Mozione n. 420

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

XVILegislatura

Mozione n. 420

CIUSA – LI GIOI – MANCA Desirè ALMA – SOLINAS Alessandro sulla necessità di riorganizzare le procedure di accertamento sanitario per l’invalidità civile e l’handicap assicurando il celere smaltimento delle pratiche arretrate e la contrazione dei tempi di attesa, anche a tutela del diritto fondamentale all’istruzione e all’inclusione sociale dei minori con disabilità.

***************

IL CONSIGLIO REGIONALE

PREMESSO che:
– a norma dell’articolo 38 della Costituzione, il cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha il diritto al mantenimento e all’assistenza sociale e ai lavoratori devono essere assicurati, in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, mezzi adeguati alle loro esigenze di vita;
– il terzo comma della disposizione costituzionale riconosce alle persone con disabilità il diritto all’educazione e all’avviamento professionale;
– l’invalidità civile interessa un numero sempre maggiore di persone, come risulta chiaramente dall’analisi dei dati effettuata dal Consiglio di indirizzo e vigilanza dell’INPS, che fa emergere un trend in costante crescita che coinvolge tutte le fasce d’età;
– secondo quanto disposto dalla legge 15 ottobre 1990, n. 295 (Modifiche ed integrazioni all’articolo 3 del decreto legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, e successive modificazioni, in materia di revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti), gli accertamenti sanitari relativi alle domande per ottenere la pensione, l’assegno o le indennità d’invalidità civile, di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381 e successive modificazioni, alla legge 27 maggio 1970, n. 382 e successive modificazioni, alla legge 30 marzo 1971, n. 118 e successive modificazioni, alla legge 11 febbraio 1980, n. 18 come modificata dalla legge 21 novembre 1988, n. 508 e gli accertamenti sanitari relativi alle domande per usufruire di benefici diversi da quelli innanzi indicati, sono effettuati dalle aziende sanitarie locali;
– nell’ambito di ciascuna azienda sanitaria locale operano, infatti, una o più commissioni mediche incaricate di effettuare tali accertamenti;
– la legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), all’articolo 4, comma 1 bis (aggiunto dall’articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66), prevede che, nel caso in cui gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell’intervento assistenziale permanente e alla capacità complessiva individuale residua riguardino persone in età evolutiva, le commissioni mediche debbano essere composte da un medico legale, con funzioni di presidente, e da due medici, di cui uno specialista in pediatria o in neuropsichiatria infantile e l’altro specialista nella patologia che connota la condizione di salute del soggetto, e che debbano essere integrate da un assistente specialistico o da un operatore sociale o da uno psicologo;
– la medesima legge disciplina, in attuazione dell’articolo 38, comma 3 della Costituzione, l’integrazione scolastica delle persone con disabilità, prevedendo, in particolare, che nelle scuole di ogni ordine e grado debbano essere garantite attività di sostegno mediante l’assegnazione di docenti specializzati;
– il decreto legge 10 gennaio 2006, n. 4 (Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione), convertito con modificazioni dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, ha previsto che le regioni, nell’ambito delle proprie competenze, adottino disposizioni dirette a semplificare e unificare le procedure di accertamento sanitario di cui alla legge n. 295 del 1990 per l’invalidità civile, nonché quelle per l’accertamento dell’handicap e dell’handicap grave di cui agli articoli 3 e 4 della legge n. 104 del 1992;
– la legge di conversione ha anche previsto che l’accertamento dell’invalidità civile ovvero dell’handicap, riguardante soggetti con patologie oncologiche, venga effettuato dalle commissioni mediche entro il breve termine di quindici giorni dalla domanda dell’interessato;
– il decreto legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini) all’articolo 20 ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2010, che ai fini degli accertamenti sanitari le commissioni mediche delle aziende sanitarie locali siano integrate da un medico dell’INPS quale componente effettivo e che le domande volte ad ottenere i relativi benefici, complete della certificazione medica attestante la natura delle infermità invalidanti, vengano presentate all’INPS, che a sua volta le trasmette in tempo reale alle aziende sanitarie locali;
– il decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), all’articolo 18, comma 22, ha poi previsto che le regioni, anche in deroga alla normativa vigente, possano affidare all’INPS, attraverso la stipula di specifiche convenzioni, le funzioni relative all’accertamento dei requisiti sanitari ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile, dell’handicap e della disabilità;

