l’ultima area vergine prima di Pittulongu ed è considerato un bene identitario da tutti gli olbiesi;
– nel PUC recentemente adottato dal Comune, e che ha visto la cittadinanza ed i portatori di interessi diffusi, pubblici e privati, coinvolti in un processo partecipativo finalizzato a costituire il quadro delle criticità e delle opportunità presenti, il promontorio di “Sa Testa” è sottoposto a rigide norme di tutela;
ritenuto che per quanto sopra l’ipotesi di destinazione ad usi industriali del promontorio di “Sa Testa” debba essere preliminarmente discussa con le associazioni di categoria, con i cittadini di Olbia e con tutti i portatori di interesse,

chiede di interrogare l’Assessore regionale degli enti locali, finanza e urbanistica, l’Assessore regionale della difesa dell’ambiente e l’Assessore regionale dell’industria per sapere:
– se siano a conoscenza di quanto esposto;
– quali azioni intendano adottare al fine di tutelare e preservare l’ecosistema naturale e la fruibilità paesaggistica del promontorio di “Sa Testa”;
– se non ritengano necessario promuovere azioni di coinvolgimento della cittadinanza e di tutti i portatori di interesse, sia pubblici che privati, al fine di raccogliere osservazioni in merito alla proposta di riperimetrazione avanzata dal Comune di Olbia e dal CIPNES.

Cagliari, 27 aprile 2021

Condividi: