Interrogazione n. 98/A

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

XVILegislatura

Interrogazione n. 98/A

(Pervenuta risposta scritta in data 06/09/2019)

LOI – AGUS – STARA – ORRÙ – PIU – CADDEO – SATTA Gian Franco – ZEDDA Massimo – DERIU – LAI – PIANO – GANAU – CORRIAS – MELONI – COMANDINI – COCCO – MORICONI – PISCEDDA, con richiesta di risposta scritta, sul decreto n. 3 del 2019 relativo al commissariamento ad acta di comuni ed enti locali per intervento sostitutivo per l’approvazione del rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2018 degli enti locali.

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I sottoscritti,

premesso che:
– in data 15 luglio 2019, l’Assessore degli enti locali, finanze e urbanistica ha emanato il decreto n. 3 del 2019 su approvazione del rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2018 enti locali – intervento sostitutivo – nomina Commissari ad acta;
– detto decreto evidenzia che con nota prot. n. 20175 del 17 maggio 2019 e nota prot. 24183 del 10 giugno 2019 il Direttore del servizio enti locali dell’Assessorato regionale degli enti locai, finanze e urbanistica gli enti locali della Sardegna sono stati invitati a comunicare gli estremi degli atti consiliari/assembleari di approvazione del rendiconto di gestione dell’esercizio finanziario 2018, minacciando, in caso di difetto, l’avvio della procedura prevista dal combinato disposto dell’articolo 141, comma 2 e 227, comma 2 bis, del decreto legislativo n. 267 del 2000 e degli articoli 2 e 5 bis della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13;
– detto decreto recita esplicitamente che “sussistono i motivi per avviare le procedure relative all’intervento sostitutivo” (omissis);

considerato che:
– per molti enti e piccoli comuni risultano complesse le attività di tipo gestionale e finanziario;
– gli enti locali non sono riusciti ad adempiere ai termini previsti non per negligenza o scarsità di attenzione ma per problemi e difficoltà di carattere oggettivo dovuti alla carenza e turn over del personale, alle difficoltà di gestione dello stesso, al carico di lavoro delle attività amministrative;
– solo in data 28 giugno 2019 il Parlamento italiano, con legge 28 giugno 2019, n. 58, ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 (cosiddetto decreto crescita) rinviando i termini per l’adozione per i piccoli comuni al di sotto dei 5.000 abitanti della contabilità economico-patrimoniale;

evidenziato che la questione del rinvio della contabilità economico-patrimoniale risultava elemento sostanziale ai fini anche della redazione del rendiconto di gestione;

considerato infine che:
– il commissariamento ad acta degli enti si configura come un atto di imperio giustificabile nella misura in cui è chiara l’inerzia manifesta della Giunta per problemi di natura politica piuttosto che per ragioni di carattere tecnico contingenti bene interpretabili con il buon senso;
– diversi enti destinatari del decreto di commissariamento avevano già convocato l’organo esecutivo per approvazione del conto consuntivo, ovvero avevano già predisposto tutti gli atti per poterli trasmettere all’organo esecutivo per l’approvazione;
– al provvedimento già di per sé mortificante per l’operato degli organi esecutivi degli enti, si aggiunge anche l’aggravio dei costi per le casse degli enti medesimi in quanto il decreto stabilisce che gli oneri derivanti dal commissariamento sono a carico dei bilanci dei singoli enti commissariati,

chiedono di interrogare il Presidente della Regione e l’Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica per sapere:
1) se siano a conoscenza delle difficoltà oggettive che gli enti, in particolare i piccoli comuni hanno dovuto affrontare nella redazione del rendiconto di gestione;
2) se siano a conoscenza del fatto che diversi enti avessero già redatto gli atti fondamentali per l’approvazione da parte degli organi esecutivi il rendiconto, ed evidentemente fosse in corso di formalizzazione la mera convocazione degli stessi;
3) quali siano di conseguenza, anche con riferimento allo specifico caso riportato dal precedente punto 2 (ovvero documento già pronti solo da approvare dall’organo esecutivo, in alcuni casi anche già convocato), le motivazioni sussistenti per proceder comunque a commissariamento degli enti;
4) se non esistesse un’altra modalità di intervento per evitare di sottoporre gli enti alla procedura di commissariamento.

Cagliari, 22 luglio 2019

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