MOZIONE N. 40

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

XVII Legislatura

Mozione n. 40

(Approvata in Aula il 18/06/2025)

SCHIRRU – MULA – CERA – SORGIA – RUBIU – TRUZZU – PIRAS – ARONI – PERU – USAI – MAIELI – TICCA – TUNIS – PIGA in merito alla necessità di far fronte alle gravi disparità di trattamento tra professionisti sanitari che accedono all’istituto delle prestazioni aggiuntive.

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IL CONSIGLIO REGIONALE

PREMESSO che:
– le prestazioni aggiuntive sono attività integrative rispetto all’attività istituzionale ordinaria, richieste dall’Azienda ai propri dipendenti allo scopo di ridurre le liste di attesa, per far fronte a un temporaneo aumento dell’attività o in presenza di carenza di organico;
– l’istituto delle prestazioni aggiuntive viene applicato in modo disomogeneo a livello nazionale, regionale e persino all’interno dei servizi delle singole aziende; in particolare alcune aziende sanitarie sarde richiamando l’articolo 1, comma 3, della legge. 8 gennaio 2002, n. 1 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge. 12 novembre 2001, n. 402, recante disposizioni urgenti in materia di personale sanitario) limitano l’accesso alle prestazioni aggiuntive agli infermieri e ai tecnici sanitari di radiologia medica dipendenti della stessa amministrazione e in possesso dei requisiti specifici, determinando così gravi disparità di trattamento tra i professionisti sanitari;
– l’articolo 1 comma 219 della Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di bilancio 2024 e pluriennale per il triennio 2024-2026), ha stabilito che per far fronte alla carenza di personale sanitario, nonché ridurre le liste di attesa e il ricorso alle esternalizzazioni, venga estesa l’applicazione della disciplina prevista dall’articolo 11 del decreto legge 30 marzo 2023 n. 34 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026) convertito nella legge 26 maggio 2023, n. 56 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali) relativa alle prestazioni aggiuntive, a tutte le prestazioni svolte, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera d) del contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 dell’Area sanità, dal personale sanitario, nonché a tutto il personale sanitario operante nelle Aziende ed Enti del Comparto sanità;
– il comma 220 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026) ha stanziato, a livello nazionale, la somma di euro 80.000.000 e, nello specifico, per la Regione Sardegna, come riportato nell’allegato III della legge n. 213 del 2023 la somma di euro 2.176.000 per le prestazioni aggiuntive del personale sanitario del comparto sanità. Al predetto finanziamento accedono tutte le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente;
– l’articolo 4, comma 11, del decreto 27 dicembre 2024, n. 202 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi) così detto “decreto mille proroghe” (la legge di conversione, approvata il 19 febbraio è in attesa di pubblicazione) prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nell’anno 2025, in aggiunta a quanto previsto dall’articolo 1, comma 220, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, possono incrementare, a valere sul livello di finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l’anno 2025, la spesa per prestazioni aggiuntive del personale sanitario del comparto sanità dipendenti dei medesimi enti e aziende nel limite degli importi lordi indicati, per ciascuna regione e provincia autonoma, nella tabella 1 allegata al medesimo decreto, pari complessivamente a euro 41.615.000 per il personale sanitario del comparto sanità, e nello specifico, per la Regione Sardegna, la somma di euro 1.136.524,52;
– il contratto collettivo nazionale del lavoro (CCNL) del Comparto sanità stipulato il 2 novembre 2022 prevede, all’articolo 7, comma 1, lettera d) che le Regioni, nella forma di partecipazione sindacale del confronto regionale, possano emanare linee generali di indirizzo in materia di prestazioni aggiuntive del personale, ferma rimanendo l’autonomia contrattuale delle Aziende ed Enti del servizio sanitario regionale, nel rispetto dell’articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);
– alcune regioni hanno già dato applicazione all’articolo 7 dettando linee di indirizzo che disciplinano in maniera omogenea l’istituto delle prestazioni aggiuntive, estendendolo a tutti i profili professionali del ruolo sanitario;

RILEVATO che:
– la carenza di personale sanitario, associata all’aumento delle liste d’attesa e alla crescente insoddisfazione del personale stesso, rappresenta una criticità significativa per il Servizio sanitario nazionale in generale e per quello regionale sardo, in particolare;
– se non adeguatamente affrontata, tale criticità rischia di compromettere irrimediabilmente l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA);
– l’estensione delle prestazioni aggiuntive a tutte le figure professionali e non più ai soli infermieri e tecnici di radiologia medica, come avviene in alcune aziende del sistema sanitario regionale (SSR), oltre a rappresentare un dovuto riconoscimento per l’importante contributo del personale sanitario, consentirebbe di incrementare la capacità di risposta ai bisogni di salute della popolazione, evitando l’esternalizzazione dei servizi e gratificando tutto il personale;
– è pertanto assolutamente necessario adeguare l’istituto delle prestazioni aggiuntive alle disposizioni previste a livello nazionale dalla legge n. 213 del 2023,

impegna l’Assessore regionale dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale

ad avvalersi della facoltà di cui all’articolo 7 del CCNL 2 novembre 2022 e, per l’effetto, avviare il confronto con le organizzazioni sindacali regionali del comparto Sanità, per la definizione di linee generali di indirizzo che consentano l’accesso alle prestazioni aggiuntive a tutti i profili professionali del ruolo sanitario operanti nelle aziende sanitarie sarde. Tale misura contribuirà alla riduzione delle liste d’attesa e garantirà l’erogazione dei LEA, riconoscendo e valorizzando l’apporto di tutte le figure professionali coinvolte nel sistema sanitario regionale.

