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PROPOSTA DI LEGGE NAZIONALE N. 15

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE NAZIONALE N. 15

presentata dai Consiglieri regionali
MORICONI – COZZOLINO – SABATINI – COMANDINI – DERIU – SOLINAS Antonio

il 18 ottobre 2016

Nuova disciplina degli articoli 10, 12 e 13. titolo III (Finanze, demanio e patrimonio) della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna)


RELAZIONE DEL PROPONENTE

Con la presente proposta di legge si intende attuare una modifica degli articoli 10, 12 e 13 dello Statuto speciale di autonomia per adottare un combinato disposto dei tre articoli in una versione aggiornata e più rispondente alle mutate esigenze di carattere economico, sociale e culturale.

Attraverso la nuova modulazione i proponenti si prefiggono di dotare la Sardegna di un rafforzato e moderno strumento di sviluppo che favorisca l’autogoverno dell’economia e dei collegamenti della nostra Isola in ragione delle sue peculiarità, storiche, economiche, sociali e culturali e della condizione di regione insulare più periferica di tutto il Mediterraneo.

Nella loro accezione attuale gli articoli 10, 12 e 13 recitano che Regione, al fine di favorire lo sviluppo economico dell’Isola, può disporre, nei limiti della propria competenza tributaria, esenzioni e agevolazioni fiscali per nuove imprese; stabiliscono che il regime doganale della Regione è di esclusiva competenza dello Stato e che saranno istituiti nella Regione punti franchi e richiamano il concorso dello Stato con la Regione per la disposizione di un piano organico per favorire la rinascita economica e sociale dell’Isola.

Una concezione economica e di politica fiscale che deriva da una visione del mondo, subito dopo gli eventi bellici della seconda guerra mondiale, superata da avvenimenti epocali che hanno inciso nello sviluppo della società moderna. Vale per tutti citare la nascita dell’Unione europea.

Un generato di articoli che deve essere necessariamente riletto in chiave moderna per far sì che l’intuizione dei padri dell’autonomia circa gli strumenti da adottare per favorire le politiche di sviluppo e raggiungere il benessere economico dell’Isola, non possa essere vanificata sia dalla ancora non completa attuazione del suo dettato e sia dalle mutate esigenze di un mondo completamente diverso dalla realtà che vigeva all’epoca dell’approvazione dell’attuale Statuto.

Va rilevato infatti che l’articolo 10, come declinato sino ad oggi, non ha consentito alla Regione di poter esercitare pienamente quella autonomia finanziaria indispensabile per determinare un duraturo sviluppo utilizzando la leva delle esenzioni e agevolazioni fiscali, mentre l’articolo 12, pur nella sua estesa accezione da punti franchi in zone franche, non ha ancora trovato concreta attuazione. A completare il quadro del sistema finanziario vigente si deve rilevare che lo stesso articolo 13, relativo al Piano di rinascita, ha avuto attuazione saltuaria e straordinaria non sufficiente, comunque, a far recuperare alla Sardegna il divario con le regioni economicamente più sviluppate d’Europa.

Per perseguire tale obiettivo si rende improcrastinabile adottare misure specifiche di fiscalità di vantaggio e compensative applicabili in tutta l’Isola, basate particolarmente sul differenziale fiscale favorevole e speciale rispetto al resto della Repubblica e all’Unione europea.

Questo regime economico-fiscale, in considerazione del fatto che, con l’allargamento ad alcuni paesi dell’est la Sardegna è uscita dalle agevolazioni previste dall’Obiettivo 1, andrà a costituire una zona economica speciale, la quale in ragione della esiguità della popolazione sarda non costituisce un elemento di ostacolo alla libera concorrenza e per il divieto di aiuti di Stato in ambito UE.

Vi è, inoltre, da evidenziare che il massiccio ricorso a zone franche nei paesi neo-comunitari e della sponda sud del Mediterraneo è destinato a far crollare le attività manifatturiere e agroindustriali della Sardegna.

La presente proposta di legge si propone di rovesciare il modello seguito sino ad oggi con la vigente formulazione dello Statuto, in virtù dell’introduzione di misure atte ad attrarre investimenti e tecnologie per creare una cerniera economica fra l’Europa continentale e i paesi che si affacciano nel bacino del Mediterraneo.

Misure che sono destinate ad incidere sulla salvaguardia dei livelli di competitività delle imprese operanti in Sardegna, sull’ampliamento della base produttiva regionale con la creazione di nuove imprese ad iniziativa dell’imprenditoria locale, ma anche con l’attrazione di nuovi capitali e la localizzazione in Sardegna di imprese a carattere extra regionale.

Altro elemento su cui poggiare per lo sviluppo economico e che trarrà sicuro giovamento dalla presente proposta, è la valorizzazione dei prodotti tipici sardi in funzione del potenziamento delle attività del turismo, con relativa crescita dei flussi di popolazione turistica, grazie al miglioramento e incremento dei collegamenti.

