Mozione n. 679

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

XVI Legislatura

Mozione n. 679

ENNAS – MANCA Ignazio – PIRAS sull’esenzione dal pagamento della quota di accesso al pronto soccorso e alle eventuali successive compartecipazioni alla spesa per le prestazioni erogate a seguito di infortunio sul lavoro subito dai soggetti appartenenti ai Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che non godono di copertura assicurativa da parte dell’INAIL e alla partecipazione della spesa farmaceutica prescritta a seguito dell’infortunio e per il periodo dell’infortunio.

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IL CONSIGLIO REGIONALE

PREMESSO che:
– il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e, in particolare, l’articolo 1, che declina i principi di tutela del diritto alla salute, di programmazione sanitaria e di definizione dei livelli essenziali e uniformi di assistenza;
– la legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica) e, in particolare, l’articolo 8 che, al comma 15, prevede che: “Tutti i cittadini sono soggetti al pagamento delle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e delle altre prestazioni specialistiche, ivi comprese le prestazioni di fisiokinesiterapia e le cure termali, fino all’importo massimo di lire 70.000 per ricetta, con assunzione a carico del Servizio sanitario nazionale degli importi eccedenti tale limite”;
– la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) e, in particolare, l’articolo 1, comma 796, lettera p) che, tra l’altro, prevede che “[…] Per le prestazioni erogate in regime di pronto soccorso ospedaliero non seguite da ricovero, la cui condizione è stata codificata come codice bianco, ad eccezione di quelli afferenti al pronto soccorso a seguito di traumatismi ed avvelenamenti acuti, gli assistiti non esenti sono tenuti al pagamento di una quota fissa pari a 25 euro. La quota fissa per le prestazioni erogate in regime di pronto soccorso non è comunque dovuta dagli assistiti non esenti di età inferiore a 14 anni. Sono fatte salve le disposizioni eventualmente assunte dalle regioni che, per l’accesso al pronto soccorso ospedaliero, pongono a carico degli assistiti oneri più elevati”;

VISTO che per le prestazioni erogate in regime di pronto soccorso ospedaliero, non seguite da ricovero, la cui condizione è stata codificata come “codice bianco” a seguito della valutazione diagnostica del medico di pronto soccorso, gli assistiti non esenti sono tenuti al pagamento di un ticket sanitario;

PRESO ATTO che i Carabinieri, la Polizia di Stato, la Guardia di Finanza e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco non rientrano tra i beneficiari delle prestazioni garantite dall’INAIL in caso di infortunio durante il servizio;

TENUTO CONTO CHE diverse regioni hanno già normato che le prestazioni erogate a seguito di accesso al pronto soccorso dei soggetti appartenenti alle Forze d’ordine non siano assoggettate al pagamento della quota di accesso e alla compartecipazione alla spesa;

RITENUTO che:
– sia necessario che l’esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria per i Carabinieri, la Polizia di Stato, la Guardia di Finanza e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco si applichi anche alle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale che si rendono necessarie nei 12 mesi successivi alla data dell’infortunio e che risultano ad esso correlate;
– sia opportuno esonerare dal pagamento della quota di accesso al pronto soccorso e alle eventuali successive compartecipazione alla spesa per le prestazioni erogate a seguito di infortunio sul lavoro subito dai soggetti appartenenti ai Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che non godono di copertura assicurativa da parte dell’INAIL e alla partecipazione della spesa farmaceutica prescritta a seguito dell’infortunio e per il periodo dell’infortunio;

impegna il Presidente della Regione

ad attivare ogni misura necessaria ad esonerare dal pagamento della quota di accesso al pronto soccorso e alla eventuale successiva compartecipazione alla spesa per le prestazioni erogate a seguito di infortunio sul lavoro subito dai soggetti appartenenti ai Carabinieri, alla Polizia di Stato, alla Guardia di Finanza e al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che non godono di copertura assicurativa da parte dell’INAIL e alla partecipazione della spesa farmaceutica prescritta a seguito dell’infortunio e per il periodo dell’infortunio.

Cagliari, 27 novembre 2023

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