Mozione n. 163

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

XVILegislatura

Mozione n. 163

MANCA Desirè Alma – CIUSA – LI GIOI – SOLINAS Alessandro – AGUS – CORRIAS – PIANO – STARA – LOI – CADDEO – LAI – COCCO – GANAU – SATTA Gian Franco – PIU – ORRÙ in merito alla mancata attuazione della legge regionale 3 luglio 2018, n. 22 (Disciplina della politica linguistica regionale), con richiesta di convocazione straordinaria del Consiglio ai sensi dei commi 2 e 3 dell’articolo 54 del Regolamento.

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IL CONSIGLIO REGIONALE

PREMESSO che:
– la Costituzione italiana, all’articolo 6, prevede che “la Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche”;
– la legge n. 482 del 1999 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche) ha attribuito, in attuazione dell’articolo 6 della Costituzione, lo status di minoranze linguistiche riconosciute, tra le altre, alle lingue sarda e catalana, alle quali, pertanto, si applicano le disposizioni di tutela contenute nella legge, tra cui gli articoli 9 e 15;
– le succitate disposizioni prevedono che, dato che nei comuni delimitati territorialmente ai sensi dell’articolo 3 è consentito, negli uffici delle amministrazioni pubbliche, l’uso orale e scritto della lingua ammessa a tutela ed è prevista l’istituzione di appositi sportelli linguistici per rispondere alle richieste dei cittadini che si avvalgano del diritto di esprimersi nella lingua di minoranza, le spese sostenute dagli enti locali per i corsi di formazione dei dipendenti ovvero il reclutamento di personale esterno con competenze ad hoc siano poste a carico del bilancio statale tramite l’istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per gli affari regionali, di un Fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche, ripartito ogni anno con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;
– l’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 345 del 2001, nel delineare il procedimento per l’assegnazione di tali risorse, prevede che i criteri per l’attribuzione e la ripartizione dei fondi siano definiti ogni tre anni con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e che le regioni partecipino al procedimento raccogliendo le richieste presentate a tal fine da enti locali, camere di commercio e aziende sanitarie locali e trasmettendole alla Presidenza entro il 30 giugno di ogni anno corredate dalle proprie osservazioni e valutazioni;
– il protocollo di intesa stipulato dalla Regione con la Presidenza del Consiglio dei ministri 1’8 aprile 2002 prevede che la Regione assicuri l’istruttoria dei progetti pervenuti, che vengono inoltrati alla Presidenza corredati da una sintesi degli stessi e dalle osservazioni dell’Amministrazione regionale in merito alla compatibilità e coerenza dei progetti con la legislazione regionale eventualmente più favorevole e al rispetto dei criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 345 del 2001;

ACCERTATO che:
– la giurisprudenza costituzionale in materia, e in particolare la sentenza n. 159 del 2009, ha riconosciuto alla tutela delle minoranze linguistiche di cui all’articolo 6 della Costituzione il carattere di principio fondamentale dell’ordinamento costituzionale e ha precisato che la “Repubblica”, nella suddetta disposizione, deve intendersi come comprensiva, nelle sue varie componenti ai sensi dell’articolo 114 della Costituzione, anche delle regioni, alle quali, pertanto, compete il dovere di tutelare con apposite norme le minoranze linguistiche;
– l’articolo 6 della Costituzione, pur garantendo direttamente “una tutela minima, immediatamente operativa”, richiede, quindi, “l’apprestamento sia di norme ulteriori di svolgimento” sia statali che regionali;
– a tale proposito, la Consulta ha delineato uno schema di riparto delle competenze fra Stato e Regione assimilabile a una “compartecipazione a geometria variabile della legge statale, della legge regionale, dello Statuto speciale e della decretazione attuativa”, in cui la legge n. 482 del 1999 si autoqualifica come legislazione “di attuazione dell’articolo 6 della Costituzione” e prevede che nelle regioni a statuto speciale l’applicazione delle disposizioni più favorevoli previste dalla legge venga disciplinata con norme di attuazione dei rispettivi statuti;

