Interrogazione n. 798/A

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

XVILegislatura

Interrogazione n. 798/A

AGUS – CADDEO – LOI – ORRÙ – PIU – STARA – SATTA Gian Franco – ZEDDA Massimo sull’assetto organizzativo della Società Abbanoa Spa.

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I sottoscritti,

premesso che:
– Abbanoa Spa è il gestore unico del Servizio idrico integrato a seguito dell’affidamento “in house providing” avvenuto con deliberazione n. 25/2004 dell’Assemblea dell’autorità d’ambito, oggi Ente di governo dell’ambito della Sardegna per effetto della legge regionale di riforma del settore (legge regionale 4 febbraio 2015, n. 4 e successive modifiche e integrazioni);
– Abbanoa Spa, nata il 22 dicembre 2005 dalla trasformazione di Sidris Sc arl a seguito della fusione delle società consorziate, è interamente partecipata da enti pubblici, attualmente è costituita da 342 comuni soci e dal socio Regione;
– la compagine sociale è costituita dalla Regione autonoma della Sardegna per il 70,94 per cento, dal Comune di Cagliari per il 6,31 per cento, dal Comune di Sassari per il 4,63 per cento, dal Comune di Nuoro per 1’1,41 per cento e per i116,71 per cento da altri comuni che possiedono quote inferiori a 1 per cento per ciascun Comune;
– il controllo analogo è svolto dall’autorità d’ambito EGAS;

evidenziato che:
– il 3 febbraio 2020, l’assemblea dei soci ha deliberato la modifica della governance della Società, definendo il passaggio da amministratore unico a un consiglio di amministrazione composto da tre consiglieri e l’individuazione della figura dell’amministratore delegato con la definizione delle relative deleghe da deliberare da parte del consiglio di amministrazione;
– il 14 febbraio 2020 il Comitato istituzionale d’ambito dell’Egas (CIA) ha approvato gli indirizzi per l’individuazione delle terne di nominativi da proporre all’assemblea dei soci di Abbanoa Spa per la nomina dei nuovi organi di amministrazione del gestore;
– sulla base dei criteri approvati, gli uffici dell’Egas hanno predisposto un avviso per una manifestazione di interesse che dava ai candidati in possesso dei titoli e dei requisiti previsti 10 giorni di tempo per presentare la domanda;
– viste le 38 domande pervenute, il 5 marzo 2020 il Comitato istituzionale d’ambito dell’Egas (CIA) ha deliberato due terne di nominativi da sottoporre all’assemblea dei soci di Abbanoa Spa per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione; la prima terna indicata dal Comitato era composta dal prof. Gabriele Racugno, dal dott. Fernando Ferri e dall’ing. Franco Piga; la seconda terna era formata dall’ing. Vincenzo Franzini, dall’ing. Luca di Carlo e dall’ing. Roberto Zocchi;
– il 12 giugno 2020 l’assemblea dei soci di Abbanoa Spa ha provveduto alla nomina dei nuovi organi di amministrazione;

rilevato che:
– la procedura di individuazione delle terne non è stata svolta dall’organo previsto dalla legge, che è la commissione controllo analogo istituita a novembre del 2019 ai sensi dell’articolo 7 bis della legge regionale n. 25 del 2017, ma bensì da EGAS, un fatto di rilevanza straordinaria per le conseguenze giuridiche che potrebbe avere l’indicazione da parte di soggetto diverso dal titolare di funzione preposto dalla legge regionale n. 25 del 2017;
– l’individuazione delle due terne da parte del Comitato istituzionale d’ambito dell’Egas (CIA) e la conseguente nomina del nuovo consiglio di amministrazione non garantiscono la parità di genere, violando le disposizioni della legge n. 120 del 2011; tale violazione è stata comunicata dal collegio sindacale al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per le pari opportunità;
– il 16 giugno 2020 il presidente dell’Ente di governo dell’ambito della Sardegna precisava con un comunicato stampa che “L’iter seguito dall’Egas per individuazione delle terne di nomi da proporre all’assemblea dei soci di Abbanoa Spa è in linea con la normativa vigente in materia, in particolare con la legge regionale 4 del 2015 e le successive modifiche introdotte dalla legge regionale 25 del 2017. In seguito alle dimissioni dell’amministratore unico, lo scorso 3 febbraio l’Egas ha provveduto all’immediata attivazione delle procedure previste dalla legge per l’individuazione delle terne di nominativi da sottoporre all’assemblea dei soci di Abbanoa. Nelle more dell’insediamento, della Commissione per il controllo analogo (attualmente in corso) cui spetta questo compito, e dell’approvazione del regolamento di funzionamento che conferisce alla stessa Commissione piena operatività, l’individuazione di tali nominativi compete al Comitato istituzionale d’ambito dell’Egas”;