Cagliari, 25 febbraio 2025

MOZIONE N. 39

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

XVII Legislatura

Mozione n. 39

AGUS sulla salvaguardia dell’operatività delle cure oncologiche nella regione nelle more dell’esecuzione dei lavori di ristrutturazione delle sale operatorie dell’Ospedale oncologico “A. Businco”.

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IL CONSIGLIO REGIONALE

PREMESSO che:
– l’Ospedale oncologico “A. Businco” di Cagliari rappresenta un punto di riferimento regionale per la cura delle patologie oncologiche, offrendo servizi essenziali nell’ambito della chirurgia toracica, ginecologica e senologica;
– le sale operatorie attualmente in uso, risalenti agli anni settanta, necessitano di urgenti interventi di ammodernamento per garantire standard adeguati di sicurezza, efficienza e qualità delle cure;
– a tal fine sono stati destinati nove milioni di euro di fondi PNRR per la ristrutturazione di due sale operatorie al momento esistenti;
– nel mese di ottobre 2024 tale progetto è stato al centro di una seduta della Sesta Commissione nella quale hanno partecipato in audizione i vertici aziendali e una delegazione di medici e infermieri. In quell’occasione, per la prima volta, è stato annunciato il piano relativo ai trasferimenti delle strutture durante il periodo della durata dei lavori, stimata in due anni, sottolineando la necessità di far partire gli stessi entro il 2024 al fine di non perdere le risorse stanziate;
– in data 19 dicembre 2024 l’azienda Arnas Brotzu ha comunicato all’impresa vincitrice dell’appalto relativo al Servizio di valutazione di vulnerabilità sismica e della progettazione di fattibilità tecnica ed economica, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione del Corpo staccato del Polo oncologico (P.O.) San Michele e del corpo F del P.O. Oncologico A. Businco di Cagliari, la risoluzione del contratto d’appalto visti i ritardi che avrebbero potuto concretizzare l’impossibilità di terminare i lavori entro i tempi previsti dal PNRR.

VERIFICATO che:
– ad oggi non è stata definita né una data di inizio dei lavori, né una stima certa della loro durata;
– il piano attuale prevede il trasferimento temporaneo delle attività chirurgiche di ginecologia oncologica presso l’Ospedale San Michele di Cagliari, con l’obiettivo di mantenere invariato il numero di interventi programmati;
– è, comunque, iniziato il trasloco con la relativa riorganizzazione interna, compreso il trasferimento della Direzione medica di presidio;
– è previsto il trasferimento definitivo della chirurgia toracica ed endoscopica, degenze comprese, utilizzando il personale ad oggi operante nella suddetta chirurgia per l’attivazione di una corsia multispecialistica dove verranno assegnati posti letto anche alla chirurgia della tiroide, maxillo facciale e di quella generale ad indirizzo oncologico;

CONSIDERATO che:
– tale trasferimento è ancora oggetto di concertazioni in corso col personale sanitario;
– attualmente gli interventi programmati presso l’Ospedale San Michele di Cagliari mostrano criticità con la quotidiana attività di emergenza che satura tutti gli slot dei blocchi operatori;
– nelle sedute del mese di ottobre 2024 della Sesta Commissione, è stato comunicato che le date previste per l’avvio dei lavori di ristrutturazione erano da considerarsi perentorie entro la fine del 2024, al fine di garantire l’accesso alle risorse del PNRR;
– tuttavia, tale tempistica risulta ad oggi superata;

RILEVATO che:
– il 22 gennaio 2025, al termine di una riunione tenutasi presso l’Assessorato regionale dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale alla presenza dei vertici aziendali dell’Arnas, di una rappresentanza di medici dell’Ospedale oncologico “A. Businco” e di diverse associazioni, era stata accolta la proposta di installare delle sale operatorie modulari prefabbricate all’esterno della struttura, al fine di non pregiudicare l’attività chirurgica prevista in quelle oggetto dei lavori di ristrutturazione;
– tale proposta non ha avuto seguito e, ad oggi, non si conoscono né l’iter di acquisto né gli eventuali tempi di installazione e collaudo dei moduli provvisori;
– non si conosce ancora il cronoprogramma dell’insieme dei lavori di ammodernamento;

CONSIDERATO che la chirurgia senologica, già caratterizzata da liste d’attesa molto lunghe, rischia di essere ulteriormente penalizzata dalla riorganizzazione, vista la diminuzione delle sedute operatorie e dal numero esiguo di chirurghi senologi i quali dovrebbero coprire i turni di guardia ventiquattro ore su ventiquattro prima condivisi con i chirurghi toracici;

APPRESO che:
– il trasferimento della chirurgia toracica e di quella ginecologica oncologica avverrebbe in un contesto, quello dell’Ospedale San Michele di Cagliari, già saturo dal momento che la sala per la chirurgia toracica sarebbe la stessa delle emergenze;
– l’unica sala operatoria che rimarrà attiva durante i lavori ha già mostrato criticità strutturali, logistiche e organizzative che hanno, in alcuni casi, pregiudicato l’operatività delle prestazioni chirurgiche programmate,

impegna il Presidente della Regione e la Giunta regionale

1) a sospendere qualsiasi azione di trasferimento delle attività chirurgiche e dei reparti coinvolti presso l’Ospedale San Michele di Cagliari, compresi i traslochi già avviati, fino a quando non sarà definito un piano condiviso con il personale sanitario e le associazioni dei pazienti, che garantisca il mantenimento della piena operatività dell’Ospedale “A Businco” durante tutta la durata dei lavori.

