Interrogazione n. 910/A

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

XVILegislatura

Interrogazione n. 910/A

(Pervenuta risposta scritta in data 28/06/2021)

COCCO – LAI, con richiesta di risposta scritta, sui gravi ritardi e incertezze nelle procedure di nomina del direttore generale presso l’Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna “G. Pegreffi”.

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I sottoscritti,

premesso che:
– con la nota prot. 3226/20 del 5 giugno 2020, il direttore generale dell’Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna “G. Pegreffi” (IZS) ha comunicato le proprie dimissioni dall’incarico assegnato con la deliberazione della Giunta regionale n. 29/6 del 7 giugno 2018, a far data dall’11 agosto 2020;
– l’articolo 3 bis, comma 2, del decreto legislativo n. 502 del 1992 stabilisce che la nomina del direttore generale deve essere effettuata nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di vacanza dell’ufficio;
– nelle more della nomina del direttore generale le relative funzioni possono essere affidate al direttore amministrativo o al direttore sanitario, su delega del direttore generale stesso o, in mancanza di delega, al direttore più anziano d’età;
– nei casi d’impedimento o di assenza del direttore generale, ma non di vacanza, queste forme di supplenza possono arrivare sino a sei mesi, dopodiché occorre provvedere alla sostituzione, nel termine perentorio di sessanta giorni;
– con la determinazione n. 619 del 17 agosto 2020 avente ad oggetto: “Vacanza dell’ufficio di direttore generale, assunzione delle relative funzioni da parte del direttore amministrativo ai sensi dell’articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 502/1992”, l’incarico di direttore generale veniva assunto dal direttore amministrativo dott. Giovanni Deriu;
– con successivo provvedimento, in data 3 settembre 2020, il dottor Deriu nominava il dottor Ciriaco Ligios direttore sanitario facente funzioni dell’Istituto;

considerato che:
– il decreto legislativo n. 171 del 4 agosto 2016 reca norme in materia di dirigenza sanitaria, ed in particolare, l’articolo 1 istituisce, presso il Ministero della salute, l’elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, all’interno del quale è presente un’apposita sezione dedicata ai soggetti idonei alla nomina di direttore generale presso gli istituti zooprofilattici sperimentali;
– l’articolo 2 del decreto legislativo n. 171 del 2016 prevede che “Le regioni nominano direttori generali esclusivamente gli iscritti all’elenco nazionale dei direttori generali di cui all’articolo 1”;
– con la deliberazione n. 40/13 del 4 agosto 2020, la Giunta regionale ha approvato l’avviso pubblico, pubblicato sul sito internet istituzionale della Regione e sul BURAS, ai fini della manifestazione di interesse da parte dei soggetti iscritti nell’elenco nazionale per l’attribuzione dell’incarico di direttore generale dell’Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna “G. Pegreffi”;
– con la stessa deliberazione si dispone, inoltre, che la rosa degli idonei a ricoprire l’incarico di direttore generale potrà essere utilizzata, per i successivi tre anni dalla data di pubblicazione dell’avviso, per il conferimento di ulteriori incarichi di direzione generale presso il medesimo Istituto, nell’ipotesi di decadenza, dimissioni o mancata conferma del direttore nominato;
– ad oggi il Presidente della Regione non ha ancora nominato, tramite proprio decreto, la composizione della commissione preposta a verificare l’idoneità dei candidati come previsto dall’articolo 2 del decreto legislativo n. 171 del 2016;

preso atto che:
– nonostante le disposizioni vigenti prevedano al massimo il termine di sei mesi per ovviare alla vacanza della copertura dell’ufficio di direttore generale, la Regione autonoma della Sardegna non ha ancora provveduto alla nomina del direttore generale;
– l’inerzia della Regione determina, pertanto, la violazione delle norme di cui al combinato disposto della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, che disciplinano gli Istituti zooprofilattici sperimentali;
– nei casi di ritardo da parte della Regione nella nomina del direttore generale, nel termine perentorio di sessanta giorni, è previsto il potere sostitutivo da parte dello Stato (ai sensi del combinato disposto degli articoli 3 bis, comma 2, e 2, comma 2 octies, del decreto legislativo 30 dicembre1992, n. 502) spettante al Consiglio dei ministri, previa diffida alla Regione interessata, su proposta del Ministro della salute e sentite l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e la Conferenza Stato-regioni;

ritenuto necessario garantire il puntuale svolgimento delle attività dell’Istituto, con particolare riferimento all’indifferibile adozione del bilancio di previsione del corrente anno e all’imminente scadenza dei contratti relativi al personale interessato alla stabilizzazione del rapporto di lavoro,

chiedono di interrogare il Presidente della Regione e l’Assessore regionale dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale per sapere:
1) quali siano le motivazioni dei ritardi e delle incertezze nelle procedure di nomina del direttore generale dell’Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna;
2) quali azioni intendano adottare, o far adottare, al fine di nominare, senza ulteriori ritardi, il direttore generale dell’Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna “G. Pegreffi” al fine di garantire il funzionamento e la corretta attuazione di tutte le attività in capo all’Istituto.

Cagliari, 5 marzo 2021

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