Mozione n. 312

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

XVILegislatura

Mozione n. 312

MULA – GIAGONI – COCCIU – SALARIS – SECHI – MURA – CAREDDA per ottenere il conferimento alla Regione in via esclusiva della tutela e valorizzazione dei beni archeologici di cui al titolo I e al titolo II del Codice dei beni culturali e dei paesaggio, richiedere il trasferimento, in applicazione dello Statuto speciale e del decreto legislativo n. 267 del 2006 degli immobili statali, dei beni archeologici mobili, istituire una soprintendenza archeologica regionale, richiedere il trasferimento alla Regione del Centro di restauro di Li Punti.

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IL CONSIGLIO REGIONALE

PREMESSO che:
– la Regione autonoma della Sardegna vanta sul proprio territorio un patrimonio archeologico imponente per quantità, qualità e stato di conservazione che rappresenta per l’Isola un fattore di crescita culturale ma anche economica, in quanto settore potenzialmente trainante e vocato a fungere da attrattore se dotato degli adeguati investimenti e interventi, determinando positive ricadute di tipo economico ed occupazionale, a vantaggio anche della popolazione residente;
– tale patrimonio archeologico necessita di una struttura tecnica territoriale dedicata, con personale specializzato nella tutela e valorizzazione del patrimonio archeologico, munita di idonee figure professionali e completamente orientato alla conservazione, manutenzione, ricerca, tutela e valorizzazione dell’archeologia sarda;

CONSIDERATO che:
– in forza della legge regionale 20 settembre 2006, n. 14 (Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura), la Regione autonoma della Sardegna «persegue la tutela, la valorizzazione e la fruizione dei patrimonio culturale materiale e immateriale della Sardegna» (articolo. 1, comma 1) ed «esercita le funzioni di tutela e valorizzazione dei beni culturali ad essa attribuite dalla Costituzione, dalle intese ai sensi del comma 3 dell’articolo 118 della Costituzione, dall’articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, dallo Statuto speciale per la Sardegna e successive norme di attuazione, dal decreto legislativo n. 42 del 2004 e le funzioni di indirizzo, coordinamento, programmazione generale e valutazione in materia di beni, istituti e luoghi della cultura degli enti locali o ad essi affidati» (articolo 4, comma 1);
– orienta, inoltre, la sua azione a finalità di tutela, valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale della Sardegna, quale fattore di crescita civile, sociale, economica e significativa componente della civiltà del popolo sardo, nonché della sua specialità nel contesto delle culture regionali del Mediterraneo ed europee;
– intende, infine, favorire l’integrazione delle funzioni e dei compiti concernenti la tutela, la valorizzazione, la fruizione dei beni culturali e il coordinamento degli interventi anche in armonia con le politiche di governo del territorio, di tutela del paesaggio, dell’istruzione, della ricerca, del turismo e promuovere l’organizzazione di un sistema regionale di istituti e luoghi della cultura, nonché la qualità dei relativi servizi;

RILEVATO che:
– la Regione autonoma della Sardegna «promuove e coordina interventi di restauro dei beni culturali sulla base di metodologie definite d’intesa con gli organi statali competenti, ai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo n. 42 dei 2004» e (articolo 4, comma 1, lettera h) «promuove, d’intesa con gli organi statali competenti, con le università e gli istituti di ricerca, interventi di ricerca archeologica e paleontologica nel territorio della Sardegna»;
– ha avviato azioni e investito risorse importanti nella creazione del Sistema museale regionale, nella istituzione di un centro di ricerca e conservazione dei Beni culturali avente anche funzione di Scuola di alta formazione in località Li Punti;

CONSTATATO che:
– il Ministero dei beni e le attività culturali e per il turismo ha abolito le soprintendenze archeologiche a favore di uffici misti vocati a una mission prevalentemente amministrativa, nelle quali sono state operate negli anni drastiche riduzioni di personale che ne hanno ridotto la capacità di incidere sul territorio regionale;
– la Regione, che finanzia la maggioranza dei siti e dei beni archeologici sul territorio regionale, investe importanti risorse negli scavi archeologici, nei restauri e nella conservazione dei beni archeologici mobili e immobili;
– la maggioranza dei beni archeologici è di proprietà regionale, comunale o privata;
– l’esercizio della tutela archeologica da parte della Regione è in linea con i principi di sussidiarietà, efficienza e adeguatezza, nonché con lo stato di specialità della Regione Sardegna,

VISTI:
– gli articoli 117 e 118 della Costituzione, con particolare riferimento al comma 2 dell’articolo 118, che recita che la legge statale disciplina forme di intesa e di coordinamento fra Stato e regioni nella materia dei beni culturali;
– l’articolo 5, comma 1 del decreto legislativo n. 42 del 2004, e il ruolo di cooperazione della Regione con il Ministero dei beni e delle attività culturali nella tutela e valorizzazione dei beni culturali;
– l’articolo 5, comma 4 del decreto legislativo n. 42 del 2004, che prevede che sulla base dei principi di differenziazione ed adeguatezza, possono essere individuate ulteriori forme di coordinamento in materia di tutela con le regioni che ne facciano richiesta oltre quelle già previste;
– l’articolo 5 della Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), per la quale la Regione ha facoltà di adattare alle sue particolari esigenze le disposizioni delle leggi della Repubblica, emanando norme di integrazione ed attuazione, in materia di antichità;
– l’articolo 14 della legge costituzionale, n. 3 del 1948, che prevede che la Regione succede nei beni e diritti patrimoniali dello Stato di natura immobiliare e in quelli demaniali, escluso il demanio marittimo;
– il decreto legislativo 18 settembre 2006, n. 267 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Sardegna recanti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250, in materia di demanio e patrimonio);
– gli articoli 822, 823, 824, 825, 826 del Codice civile,

impegna il Presidente della Regione e la Giunta regionale

a porre in essere tutte le azioni necessarie al fine di:
1) ottenere il conferimento alla Regione in via esclusiva della tutela e valorizzazione dei beni archeologici di cui al titolo I e al titolo II del Codice dei beni culturali e del paesaggio, comprensive di tutte le funzioni e di tutte le attività dirette ad individuare, sulla base di una adeguata attività conoscitiva, i beni costituenti il patrimonio culturale e a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione;
2) richiedere il trasferimento, in applicazione dello Statuto speciale e del decreto legislativo n. 267 del 2006 degli immobili statali (uffici, depositi, musei) legati all’esercizio delle funzioni di tutela e valorizzazione dei beni archeologici;
3) richiedere il trasferimento dei beni archeologici mobili, compresi quelli che verranno rinvenuti nel sottosuolo, nel patrimonio regionale;
4) istituire una struttura dedicata, ovvero una soprintendenza archeologica regionale, dal profilo altamente specialistico e munita degli idonei profili professionali, cui affidare l’esercizio esclusivo delle competenze in materia archeologica;
5) richiedere il trasferimento alla Regione del Centro di restauro di Li Punti, finanziato dalla Regione con 6,5 milioni di euro a valere sul POR-FESR 2007-2013 per la costituzione di una scuola di alta formazione e restauro e attualmente in fase di dismissione.

Cagliari, 6 agosto 2020

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