CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XVII Legislatura
Interrogazione n. 490/A
INTERROGAZIONE PIGA – TRUZZU – CERA – FLORIS – MASALA – MELONI Corrado – MULA – RUBIU – SORGIA – USAI, con richiesta di risposta scritta, sulla procedura di mobilità volontaria per dirigente medico di chirurgia vascolare destinato all’Azienda ospedaliera di rilievo nazionale e di alta specializzazione (ARNAS) G. Brotzu, sul trasferimento di due dirigenti a fronte di un unico posto previsto dall’avviso e sul titolo di permanenza in servizio del dottor C. M.
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I sottoscritti
PREMESSO che:
– con determinazione dirigenziale dell’Azienda regionale della salute (ARES) 16 ottobre 2025, n. 2766 (Avviso di Mobilità esterna volontaria ex art. 30 D. Lgs. n. 165/2001 a carattere regionale ed interregionale tra Aziende ed Enti del Comparto del SSN, per titoli ed eventuale colloquio, per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico di Chirurgia Vascolare, da assegnare all’ARNAS Brotzu), è stato indetto un avviso di mobilità esterna volontaria, ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), e successive modifiche ed integrazioni, a carattere regionale e interregionale, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di dirigente medico, disciplina di chirurgia vascolare, da destinare all’Azienda di rilievo nazionale ed alta specializzazione (ARNAS) G. Brotzu;
– il relativo avviso precisava che la procedura non avrebbe determinato la formazione di una graduatoria ordinaria, ma l’individuazione dei candidati sulla base dell’adeguatezza professionale rispetto alle esigenze aziendali;
– la procedura ha individuato, tra i candidati maggiormente valutati, la dottoressa E. T. e il dottor C. M.;
CONSIDERATO che, con determinazione dirigenziale dell’ARES 10 dicembre 2025, n. 3404 (Presa d’atto del verbale della Commissione Esaminatrice della procedura di Mobilità esterna volontaria ex art. 30 D. Lgs. n. 165/2001 a carattere regionale ed interregionale tra Aziende ed Enti del Comparto del SSN, per titoli ed eventuale colloquio, per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico, disciplina di Chirurgia Vascolare, da assegnare all’ARNAS Brotzu, di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 2766 del 16/10/2025 e contestuale accoglimento dell’istanza di trasferimento della candidata risultata pienamente confacente alle esigenze della ARNAS Brotzu), ancora espressamente riferita alla copertura di n. 1 posto, è stato approvato il verbale della commissione ed è stato contestualmente disposto l’accoglimento dell’istanza di trasferimento della candidata risultata pienamente confacente alle esigenze dell’ARNAS G. Brotzu, individuata nella dottoressa E. T.;
DATO ATTO che:
– la pagina istituzionale dell’Azienda ARES, dedicata alla procedura in oggetto, continua a qualificare la stessa come “Avviso di mobilità per n. 1 posto di dirigente medico di chirurgia vascolare” e indica quale esito l’accoglimento dell’istanza della candidata risultata pienamente confacente;
– con deliberazione dell’ARNAS G. Brotzu del 19 dicembre 2025, relativa alla medesima procedura, veniva espressamente indicato che l’avviso ARES riguardava la copertura di n. 1 posto e che la determinazione n. 3404 del 2025 aveva disposto l’accoglimento dell’istanza della candidata risultata pienamente confacente;
– nello stesso provvedimento, tuttavia, l’ARNAS G. Brotzu dà atto che, acquisita la nota PG/2025/26113 del 5 dicembre 2025, la direzione aziendale aveva ritenuto necessario e indifferibile acquisire un’ulteriore unità dirigenziale dalla medesima procedura di mobilità, motivando tale esigenza con la necessità di rafforzare l’attività emergenziale per 24 ore della chirurgia vascolare;
– l’ARNAS G. Brotzu conclude, pertanto, esprimendo l’assenso al trasferimento, per mobilità volontaria, ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001, di due dirigenti medici, la dottoressa E. T. e il dottor C. M.;
RILEVATO che:
– la necessità di acquisire la seconda unità risulta formalizzata già il 5 dicembre 2025, cioè cinque giorni prima che l’Azienda ARES concludesse definitivamente, il 10 dicembre, la procedura mantenendola riferita alla copertura di un solo posto;
– non risulta, sulla pagina pubblica della procedura dell’Azienda ARES alcun provvedimento di modifica dell’avviso, incremento dei posti da uno a due, riapertura dei termini o nuova procedura di mobilità prima dell’assenso al trasferimento del secondo dirigente;