PREMESSO, inoltre, che:
– dal 1° settembre 2019, a norma del decreto legislativo n. 66 del 2017 (Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107) come modificato dal Decreto legislativo 7 agosto 2019, n. 96, la domanda per l’accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica, corredata di certificato medico diagnostico-funzionale contenente la diagnosi clinica e gli elementi attinenti alla valutazione del funzionamento a cura dell’azienda sanitaria locale, deve essere presentata all’INPS;
– l’accertamento, in tal caso, è propedeutico alla redazione del profilo di funzionamento, predisposto secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS);
– il decreto legislativo del 2017 precisa, inoltre, che i genitori o chi ne esercita la responsabilità genitoriale trasmettono il profilo di funzionamento all’istituzione scolastica ai fini della formulazione del Piano educativo individualizzato (PEI);
– a norma dell’articolo 10 del citato decreto legislativo, il dirigente scolastico, sulla base del PEI di ciascun alunno, invia all’Ufficio scolastico regionale la richiesta complessiva dei posti di sostegno;
– il Ministero dell’istruzione, con nota del 15 luglio 2020 inviata agli Uffici scolastici regionali, nel fornire indicazioni in ordine alle certificazioni degli alunni con disabilità in vista dell’avvio dell’Anno scolastico 2020/2021, ha ribadito che le iscrizioni di studenti con disabilità (effettuate nella modalità on line) sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della certificazione rilasciata dalla ASL di competenza, comprensiva della diagnosi funzionale e che la scuola, sulla base di tale documentazione, procede alla richiesta di personale docente di sostegno e alla successiva stesura del piano educativo individualizzato;
– nella nota del Ministero dell’istruzione si legge che “durante la prima fase dell’emergenza Covid-19 l’INPS – ove possibile a fronte di documentazione sanitaria esaustiva e probante – ha provveduto alla formulazione dei giudizi sulla base degli atti”, avendo, successivamente, riattivato le attività di visita diretta dal 22 giugno 2020;

CONSIDERATO che:
– la Corte costituzionale ha riconosciuto (cfr. Sentenza Corte costituzionale n. 80 del 2010) che l’istruzione e l’integrazione scolastica rivestono un ruolo di primo piano nel processo di riabilitazione finalizzato al completo inserimento della persona con disabilità nella società e che il diritto del disabile all’istruzione si configura come un diritto fondamentale;
– nella pronuncia in questione si legge, infatti, che la Consulta “ha già avuto modo di precisare che la partecipazione del disabile al processo educativo […] costituisce […] un rilevante fattore di socializzazione e può contribuire in modo decisivo a stimolare le potenzialità dello svantaggiato (sentenza n. 215 del 1987)”;
– la fruizione del diritto all’istruzione è assicurata, in particolare, attraverso “misure di integrazione e sostegno idonee a garantire […] la frequenza degli istituti d’istruzione” e tra le varie misure previste dal legislatore viene in rilievo quella del personale docente specializzato, chiamato per l’appunto ad adempiere alle “ineliminabili (anche sul piano costituzionale) forme di integrazione e di sostegno” a favore degli alunni disabili (sentenza n. 52 del 2000);
– il diritto all’istruzione dei disabili è oggetto di specifica tutela anche da parte dell’ordinamento internazionale, tenuto conto che la Convenzione delle nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità adottata dall’Assemblea generale delle nazioni unite il 13 dicembre 2006 e ratificata e resa esecutiva dall’Italia con la legge 3 marzo 2009, n. 18, statuisce all’articolo 24 che gli Stati “riconoscono il diritto delle persone con disabilità all’istruzione”, che deve essere garantito, anche attraverso la predisposizione di accomodamenti ragionevoli, al fine di “andare incontro alle esigenze individuali” del disabile;