CONSIDERATO che:
– partendo dal sopra esposto quadro normativo e dato che la Regione partecipa in modo marginale al procedimento di assegnazione delle risorse statali di cui agli articoli 9 e 15 della legge n. 482 del 1999 e che negli ultimi anni si è assistito a un progressivo assottigliamento di siffatte risorse che ha costretto il legislatore regionale a prevedere, negli articoli 2, comma 13 e 4, comma 40, della legge regionale n. 6 del 2012 (finanziaria 2012), stanziamenti integrativi destinati alla realizzazione e gestione dei progetti degli enti locali per la tutela delle minoranze linguistiche, la Giunta regionale ha promosso l’adozione, in sede di Commissione paritetica, delle norme di attuazione dello Statuto emanate con il decreto legislativo 13 gennaio 2016, n. 16 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Sardegna per il trasferimento delle funzioni in materia di tutela della lingua e della cultura delle minoranze linguistiche storiche nella Regione);
– le norme di attuazione in questione, nel disciplinare l’applicazione delle disposizioni più favorevoli della legge n. 482 del 1999, hanno disposto il trasferimento alla Regione dell’esercizio delle funzioni amministrative finalizzate all’attribuzione e ripartizione dei finanziamenti ai sensi degli articoli 9 e 15 e, ai fini dell’esercizio delle funzioni amministrative trasferite, la riserva, in favore della Regione stessa, di una speciale assegnazione finanziaria a valere sugli stanziamenti autorizzati dal bilancio statale ai sensi della predetta legge, al fine di consentire alla Regione di distribuire direttamente le risorse assegnate per le lingue sarda e catalana in funzione degli autonomi obiettivi, indirizzi e priorità stabiliti dagli atti di programmazione regionale nella materia;
– inoltre, il decreto legislativo n. 16 del 2016 autorizza il legislatore regionale a disciplinare l’esercizio delle funzioni amministrative trasferite nonché l’esercizio delle funzioni di coordinamento dei compiti attribuiti alle istituzioni scolastiche autonome ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 482 del 1999 in materia di uso della lingua della minoranza nella scuola dell’infanzia e in materia di insegnamento della lingua della minoranza nelle scuole primarie e secondarie di primo grado, nel rispetto dei principi stabiliti in materia dalla legislazione statale e dell’autonomia delle istituzioni scolastiche stesse;
– sotto questo profilo, le norme di attuazione intendono rispondere all’esigenza di coordinare la programmazione scolastica garantendo la coerenza degli interventi e dei progetti deliberati in materia dalle istituzioni scolastiche nell’esercizio della propria autonomia organizzativa e didattica;

CONSIDERATO, inoltre, che:
– la legge regionale 3 luglio 2018, n. 22 (Disciplina della politica linguistica regionale), oltre a porsi in diretta attuazione dell’articolo 6 della Costituzione e dei principi internazionali ed europei a presidio delle minoranze linguistiche, trova il suo fondamento nel decreto legislativo n. 16 del 2016 sia nella misura in cui individua e disciplina un modello organizzativo regionale per l’esercizio delle funzioni amministrative trasferite che nel tentativo di coordinare i compiti e le funzioni delle istituzioni scolastiche autonome in materia di uso e di insegnamento della lingua sarda, passando da un piano meramente sperimentale a uno strutturale in piena attuazione dell’articolo 4 della legge n. 482 del 1999 e sostenendo l’educazione plurilingue nelle scuole di ogni ordine e grado;
– l’esercizio delle funzioni amministrative trasferite e connesse all’attuazione degli articoli 9 e 15 della legge n. 482 del 1999 è disciplinato nel capo II della legge regionale;
– in merito, in funzione dell’esigenza di garantire livelli omogenei di tutela delle lingue delle minoranze storiche nell’intero territorio regionale, la legge regionale n. 22 del 2018 prevede che la Regione si doti di un’organizzazione amministrativa articolata sul territorio regionale, mediante l’istituzione di una rete di sportelli linguistici che comprende: uno sportello linguistico regionale, uno ad Alghero, uno a Sassari, uno in Gallura e uno a Carloforte e non più di 10 sportelli linguistici che svolgano un’attività di coordinamento territoriale (Ofitzios de su sardu) e offrano servizi a una pluralità di comuni;
– la legge rimette la definizione della dislocazione territoriale, dell’ambito di competenza e delle modalità operative degli sportelli linguistici in questione a un’apposita deliberazione della Giunta regionale;
– per la realizzazione a livello locale di eventuali ulteriori gradi di tutela, valorizzazione e diffusione delle lingue delle minoranze storiche, la legge prevede la possibilità che le autonomie locali, le camere di commercio e le aziende sanitarie presentino alla Regione progetti, anche a carattere culturale, secondo il sistema già delineato dalla legge n. 482 del 1999 e dal relativo regolamento di attuazione, ma, grazie alle norme di attuazione dello Statuto, le relative linee guida sono definite dalla Giunta regionale in completa autonomia rispetto a quelle dettate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri;