– l’articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001 pone alla base della mobilità la preventiva pubblicità dei posti che l’Amministrazione intende ricoprire, a garanzia della trasparenza della procedura e della parità di accesso;
OSSERVATO che:
– secondo le informazioni pubblicamente disponibili, il dottor C. M. aveva 68 anni al momento del trasferimento e risultava ancora dipendente dell’Azienda sociosanitaria territoriale (ASST) Lariana sino al 31 gennaio 2026; la medesima azienda indica, inoltre, la conclusione del suo precedente incarico professionale al 15 gennaio 2026;
– l’ordinamento generale prevede specifici istituti che consentono ai dirigenti medici di proseguire o essere trattenuti in servizio oltre il limite anagrafico ordinario, compresa la disciplina straordinaria che consente alle aziende del Sistema sanitario nazionale (SSN), su istanza degli interessati e al ricorrere di specifici presupposti, il trattenimento sino a 72 anni e comunque non oltre il 31 dicembre 2026;
RITENUTO che:
– l’esigenza, anche urgente, di rafforzare un servizio essenziale, quale la chirurgia vascolare, non possa prescindere dalla piena tracciabilità del procedimento posto in essere per l’acquisizione del personale;
– debba pertanto essere chiarito come una procedura pubblicamente indetta e conclusa per la copertura di n. 1 posto messo a bando abbia determinato il trasferimento di due dirigenti medici, senza che risulti pubblicamente una preventiva modifica del numero dei posti oggetto di procedura concorsuale;
– sia inoltre necessario conoscere, anche ai fini della corretta programmazione del fabbisogno aziendale, con quale titolo e per quale durata fosse prevista la permanenza in servizio del secondo professionista acquisito, già sessantottenne al momento del trasferimento,
chiedono di interrogare la Presidente della Regione, nella sua duplice veste di Presidente della Giunta regionale e Assessore regionale dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale, per sapere:
1) quale specifica disposizione normativa e quale atto amministrativo abbiano consentito all’ARNAS G. Brotzu di acquisire due dirigenti medici mediante una procedura di mobilità volontaria, formalmente indetta e conclusa dall’Azienda ARES, per la copertura di un solo posto, indicando tutti gli atti presupposti e conseguenti;
2) se sia mai stato adottato, tra l’indizione della procedura e il trasferimento del dottor M., un provvedimento formale di aumento da uno a due dei posti oggetto dell’avviso di mobilità volontaria in questione, precisandone estremi, data e modalità di pubblicazione e, in caso negativo, sulla base di quale disposizione sia stato quindi ritenuto possibile utilizzare il medesimo procedimento per un secondo trasferimento non previsto;
3) per quale ragione la necessità di un’ulteriore unità, già formalmente rappresentata dall’ARNAS G. Brotzu con nota PG/2025/26113 del 5 dicembre 2025, non abbia determinato prima della conclusione della procedura ARES del 10 dicembre una modifica del numero dei posti messi a mobilità o l’attivazione di un’autonoma procedura, consentendo a tutti gli eventuali interessati di concorrere alla copertura del secondo posto;
4) se i trasferimenti della dottoressa E. T. e del dottor C. M. si siano entrambi definitivamente perfezionati e, in caso affermativo, con quali decorrenze, mediante quali atti di cessione dei rispettivi contratti e su quali distinti posti della dotazione organica e del Piano triennale dei fabbisogni di personale dell’ARNAS G. Brotzu;
5) quale fosse, alla data del trasferimento, il titolo giuridico che consentiva al dottor C. M., allora sessantottenne, la prosecuzione del rapporto di lavoro oltre il limite anagrafico ordinario, se tale presupposto sia stato verificato dall’ARNAS G. Brotzu prima di disporne il trasferimento; quale fosse la relativa scadenza e quali eventuali successivi provvedimenti di prosecuzione o trattenimento in servizio siano stati adottati;
6) come sia stata valutata, nell’ambito della programmazione aziendale, la scelta di soddisfare una necessità definita dalla stessa ARNAS G. Brotzu “necessaria e indifferibile” attraverso l’acquisizione di un professionista la cui permanenza in servizio era comunque soggetta agli specifici li-miti temporali previsti dalla normativa vigente;
7) se l’Assessorato regionale dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale abbia effettuato una verifica sulla conformità dell’intera operazione alla disciplina della mobilità volontaria, al contenuto dell’avviso ARES n. 2766 del 2025 e alla programmazione del fabbisogno dell’ARNAS G. Brotzu e, in caso affermativo, quale ne sia stato l’esito e attraverso quale atto sia stato formalizzato.
Cagliari, 2 settembre 2026