Interrogazione n. 892/A

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

XVILegislatura

Interrogazione n. 892/A

(Pervenuta risposta scritta in data 04/11/2022)

AGUS – CADDEO – LOI – ORRÙ – PIU – SATTA Gian Franco – ZEDDA Massimo – LAI – COCCO, con richiesta di risposta scritta, sugli avvisi di conferimento di incarichi dirigenziali con contratto di diritto privato a tempo determinato, ai sensi degli articoli 28 e 29, comma 4 bis, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31.

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I sottoscritti,

premesso che:
– la legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina del personale regionale e l’organizzazione degli uffici della Regione, ed in particolare l’articolo 29 (Dirigenti esterni) come modificato dall’articolo 3 della legge regionale 18 giugno 2018, n. 21, prevede al comma 4 bis la possibilità di conferire, con procedure selettive ad evidenza pubblica, incarichi dirigenziali con contratto di diritto privato a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), nei limiti dell’8 per cento delle dotazioni organiche dirigenziali del sistema Regione;
– la legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, e successive modificazioni ed integrazioni, prevede altresì all’articolo 28, comma 4 bis, che fino all’espletamento dei concorsi pubblici per l’accesso alla dirigenza e nei limiti del 10 per cento delle posizioni dirigenziali del sistema Regione, la Giunta regionale può autorizzare l’attribuzione temporanea delle funzioni dirigenziali a dipendenti in possesso dei requisiti per l’accesso alla qualifica dirigenziale solo per soddisfare inderogabili esigenze legate alla salvaguardia della salute e dell’incolumità delle persone, all’approvvigionamento e alla distribuzione di beni e servizi, di prima necessità, nonché alla gestione e alla manutenzione dei relativi impianti, alla sicurezza dei luoghi;

atteso che:
– la direzione generale del Personale dell’Assessorato, nel corso del 2020 ha pubblicato n. 9 avvisi per il conferimento di incarichi dirigenziali con contratto di diritto privato a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 29, comma 4 bis, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 riferite ad altrettante posizioni dirigenziali da inquadrare presso l’Amministrazione regionale in diverse direzioni generali;
– un ulteriore avviso per il conferimento di incarico dirigenziale ai sensi degli articoli 28 e 29, comma 4 bis, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 è stato pubblicato il 10 luglio 2020 da parte dell’Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (Aspal);
– degli avvisi, alcuni sono ancora in corso di svolgimento mentre per altri il procedimento si è già concluso;
– la deliberazione della Giunta regionale. n. 36/9 del 17 luglio .2018, avente ad oggetto “Piano triennale del fabbisogno di personale 2018-2020. Determinazione della capacità assunzionale della Regione. legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, articolo 15”, ha stabilito il totale delle dotazioni organiche dirigenziali del sistema Regione (comprese le amministrazioni extra-comparto), pari a 285, con un conseguente calcolo di un numero di posizioni dirigenziali attribuibili ai sensi dell’articolo 29 comma 4 bis, pari a n. 23;
– la dotazione dirigenziale definita nella deliberazione della Giunta regionale non è stata modificata dai successivi Piani approvati nel 2019 e nel 2020, risultando invariata rispetto alla ricognizione del 2018, nonostante ricomprenda anche all’IZS che, sensi dell’articolo 2 della legge regionale dell’11 settembre 2020, è contemplato tra gli enti del Servizio sanitario regionale;

considerato che:
– come anche sottolineato dalla giurisprudenza di riferimento (anche contabile), quanto disposto dall’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ha valore di norma di carattere complementare rispetto all’ordinario sistema di reclutamento dei dirigenti ed inoltre è da considerare come uno strumento in grado di assicurare un incremento delle capacità operative delle amministrazioni;
– in capo all’Amministrazione esiste quindi l’onere di verificare la sussistenza delle risorse umane interne all’Amministrazione in possesso di requisiti professionali richiesti dall’incarico e, solamente quando tale verifica ha esito negativo, si può procedere ad attribuire il posto vacante ai sensi di quanto previsto dall’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