CONSIDERATO, ancora, che:
– nel capo III, agli articoli 15 e ss., della legge regionale n. 22 del 2018, al fine di coordinare i compiti e le funzioni delle istituzioni scolastiche autonome in materia di uso e di insegnamento della lingua sarda ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 16 del 2016, è prevista l’istituzione di un comitato interistituzionale permanente per l’insegnamento delle lingue delle minoranze storiche (Obreria pro s’imparu de su sardu), presieduto dall’Assessore regionale della Pubblica Istruzione, con il compito di predispone le linee guida che definiscono i criteri e le modalità di organizzazione e svolgimento delle attività di insegnamento, in orario curricolare, delle lingue delle minoranze storiche, linee guida da ratificare attraverso un protocollo d’intesa sottoscritto dall’Assessore stesso e dal direttore dell’Ufficio scolastico regionale e approvate dalla Giunta regionale con propria deliberazione;
– con siffatte norme, per la prima volta la Regione dà attuazione a quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera 1), della legge 28 marzo 2003, n. 53 (Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale), prevedendo la formulazione degli indirizzi per la definizione della quota regionale dei piani di studio personalizzati, nell’ambito dei quali si colloca il trasferimento nel percorso formativo scolastico delle peculiarità e specificità dell’identità culturale e linguistica della Sardegna e l’approfondimento di materie riferite alla Sardegna quali l’ordinamento regionale, la storia, la letteratura, la storia dell’arte, l’ambiente, la musica e le arti;
– infatti, in generale, la scelta di operare per la tutela, promozione e valorizzazione della lingua sarda e del catalano di Alghero (minoranze linguistiche storiche ai sensi della legge n. 482 del 1999) e per la promozione e valorizzazione del sassarese, gallurese e tabarchino si declina negli interventi e misure della legge regionale n. 22 del 2018 in una prospettiva univoca di trasmissione intergenerazionale del patrimonio linguistico e culturale identitario della Sardegna e di legittimazione del sardo come lingua viva non solo nella dimensione privata, individuale, ma anche nella dimensione sociale e pubblica;

RILEVATO che:
– per superare la frammentarietà degli interventi esistenti nel sistema normativo regionale previgente, la legge regionale n. 22 del 2018 prevede una programmazione organica e coerente, che si articola: nel piano di politica linguistica regionale, approvato, per la durata della legislatura, dalla Giunta regionale entro 60 giorni dall’adozione del PRS e contenente le priorità, gli obiettivi generali, i risultati attesi e gli elementi necessari per la valutazione della politica linguistica regionale, e, annualmente, nel programma di spesa, che individua tutti gli interventi a carico del bilancio regionale e ripartisce le risorse, approvato dalla Giunta entro 30 giorni dall’entrata in vigore della manovra di bilancio;
– ai fini della programmazione la legge dà particolare rilievo alla Cunferentzia aberta sulla lingua sarda, il catalano di Alghero e il sassarese, gallurese e tabarchino, quale strumento di impulso, iniziativa e partecipazione alla definizione delle linee di indirizzo e alla valutazione dei risultati conseguiti;
– la legge regionale prevede l’elaborazione di una proposta di standard linguistico e di norma ortografica della lingua sarda a cura della Consulta de su sardu, da nominarsi entro 45 giorni dall’entrata in vigore della legge stessa con decreto del Presidente della Regione;
– un’ulteriore novità introdotta dalla legge regionale n. 22 del 2018 è rappresentata dalla certificazione linguistica, richiesta obbligatoriamente per il personale che opera presso gli sportelli linguistici e per i docenti che insegnano il sardo nelle scuole al fine di garantire il possesso, in capo a tali soggetti, di un livello adeguato di conoscenza della lingua di minoranza storica a prescindere dal percorso individuale di istruzione e formazione, considerato che non esiste un percorso istituzionale;
– la definizione del sistema di certificazione QCER (Quadro comune europeo di riferimento), sarebbe dovuta avvenire, in accordo con le università degli studi della Sardegna e con qualificati istituti di cultura e lingua catalana, entro quattro mesi dall’entrata in vigore della legge;
– nel capo IV della legge regionale sono stati concentrati gli interventi, finora disseminati, oltre che nella legge regionale n. 26 del 1997, in svariati atti normativi, finalizzati al sostegno e all’utilizzo della lingua sarda, del catalano di Alghero e del sassarese, gallurese e tabarchino nel settore dell’informazione, dell’editoria e delle nuove tecnologie;
– infine, sono previste azioni innovative di tutela, valorizzazione e promozione delle arti proprie della Sardegna, veicolate attraverso la lingua sarda, il catalano di Alghero, il sassarese, il gallurese e il tabarchino;