rilevato inoltre che:
– il prof. Gabriele Racugno, da luglio 2020 presidente del consiglio di amministrazione, è un docente universitario in pensione e come tale non avrebbe diritto ad alcuna altra retribuzione da parte della pubblica amministrazione, visto l’articolo 9, comma 5, del decreto legge n. 95 del 2012 convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 135, che vietava alle pubbliche amministrazioni “di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti, già appartenenti ai ruoli delle stesse e collocati in quiescenza, che abbiano svolto, nel corso dell’ultimo anno di servizio, funzioni e attività corrispondenti a quelle oggetto dello stesso incarico di studio e di consulenza” e l’articolo 6, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n.114, che provvedeva a rivedere la disciplina estendendo il divieto a “lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza”;
– il collegio sindacale, nel corso delle sue attività di controllo, ha più volte segnalato, in occasione delle riunioni di consiglio di amministrazione, il richiamo alla impossibilità di percepire qualsiasi tipo di compenso da parte di consiglieri posti in quiescenza;
– in considerazione della situazione in capo al presidente del consiglio di amministrazione, il collegio ha assolto all’obbligo di comunicazione alla Corte dei conti, depositando una nota scritta ai sensi dell’articolo 5, comma 9, del decreto legge n. 95 del 2012;
– l’impossibilità di percepire qualsiasi tipo di compenso da parte di consiglieri posti in quiescenza è stata di recente confermata dalla Corte dei conti, Sezione di controllo per la Sardegna, con deliberazione n. 90/2020/PA del 14 ottobre 2020, in risposta a una richiesta di parere formulata dal Sindaco del Comune di Irgoli (NU) con nota del 27 agosto 2020 sull’interpretazione del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, articolo 5, comma 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al fine di disciplinare la “Riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni” e posta all’interno di un corpus normativo intitolato “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”;
– la norma, che ha tra i suoi obiettivi favorire il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione e, più in generale, supportare l’inserimento nel mondo del lavoro dei giovani nonché conseguire risparmi di spesa, evitando di corrispondere la retribuzione a soggetti che già godono del trattamento di quiescenza, specifica che gli incarichi, le cariche e le collaborazioni sono comunque consentiti a titolo gratuito e che, per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione; devono, inoltre, essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall’organo competente dell’amministrazione interessata;
– il legislatore ha, infatti, introdotto limitazioni al conferimento di incarichi di studio, di consulenza, dirigenziali, direttivi o cariche in organi di governo a soggetti, già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, con l’obiettivo di agevolare il ricambio generazionale (TAR Valle d’Aosta, sentenza 14 giugno 2016 n. 27; per Cons. St., sez. V, sentenza 15 novembre 2016 n. 4718 è evidente la ratio “di favorire l’occupazione giovanile”) nelle pubbliche amministrazioni e conseguire risparmi di spesa; tali incarichi sono consentiti a titolo gratuito con una limitazione temporale per un anno per quelli dirigenziali o direttivi e in tutti gli altri casi senza limiti di tempo;
– tale obiettivo è chiaramente esplicitato nella circolare n. 6/2014 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, secondo cui le modifiche introdotte con l’articolo 6 del decreto legge n. 90 del 2014 “sono volte ad evitare che il conferimento di alcuni tipi di incarico sia utilizzato dalle amministrazioni pubbliche per continuare ad avvalersi di dipendenti collocati in quiescenza o, comunque, per attribuire a soggetti in quiescenza rilevanti responsabilità nelle amministrazioni stesse, aggirando di fatto lo stesso istituto della quiescenza e impedendo che gli organi di vertice siano occupati da dipendenti più giovani. Le nuove disposizioni sono espressive di un indirizzo di politica legislativa volto ad agevolare il ricambio e il ringiovanimento del personale nelle pubbliche amministrazioni.” (Consiglio di Stato, Sezione prima, parere n. 00309/2020);
– sulla scia di precedenti pronunce della giurisprudenza contabile, la Sezione di controllo per la Sardegna della Corte dei conti ha ritenuto di includere nel novero dei soggetti a cui è preclusa l’assunzione degli incarichi ai sensi dell’articolo 5, comma 9, decreto legge n. 95 del 2012 non solo i dipendenti pubblici in quiescenza, ma anche i lavoratori privati in quiescenza, siano quest’ultimi dipendenti o autonomi;
– il 16 dicembre la polizia giudiziaria ha sequestrato i documenti relativi ai compensi del Presidente Racugno;