Un modello, quindi, che si caratterizzerà per un innalzamento dei livelli occupativi, data la maggiore apertura del sistema economico regionale verso il mercato internazionale, l’aumento delle esportazioni e il collegato miglioramento della bilancia commerciale.

In ultima analisi il nuovo articolato, oltre alle esposte ragioni di carattere geografico, economico e fiscale, si indirizza verso un rafforzamento del riconoscimento delle ragioni della specialità della Sardegna con la previsione di misure atte a ottenere dallo Stato il rispetto della propria identità culturale.

In tal modo i proponenti intendono asseverare un indirizzo delineatosi in modo netto a livello europeo per quanto attiene al riconoscimento in ambito comunitario delle particolari condizioni economiche, politiche e sociali in cui si trovano le regioni insulari.

Unire l’aspetto economico e geografico a quello identitario di popolo sardo consentirà alla Regione di adeguare il proprio ruolo non solo con riferimento all’assetto dello Stato, ma anche a quello comunitario affinché sia contemplata nello Statuto una relazione diretta con l’Unione europea.

Per quanto attiene all’iter legislativo, si tratta in tutta evidenza di intervenire su un composto di articoli inseriti nel titolo III dello Statuto che essendo decostituzionalizzato è emendabile con il procedimento che segue l’approvazione della legge ordinaria statale. Un elemento che secondo i proponenti è determinante per superare i limiti di un procedimento di revisione costituzionale più lungo e complesso.

Infatti lo stesso articolo 54 dello Statuto speciale di autonomia, nello stabilire che per le modificazioni dello Statuto sardo si deve procedere applicando quanto previsto dalla Costituzione per le leggi costituzionali, prevede anche che “Le disposizioni del titolo III del presente Statuto possono essere modificate con leggi ordinarie della Repubblica su proposta del Governo o della Regione, in ogni caso sentita la Regione”.

Si tenga presente, inoltre, che con la norma di attuazione dell’articolo 12 delle Statuto, adottata con il decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 75, che recita “Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Sardegna concernenti l’istituzione di zone franche”, si è inteso estendere il concetto di punti franchi, più restrittivo dal punto di vista della letteratura economica, con quello più ampio di zone franche, da adottare secondo le disposizioni del Codice doganale europeo.

Si tratta, dunque, di procedere nella strada di una riscrittura degli articoli 10, 12 e 13 che delinei un regime economico-fiscale e dei trasporti proprio della Sardegna, conseguente al riconoscimento da parte dello Stato e della UE di regione insulare più periferica di tutto il Mediterraneo a bassa densità di popolazione.

In ragione di tali motivazioni la nuova formulazione della politica fiscale della Sardegna nello Statuto di autonomia deve ribaltare il vecchio concetto di un Piano di rinascita episodico e straordinario in strumento permanente di sostegno all’economia isolana, finalizzato all’incremento delle infrastrutture e al superamento dei limiti interni ed esterni che hanno finora condizionato lo sviluppo dell’Isola.


TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1
Modifiche al titolo III della legge costituzionale n. 3 del 1948

1. L’articolo 10 del titolo III (Finanze demanio e patrimonio), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), è sostituito dal seguente:
“Art. 10
1. Lo Stato riconosce le cause storiche, economiche, culturali e politiche della diseguaglianza della Sardegna rispetto al complesso delle regioni continentali e la sua peculiare posizione geografica di Isola più periferica del Mediterraneo. Al fine di rimuovere ogni ostacolo derivante dall’insularità, tutelare e conservare il costitutivo patrimonio identitario, lo Stato contribuisce con adeguate risorse a sostenere il piano permanente di sviluppo varato dalla Regione per colmare le diseconomie e assicurare il benessere economico, sociale e culturale del popolo sardo.
2. La Regione destina le risorse ad interventi per la rinascita economica e in concorso con lo Stato e l’Unione europea adotta le seguenti azioni:
a) istituisce la zona franca coincidente col suo territorio;
b) adotta un sistema di effettiva illimitata continuità territoriale per i trasporti delle persone e delle merci da e per la Sardegna con la penisola italiana e con i paesi dell’Unione europea;
c) d’intesa con lo Stato e l’Unione europea dispone interventi economici a favore delle imprese operanti nel territorio regionale per agevolare la ricerca tecnologica, gli insediamenti produttivi, la creazione e la commercializzazione dei prodotti sardi nei mercati italiani ed internazionali;
d) approva il Piano permanente di sviluppo e delle infrastrutture sostenuto da risorse finanziarie statali ed europee, da aggiornare in una apposita seduta del Consiglio regionale della Sardegna ad ogni inizio di legislatura, finalizzato alla progressiva eliminazione delle diseconomie conseguenti alla condizione di insularità, a colmare il ritardo socio-economico e infrastrutturale, al rafforzamento dell’autonomia energetica e come sostegno alla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, archeologico, paesaggistico e identitario della Sardegna.”.

2. Sono conseguentemente abrogati gli articoli 12 e 13 della legge costituzionale n. 3 del 1948.

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