Interrogazione n. 950/A

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

XVILegislatura

Interrogazione n. 950/A

SATTA Gian Franco – AGUS – CADDEO – LOI – ORRÙ – PIU – ZEDDA Massimo con richiesta di risposta scritta, sulla modifica normativa introdotta dal decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto “Decreto rilancio”) inerente la depenalizzazione del mancato versamento dell’imposta di soggiorno da parte degli albergatori.

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I sottoscritti,

premesso che:
– il decreto legge. 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto “Decreto rilancio”), convertito nella legge n. 77 del 20 luglio 2020, ha radicalmente mutato rassetto giuridico del rapporto tra il gestore della struttura ricettiva e il comune. L’albergatore infatti con il decreto rilancio, è diventato soggetto attivo di un obbligo tributario e. conseguentemente non è configurabile il delitto di peculato nella condotta del gestore della struttura ricettiva che ometta di versare all’ente di riferimento le somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno;
– come effetto del mutato assetto della disciplina, il decreto-rilancio ha poi configurato come illecito tributario, di natura amministrativa, l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta di soggiorno con conseguente applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, recante “Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell’articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662”);
– a seguito dell’entrata in vigore della suddetta disposizione normativa, sono emersi ampi dibattiti dottrinali e diverse decisioni giurisprudenziali inerenti la rilevanza penale delle condotte antecedenti, generando incertezza tra gli operatori del settore;

visti:
– il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale) che disciplina l’imposta di soggiorno;
– il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”, con il quale sono state introdotte, all’articolo l’articolo 180, comma 3, alcune disposizioni volte a rimodulare il rapporto sussistente tra Ente Locale e responsabile della struttura ricettiva-alberghiera, con riferimento agli oneri comunicativi e riversativi correlati all’istituto dell’imposta di soggiorno;
– la legge 17 luglio 2020, n. 77 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da C0VID-19);

preso atto che nei primi mesi di applicazione della nuova disciplina, sono emerse pronunce giurisprudenziali diametralmente opposte in cui, in alcuni casi, il giudice di merito ha ritenuto che la suddetta norma abbia comportato un “abolitio criminis”, da cui deriva la non punibilità penale anche dei fatti pregressi, discostandosi esplicitamente dall’orientamento di legittimità espresso di recente dalla sentenza della Corte di Cassazione relativa alla stessa questione (Cass. sez. VI, 28 settembre 2020, dep. 30 ottobre 2020, n. 30227), che aveva invece accolto la tesi negativa;

rilevato che dagli albergatori sardi sono giunte richieste per un intervento politico esplicito, come interpretazione autentica o un intervento legislativo che preveda una disciplina transitoria, anche al fine di evitare discrepanze di giudizio;

considerato che il sistema ricettivo rappresenta per la Sardegna un fondamentale settore produttivo, che già duramente provato dalla crisi economica dovuta alla pandemia Covid-19 ancora in atto, necessita di opportune risposte chiarificatrici;

ritenuto che la Giunta regionale debba essere investita della problematica,

chiedono di interrogare il Presidente della Regione e l’Assessore regionale del turismo, artigianato e commercio per sapere:
1) se siano a conoscenza di quanto sopra esposto;
2) quali iniziative intendano porre in essere per affrontare la situazione segnalata;
3) se non ritengano doveroso intervenire assumendo una posizione a livello regionale in grado di assicurare una opportuna linea interpretativa agli operatori alberghieri locali.

Cagliari, 26 marzo 2021

 

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