Cagliari, 25 febbraio 2025

INTERROGAZIONE N. 161/A

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

XVII Legislatura

Interrogazione n. 161/A

(Pervenuta risposta scritta in data 03/04/2025 e in data 03/04/2025)

MAIELI, con richiesta di risposta scritta, in merito alla gestione del randagismo in Sardegna.

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Il sottoscritto,

PREMESSO che:
– la legge 14 agosto 1991, n. 281 è la legge quadro nazionale in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo;
– in attuazione dei principi della legge n. 281 del 1991, la Regione ha promulgato la legge regionale 18 maggio 1994, n. 21 (Norme per la protezione degli animali e istituzione dell’anagrafe canina), modificata con la legge regionale 1° agosto 1996, n. 35;
– il decreto del Presidente della Giunta regionale 4 marzo 1999, n. 1 (Regolamento di attuazione della legge 14 agosto 1991, n. 281 e della legge regionale 18 maggio 1994, n. 21 e della legge regionale 1° agosto 1996, n. 35 sulla prevenzione del randagismo) è il regolamento di attuazione delle leggi sopra citate;

PRESO ATTO che:
– per aumentare l’efficacia e l’efficienza delle azioni di lotta al randagismo con la deliberazione n. 17/39 del 27 aprile 2010 (L.R. n. 21/1994 e s.m.i. Direttive in materia di lotta al randagismo e protezione degli animali d’affezione) sono state emanate le prime direttive in materia di lotta al randagismo e protezione degli animali d’affezione, dando il ruolo, come indicato nell’articolo 3, di programmazione, coordinamento e controllo delle aziende sanitarie locali (ASL) e degli enti locali;
– per rafforzare il coordinamento e le sinergie fra componenti veterinarie, pubbliche e private, istituzioni a livello locale e organizzazioni della società civile attive nel settore, con decreto dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità n. 18 del 7 aprile 2016 è stato costituito un Tavolo tecnico;
– a seguito di impugnativa davanti alla Corte Costituzionale sono stati ampliati i soggetti ammessi alla presentazione della domanda di contributo rispetto a quanto originariamente previsto dalle deliberazioni della Giunta regionale n. 6/22 (Contributi per l’assistenza veterinaria e la sterilizzazione dei gatti appartenenti alle colonie feline censite nel territorio regionale. Stanziamento risorse euro 100.000. Legge di stabilità 2019. Bilancio regionale 2019) e n. 6/26 (Definizione dei criteri e modalità per l’erogazione dei contributi finalizzati all’attuazione di un piano straordinario di sterilizzazioni dei cani padronali. Stanziamento risorse euro 300.000. Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48. Bilancio regionale 2019) del 5 febbraio 2019;

CONSIDERATO che:
– l’accordo sancito in sede di Conferenza Unificata il 24 gennaio 2013 (Rep. Atti n. 5/CU), recepito dalla Regione con la deliberazione n. 16/15 del 28 marzo 2017 (Recepimento dell’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di identificazione e registrazione degli animali di affezione), delinea precisi obblighi e responsabilità in capo ai comuni in materia di prevenzione del randagismo;
– a distanza di molti anni dall’entrata in vigore della legge nazionale i principi ispiratori non hanno trovato sufficiente attuazione e che negli ultimi anni il fenomeno del randagismo e delle colonie feline si è, invece, ulteriormente aggravato, come precisato nelle deliberazioni della Giunta regionale per il riparto dei fondi, di ogni singolo anno, dall’Assessore di turno;
– per ridurre tale fenomeno la stessa Asl n. 8 ha realizzato, nel 2020 e tramite fondi regionali, una moderna sala operatoria, anche per la sterilizzazione dei randagi in generale senza che, ad oggi, sia mai stata resa operativa e funzionale per lo scopo cui è stata realizzata;
– con varie deliberazioni regionali, sono stati concessi diversi supporti finanziari, per l’assistenza veterinaria e la sterilizzazione dei gatti appartenenti alle colonie feline censite e per la sterilizzazione di cani e la lotta al randagismo nel territorio regionale;

VISTO che:
– annualmente, salvo casi rari, vengono definiti dalla Giunta regionale le modalità e i criteri di erogazione del contributo stanziato, previo avviso pubblico “a sportello”, su domanda delle associazioni interessate, in base all’ordine cronologico di presentazione delle stesse, fino all’esaurimento delle risorse disponibili, ordinariamente con un contributo massimo di euro 5.000 per ogni associazione;
– i comuni, tramite le associazioni o i cittadini volontari, devono censire e gestire le colonie feline e impedire un incremento numerico dei felini, concordando con i Servizi veterinari appositi piani di sterilizzazione, che in base all’articolo 14 della legge regionale n. 21 del 1994, emanata in attuazione dell’articolo 2, comma 8, della legge n. 281 del 1991, prevede che i gatti che vivono liberi devono essere sterilizzati dall’Autorità sanitaria locale di competenza e reimmessi nel gruppo da cui provengono;
– ogni ASL, in base all’articolo 7 dell’allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 17/39 del 27 aprile 2010 deve predisporre annualmente i piani di sterilizzazione, anche tramite apposite convenzioni con istituzioni pubbliche (Università) o strutture private, come anche previsto dall’articolo 13 del decreto del Presidente della Giunta regionale 4 marzo 1999, n. 1 e che i programmi operativi debbano essere basati su una stima del bisogno e completi di appositi piani di spesa;
– come indicato all’articolo14.2 della deliberazione della Giunta regionale n. 17/39, i finanziamenti vengono attribuiti in funzione dell’efficacia e dell’efficienza delle attività poste in essere, come risultante dalla rendicontazione annuale presentata entro il 31 marzo e sulla base delle priorità annualmente assegnate dalla Regione;
– con la deliberazione della Giunta regionale n. 34/9 del 3 luglio 2018 (Modifica art. 4 e Allegati n. 9, 10,11 Direttive in materia di lotta al randagismo e protezione degli animali di affezione approvate con D.G.R. N. 17/39 del 27 aprile 2010) la stessa Giunta delibera di dare mandato al Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare dell’Assessorato dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale di revisionare le normative in tema di randagismo e la predisposizione degli atti di indirizzo specifico da parte della direzione generale medesima,

