RISOLUZIONE N. 1/XVI

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

XVI LEGISLATURA

TERZA COMMISSIONE PERMANENTE
(Programmazione, bilancio, contabilità, credito, finanza e tributi, partecipazioni finanziarie, demanio e patrimonio, politiche europee, rapporti con l’Unione europea, partecipazione alla formazione degli atti europei, cooperazione internazionale)

RISOLUZIONE N. 1

sulla ridefinizione dei rapporti economico-finanziari tra lo Stato e la Regione autonoma della Sardegna ai sensi dell’articolo 1, comma 851, della legge n. 205 del 2017 e dell’articolo 1, comma 875, della legge n. 145 del 2018 e alla luce dei criteri di contribuzione sanciti nella sentenza 
della Corte costituzionale n. 6/2019.

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La Terza Commissione permanente del Consiglio regionale,

SENTITO in audizione l’Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio nelle sedute del 21 maggio e del 26 giugno 2019 e preso atto delle proposte finanziarie avanzate dalla Regione al Governo;

CONSIDERATO che:
– l’articolo 1, comma 834 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), nel novellare l’articolo 8 dello Statuto speciale per la Sardegna, ha modificato il regime finanziario della Sardegna prevedendo, a decorrere dall’anno 2010, maggiori entrate a fronte dell’integrale e immediato accollo da parte della Regione dei costi della sanità, del trasporto pubblico locale e della continuità territoriale;
– la non condivisibile interpretazione statale dell’articolo 8, commi I, lettera. d), e II dello Statuto ha finora circoscritto le accise (imposte di fabbricazione) sulle quali calcolare il riparto a quelle riferibili ai prodotti immessi in consumo nel territorio della Sardegna, non estendendo così la compartecipazione regionale anche alle accise riferibili a prodotti fabbricati od importati in Sardegna, ma poi immessi in consumo in altre regioni;
– a decorrere dall’anno 2012 lo Stato, in via unilaterale e preventiva, senza l’osservanza dei parametri e delle procedure partecipative fissate all’articolo 27 della legge n. 42 del 2009, ha in misura sempre più gravosa trattenuto nelle proprie casse quote di compartecipazione al gettito di tributi erariali di spettanza della Regione a titolo di concorso alle misure di risanamento della finanza pubblica (c.d. accantonamenti) in violazione del principio di leale collaborazione e di proporzione tra risorse assegnate e funzioni attribuite;
– come diffusamente argomentato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 6 del 2019, la ridefinizione delle relazioni finanziarie tra lo Stato e la Regione Sardegna deve tenere conto dei parametri fissati dal citato articolo 27: della «dimensione della finanza» della Regione Sardegna «rispetto alla finanza pubblica complessiva»; delle «funzioni […] effettivamente esercitate e dei relativi oneri»; degli «svantaggi strutturali permanenti […], dei costi dell’insularità e dei livelli di reddito pro capite»; del valore medio dei contributi alla stabilità della finanza pubblica allargata imposti agli enti pubblici regionali nel medesimo arco temporale; del finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (articolo 117, secondo comma, lettera m), Cost.); del principio dell’equilibrio tendenziale o dinamico per quel che riguarda la tempestiva copertura del contributo afferente agli esercizi 2019 e 2020 e a quella ex post dell’esercizio 2018 (ex multis, sentenze n. 10 del 2016, n. 155 del 2015 e n. 10 del 2015);
– lo Statuto speciale della Regione Trentino – Alto Adige, decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972 come modificato dalla legge statale n. 190 del 2014, articolo 79, comma 4 bis, ha determinato la misura del contributo alla finanza pubblica a carico di tutti gli enti appartenenti al sistema territoriale regionale integrato, per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022, con l’effetto di precludere allo Stato la possibilità di apportare unilateralmente successive modifiche peggiorative, con la sola salvezza della ricorrenza di esigenze eccezionali di finanza pubblica e comunque per importi già predeterminati in Statuto (si vedano al riguardo le sentenze della Corte costituzionale n. 103/2018 e n. 154/2017);
– secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale le norme di attuazione degli statuti speciali prevalgono, nell’ambito della loro competenza, sulle stesse leggi ordinarie. In tal senso, si segnala da ultimo la recente pronuncia della Corte costituzionale 31/2019 la quale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 21 settembre 2016 (Determinazione del maggiore gettito della tassa automobilistica da riservare allo Stato, al netto del minor gettito dello stesso tributo da riconoscere alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, per l’anno 2012), nella parte in cui, pur in assenza dei presupposti previsti dall’articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n. 114 del 2016 (Norme di attuazione dell’articolo 8 dello Statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna – legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, in materia di entrate erariali regionali) ha riservato allo Stato e non alla Regione Sardegna il maggior gettito della tassa automobilistica sui veicoli maggiormente inquinanti,

impegna il Presidente della Regione

1) a proseguire nelle trattative in corso dirette alla ridefinizione dei rapporti economico – finanziari tra lo Stato e la Regione autonoma della Sardegna in aderenza ai criteri e principi sanciti dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 6/2019; 
2) ad adoperarsi affinché, in attuazione dell’articolo 27 della legge n. 42 del 2009, i contenuti degli accordi siano recepiti in apposite norme di attuazione dello Statuto speciale, così da assicurare stabilità all’assetto finanziario regionale e impedire modificazioni peggiorative ad opera di successive e unilaterali disposizioni legislative statali,

impegna il Presidente del Consiglio regionale

a convocare una seduta straordinaria del Consiglio regionale aperta anche ai parlamentari eletti in Sardegna e ai massimi rappresentanti delle autonomie locali e delle parti sociali ed economiche per discutere le iniziative da intraprendere nei confronti dello Stato a tutela della piena autonomia economico-finanziaria regionale,

dispone

la trasmissione della presente risoluzione all’Assemblea, ai sensi dell’articolo 51, comma 1, del Regolamento interno.


La risoluzione è stata approvata a maggioranza nella seduta del 3 luglio 2019.

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