PRESO ATTO che:
– la legge regionale n. 22 del 2018 risulta, ad oggi, quasi completamente inattuata;
– infatti, in primis non è stato avviato il nuovo sistema di programmazione delineato dalla legge, considerato il notevole ritardo nell’adozione del PRS e della manovra di bilancio;
– la Giunta regionale ha adottato la deliberazione n. 49/40 del 9 ottobre 2018 per disciplinare l’istituzione della rete di sportelli linguistici di cui all’articolo 11 della legge, prevedendo: uno sportello linguistico regionale presso l’Assessorato regionale della Pubblica Istruzione e gli sportelli linguistici territoriali presso le amministrazioni provinciali, la Città metropolitana di Cagliari, il Comune di Alghero, il Comune di Carloforte, il Comune di Sassari e il Comune di Tempio Pausania;
– nella seduta del 17 ottobre 2018, la Seconda Commissione consiliare ha espresso il parere di competenza sulla succitata deliberazione mettendo in evidenza le numerose carenze e incongruenze della stessa, che di fatto disattendeva le previsioni e la ratio della legge regionale n. 22 del 2018;
– in particolare, la Commissione ha constatato che l’articolazione territoriale della rete degli sportelli linguistici ipotizzata nella deliberazione non rispondeva all’esigenza contenuta nella legge di assicurare l’esercizio dei diritti linguistici in tutto il territorio regionale attraverso “una capillare e omogenea attuazione degli articoli 9 e 15 della legge n. 482 del 1999” e ha ritenuto, pertanto, opportuna la previsione, accanto allo sportello linguistico regionale e agli sportelli di Alghero, Sassari, Gallura e Carloforte, di altri nove sportelli con funzioni di coordinamento territoriale, di cui otto con un ambito di competenza che prendesse come riferimento orientativamente il territorio delle ex province sarde e uno per la Città metropolitana di Cagliari;
– la Commissione ha osservato, inoltre, che la delibera avrebbe dovuto esplicitare meglio che con l’istituzione della rete degli sportelli linguistici la Regione dà attuazione al trasferimento delle funzioni amministrative previsto nel decreto legislativo n. 16 del 2016 e che gli sportelli linguistici sono direttamente riconducibili alla struttura organizzativa della Regione;
– infine, la Commissione ha invitato a chiarire, dal punto di vista organizzativo, il rapporto tra gli sportelli linguistici territoriali e l’Assessorato regionale competente e ha sottolineato la necessità di istituire un Servizio specificamente dedicato alle politiche linguistiche regionali quale condizione imprescindibile per l’attuazione della legge, Servizio che era appena stato soppresso con la riorganizzazione dell’Assessorato;
– con la deliberazione n. 54/18 del 6 novembre 2018, in accoglimento delle osservazioni formulate dalla Commissione, la Giunta regionale ha deliberato di istituire, accanto allo sportello linguistico regionale e agli sportelli linguistici di Alghero, Sassari, Gallura e Carloforte, altri nove sportelli linguistici con funzioni di coordinamento territoriale, di cui otto con un ambito di competenza riferibile al territorio delle ex province sarde e uno per la Città metropolitana di Cagliari;
– la deliberazione in questione ha, inoltre, riconosciuto allo sportello linguistico regionale la funzione di regia e di monitoraggio delle attività degli sportelli territoriali nonché la necessità di reintrodurre un servizio dedicato alle politiche linguistiche regionali al fine di assicurare la piena attuazione della legge;