chiede di interrogare il Presidente della Regione l’Assessore regionale dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale per sapere:
1) se vi siano state ulteriori riunioni del Tavolo tecnico, per affrontare l’argomento;
2) come vengono effettuate le valutazioni ed attribuzioni finanziarie assegnate alle ASL per la realizzazione del progetto, se la stessa ASL non presenta un censimento aggiornato delle colonie feline, presenti sul proprio territorio;
3) come mai la sala operatoria della ASL n. 8, nonostante sia stata realizzata da anni, alla data odierna non è ancora operativa;
4) se le normative in essere siano mai state aggiornate, come richiesto dalla stessa Giunta;
5) come la Regione abbia assunto il suo ruolo di programmazione, coordinamento e controllo delle ASL e degli enti locali nelle attività di lotta al randagismo.

Cagliari, 26 febbraio 2025

INTERROGAZIONE N. 160/A

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

XVII Legislatura

Interrogazione n. 160/A

(Pervenuta risposta scritta in data 03/04/2025)

TRUZZU – PIGA – CERA – FLORIS – MASALA – MELONI CORRADO – MULA – RUBIU – USAI, con richiesta di risposta scritta, in merito alle criticità legate agli impianti di trattamento e smaltimento rifiuti urbani in località Tossilo – Macomer. Nuova linea di termovalorizzatore.

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I sottoscritti,

PREMESSO che nel 2015, il Consorzio Industriale di Macomer, proprietario degli impianti di trattamento e smaltimento di rifiuti, gestiti dalla società Tossilo Spa, è stato autorizzato alla modifica sostanziale dell’impianto di incenerimento di rifiuti urbani in località Tossilo, per la realizzazione di una nova linea di termovalorizzazione da 27,92 Megawatt termico (Mwt);

CONSIDERATO che:
– con nota n. 937 del 30 dicembre 2024 il Consorzio Industriale di Macomer, ha comunicato all’Assessorato regionale della difesa dell’ambiente, la ripresa delle attività del nuovo impianto del termovalorizzatore presso lo stabilimento di Tossilo – Macomer;
– in data14 gennaio 2025 la Provincia di Nuoro, Settore Ambiente e Territorio, nell’adottare la determinazione n. 43/25 “Autorizzazione Integrata Ambientale n. 1289 del 29 luglio 2015, rilasciata al Consorzio Industriale di Macomer, proprietario degli impianti di trattamento e smaltimento di rifiuti urbani in località Tossilo, Macomer. Nuova linea di termovalorizzazione da 29,972 Mwt. Verifica art. 237 octies, comma 7, del decreto legislativo 03 marzo 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale) ai fini del collaudo tecnico amministrativo”, stabilisce numerose prescrizioni “prima dell’avvio delle operazioni di messa in esercizio con combustibile rifiuto”;
– con nota n. 44 del 17 gennaio 2025 la zona industriale di interesse regionale (Z.I.R.) di Macomer, in liquidazione, ha comunicato che il conferimento dei rifiuti urbani presso l’impianto del nuovo impianto del termovalorizzatore di Tossilo – Macomer, potrà avvenire con decorrenza 30 gennaio 2025;
– con nota n. 13/25 del 24 gennaio 2025 la Tossilo Spa, società emanazione del Consorzio industriale in liquidazione, che gestisce la piattaforma dei rifiuti di Tossilo, ha comunicato ai Comuni utenti delle Provincie di Nuoro e Ogliastra, all’Assessorato regionale della difesa dell’ambiente, alla Provincia di Nuoro, alla Provincia di Sassari e al Consorzio Z.I.R. di Macomer, che con decorrenza dal 30 gennaio 2025, sarebbe stato riattivato il servizio di conferimento dei rifiuti urbani presso l’impianto di nuovo termovalorizzatore inviando, contestualmente, la “procedura di accesso allo stabilimento” ed il “documento unico di valutazione rischi da interferenza”;

DATO ATTO che:
– con nota del 29 gennaio 2025, il Dirigente del settore tecnico – Servizio ambiente del Comune di Macomer, facendo seguito al sopralluogo avvenuto in data 28 gennaio 25, presso lo stabilimento di Tossilo, nel rappresentare che nella fase di avvio l’impianto di termovalorizzazione potrà gestire un quantitativo di rifiuti limitato, a causa della presenza di soli due serbatoi di alimentazione dell’impianto antincendio, a fronte di tre previsti, chiede all’Assessorato regionale della difesa dell’ambiente “se il conferimento dei rifiuti urbani indifferenziati presso l’impianto di Tossilo sia obbligatorio per la totalità dei rifiuti prodotti o se lo stesso possa essere differito al fine di evitare eventuali disservizi causati sa un sovra conferimento di rifiuti nell’impianto”;
– con nota n. 3164 del 31 gennaio 2025, l’Assessorato della Difesa dell’Ambiente della Regione, nel riscontare la nota del 29 gennaio 2025 del Comune di Macomer, evidenzia che “il conferimento dovrà avvenire per l’intera volumetria corrispondente alla produzione d rifiuti indifferenziati del territorio interessato”;