EVIDENZIATO che:
– già da anni in Sardegna i tempi di attesa per la prima visita finalizzata all’accertamento dei requisiti sanitari dell’invalidità civile e in generale per la conclusione della relativa pratica sono assolutamente inaccettabili;
– nel 2017, in occasione di un incontro tra i vertici dell’INPS regionale e i sindacati, è emerso che nell’Isola i tempi di attesa per la prima visita arrivavano a un anno e che meno di un terzo delle domande veniva soddisfatto nei termini prescritti;
– siffatta tempistica era incompatibile con la Carta dei servizi socio-sanitari della ASL di Cagliari del 2016 che prevedeva, a fonte della presentazione della domanda di invalidità civile, handicap e disabilità, che la convocazione a prima visita dovesse avvenire entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda per l’effettuazione delle visite ordinarie e che, qualora l’agenda non disponesse di appuntamenti entro l’arco temporale massimo, le visite ordinarie sarebbero comunque state fissate entro tre mesi;

PRESO ATTO che:
– il 23 marzo 2020, a causa della pandemia da Covid-19, l’INPS ha comunicato ufficialmente la sospensione in tutto il territorio nazionale delle visite medico legali per l’accertamento di invalidità civile e handicap, precisando che avrebbero continuato a essere esaminate solo le domande delle persone con patologie oncologiche e con modalità “a distanza”, ovvero esaminando solo i documenti e certificati inviati dall’interessato;
– nel mese di maggio 2020, l’INPS ha comunicato il prolungamento della sospensione delle attività medico-legali di accertamento dell’invalidità civile, fatti sempre salvi gli accertamenti riconducibili alle patologie oncologiche, per i quali continuava a prevedere la possibilità di redigere il verbale di accertamento su valutazione agli atti della documentazione probante;

CONSIDERATO che:
– la sospensione delle visite medico-legali ha determinato un aggravio del carico, già insostenibile nella nostra Regione, di pratiche arretrate e il conseguente ulteriore allungamento dei tempi medi di attesa, con gravissimo pregiudizio per un settore della popolazione particolarmente fragile, impossibilitato, a causa dei ritardi accumulatisi, ad accedere ai benefici socio-economici connessi all’accertamento dell’invalidità civile e della disabilità e per gli studenti disabili, rimasti ingiustamente esclusi dalle misure di sostegno garantite dall’ordinamento;
– in particolare, alla fine del mese di maggio 2020, le organizzazioni sindacali hanno denunciato che, nella sola Provincia di Cagliari, le persone in attesa di essere esaminate dalle commissioni medico-legali per l’accertamento dello stato d’invalidità ammontavano a oltre 14 mila;
– infatti, contrariamente a quanto accaduto in altre province della Sardegna e in altre regioni e in spregio alle indicazioni normative e dell’INPS, nei primi mesi dell’emergenza epidemiologica le quattordici commissioni mediche incaricate di effettuare gli accertamenti sanitari a fini medico-legali afferenti al Dipartimento di prevenzione della ASSL di Cagliari hanno osservato il blocco totale dell’attività, compresi gli accertamenti sui pazienti oncologici, accumulando, così, un arretrato ingestibile;