evidenziato che:
– gli avvisi approvati dalla direzione generale del Personale, pur essendo pubblicati in momenti diversi e riferiti a specifici servizi del sistema Regione, devono rispondere a dei criteri il più possibile omogenei di valutazione, compreso il peso specifico attribuito alle varie tipologie di titoli dei candidati, al fine di garantire:
– la correttezza e la parità di trattamento dei candidati e non dare adito a dubbi circa il possibile adeguamento degli avvisi stessi a eventuali tipologie particolari di candidati e conseguentemente ai requisiti e ai titoli in loro possesso;
– la delimitazione dell’ambito di discrezionalità da parte delle commissioni di valutazione nell’attribuzione del punteggio e nella definizione degli eventuali sub criteri per la determinazione del punteggio attribuito ai titoli in modo da garantire una selezione rispondente agli interessi pubblici perseguiti;

evidenziato altresì che:
– gli avvisi per il conferimento di incarichi dirigenziali con contratto di diritto privato a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 29, comma 4 bis, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, pubblicati dalla direzione generale del Personale pubblicati a partire da aprile 2020, sono stati caratterizzati da criteri di valutazione e punteggi attribuibili ai titoli dei candidati molto differenziati tra di loro, nonostante si riferiscano a procedure che presentano caratteristiche analoghe;
– in particolare gli avvisi presentano, nella valutazione dei titoli, punteggi differenti per i medesimi titoli relativi ai macrorequisiti (professionali, culturali e vari), nonché punteggi differenti nella valutazione all’interno dei sotto-criteri relativi ai titoli professionali e inoltre, alcuni presentano addirittura variazioni nel numero di parametri presi in considerazione;
– dall’analisi delle procedure concluse prima del 2020, i criteri di valutazione dei titoli e del colloquio contenuti nei rispettivi avvisi erano, al contrario, caratterizzati da una sostanziale omogeneità;
– con la differenziazione operata nelle procedure in parola ha determinato, ad esempio, che agli stessi candidati che hanno partecipato a più procedure selettive indette dalla Direzione generale del Personale, siano stati attribuiti, nella valutazione dei titoli, punteggi completamente diversi e non giustificabili esclusivamente dall’attinenza delle esperienze pregresse al profilo richiesto;

considerato che:
– anche con riferimento al procedimento di valutazione e di scelta dei candidati nelle tipologie di selezioni in parola, esistono importanti apporti giurisprudenziali e dottrinali che sottolineano la necessità che si definiscano dei preventivi e predeterminati parametri e criteri di valutazione per il conferimento di incarichi dirigenziali ex articolo 29, comma 4 bis, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, il più possibile oggettivi e omogenei;
– la necessità che siffatte scelte siano collegate a parametri quanto più possibili oggettivi e riscontrabili, implica che l’Amministrazione si doti di uno strumento regolamentare che disciplini, con dei criteri generali, sia l’affidamento che il mutamento degli incarichi dirigenziali al fine di garantire la correttezza, la trasparenza delle procedure e ridurre le possibilità di eventuali contenziosi;
– la gestione delle procedure selettive in parola è di competenza della direzione generale del Personale, la quale non si deve limitare a definire gli avvisi sulla base delle mere richieste dei singoli assessorati, ma deve garantire che i criteri di valutazione siano in grado di assicurare la scelta dei profili in possesso dell’alta specializzazione e qualificazione professionale non rinvenibile tra i dirigenti di ruolo, nonché di garantire la parità di trattamento ai candidati;
– la direzione generale del Personale deve garantire altresì che la composizione delle Commissioni di valutazione dei candidati sia corrispondente ai requisiti di alta specializzazione e qualificazione professionale, scientifica e culturale richieste ai candidati;

rilevato che:
– i presupposti per procedere al conferimento degli incarichi dirigenziali, ai sensi della normativa citata in premessa, sono la temporaneità degli incarichi e l’eccezionalità delle esigenze delle Amministrazioni in relazione all’oggetto dell’incarico e agli obiettivi da conseguire e alle accertate carenze di personale, affidando in via del tutto eccezionale e temporanea, l’esercizio delle funzioni dirigenziali a soggetti qualificati, interni o esterni alla stessa Amministrazione in ossequio ai principi di efficienza e di efficacia della Pubblica amministrazione;
– le procedure selettive devono essere in grado di individuare soggetti che possono dimostrare non una normale competenza e preparazione nel settore all’interno della Amministrazione che ritiene di non avere a disposizione quella specifica risorsa umana, ma elevatissimi requisiti culturali e professionali da impiegare a beneficio dell’ente che bandisce la selezione;