ACCERTATO che, il 2 febbraio 2025, nonostante le criticità rilevate dalla Provincia di Nuoro, nel rilasciare l’autorizzazione sub condizione, l’impianto in questione è stato avviato;

VISTA la nota n. 2926 del 4 febbraio 2025 della Provincia di Nuoro, di riscontro alle comunicazioni del Consorzio Industriale di Macomer relative alla messa in esercizio dell’impianto del termovalorizzatore, con la quale vengono rimarcate le prescrizioni già contenute nella determinazione n. 43/25, e precisamente:
1) individuazione del gestore: la documentazione non fornisce prove del possesso dei requisiti richiesti dalla normativa per la gestione dell’impianto;
2) organigramma della fase di collaudo: l’organigramma fornito non è codificato e non chiarisce i ruoli specifici dei vari soggetti coinvolti;
3) formazione del personale: mancano attestati di formazione per alcuni operatori e il numero di tecnici abilitati è insufficiente per garantire il corretto funzionamento dell’impianto;
4) nomina del responsabile tecnico: sono stati forniti due nominativi (Ing. Massimo Medde e Ing. Matteo Gometz) senza chiarire come le loro competenze coesistano;
5) analisi ambientali: le analisi richieste per le acque sotterranee e le ricadute al suolo non sono state eseguite negli ultimi due anni come previsto dalle prescrizioni;
6) aggiornamento planimetria area stoccaggio rifiuti: La planimetria è stata aggiornata, ma è necessaria una verifica dettagliata da parte di ARPAS;
7) autorizzazione allo scarico in fognatura: il documento fornito è scaduto e non è stato rinnovato; quindi, non è valido per l’attuale fase di avviamento;
8) certificato di ultimazione lavori: la documentazione trasmessa è parziale e non dimostra la piena ultimazione delle opere prima dell’avvio dell’impianto;
9) sistema di Gestione Ambientale (SGA): il sistema fornito non è aggiornato e presenta discrepanze con i documenti allegati;
10) SCIA Antincendio: la pratica è stata trasmessa in ritardo e il Comune di Macomer ha dichiarato irricevibile la richiesta iniziale;
11) manuale di Gestione (SME): è stato fornito, ma necessita di ulteriori verifiche e di un parere da parte dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Sardegna (ARPAS);
12) collegamento SME al sistema informativo regionale: Il collegamento non è stato completato a causa di problemi tecnici con il sistema della Regione;
13) ripristino della stazione meteo: la centralina non è ancora operativa; il ripristino è programmato entro marzo;
14) certificazione dell’efficienza energetica: sono stati forniti più documenti con valori discordanti per il coefficiente di efficienza energetica;
15) gestione dei rifiuti prodotti dall’impianto: i contratti con gli impianti destinatari non sono stati ancora stipulati, rendendo incerta la destinazione finale di alcuni rifiuti pericolosi;
16) conformità della gestione rifiuti al piano di monitoraggio e controllo (PMC): mancano informazioni chiare sulla destinazione finale dei rifiuti;
17) ripristino delle aree deteriorate: sono stati effettuati interventi di manutenzione, ma è necessaria una verifica sul rispetto delle prescrizioni;
18) relazione sulla campagna di monitoraggio del 2020: è stata fornita, ma necessita di una valutazione dettagliata con ARPAS;
19) obbligo di relazione di riferimento ambientale: è stata trasmessa una relazione, ma occorre una verifica per garantire la conformità alle normative più recenti;
20) aggiornamento sito web: il sito del Consorzio è aggiornato, ma è richiesta una verifica della completezza delle informazioni disponibili per la popolazione;

APPRESO che nei giorni scorsi i militari del Comando Carabinieri per la tutela ambientale e transizione ecologica (NOE) abbiano effettuato un sopralluogo negli impianti di Tossilo;

RITENUTO che tale situazione di non regolarità tecnico-amministrativa possa rappresentare un grave pericolo per l’incolumità pubblica e per la salvaguardia dell’ambiente dei luoghi, una volta ripresa l’attività del termovalorizzatore;

EVIDENZIATO che nella procedura di autorizzazione alla messa in funzione del termovalorizzatore parrebbe che l’Assessorato regionale della difesa dell’ambiente abbia avvallato tale situazione di potenziale grave pericolo;

ACCLARATA la quanto mai necessaria risoluzione della situazione, rappresentando la regolare messa in funzione dell’impianto di incenerimento di rifiuti urbani in località Tossilo, per la realizzazione di una nova linea di termovalorizzazione da 27,92 Mwt, al momento non più rimandabile,

chiedono di interrogare il Presidente della Regione e l’Assessore regionale della difesa dell’ambiente per sapere:
1) se siano a conoscenza della situazione creatasi relativamente alla regolare messa in funzione dell’impianto di incenerimento di rifiuti urbani in località Tossilo, per la realizzazione di una nuova linea di termovalorizzazione da 27,92 Mwt;
2) quali siano le azioni che intendano porre in essere affinché la situazione di potenziale grave pericolo, deteriorata dall’avvio dell’impianto di incenerimento di rifiuti urbani in località Tossilo, per la realizzazione della una nuova linea di termovalorizzazione da 27,92 Mwt, venga scongiurata.

Cagliari, 25 febbraio 2025

INTERROGAZIONE N. 159/A

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

XVII Legislatura

Interrogazione n. 159/A

TICCA – FASOLINO – SALARIS, con richiesta di risposta scritta, sulla mancata adozione da parte della Giunta regionale della deliberazione di nomina del Direttore generale dell’ERSU di Cagliari, nonostante sia già stata approvata dal Consiglio di amministrazione dell’Ente interessato, ai sensi dell’articolo 33 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione).

