Interrogazione n. 967/A

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

XVILegislatura

Interrogazione n. 967/A

(Pervenuta risposta scritta in data 15/04/2022)

COMANDINI – GANAU – CORRIAS – DERIU – MELONI – MORICONI – PINNA – PISCEDDA, con richiesta di risposta scritta, sull’urgenza di applicazione dell’articolo 34 della legge regionale n. 6 del 2008, comma 11 bis (Legge-quadro in materia di consorzi di bonifica), così come sostituito dall’articolo 4, comma 3, della legge regionale 12 marzo 2020, n. 10 (Legge di Stabilità 2020).

 

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I sottoscritti,

premesso che la legge regionale 23 maggio 2008, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni (Legge-quadro in materia di consorzi di bonifica), disciplina in modo organico lo sviluppo di una agricoltura moderna e razionale, nell’ambito di un ordinato assetto del territorio, della salvaguardia dell’ambiente rurale e della corretta gestione delle sue risorse, promuove e attua attraverso i consorzi di bonifica la razionale utilizzazione delle risorse idriche per uso agricolo ad un costo compatibile con l’economia agricola regionale, l’accorpamento e il riordino fondiario. Adegua il regime di intervento dei consorzi di bonifica disciplinandone l’attività nel quadro della legislazione e programmazione regionale, in coerenza con le disposizioni dell’Unione europea e nel contesto dell’azione pubblica nazionale, anche in applicazione dei principi contenuti nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e successive modifiche. È altresì finalizzata alla riorganizzazione delle funzioni dei consorzi di bonifica, al risanamento finanziario dei medesimi e al riordino dei relativi comprensori di bonifica;

considerato che:
– l’articolo 10, comma 8, lettera a), della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48 (Legge di stabilità 2019), come modificato dall’articolo 1, comma 1, legge regionale 11 febbraio 2019, n. 7, ha sostituito il comma 11 dell’articolo 34 della legge regionale n. 6 del 2008, legge-quadro in materia di consorzi di bonifica, come di seguito riportato:
“11. I consorzi di bonifica, nell’ambito delle risorse disponibili nei propri bilanci, prevedono l’assunzione nelle proprie dotazioni organiche, per almeno otto mesi di ciascun anno, del personale che ha prestato attività lavorativa a favore dei consorzi con contratti a tempo determinato per almeno trecentonovanta giornate lavorative negli ultimi cinque anni, comprese le giornate incluse nei contratti già definiti e in essere alla data di approvazione della legge di stabilità 2019.”;
– l’articolo 4, comma 3, della legge regionale 12 marzo 2020, n. 10 (Legge di stabilità 2020) ha sostituito il comma 11-bis dell’articolo 34 della legge regionale n. 6 del 2008, legge-quadro in materia di consorzi di bonifica, come di seguito riportato:
“11 bis. I posti vacanti di personale operaio nelle dotazioni organiche dei consorzi di bonifica sono coperti, nei limiti dei posti risultanti dal Piano di organizzazione variabile (POV) e delle risorse disponibili nel bilancio dei Consorzi, mediante la trasformazione a tempo indeterminato dei contratti di lavoro delle corrispondenti categorie di cui al comma 11 e secondo l’ordine di priorità da determinarsi con i criteri stabiliti con apposita deliberazione della Giunta regionale. Per far fronte ai maggiori oneri per i consorzi di bonifica derivanti dall’applicazione della presente disposizione, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 31, comma 2, della legge regionale 9 marzo 2015, n. 5 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2015) ed all’articolo 6 comma 2 della legge regionale 23 dicembre 2015, n. 35 (Disposizioni urgenti per interventi sul patrimonio culturale e la valorizzazione dei territori, occupazione, opere pubbliche e rischio idrogeologico e disposizioni varie) è incrementata di euro 1.000.000 per il 2020 e 2.000.000 nel 2021 e 2022 (missione 16 – programma 01 – titolo 1 – capitolo SC04.0201). Il personale operaio, incluso quello di cui al comma 11, può essere utilizzato mediante convenzione con altri enti, anche in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 2, in attività di manutenzione del territorio, di tutela ambientale e protezione civile.”;

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 5/22 del 29 gennaio 2019, “Criteri per l’applicazione del comma 11 bis, articolo 34 della legge regionale n. 6 del 2008, e la modifica dell’articolo 34 che ha stabilito che: “i posti vacanti nelle dotazioni organiche dei consorzi di bonifica derivanti da cessazione, a qualsiasi titolo, di rapporto di lavoro a tempo indeterminato del personale operaio sono coperti, nei limiti dei posti risultanti dal Piano di organizzazione variabile (POV), mediante la trasformazione a tempo determinato dei contratti di lavoro” corrispondenti a determinate categorie;

di seguito si riporta quanto già evidenziato nell’interrogazione n. 678/A del 5 ottobre 2020, ancora in attesa di risposta:
“i consorzi di bonifica, dopo un’attenta analisi, hanno evidenziato una notevole carenza di personale tecnico specializzato dovuta sia al rilevante numero di pensionamenti verificatisi nel corso degli ultimi anni, sia al fatto che le ultime assunzioni a tempo indeterminato risalgono a circa dieci anni fa, sia alla mancata conferma in servizio del personale per i limiti imposti dalla normativa vigente; ragion per cui l’organico del personale stagionale è stato potenziato con contratti di lavoro dipendente a tempo determinato;
tale carenza di personale determina un rallentamento dell’attività svolta dai consorzi di bonifica, sia nel garantire il regolare ed ordinario svolgimento del servizio irriguo e della bonifica, sia nei servizi fondamentali per la tutela e la messa in sicurezza del territorio nonché per la salute dei cittadini;
al fine di superare la situazione di precarietà ed emergenza i consorzi di bonifica hanno provveduto a trasmettere all’Assessorato regionale dell’agricoltura e riforma agro pastorale, i dati inerenti la ricognizione del personale ed il conseguente fabbisogno di tutte le professionalità di cui sono carenti e che sono indispensabili ai fini della regolare gestione dell’ente”;

precisato che gli operatori stagionali dei consorzi di bonifica svolgono un’attività fondamentale per l’avvio della campagna di irrigazione e nel corso degli anni hanno acquisito una professionalità che va tutelata mediante la trasformazione a tempo indeterminato dei contratti di lavoro, arrivando così al superamento del precariato storico dei consorzi di bonifica,

chiedono di interrogare il Presidente della Regione e l’Assessore regionale dell’agricoltura e riforma agro-pastorale per sapere perché ad oggi non si è provveduto alla stabilizzazione, tramite trasformazione dei contatti di lavoro a tempo indeterminato, del personale avventizio che ha maturato i requisiti secondo quanto disposto dalla legge regionale n. 6 del 2008 e successive modifiche ed integrazioni, anche in considerazione dello stanziamento previsto dall’articolo 11 bis secondo cui: “I posti vacanti di personale operaio nelle dotazioni organiche dei consorzi di bonifica sono coperti (…) mediante la trasformazione a tempo indeterminato dei contratti di lavoro delle corrispondenti categorie di cui al comma 11 (…) Per far fronte ai maggiori oneri per i consorzi di bonifica derivanti dall’applicazione della presente disposizione, l’autorizzazione di spesa (…) è incrementata di euro 1.000.000 per il 2020 e 2.000.000 nel 2021 e 2022 (missione 16 – programma 01 – titolo 1 – capitolo SC04.0201).”.

Cagliari, 8 aprile 2021

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