Mozione n. 43

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

XVILegislatura

Mozione n. 43

GIAGONI – SAIU – CANU – ENNAS – MANCA Ignazio – MELE – PIRAS sull’emanazione di una deliberazione della Giunta regionale perché attraverso delle direttive fornisca ai Servizi competenti dell’Assessorato dell’agricoltura e riforma agro-pastorale, in materia di pesca e acquacoltura, gli indirizzi per dare immediata applicazione alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, con conseguente formalizzazione sui titoli concessori della nuova scadenza ex lege.

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IL CONSIGLIO REGIONALE

PREMESSO che:
– la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), articolo 1, comma 682 e seguenti, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 31 dicembre 2018, n. 302, ha disposto, per le concessioni demaniali vigenti disciplinate dal comma 1 dell’articolo 01 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, nella legge 4 dicembre 1993, n. 494, la rideterminazione della durata pari a 15 anni a decorrere dal 1° gennaio 2019, e pertanto fino al 1° gennaio 2034;
– in particolare l’articolo 1, comma 1, del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, recante “Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime”, convertito con modificazioni con la legge 4 dicembre 1993, n. 494, prevede che “La concessione dei beni demaniali marittimi può essere rilasciata, oltre che per servizi pubblici e per servizi e attività portuali e produttive, per l’esercizio delle seguenti attività: a) gestione di stabilimenti balneari…. omissis”;
– il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, che contiene le “Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell’articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96”, definisce:
a) all’articolo 3, comma 1, l’acquacoltura come “l’attività economica organizzata, esercitata professionalmente, diretta all’allevamento o alla coltura di organismi acquatici attraverso la cura e lo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, in acque dolci, salmastre o marine.
b) all’articolo 4 l’imprenditore ittico “1. Il titolare di licenza di pesca, di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, che esercita, professionalmente ed in forma singola, associata o societaria, l’attività di pesca professionale di cui all’articolo 2 e le relative attività connesse. 2. Si considerano, altresì, imprenditori ittici le cooperative di imprenditori ittici ed i loro consorzi quando utilizzano prevalentemente prodotti dei soci ovvero forniscono prevalentemente ai medesimi beni e servizi diretti allo svolgimento delle attività di cui al comma 1. 3. Ai fini del presente decreto, si considera altresì imprenditore ittico l’acquacoltore che esercita in forma singola o associata l’attività di cui all’articolo 3. 4. Fatte salve le più favorevoli disposizioni di legge di settore, all’imprenditore ittico si applicano le disposizioni previste per l’imprenditore agricolo.”;
– l’Avvocatura dello Stato, a seguito delle perplessità sollevate dai Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo – Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agro-alimentare, ippiche e della pesca, circa la possibile applicazione del sopracitato dettato normativo, si è pronunciata in favore dell’applicazione anche alla pesca e all’acquacoltura della rideterminazione della durata pari a 15 anni (parere CS28701/2019 Sez. II);
– a tale soluzione positiva, afferma l’Avvocatura dello Stato, concorre “il tenore letterale della disposizione, la quale individua il proprio ambito di applicazione attraverso il rinvio all’articolo 1, comma 1, del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400 citato. Tale disposizione riguarda, espressamente, sia le concessioni a carattere turistico-balneare che quelle di produzione.”. Gli avvocati di Palazzo Spada ritengono pertanto che l’esercizio della pesca e dell’acquacoltura sia riconducibile alla categoria delle attività produttive contemplate dall’articolo 1, comma 1 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, sopra richiamato;

CONSIDERATO che:
– il precitato parere dell’Avvocatura di Stato consente alle amministrazioni competenti di poter dare automatica continuità quindicennale a tutte le concessioni in essere alla data del 1° gennaio 2019, e pertanto di sciogliere quell’incertezza agli amministratori pubblici che in questi ultimi mesi si sono dovuti confrontare con la norma in parola;
– secondo gli avvocati di Palazzo Spada “la ratio della disposizione legislativa di proroga è stata individuata dal medesimo legislatore, nella esigenza di tutelare l’occupazione e il reddito delle imprese in grave crisi per i danni subiti dai cambiamenti climatici e dai conseguenti eventi calamitosi straordinari. I cambiamenti climatici e altri eventi calamitosi straordinari hanno certamente interessato sia le imprese concessionarie di concessioni turistico-balneari che quelle concessionarie di acquacultura”;
– a tutt’oggi non risulta che l’Amministrazione regionale abbia provveduto ad adeguare i titoli concessori, in materia di pesca e acquacoltura, alla ratio della richiamata legge del 30 dicembre 2018 n. 145, così come tuttavia è stato fatto già in altre regioni d’Italia, fra le quali la Liguria e l’Emilia Romagna;
– si ritiene necessario che anche la Regione proceda con l’osservanza del disposto normativo dando così risposte a tutti gli operatori del settore, individuando percorsi chiari e tempestivi mediante direttive, per l’applicazione della legge;
– l’applicazione della norma al settore pesca e acquacoltura consentirebbe di dare maggiore stabilità a tutte quelle imprese in Sardegna che offrono prodotti ittici di qualità favorendo occupazione e reddito in questo settore e pertanto un atto di indirizzo in merito consentirebbe di rassicurare tutti gli operatori del settore, eliminando la situazioni di incertezza venutasi a creare, sempre dannose per l’economia,

impegna il Presidente della Regione e la Giunta regionale

a procedere all’emanazione di una deliberazione che attraverso apposite direttive, fornisca ai servizi competenti dell’Assessorato dell’agricoltura e riforma agro-pastorale gli indirizzi per dare immediata applicazione alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, con conseguente formalizzazione sui titoli concessori della nuova scadenza ex lege.

Cagliari, 29 luglio 2019

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