dato atto che:
– dagli atti risulta che ai preventivi e formali avvisi pubblicati per verificare la disponibilità di dirigenti del sistema regione a ricoprire gli incarichi dirigenziali vacanti, siano state effettivamente trasmesse delle manifestazioni di interesse da parte di dirigenti di ruolo;
– nonostante l’esito positivo della presentazione di manifestazioni di interesse da parte di dirigenti a tempo indeterminato in ruolo nel sistema Regione sono state attivate alcune procedure selettive per il conferimento di incarichi dirigenziali con contratto di diritto privato a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 29, comma 4 bis, della legge regionale n. 31 del 1998 pubblicate nel corso del 2020;
– la considerazione che i dirigenti interni abbiano già un incarico non può essere una ragione sufficiente per l’Amministrazione per non tener conto delle manifestazioni di interesse pervenute da parte di dirigenti di ruolo, poiché la ricerca di dirigenti interni disponibili non soddisfa solo l’obiettivo di realizzare una più efficiente utilizzazione delle risorse umane in ruolo ma ha anche quella di tutelare l’interesse “dei dirigenti di ruolo a percorsi professionali che consentano un effettivo arricchimento del relativo curriculum” (Del. 36/2014/Prev. Corte dei conti – Sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni pubbliche);

sottolineato infine che:
– sono state attribuite ai sensi dell’articolo 28, comma 4 bis, funzioni dirigenziali a dipendenti in possesso dei requisiti per l’accesso alla qualifica dirigenziale, per esigenze diverse da quelle previste tassativamente nell’articolo 28, comma 4 ter, e con procedura differente da quella stabilita nel comma 4 quater, che prevede che la Giunta regionale stabilisca i criteri e le modalità per l’attribuzione degli incarichi in parola e ne autorizza, valutata la necessità organizzativa, l’espletamento della relativa procedura,

chiedono di interrogare il Presidente della Regione e l’Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione per conoscere:
1) se siano a conoscenza di quanto sopra esposto;
2) se il totale delle dotazioni organiche dirigenziali del sistema Regione (comprese le amministrazioni extra-comparto) sia ancora pari a 285, con un conseguente calcolo di un numero di posizioni dirigenziali attribuibili ai sensi dell’articolo 29, comma 4 bis, pari a n. 23, così come stabilito nel Piano triennale del fabbisogno di personale approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 36/9 del 17 luglio 2018 e per quale motivazione non sia stata aggiornata annualmente al fine di verificare il rispetto dei limiti previsti dalla legge;
3) quali siano le motivazioni che hanno portato la direzione generale del Personale a scegliere dei criteri di valutazione di volta in volta eterogenei per la predisposizione degli avvisi per il conferimento di incarichi dirigenziali con contratto di diritto privato a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 29, comma 4 bis, della legge regionale n. 31 del 1998 nel 2020 discostandosi dalle modalità seguite precedentemente dall’Amministrazione regionale;
4) in che modo gli Assessorati che hanno fatto richiesta di attivazione delle procedure selettive ad evidenza pubblica hanno influito nella predisposizione degli avvisi e nella scelta di criteri di valutazione dei candidati;
5) per quale motivazione si è proceduto ad avviare le selezioni nonostante l’interpello delle manifestazioni di interesse da parte dei dirigenti in ruolo nel sistema Regione avesse dato esito positivo;
6) quali siano gli atti presupposti sulla base dei quali sono state attribuite ai sensi dell’articolo 28, comma 4 bis funzioni dirigenziali a dipendenti in possesso dei requisiti per l’accesso alla qualifica dirigenziale, nei casi in cui non sia stata rispettata la procedura prevista dal comma 4 quater e i limiti di cui al comma 4 ter;
7) se non ritengano di procedere alla revoca in autotutela delle selezioni per le quali vi siano state manifestazioni di interesse da parte dei dirigenti del Sistema regione o non si sia seguita la procedura prevista dalla legge regionale n. 31 del 1998, al fine di evitare rischi di danno erariale con riferimento alle retribuzioni erogate;
8) quali siano le motivazioni per le quali non sia stata ancora predisposta e pubblicata una procedura concorsuale pubblica per consentire la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti nel rispetto del principio di cui all’articolo 97 della Costituzione e della legge regionale n. 31 del 1998.

Cagliari, 19 febbraio 2021

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