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I sottoscritti,

PREMESSO che:
– l’Ente regionale per il diritto allo studio universitario (ERSU) di Cagliari ha il compito di assistere gli studenti universitari che frequentano i corsi istituiti dall’ateneo, al fine di realizzare interventi per la promozione e l’accesso ai corsi universitari e post-universitari e permettere il raggiungimento dei più alti gradi d’istruzione e di preparazione professionale agli studenti più capaci e meritevoli, con incentivi economici, interventi di carattere sociale, orientamento verso facoltà, istituti di istruzione superiore, corsi post universitari, in armonia con gli indirizzi della programmazione regionale e in collaborazione con le università;

RICORDATO che la Costituzione, all’articolo 34, afferma che gli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi e ciò viene reso effettivo con l’erogazione di borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze attribuite per concorso anche dall’ERSU;

CONSIDERATO che tra gli organi dell’ERSU figura il Direttore generale, che collabora con il Consiglio di amministrazione per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente, esprimendo pareri, formulando proposte e fornendo le informazioni utili per la decisione;

TENUTO CONTO che le funzioni di Direzione generale dell’Ente sono conferite con decreto del Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, ad iniziativa l’Assessore degli Affari generali, personale e riforma della Regione e su proposta del Consiglio di amministrazione dell’ERSU, ai sensi dell’articolo 33 della legge regionale n. 31 del1998;

VERIFICATO che in data 28 gennaio 2025, il Consiglio di amministrazione dell’ERSU di Cagliari ha discusso sulla valutazione dei curricula pervenuti a seguito della pubblicazione della manifestazione di interesse per il conferimento dell’incarico di Direzione generale e ha deliberato, a maggioranza dei componenti, di nominare la dottoressa Elisabetta Schirru, dirigente dell’Amministrazione regionale;

VISTO che sono trascorsi quasi trenta giorni dall’individuazione del Direttore generale,

chiedono di interrogare il Presidente della Regione e l’Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport per sapere se:
1) se siano a conoscenza della situazione sopra esposta;
2) quali siano i motivi per i quali non si sia ancora provveduto ad approvare la deliberazione della Giunta regionale prevista dall’articolo 33 della legge regionale n. 31 del 1998;
3) se non ritengano di dover immediatamente provvedere, al fine di permettere la piena funzionalità dell’Ente che, come ricordato, ricopre un importante ruolo nella effettiva realizzazione del diritto allo studio universitario, fornendo risorse e strutture ai giovani sardi che intendano conseguire il titolo accademico.

Cagliari, 24 febbraio 2025

AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO per il servizio di informazione giornalistica a mezzo agenzie di stampa in favore del Consiglio regionale della Sardegna della durata di 24 mesi, suddivisa in 3 lotti funzionali

Si comunica che è stato pubblicato su questo sito l’Avviso pubblico di indagine di mercato per il servizio di informazione giornalistica a mezzo agenzie di stampa in favore del Consiglio regionale della Sardegna della durata di 24 mesi, suddivisa in 3 lotti funzionali.

La scadenza per la presentazione delle domande a partecipare è fissata per le ore 18.00 del 6 marzo 2025.

vai alla pagina dell’avviso di indagine di mercato – LOTTO 1

vai alla pagina dell’avviso di indagine di mercato – LOTTO 2

vai alla pagina dell’avviso di indagine di mercato – LOTTO 3

INTERROGAZIONE N. 158/A

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

XVII Legislatura

Interrogazione n. 158/A

(Pervenuta risposta scritta in data 14/04/2025)

COZZOLINO, con richiesta di risposta scritta, sulla necessità di dare attuazione a quanto disposto dalla legge regionale n. 15 del 2018 recante norme in materia di disturbi specifici dell’apprendimento (DSA).

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Il sottoscritto,

PREMESSO che:
– con la legge regionale 14 maggio 2018, n. 15 (Norme in materia di disturbi specifici dell’apprendimento (DSA)), che si conforma a quanto previsto dalla legge 8 ottobre 2010, n. 170 (Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico), erano stati previsti interventi a favore di persone con dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia, di seguito denominate disturbi specifici dell’apprendimento (DSA);
– le finalità della legge erano quelle di adottare tutte le misure necessarie per garantire alle persone con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) uguali opportunità di sviluppo delle proprie capacità personali, psicologiche, culturali e sociali. A tal fine, si dovevano promuovere interventi destinati a:
a) favorire la diagnosi precoce di DSA e percorsi didattici e abilitativi, definendo modalità e procedure uniformi per la diagnosi e la certificazione tempestiva, anche per gli adulti;
b) favorire il successo scolastico e formativo, garantendo un apprendimento adeguato e promuovendo lo sviluppo delle potenzialità dell’individuo, riducendo la dispersione scolastica;
c) formare e sensibilizzare insegnanti, genitori e operatori socio-sanitari riguardo le problematiche legate ai DSA;
d) incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi socio-sanitari, favorendo la creazione di reti;
e) ridurre i disagi relazionali ed emozionali e prevenire che la condizione di persona con DSA si trasformi in una disabilità, con conseguenti limitazioni nelle attività quotidiane e problematiche psicopatologiche e disadattive;
f) promuovere i processi di prevenzione attraverso la diagnosi precoce;
– per l’accertamento e la certificazione dei disturbi di apprendimento, erano previste misure organizzative necessarie affinché l’attivazione del percorso diagnostico di DSA e il rilascio della relativa certificazione fossero tempestivi. In ambito scolastico, l’attivazione del percorso diagnostico era preceduta da interventi educativo – didattici e dalle procedure di riconoscimento precoce previsti dall’articolo 3, commi 2 e 3, della legge n. 170 del 2010;
– i servizi pubblici e i soggetti accreditati dal servizio sanitario regionale, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), erano tenuti a rilasciare la certificazione, a seguito di percorso diagnostico, conforme ai criteri diagnostici del manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali (DSM-5) e della classificazione statistica internazionale delle malattie e dei problemi sanitari correlati (ICD-10), con valutazione funzionale basata sul modello ICF (Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute), a seguito di una valutazione multidisciplinare, che includeva almeno un neuropsichiatra infantile (o neurologo per gli adulti), uno psicologo, un logopedista (o foniatra per gli adulti) ed eventualmente altre figure professionali;
– la legge stabiliva che la certificazione dovesse essere prodotta in tempo utile per l’attivazione delle misure didattiche e delle modalità di valutazione previste nel contesto scolastico, universitario e lavorativo, e che la certificazione per gli studenti dell’ultimo ciclo scolastico dovesse essere prodotta non oltre il 31 marzo, in vista degli esami di Stato:

