CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XVII Legislatura
PISCEDDA – DERIU – FUNDONI – PIANO – PILURZU – SOLINAS Antonio – SORU – SAU, sulla rivalutazione e sul conseguente incremento del contributo per il rimborso per il costo di trasporto delle persone con disabilità, da e per i centri di riabilitazione dove le persone ricevono le prestazioni di riabilitazione.
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IL CONSIGLIO REGIONALE
a conclusione della discussione del disegno di legge n. 158/S/A (Legge di stabilità regionale 2026),
PREMESSO che:
– la legge regionale del 28 maggio 1985, n. 12 (legge finanziaria 1985), all’articolo 92 ha previsto l’autorizzazione per l’Amministrazione regionale “a concedere ai comuni per le persone handicappate, in essi residenti, assistite ai sensi dell’articolo 26, primo comma, Il capoverso, legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del Servizio sanitario nazionale), un contributo di lire 6.000 giornaliere pro capite per il trasporto delle medesime dalle loro abitazioni ai centri di riabilitazione dove ricevono le cure. Gli enti locali erogano le somme di cui sopra agli enti ed istituti che effettuano il trasporto delle persone con disabilità dietro presentazione di apposita richiesta. Le spese per l’attuazione del presente articolo sono valutate in lire 1.000.000.000 (cap. 02134)”;
– la legge regionale del 26 febbraio 1999, n. 8 (Disposizioni in materia di programmazione e finanziamenti per i servizi socio-assistenziali. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4 “Riordino delle funzioni socio-assistenziali”), all’articolo10 ha previsto: “1. Il contributo giornaliero pro-capite previsto dall’articolo 92 della legge regionale 2 maggio 1985, n. 12, e successive modifiche e integrazioni, è elevato, a decorrere dall’anno 1999, in misura non superiore a lire 13.000. 2. Il contributo così come aggiornato dal comma 1 è concesso altresì alle aziende U.S.L. che provvedono al trasporto degli handicappati dalla propria abitazione ai centri pubblici di riabilitazione. 3. La maggiore spesa per l’aggiornamento del contributo di cui ai commi 1 e 2 è valutata in lire 500.000.000 annue (cap. 12001/01). 4. Per gli anni successivi l’importo del contributo può essere aggiornato in correlazione con l’andamento del costo della vita rilevato dagli indici dell’Istituto nazionale di statistica (I.S.T.A.T) mediante deliberazione della Giunta regionale.”;
– la previsione normativa di aggiornamento del contributo per il rimborso per il costo di trasporto delle persone con disabilità, da e per i centri di riabilitazione dove le persone ricevono le prestazioni di riabilitazione, è stata in ultimo autorizzata con deliberazione 22 maggio 2013, n. 21/23 (L.R. n. 12/1985, art. 92. Contributo per il trasporto e accompagnamento delle persone con disabilità presso i centri di riabilitazione. Aggiornamento per l’anno 2013 ai sensi della L.R. n. 8/1999, art. 10. Approvazione definitiva). Ai sensi di tale deliberazione la quota pro capite per il servizio di accompagnamento delle persone con disabilità presso i centri di riabilitazione risulta definita nella seguente misura: euro 20,56 per il servizio di accompagnamento delle persone con disabilità ai centri di riabilitazione, che garantisce la sistematica presenza di un accompagnatore in grado di consentire alla persona con disabilità di utilizzare il mezzo di trasporto, sia nelle fasi di salita e di discesa, sia durante la permanenza a bordo e che, al contempo, garantiscano la presa in carico nonché il riaccompagnamento presso il domicilio dell’utente; euro 17,31 per il servizio di accompagnamento delle persone con disabilità ai centri di riabilitazione nel quale non è garantita la sistematica presenza di un accompagnatore e che non garantiscano la presa in carico nonché il riaccompagnamento presso il domicilio dell’utente;
CONSIDERATO che:
– negli anni non si è definito un aggiornamento del contributo e che la sostenibilità di tale intervento è di significativa importanza per garantire il sostegno alle cure riabilitative di circa mille centotrentacinque persone con disabilità, si rende opportuno procedere ad aggiornare dall’anno 2026 l’importo di tale contributo che si prevede di autorizzare in modo strutturale con congrua copertura finanziaria nel bilancio di previsione 2026/2028;
– a tal fine si quantifica la maggior spesa facendo riferimento alla rivalutazione del contributo pro-capite calcolata in ragione dell’Indice dei prezzi al consumo per famiglie operai e impiegati (ISTAT) e ai dati della spesa rilevati dal Sistema informativo delle politiche sociali (SIPSO) come comunicati dai comuni che gestiscono l’intervento, pari a circa 700.000 euro,
impegna la Giunta regionale
1) a rivalutare il contributo trasporto dell’articolo 92 della legge regionale n. 12 del 1985;
2) a garantire uno stanziamento finanziario strutturale e pluriennale, finalizzato all’aumento delle tariffe, a decorrere dal 2026.
Cagliari, 13 gennaio 2026
Il presente ordine del giorno è stato approvato dal Consiglio regionale nella seduta antimeridiana del 30 gennaio 2026