PRESO ATTO, inoltre, che:
– con la deliberazione n. 32/50 dell’8 agosto 2019 la Giunta regionale ha dettato i criteri per la ripartizione delle risorse ai sensi degli articoli 9 e 15 della legge n. 482 del 1999 specificamente assegnate alla Regione limitandosi a prevedere, “in ottemperanza al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 345 del 2001, e al decreto legislativo n. 16 del 2016, che per la ripartizione dei fondi si utilizzino i criteri e le modalità esplicitate nelle linee guida contenute nella  circolare, prot. n. 628/2019” della Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per gli affari regionali, adottata per disciplinare la predisposizione delle richieste di finanziamento da parte degli enti territoriali;
– di fatto, pertanto, la Giunta regionale con la suddetta delibera, essendosi limitata a recepire acriticamente le scelte statali, vanificava completamente la ratio delle norme di attuazione dello Statuto, che hanno disposto il trasferimento dell’esercizio delle funzioni amministrative connesse agli articoli 9 e 15 proprio per consentire alla Regione di decidere autonomamente in merito all’utilizzo e alla distribuzione delle risorse statali assegnate per le lingue sarda e catalana, valutando le linee di intervento e le priorità in rapporto alle peculiari esigenze di tutela;
– inoltre, la deliberazione, che non si curava nemmeno di citare la legge regionale n. 22 del 2018, disattendeva completamente quanto stabilito dal legislatore regionale, che ha esercitato la potestà legislativa prevista dalle norme di attuazione scegliendo di assicurare un livello essenziale di tutela delle minoranze linguistiche storiche omogeneo in tutto il territorio regionale attraverso la rete degli sportelli linguistici, salva la possibilità per gli enti locali di presentare progetti per assicurare un livello ulteriore di tutela ma pur sempre sulla base delle linee di intervento, i criteri e i requisiti stabiliti dalla Giunta regionale in autonomia rispetto alle scelte statali;
– la successiva deliberazione n. 39/31 del 3 ottobre 2019, adottata “a parziale modifica” della deliberazione n. 32/50, in realtà ha confermato la volontà della Giunta regionale, nelle more dell’adozione del piano di politica linguistica regionale e dell’attuazione della succitata deliberazione n. 54/18 del 2018 istitutiva della rete degli sportelli linguistici, di destinare interamente le risorse ai progetti degli enti locali;
– la nuova deliberazione, pur non recependo in toto le linee guida dettate nella circolare statale prot. 628/2019, non contiene alcuno sforzo di autonoma individuazione delle linee di intervento e dei requisiti dei progetti da finanziare con la specifica assegnazione finanziaria riservata alla Regione proprio a tal fine;

ACCERTATO che:
– per quanto attiene alle disposizioni del capo III in materia di uso e di insegnamento della lingua sarda, è stata costituita, con decreto dell’Assessore della Pubblica Istruzione, l’Obreria pro s’imparu de su sardu, ma alla sua costituzione non ha fatto seguito la ratifica e l’approvazione delle linee guida destinate a definire: l’attuazione degli indirizzi per la definizione della quota regionale dei piani di studio, i criteri e le modalità di organizzazione e svolgimento delle attività di insegnamento, in orario curricolare, delle lingue delle minoranze storiche, i criteri per la produzione e adozione del relativo materiale didattico, la gestione e utilizzo dell’elenco regionale dei docenti e i criteri di selezione e assunzione dei docenti esterni, nonché le modalità di utilizzo, da parte delle istituzioni scolastiche, dei tutor che svolgono assistenza e consulenza in ambito scolastico;
– la mancata attuazione della legge regionale n. 22 del 2018 nella parte relativa all’istruzione è stata confermata dalla risposta dell’Assessore della Pubblica Istruzione all’Interrogazione n. 158/A presentata dal Gruppo consiliare Progressisti, dalla quale si evince che è stata soltanto predisposta una prima bozza delle linee guida e che si è ancora ben lontani dalla ratifica e approvazione delle stesse;
– nelle more dell’approvazione delle linee guida, le risorse destinate all’insegnamento sono state reindirizzate verso altri interventi, tra i quali l’integrazione delle risorse statali ai sensi degli articoli 9 e 15 della legge n. 482 del 1999, in favore dei progetti (sportelli linguistici, interventi formativi e culturali) degli enti locali relativi alle minoranze linguistiche del gallurese, del sassarese e del tabarchino;
– in definitiva, non soltanto non è stato ancora avviato l’insegnamento “a regime” delle lingue minoritarie nelle scuole a distanza di quasi due anni dall’entrata in vigore della legge regionale n. 22 del 2018, ma il sardo non viene più insegnato nemmeno “in via sperimentale” secondo il sistema delineato dalla normativa previgente, con grave pregiudizio sia per gli studenti che per gli stessi docenti dotati della competenza linguistica richiesta per l’insegnamento delle lingue minoritarie e dell’esperienza di docenza nell’ambito dei progetti attivati dalle istituzioni scolastiche;

