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PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE N. 2 (ex 3/XIV – ex n. 2/XIII)

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE N. 2 (ex 3/XIV – ex n. 2/XIII)

presentata dai sindaci dei comuni di Domusnovas, Santulussurgiu, Teulada, Seui, Serramanna

il 17 ottobre 2007

Norme in materia di istituzione del servizio idrico integrato, individuazione e organizzazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36


RELAZIONE DEI PROPONENTI

Al fine di rispettare il diritto dei cittadini sardi ad avere un servizio idrico integrato di elevata efficienza, efficacia ed economicità e nella consapevolezza che tale obiettivo sia raggiungibile, si propone la proposta di legge di iniziativa popolare che mira a riorganizzare il servizio idrico integrato e i proponenti chiedono al Consiglio regionale della Sardegna di approvarla nel testo proposto.


TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1
Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali

1. Il territorio regionale, in applicazione dell’articolo 8, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche), è costituito da ambiti territoriali ottimali a livello provinciale.

2. I confini territoriali di ogni ambito e gli enti locali in esso ricadenti sono quelli delle province (otto).

3. In ciascun ambito la presidenza è attribuita al presidente della provincia. L’assemblea di ogni autorità d’ambito è costituita dai sindaci in carica dei comuni in esso ricadenti o da un assessore o consigliere delegato in carica.

4. Le società a capitale interamente pubblico e quelle a capitale misto pubblico-privato, che risultano concessionarie di servizi alla data di attuazione del servizio idrico integrato, ne mantengono la gestione fino alla scadenza della relativa concessione.

5. Il servizio idrico integrato si intende attuato ai sensi del comma 4 nel momento in cui si concreta l’affidamento al gestore unico.

6. Sono inoltre fatte salve fino a scadenza le gestioni affidate a società a capitale misto pubblico-privato in cui il socio privato è stato scelto in relazione a tale affidamento mediante procedura a evidenza pubblica.

7. Vengono fatte salve le gestioni dirette da parte dei comuni.

Art. 2
Tariffa d’ambito

1. La tariffa d’ambito è determinata tenendo presenti i criteri e le modulazioni di cui agli articoli 13 e 14 della legge n. 36 del 1994, con la possibilità di determinare tariffe differenziate, così come previsto dall’articolo 7, comma 2, lettera f), della legge regionale 17 ottobre 1997, n. 29 (Istituzione del servizio idrico integrato, individuazione e organizzazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36).

2. La tariffazione decorre dal momento della firma della convenzione tra ente cedente e società subentrante nella gestione del servizio fatte salve le gestioni dirette a capitale interamente pubblico e controllate dai comuni.

3. La tariffazione è applicata non a utenza ma a nucleo familiare con una particolare attenzione alle fasce più deboli (fasce sociali); la tariffazione prevede una più razionale applicazione nei confronti delle aziende artigiane, agricole e dei pubblici servizi (scuole, ospedali, ecc.) ove l’acqua esercita un ruolo fondamentale nel ciclo produttivo.

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