CONSIDERATO che:
– era previsto l’istituto di un comitato tecnico-scientifico sui DSA, secondo quanto stabilito dall’articolo 4 della legge n. 15 del 2018, che doveva essere istituito con deliberazione della Giunta regionale presso l’Assessorato competente in materia di sanità. Il comitato doveva essere composto da rappresentanti delle associazioni di famiglie e persone con DSA, operatori delle equipe multidisciplinari di neuropsichiatria, un componente dell’Ufficio scolastico regionale, rappresentanti degli assessorati competenti, membri dell’ANCI, e altri esperti di DSA;
– con la deliberazione 6 luglio 2023, n. 23/26 (Istituzione del Comitato tecnico-scientifico sui DSA ai sensi dell’art. 4 della legge regionale 14.5.2018, n. 15, “Norme in materia di disturbi specifici dell’apprendimento (DSA), la Giunta regionale, nella passata legislatura, aveva tentato di istituire il comitato tecnico-scientifico sui DSA, ma non era stata completata la nomina dei membri del comitato;

RILEVATO che:
– le famiglie dei ragazzi con disturbi specifici dell’apprendimento, anche per l’anno scolastico in corso, continuano a incontrare gravi difficoltà, in quanto le scuole non accettano i certificati rilasciati da specialisti privati, poiché l’assessorato non ha ancora emanato le linee guida e non ha provveduto alla nomina del comitato tecnico-scientifico, necessario per stabilire l’elenco degli specialisti autorizzati a rilasciare le certificazioni,

chiede di interrogare il Presidente della Regione e l’Assessore regionale dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale per sapere:
1) se sia a conoscenza di quanto sopra esposto e delle difficoltà che ne derivano per le famiglie dei ragazzi con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) e anche per il sistema scolastico;
2) quali azioni intenda intraprendere per garantire che la legge n. 15 del 2018 venga effettivamente e definitivamente attuata, con particolare riferimento alla nomina del Comitato tecnico-scientifico e all’emanazione delle linee guida per l’autorizzazione degli specialisti abilitati a rilasciare le certificazioni necessarie.

Cagliari, 20 febbraio 2025

Giornata mondiale prevenzione HPV: domani il Consiglio  illuminato di viola

Il Palazzo del Consiglio regionale, in via Roma a Cagliari, domani sera sarà illuminato di viola in occasione della giornata mondiale della prevenzione dell’HPV che si celebra il 4 marzo.

Il gesto simbolico, voluto dal Presidente del Consiglio regionale Piero Comandini, ha l’obiettivo di dare un ulteriore segnale per promuovere la cultura della prevenzione e per sensibilizzare i cittadini sull’importanza della vaccinazione e dei controlli periodici.

INTERROGAZIONE N. 157/A

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

XVII Legislatura

Interrogazione n. 157/A

(Pervenuta risposta scritta in data 14/04/2025)

SORGIA, con richiesta di risposta scritta, sull’utilizzo del vaccino 20-valente.

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Il sottoscritto,

PREMESSO che:
– la pubblicazione da parte dell’Istituto superiore della sanità (ISS) del report della sorveglianza delle malattie batteriche invasive, segnala che il numero delle malattie pneumococciche (meningiti, sepsi e polmoniti) risulta in aumento in particolare nella fascia 0-1 anno (10,41/100.000; adulti > 64 anni 7,45/100.000);
– in tale fascia il report pone in particolare emergenza, oltre che al sierotipo 19A ed al 3, il 10A e 8 questi ultimi coperti ad oggi solo dal vaccino 20-valente;
– allo stato la massima copertura è garantita dalla vaccinazione 20-valente già somministrata negli adulti e somministrabile anche ai nuovi nati;
– la Regione deve garantire il livello essenziale di assistenza in tema di vaccinazioni contro lo pneumococco, che a oggi è il batterio maggiormente responsabile di meningiti, sepsi, e polmoniti batteriemiche, (dati ISS – Istituto Superiore di Sanità);
– questo tipo di vaccinazione rientra tra cosiddetti livelli essenziali di assistenza (LEA), ovvero la spesa è coperta integralmente dal servizio sanitario nazionale, indipendentemente dal regime posologico, sia che sia rivolta ai nuovi nati, agli adulti o alle categorie a rischio;
– in tema di vaccinazioni antipneumococciche non può prescindersi dalle indicazioni dell’Agenzia italiana del farmaco (AIFA) del 18 aprile 2024;