ACCERTATO, infine, che
– la Cunferentzia aberta sulla lingua sarda, il catalano di Alghero e il sassarese, gallurese e tabarchino non risulta essere stata finora convocata, la Consulta de su sardu non è stata costituita e il sistema della certificazione linguistica non è stato definito;
– la Giunta regionale, non solo non si sta adoperando fattivamente per la soluzione dei problemi connessi all’attuazione della legge regionale n. 22 del 2018, ma non si è nemmeno curata di presentare regolarmente al Consiglio regionale la relazione sullo stato di attuazione della legge regionale n. 22 del 2018 come prescritto dall’articolo 29 della legge stessa, impedendo, in tal modo, al Consiglio stesso di poter acquisire piena conoscenza dello stato di avanzamento e delle modalità di realizzazione delle misure previste nella legge, compreso l’ammontare delle risorse stanziate e delle spese, delle eventuali criticità riscontrate e delle soluzioni messe in atto per farvi fronte;
– così facendo, il Consiglio non è stato finora messo in grado di valutare l’eventuale necessità di intervenire, per quanto di competenza, al fine di contribuire a superare le difficoltà riscontrate in sede di applicazione della legge;
– le scarne informazioni in merito sono state fornite esclusivamente in occasione dei pareri obbligatori della Seconda Commissione consiliare permanente su alcune deliberazioni previste dalla legge regionale n. 22 del 2018;
– l’Assessore della Pubblica istruzione, audìto nella seduta della Seconda Commissione del 16 ottobre 2019, ha ammesso sostanzialmente la mancata attuazione della legge regionale n. 22 del 2018 e la scelta di destinare, nelle more della ratifica del protocollo di intesa sulle linee guida attinenti all’insegnamento e all’uso veicolare della lingua sarda, le risorse finalizzate agli interventi di cui al capo III della legge ad altre misure, sicché una delle parti più importanti e innovative della legge risulta, allo stato, lettera morta;

EVIDENZIATO che
– il Presidente della Regione, nelle dichiarazioni programmatiche dell’8 maggio 2019, ha dato grande rilievo alle politiche di tutela e sviluppo dell’identità linguistica e culturale dei Sardi e ha riconosciuto l’importanza di una formazione plurilinguistica e multiculturale, per poi, invece, evitare di affrontare e risolvere le problematiche connesse all’attuazione della legge regionale n. 22 del 2018 e scegliere di non utilizzare le importanti prerogative riservate alla Regione dalle norme di attuazione dello Statuto del 2016, frutto di una lunga e complessa negoziazione con lo Stato;
– il diritto di usare una lingua minoritaria nella vita privata e in tutti gli aspetti della vita pubblica rappresenta un diritto fondamentale e inalienabile dell’uomo, come sancito dai trattati internazionali, dal diritto sovranazionale e dalla Costituzione italiana;
– il riconoscimento del diritto si fonda sui principi contenuti nel Patto internazionale sui diritti civili e politici delle Nazioni unite del 19 dicembre 1966, reso esecutivo con la legge 25 ottobre 1977, n. 881, e nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) del Consiglio d’Europa, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848;
– sia l’articolo 14 CEDU che l’articolo 3 della Dichiarazione dei diritti e delle libertà fondamentali, adottata dal Parlamento Europeo con la Risoluzione del 12 aprile 1989, vietano ogni forma di discriminazione basata, tra l’altro, sulla lingua e sull’appartenenza ad una minoranza nazionale;
– il rispetto della diversità linguistica è uno dei valori fondamentali dell’Unione europea, come emerge dall’articolo 3 TUE, in cui si afferma che l’Unione europea “rispetta la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica” e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’ Unione europea del 2000;
– la Carta europea delle lingue regionali e minoritarie adottata dal Consiglio d’Europa il 5 novembre 1992 e firmata dall’Italia il 27 giugno 2000, nel segno del riconoscimento del valore dell’interculturalità e del plurilinguismo, afferma il principio secondo cui la tutela e la promozione delle lingue regionali o minoritarie storiche contribuisce a conservare e a sviluppare le tradizioni e la ricchezza culturali e, in ultima analisi, a costruire un’Europa fondata sui principi della democrazia e della diversità culturale,

impegna la Giunta regionale e l’Assessore regionale della pubblica istruzione,
beni culturali, informazione, spettacolo e sport

a presentare al Consiglio regionale la relazione dettagliata sullo stato di attuazione della legge regionale n. 22 del 2018 prescritta dall’articolo 29 della legge e a dare piena attuazione alla legge stessa.

Cagliari, 12 febbraio 2020

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