Mozione n. 21

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

XVILegislatura

Mozione n. 21

CIUSA – MANCA Desire’ Alma – LI GIOI – FANCELLO – CUCCU – SOLINAS Alessandro in merito alla possibilità di esentare i cittadini sardi, aventi un reddito inferiore a quello medio pro capite stabilito dall’ISTAT per il 2017, dal pagamento del bollo auto.

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IL CONSIGLIO REGIONALE

PREMESSO che:
– il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 “Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche” ha istituito la tassa automobilistica;
Рla tassa automobilistica o bollo auto ̬ un tributo locale che grava sugli autoveicoli e motoveicoli immatricolati nella Repubblica italiana, il cui versamento ̬ a favore della regione di residenza del proprietario del veicolo;
– la tassa automobilistica è un’imposta che il proprietario di veicoli a motore deve pagare indipendentemente dal loro effettivo utilizzo;

CONSIDERATO che:
– con diversi provvedimenti normativi che si sono succeduti negli anni sono stati esentati dal pagamento della tassa automobilistica alcune categorie di soggetti: i proprietari di veicoli elettrici, i proprietari di auto e moto con più di 30 anni, le persone con disabilità, i proprietari di veicoli a gpl o a metano ;
– inoltre sono previste riduzioni del bollo auto per alcune tipologie di veicoli a motore, in particolare: riduzione del 75 per cento sulla tariffa base per autoveicoli ad uso promiscuo, autovetture con dispositivi solo a gpl o gas metano, oppure con motore elettrico e per le autovetture che svolgono servizio pubblico da piazza, riduzione del 50 per cento per gli autoveicoli (di peso complessivo inferiore a 12 t.) per trasporto di latte, carni macellate, immondizia, generi monopoli, carribotte per vuotature pozzi neri e per le autovetture a noleggio di rimessa, riduzione del 40 per cento per le autovetture scuola guida, riduzione del 33,33 per cento per gli autobus a noleggio da rimessa e per gli autobus che svolgono servizio pubblico di linea;

PRESO ATTO che:
– la Corte costituzionale, con la recentissima sentenza n. 122 del 20 maggio 2019, ha stabilito che la tassa automobilistica si configura come un tertium genus, rispetto al quale le regioni possono sviluppare una propria politica fiscale che, senza alterarne i presupposti strutturali, in quanto la tassa automobilistica continua a partecipare della natura dei tributi propri derivati, e senza superare i limiti massimi di manovrabilità definiti dalla legge statale, possa rispondere a specifiche esigenze di differenziazione;
– conseguentemente le regioni sono libere di introdurre esenzioni fiscali sul bollo auto anche se non previste dal legislatore statale,

impegna il Presidente della Regione e la Giunta regionale

a individuare una forma di esenzione del bollo auto destinato ai cittadini sardi aventi un reddito inferiore a quello medio pro capite stabilito dall’Istat per l’annualità 2017.

Cagliari, 23 maggio 2019

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