CONSIDERATO che:
– l’ultima emanazione, come linea guida (cosiddetta legge Balduzzi), del calendario vaccinale “calendario della vita 2025 del 18 dicembre 24”, in cui è indicata la somministrazione del vaccino antipneumococcico PCV 20-valente, anche nei bambini da 6 settimane di vita;
– l’approvvigionamento della vaccinazione a massima copertura antipneumococcica 20-valente con quella 13-valente ad esaurimento, che comprende i sierotipi sopra citati, è garantita alle stesse condizioni contrattuali della precedente vaccinazione 13-valente, da parte dello stesso fornitore, fino al termine della gara previsto a fine 2025;
– a nulla rileva la circostanza che nel calendario della somministrazione vaccinale siano previste tre dosi e che il 20-valente se somministrato ai nuovi nati necessita di quattro dosi, trattandosi evidentemente di posologie riferite a precedenti prodotti (13-valente e 15-valente);
– non è accettabile una impostazione secondo cui se il calendario prevede ovvero prevedeva la somministrazione del vaccino in tre dosi non sia possibile utilizzare il nuovo e più efficace vaccino a quattro dosi, considerato, altresì, che dai due anni di vita in poi lo stesso si somministra in una sola dose;
– nelle altre regioni in cui è stato adottato il 20-valente è già garantita l’implementazione della massima copertura;
– alcune Aziende sanitarie locali (ASL) regionali, al fine di garantire la massima copertura possibile hanno già provveduto ad offrire la vaccinazione 20-valente in luogo della 13-valente;
– l’ASL di Oristano, particolarmente attenta alle indicazioni AIFA, recependo anche le indicazioni del direttore del Dipartimento di igiene e prevenzione sanitaria che ha disposto l’utilizzo del vaccino coniugato al fine di una corretta immunizzazione per la fascia di età compresa tra 6 settimane e 18 anni, ha stabilito che “i soggetti vaccinati con il vaccino 13-valente completeranno il ciclo vaccinale con la tipologia di vaccino con cui hanno iniziato il ciclo, per i nuovi nati e da considerarsi il ciclo vaccinale antipneumococcico con il vaccino 20-valente facendo riferimento alle indicazioni AIFA del 18 aprile 2024”;
– la Direzione generale dell’Assessorato regionale dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale non ha coinvolto sul tema dell’orientamento alla massima copertura vaccinale le istituzioni interne alla Regione ed esterne quali: Dipartimento di prevenzione della Regione Sardegna; Gruppo di coordinamento interaziendale in materia di vaccinazioni; la Società italiana di igiene prevenzione e sanità pubblica (SITI), la Federazione italiana medici pediatri (FIMP), e la Società italiana di pediatria (SIP);
– la Direzione generale dell’Assessorato regionale dell’igiene e sanità ha adottato un documento con cui dà indicazione di utilizzare un vaccino a minor copertura, ovvero il 15-valente, nonostante la disponibilità del 20-valente e malgrado il vigente “Accordo quadro per la fornitura di vaccini diversi destinato alle Aziende sanitarie della Regione Sardegna” per cui al paragrafo 10 del capitolato tecnico “Aggiornamento tecnologico” prevede che: “Qualora il fornitore, durante la durata della Convenzione ovvero degli ordinativi di fornitura, immetta in commercio prodotti migliorativi rispetto a quelli oggetto della fornitura (anche a seguito di modifiche normative) dovrà proporre alla centrale regionale di committenza la sostituzione e/o affiancamento dei prodotti alle stesse condizioni di fornitura. Il Fornitore dovrà inviare alla centrale regionale di committenza la scheda tecnica del prodotto offerto in sostituzione e/o affiancamento e, previo parere tecnico favorevole, la sostituzione e/o affiancamento verrà validata e formalizzata dalla centrale regionale di committenza”;
– la vaccinazione antipneumococcica in età pediatrica è un presidio di sanità pubblica, avendo impatto sul carriage, quindi sulla circolazione, di ceppi anche antibioticoresistenti; sia sul burden di patologie che sull’antibiotico-resistenza, ha un impatto tanto maggiore quanto maggiore è il numero di sierotipi presenti nel vaccino causa di malattia;
– l’adozione della vaccinazione a massima copertura ha carattere di urgenza;
– ogni ritardo comporta l’assunzione di un rischio nella popolazione pediatrica ai sierotipi oggi prevenibili,

chiede di interrogare il Presidente della Regione e l’Assessore regionale dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale per:
1) conoscere le motivazioni che hanno determinato la Regione a non garantire in maniera omogenea l’offerta massima di protezione possibile alla popolazione pediatrica, verso episodi infettivi di natura potenzialmente letale, considerate le possibili conseguenze oltre che di tipo clinico anche medico-legali;
2) se sia intendimento effettuare, ove non si ritenga di modificare la linea intrapresa, un’indagine conoscitiva al riguardo in ordine all’effettivo consenso sia scientifico che di setting rivolta sia ai referenti regionali del “Calendario per la vita” (SITI – Società Italiana di igiene prevenzione e sanità pubblica, FIMP – Federazione italiana medici pediatri, la SIP – Società italiana di pediatria e FIMMG – Federazione italiana medici di medicina generale) che al Gruppo di coordinamento interaziendale in materia di vaccinazioni (o in alternativa ai dirigenti responsabili in materia di vaccinazioni delle 8 ASL), evitando di adottare, nelle more, atti pregiudizievoli al raggiungimento della massima copertura vaccinale possibile;
3) se si intenda adottare un opportuno atto di indirizzo che impegni la Direzione generale dell’Assessorato regionale dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale affinché dia corso a quanto previsto contrattualmente con il soggetto fornitore per la implementazione del vaccino a massima copertura possibile.

Cagliari, 20 febbraio 2025