Regolamento interno

Articolo singolo

Capo XXVII

Capo XXVII

DISPOSIZIONI FINALI

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Art. 134¹
Entrata in vigore del Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore dall'inizio della decima legislatura.²

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1 Vedi Nota I.
2 Vedi Nota II
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Art. 135¹
Entrata in vigore delle modifiche

1. Le modifiche al presente Regolamento, approvate dal Consiglio nelle sedute del 25 febbraio e 9 marzo 1999, entrano in vigore dall'inizio della dodicesima legislatura.²

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1 Vedi Nota III.
2 Vedi Nota IV.
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Art. 35 bis¹
Entrata in vigore

1. Le modifiche al presente Regolamento approvate dal Consiglio nelle sedute del 22 settembre 2005 entrano in vigore dal 1° gennaio 2006.

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1 Comma aggiunto il 22 settembre 2005.
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Art. 35 ter¹
Entrata in vigore

1. Le modifiche al presente Regolamento approvate dal Consiglio nelle sedute dell’11 dicembre 2012 e del 22 luglio 2013 entrano in vigore dall’inizio della Quindicesima legislatura.

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1 Comma aggiunto il 22 luglio 2013.
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NORME TRANSITORIE

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1 Ai sensi del precedente articolo 133, quinto comma, la prima norma transitoria ha cessato di avere applicazione dal 1° gennaio 2006. (v. nota V).
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II
Regolamento interno della Giunta delle elezioni

1. Nelle more dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento interno della Giunta delle elezioni di cui al comma 2 dell'articolo 17, si osservano le norme contenute nel Regolamento approvato dalla Giunta medesima nelle sedute del 9 e 24 luglio 1957, nonché gli articoli 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25 del Regolamento interno del Consiglio regionale in vigore al momento dell'approvazione del presente Regolamento.¹

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1 Vedi nota VI.
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III¹
Verifica delle modifiche regolamentari

1. Le modifiche regolamentari approvate dal Consiglio nelle sedute del 22 settembre 2005 sono verificate dalla Giunta per il Regolamento, in ordine al miglior funzionamento del Consiglio regionale, a un anno dalla loro entrata in vigore. La medesima Giunta, qualora ne ravvisi la necessità, propone al Consiglio le modifiche ritenute necessarie, per la conseguente deliberazione ai sensi delle disposizioni del predetto Capo XXV.

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1 Norma aggiunta il 22 settembre 2005.
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NOTE

I - Disposizione relativa al testo approvato dal Consiglio nella seduta del 22 luglio 1988, pubblicato nel Suppl. straord. del Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna n. 28 del 21 luglio 1989.

 II - Il testo approvato dal Consiglio il 22 luglio 1988 è stato modificato nella seduta del 23 febbraio 1993. Le modifiche, entrate subito in vigore, hanno riguardato gli articoli 2, 4, 5, 11, 20, 27, 32, 34, 39, 44, 84, la cui numerazione, in sede di coordinamento finale, è rimasta invariata. In seguito, tuttavia, alle ultime modifiche apportate dal Consiglio nel 1999, gli articoli 39 e 44 sono diventati rispettivamente 40 e 45.

 III - Disposizione relativa alle modifiche approvate dal Consiglio nelle sedute del 25 febbraio e 9 marzo 1999, pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna n. 20 del 1 luglio 1999).

 IV - Gli articoli modificati sono i seguenti: 4, 20, 22, 23, 32, 34, 35, 39, 45, 53, 58, 76, 78, 83, 84, 85, 91, 95, 100, 107, 109, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 122 e 123. Detta numerazione, risultante dal coordinamento finale operato dagli uffici, è quella vigente.

V - La norma era stata approvata dal Consiglio nella seduta del 22 luglio 1988, riguardava l’uso della lingua sarda in Consiglio e recitava testualmente:

1. Fino a quando non sarà sancita la parità giuridica della lingua sarda con quella italiana, il consigliere che intenda svolgere il proprio intervento in lingua sarda deve presentare, almeno due ore prima ai Segretari del Consiglio, il testo scritto in lingua sarda e in lingua italiana. Tale testo viene distribuito ai consiglieri e al pubblico all'inizio dell'intervento.
2. In caso di aggiunte o di modifiche l'oratore deve dare contestuale traduzione orale in lingua italiana.
3. Il testo italiano costituisce l'unico riferimento per la redazione del processo verbale e per la formazione degli atti ufficiali del Consiglio.
4. Nei resoconti consiliari integrali viene riportato il testo in entrambe le versioni.
5. La facoltà di cui al comma 2 non dà diritto in alcun caso a richiedere la sospensione o il rinvio dei lavori consiliari

 

VI - La norma è stata approvata dal Consiglio nella seduta del 22 luglio 1988. Si riporta qui di seguito il testo degli articoli citati:

art. 17 - Perché una elezione venga annullata per vizio delle operazioni elettorali bisogna che sia presentata protesta al Consiglio e che sia pronunciato su di questa giudizio favorevole.

art. 18 - Le proteste elettorali debbono essere firmate o da elettori del Collegio o da candidati che vi ottennero voti: le firme devono essere autenticate da un notaro o dal Sindaco del Comune ove i firmatari hanno domicilio ovvero di uno dei Comuni del Collegio cui si riferisce l'elezione. In ciascuna protesta può essere indicato un unico rappresentante con domicilio dichiarato nel capoluogo della Regione. In difetto il primo firmatario è considerato, a tutti gli effetti, rappresentante dei firmatari.

Art. 19 - Tutte le proteste sono trasmesse dal Presidente del Consiglio alla Giunta.
La Giunta determina il giorno, l'ora, il luogo in cui discuterà l'elezione contestata.
L'avviso contenente tali elementi è, a cura della Segreteria, notificato agli interessati a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento e pubblicato nell'albo del palazzo del Consiglio: dal giorno della notifica a quello dell'adunanza della Giunta devono decorrere almeno tre giorni liberi.

Art. 20 - La Giunta ammette alla sua presenza una rappresentanza dei sottoscrittori della protesta e il consigliere eletto; entrambe le parti possono farsi rappresentare od assistere da un legale che può prendere preventivamente visione di tutti gli atti istruttori e dedurre testimoni, il cui numero può essere ridotto a giudizio insindacabile della Giunta. La Giunta può chiamare d'ufficio testimoni o disporre l'assunzione di altri mezzi di prova fissando, quando occorra, le indennità relative.
Non sono ammessi a patrocinare dinanzi alla Giunta i consiglieri regionali, salvo quando si tratti di difendere la propria elezione, i Deputati e i Senatori.

Art. 21 - La Giunta può nominare un Comitato inquirente composto di tre membri scelti tra i suoi componenti, con facoltà di trasferirsi per le indagini necessarie.

Art. 22 - La Giunta delle elezioni esamina tutti i processi verbali, e qualora riscontri che nell'eletto manchi alcuna delle condizioni richieste dalla Costituzione o delle qualità richieste dallo Statuto o dalle leggi, ancorché non vi sia protesta propone al Consiglio l'annullamento dell'elezione.

Art. 23 - Le decisioni della Giunta sono prese a maggioranza di voti.
In caso di parità la Giunta propone la convalida dell'elezione.

Art. 24 - Le sedute della Giunta di cui al secondo comma dell'articolo 19 sono Pubbliche; le sue conclusioni motivate sono comunicate al Consiglio che decide.

Art. 25 - Per quanto non è prescritto nei precedenti articoli, la Giunta delle elezioni provvede con proprio Regolamento interno.

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