RILEVATO che:
– nella deliberazione n. 17 del 21 ottobre 2020 il Consiglio di indirizzo e vigilanza dell’INPS ha rilevato la presenza in Italia di più di un milione di pratiche in giacenza con riferimento alle visite di prima istanza;
– nelle Linee strategiche del Consiglio sull’invalidità civile, Relazione programmatica 2021,2023, si osserva che, nell’ambito dell’attività di monitoraggio costante e puntuale sia dei tempi di definizione dei provvedimenti sia della qualità del servizio offerto, è emerso che “in molte aree del Paese i tempi di erogazione delle prestazioni non sono più compatibili con i bisogni di migliaia di cittadini appartenenti alle fasce sociali più deboli”;
– le pratiche in giacenza in Sardegna per la prima visita presso le ASL, se al 31 dicembre 2019 ammontavano a 46.591, al 30 settembre 2020 ammontano a 58.118; di queste: nella Provincia di Cagliari al 30 settembre 2020 si registrano ben 16.873 pratiche in attesa, vale a dire 3.916 pratiche in più rispetto al 2019; nella Provincia di Iglesias 6.128 pratiche (1.296 in più); nella Provincia di Nuoro 4.897 pratiche (1.280 in più); nella Provincia di Olbia 5.590 pratiche (899 in più); nella Provincia di Oristano 4.943 pratiche (1.246 in più); nella Provincia di Sassari 19.687 pratiche (2.890 in più);
– i tempi medi di attesa nazionali per quanto riguarda la fase sanitaria nel 2019 sono di 88 giorni, con un minimo di 53 giorni per l’Umbria;
– in Sardegna, i tempi medi di attesa per l’accertamento dei requisiti sanitari nel 2019 risultano, invece, di ben 147 giorni;
– i tempi medi nazionali per quanto riguarda la fase amministrativa nel 2019 sono di 32 giorni, ma in Sardegna raggiungono addirittura i 46 giorni (dato peggiore rilevato tra le regioni);
– in definitiva, nel 2019, i tempi medi complessivi nazionali risultano di 120 giorni, ma in Sardegna raggiungono addirittura i 193 giorni, portando l’Isola al penultimo posto nella classifica delle regioni più virtuose;
– pertanto, il Consiglio ha proposto l’elaborazione di un piano straordinario per addivenire a una contrazione dei tempi di erogazione delle prestazioni di invalidità civile, valutando anche la necessità di un supporto straordinario delle realtà territoriali che presentano maggiori criticità;
– ha, inoltre, insistito sulla necessità di assicurare la partecipazione del medico INPS nelle commissioni integrate presso le ASL, come del resto prescritto dall’articolo 20 decreto legge n. 78 del 2009 (si consideri che in Sardegna la percentuale di presenza dei medici INPS alle visite delle CMI è del 18,36 per cento, a fronte del 32,87 per cento nazionale), e di implementare con urgenza l’introduzione di misure di semplificazione delle procedure di riconoscimento delle istanza di invalidità civile che già prevedono la comunicazione anticipata delle informazioni socio-economiche;

CONSIDERATO che risulta che dall’inizio del corrente anno la ASL di Cagliari stia comunicando agli istanti che, a causa della sospensione dell’attività delle commissioni mediche durante il lockdown, i tempi di attesa per la visita di prima istanza per i pazienti non oncologici siano addirittura di nove mesi dalla data di presentazione della domanda di invalidità, e ciò anche laddove l’interessato sia un minore, per il quale l’accertamento dell’invalidità e della disabilità è un passaggio imprescindibile per poter accedere alle misure di sostegno previste dall’ordinamento a garanzia del diritti fondamentale all’istruzione;

RITENUTO che:
– si renda necessario che la Regione, nell’ambito della propria competenza, si faccia al più presto parte attiva al fine di riorganizzare e semplificare le procedure di accertamento sanitario per l’invalidità civile e l’handicap secondo le indicazioni ricavabili dalla normativa e dagli atti del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell’INPS, assicurando il celere smaltimento delle pratiche arretrate, imputabili, per la ASL di Cagliari, anche al blocco totale delle attività delle commissioni medico-legali arbitrariamente disposto durante la prima fase dell’emergenza epidemiologica- e la contrazione dei tempi di attesa, inaccettabili soprattutto per la prima visita;
– in particolare, la tempistica dell’accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica, propedeutico alla redazione del profilo di funzionamento e del PEI, debba essere tale da consentire alle istituzioni scolastiche di inoltrare tempestivamente all’Ufficio scolastico regionale la richiesta complessiva dei posti di sostegno, al fine di rendere effettivo il diritto fondamentale all’istruzione e all’inclusione sociale dei minori con disabilità,

impegna il Presidente della Regione e la Giunta regionale

1) ad adottare gli atti e le misure necessarie al fine di riorganizzare le procedure di accertamento sanitario per l’invalidità civile e l’handicap secondo le indicazioni ricavabili dalla normativa e dagli atti del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell’INPS, assicurando il celere smaltimento delle pratiche arretrate e la contrazione dei tempi di attesa, inaccettabili soprattutto per la prima visita;
2) in particolare, a garantire che la tempistica dell’accertamento sanitario della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica, propedeutico alla redazione del profilo di funzionamento e del PEI, sia tale da consentire alle istituzioni scolastiche di inoltrare tempestivamente all’Ufficio scolastico regionale la richiesta complessiva dei posti di sostegno, a presidio del diritto fondamentale all’istruzione e all’inclusione sociale dei minori con disabilità.

Cagliari, 26 febbraio 2021

Condividi: