Mozione n. 366

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

XVILegislatura

Mozione n. 366

PIRAS – GIAGONI – MELE – ENNAS – SAIU – MANCA Ignazio sulla necessità di sostenere ogni tipo di azione contro ogni forma di discriminazione a favore della libertà di pensiero.

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IL CONSIGLIO REGIONALE

PREMESSO che:
– sono depositate presso la Camera dei Deputati alcune proposte di legge in materia di violenza o discriminazione per motivi di orientamento sessuale o identità di genere (cosiddetta omotransfobia), di seguito specificate: Proposta di legge Zan “Modifiche agli articoli 604 bis e 604 ter del codice penale, in materia di violenza o discriminazione per motivi di orientamento sessuale o identità di genere” (569), la Proposta di legge Boldrini e Speranza “Modifiche alla legge 13 ottobre 1975, n. 654, e al decreto legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, per il contrasto dell’omofobia e della transfobia nonché delle altre discriminazioni riferite all’identità sessuale” (107), proposta di legge Scalfarotto ed altri “Modifiche agli articoli 604 bis e 604 ter del Codice penale, in materia di contrasto dell’omofobia e della transfobia” (868), proposta di legge Perantoni ed altri “Modifiche agli articoli 604 bis e 604 ter del Codice penale e altre disposizioni in materia di contrasto della violenza e della discriminazione per motivi di orientamento sessuale o identità di genere, nonché istituzione di centri antiviolenza e della Giornata nazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia” (2171), proposta di legge Bartolozzi “Modifiche agli articoli 604-bis e 604 ter del Codice penale, in materia di violenza o discriminazione per motivi di genere” (2255);
– le summenzionate proposte di legge sono state unite in un unico testo, che ha iniziato l’iter di esame presso la Commissione giustizia della Camera dei Deputati, propedeutico all’approvazione in Parlamento;
– attualmente nel nostro ordinamento giuridico sono già presenti norme volte a tutelare la dignità e il decoro delle persone e la loro integrità fisica e psicologica, quali, ad esempio, i delitti contro la vita (articolo 575 e seguenti. del Codice penale), contro l’incolumità personale (articolo 581 e seguenti del Codice penale), i delitti contro l’onore, come la diffamazione (articolo 595 del Codice penale), i delitti contro la personalità individuale (articolo 600 e seguenti del Codice penale), i delitti contro la libertà personale, come il sequestro di persona (articolo 605 del Codice penale) o la violenza sessuale (articolo 609 e seguenti. del Codice penale), i delitti contro la libertà morale, come la violenza privata (articolo 610 del Codice penale), la minaccia (articolo 612 del Codice penale) e gli atti persecutori (articolo 612 bis del Codice penale); sono, altresì, previste nel Codice penale circostanze aggravanti, tra le quali i motivi abietti o futili nell’articolo 61, comma 1, n. 1, l’aver agito con crudeltà nell’articolo 61, comma 1, n. 4, e tutto ciò già ricomprende anche i reati cui si fa riferimento nel testo delle proposte di legge;
– il complesso delle disposizioni di cui al punto precedente ha già trovato applicazione in riferimento ai casi di specie, ossia ad aggressioni ai danni di persone omosessuali;
– è stato istituito presso il Ministero dell’interno, l’Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori (Oscad), che nel periodo intercorrente tra il 10 settembre 2010 ed il 31 dicembre 2018 ha rilevato che le segnalazioni di condotte illecite con intenti di discriminazioni per ragioni di orientamento sessuale o di identità di genere sono in tutto 212; da specificare che trattasi di semplici segnalazioni, non necessariamente di reati né tantomeno di condanne, verso i quali, come detto, si può fare riferimento alla normativa già in essere;
– gli articoli 604 bis e 604 ter del Codice penale, che verrebbero interessati dal testo di legge in parola, teso ad estenderne la portata sanzionatoria, già di per sé presentano profili di illegittimità costituzionale, e tale intervento normativo si inserirebbe quindi in un equilibrio già precario per sua natura;

CONSIDERATO che:
– ciascun individuo è comunque meritevole di rispetto, a prescindere da etnie, confessioni religiose, ideologie od orientamento sessuale, e in ragione di ciò meritevole di tutela in qualsivoglia contesto, che va dal lavoro, alla sfera sociale, alla vita privata;
– vadano parimenti tutelati la libertà di espressione e di manifestazione del pensiero, diritti peraltro costituzionalmente garantiti, su cui fa perno un sistema democratico;
– dall’eventuale approvazione del testo di legge in parola, con la sentenza di condanna il giudice può disporre:
– l’obbligo di rientrare nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora entro un’ora determinata e di non uscirne prima di un’altra ora prefissata, per un periodo non superiore a un anno;
– la sospensione della patente di guida, del passaporto e dei documenti di identificazione validi per l’espatrio per un periodo non superiore a un anno;
– il divieto di detenzione di armi proprie di ogni genere;
– il divieto di partecipare in qualsiasi forma ad attività di propaganda elettorale per le elezioni politiche o ammnistrative successive alla condanna, e comunque per un periodo non inferiore a tre anni, nonché, se il condannato non si oppone, la pena accessoria dell’obbligo di prestare un’attività non retribuita in favore della collettività per finalità sociali o di pubblica utilità;
– il testo unificato delle proposte Zan, Scalfarotto, Boldrini commina pene severissime, financo la reclusione fino a 6 anni (cfr. articolo 2 del disegno di legge che modifica l’articolo 604 bis 2 c., del codice penale), per chi ad esempio non si riconosca nel pensiero unico sui temi del matrimonio gay, dell’utero in affitto, dell’indottrinamento gender nelle scuole, delle adozioni gay (articolo 2); prevedendo, inoltre, la rieducazione attraverso lavoro gratuito presso le associazioni LGBT per le persone considerate omofobe (articolo 5);
– a supporto di quanto sopra detto, si fa stato che anche la Conferenza episcopale italiana (CEI), con proprio comunicato datato 10 giugno 2020 ha affermato che “un esame obiettivo delle disposizioni a tutela della persona, contenute nell’ordinamento giuridico del nostro Paese, fa concludere che esistono già adeguati presidi con cui prevenire e reprimere ogni comportamento violento o persecutorio”, e inoltre che “anche per questi ambiti non solo non si riscontra alcun vuoto normativo, ma nemmeno lacune che giustifichino l’urgenza di nuove disposizioni”. Piuttosto, sempre la CEI evidenzia che “un’eventuale introduzione di ulteriori norme incriminatrici rischierebbe di aprire a derive liberticide, per cui più che sanzionare la discriminazione si finirebbe col colpire l’espressione di una legittima opinione, come insegna l’esperienza degli ordinamenti di altre Nazioni al cui interno norme simili sono già state introdotte. Per esempio, sottoporre a procedimento penale chi ritiene che la famiglia esiga per essere tale un papà e una mamma, e non la duplicazione della stessa figura, significherebbe introdurre un reato di opinione. Ciò limita di fatto la libertà personale, le scelte educative, il modo di pensare e di essere, l’esercizio di critica e di dissenso” in applicazione di normativa analoga a quella che si vorrebbe introdurre nel nostro ordinamento tramite l’approvazione della proposta di legge in questione, in altri Paesi si sono verificati episodi come, solo per citarne alcuni, quello relativo all’Arcivescovo emerito di Pamplona, Fernando Sebastiàn Aguilar, che veniva iscritto nel registro degli indagati per “omofobia” per aver rilasciato un’intervista pubblicata sul quotidiano di Malaga Diario Sur il precedente 20 gennaio, nel corso della quale, sulla premessa che la sessualità è orientata alla procreazione, faceva presente che all’interno di una relazione omosessuale tale finalità era preclusa; o in Francia, dove una legge del 2004 sanzionava le discriminazioni razziali (sul modello italiano dell’attuale legge Mancino-Reale), tuttavia, quelle disposizioni di legge, prima nel 2008, poi nel 2012, sono state estese alla discriminazione fondata sull’orientamento sessuale, grazie all’iniziativa del ministro della Giustizia dell’epoca Christiane Taubira, la cosiddetta legge Taubira è stata applicata, anche con arresti di persone ree di indossare in pubblico una felpa recante il logo della Manif pour tous, cioè un disegno con le sagome di un papà, di una mamma e di due bambini;

VERIFICATO che nel testo licenziato dalla Camera dei Deputati è presente una norma (l’articolo 4) che recita: ” Ai fini della presente legge, sono fatte salve la libera espressione di convincimenti od opinioni nonché le condotte legittime riconducibili al pluralismo delle idee o alla libertà delle scelte, purché non idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti”;

RILEVATO:
– come siffatto articolo si appalesi inutile, in quanto non è chiarito chi, quando e come decida se una certa condotta si possa o meno ricondurre al “pluralismo delle idee o alla libertà delle scelte”;
– che “la libera espressione di convincimenti” rappresenta un diritto riconosciuto dalla Costituzione (articolo 21) e appartiene a ciascun essere umano in quanto tale, in virtù della sua incomparabile dignità (articolo 2 della Costituzione), con la conseguenza che uno Stato che “consente” l’esercizio di diritti fondamentali e demanda al magistrato il compito di definire il perimetro e la liceità del loro esercizio, si appalesa come uno Stato totalitario;
– come l’anzidetto articolo 4 confermi ulteriormente la deriva liberticida della proposta di legge in questione;

PRESO ATTO:
– dell’articolo 8 del Testo unificato, che affida all’ufficio competente la elaborazione “con cadenza triennale” di “una strategia nazionale per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni per motivi legati all’orientamento sessuale e all’identità di genere”;
– che, alla stregua di detta norma, la anzidetta strategia dovrà recare “la definizione degli obiettivi e l’individuazione di misure alternative all’educazione e all’istruzione”;
– che appare palese in detta previsione il rischio di un indottrinamento ideologico pro “gender” dei bambini e dei giovani, fasce particolarmente vulnerabili della società, con palese e grave violazione del diritto-dovere dei genitori di educare i propri figli, costituzionalmente tutelato (articolo 30), quindi in spregio della libertà di educazione;
– che la Camera dei Deputati ha approvato lo scorso 4 novembre 2020 il testo unificato in parola, il quale ora passa all’esame del Senato,

impegna il Presidente della Regione e la Giunta regionale

a manifestare presso il Parlamento della Repubblica italiana ed in particolare presso il Senato della Repubblica e la sua Presidente, il proprio dissenso all’approvazione della proposta di legge di cui in premessa, suscettibile di violare la libertà di pensiero, la libertà di parola, la libertà di opinione, la libertà di associazione, la libertà di stampa, la libertà di educazione, la libertà di insegnamento e la libertà religiosa.

Cagliari, 18 novembre 2020

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