posto che:
– nel mese di marzo 2020 è pervenuta la lettera di dimissioni del direttore generale, come confermato dalla determinazione dell’AU n. 311 dell’8 giugno 2020;
– il consiglio di amministrazione ha, quindi, attivato tutte le procedure selettive per l’individuazione del nuovo direttore;
– a seguito della deliberazione del consiglio di amministrazione del 15 luglio 2020, la società ha pubblicato un avviso per la selezione finalizzata al conferimento dell’incarico di direttore generale;
– il direttore generale è nominato dal consiglio di amministrazione in base a quanto stabilito dalle vigenti norme statutarie ed è scelto tra esperti di elevata qualificazione professionale e di comprovata esperienza gestionale, anche tra persone estranee alla società;
– la selezione era aperta sia al personale della società con contratto a tempo indeterminato con qualifica dirigenziale apicale da almeno dieci anni, sia a soggetti esterni che svolgano o abbiano svolto attività in società private o pubbliche con esperienza acquisita per almeno dieci anni in organi di amministrazione o con funzioni dirigenziali apicali;
– i partecipanti alla selezione dovevano possedere una particolare e comprovata qualificazione tecnico-professionale in campo amministrativo o aziendale e di gestione delle risorse umane, patrimoniali e finanziarie, fortemente orientata alla realizzazione di importanti processi riorganizzativi e programmi di sviluppo e innovazione aziendale;
– le attività della commissione valutativa si sono concluse il 17 novembre 2020;
– 1’11 dicembre 2020 il consiglio di amministrazione ha nominato il nuovo direttore generale, indicando Ferdinando Ferri, componente dello stesso consiglio di amministrazione e amministratore delegato di Abbanoa;
– la nomina di Ferri è avvenuta grazie al suo stesso voto e a quello del Presidente Racugno, mentre il consigliere Franco Piga ha abbandonato la riunione in segno di protesta;
– il provvedimento sull’assegnazione del ruolo di direttore generale ha incluso la decisione sul compenso, pari a 160mila euro annui e lordi, che si aggiungono ai 40mila come amministratore delegato e consigliere;

considerato che il Codice di condotta di Abbanoa, all’articolo 6 “Conflitto di interessi”, prevede che “Gli amministratori, i dipendenti ed i collaboratori a vario titolo devono evitare ogni situazione ed astenersi da ogni attività che possa contrapporre un interesse personale – diretto o indiretto – a quelli dell’azienda o che possa interferire ed intralciare la capacità di assumere, in modo imparziale ed obiettivo, decisioni nell’interesse dell’impresa” […] “I destinatari sopra indicati devono quindi escludere ogni possibilità di sovrapporre o comunque incrociare, strumentalizzando la propria posizione funzionale, le attività economiche rispondenti ad una logica di interesse personale e/o familiare e le mansioni che svolgono o ricoprono all’interno della Società”;

considerato infine che:
– sul sito di Abbanoa SpA non sono reperibili informazioni relative agli organi di indirizzo politico amministrativo (si fa ancora menzione dell’amministratore unico); non sono infatti presenti dati e documenti relativi al nuovo consiglio di amministrazione, alla commissione controllo analogo, al nuovo direttore generale;
– la mancata indicazione sul sito di Abbanoa dei dati e documenti su menzionati sembrerebbe configurare una violazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 33 del 2013, “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, che non solo sancisce che “la trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all’attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche” (articolo 1, comma1), ma prevede anche che dati e documenti siano pubblicati tempestivamente e mantenuti costantemente aggiornati;
– peraltro, il decreto legislativo n. 33 del 2013, all’articolo 15 bis “Obblighi di pubblicazione concernenti incarichi conferiti nelle società controllate”, prevede che la pubblicazione degli estremi dell’atto di conferimento dell’incarico, dell’oggetto della prestazione, della ragione dell’incarico e della durata, del curriculum vitae, dei compensi, del tipo di procedura seguita per la selezione del contraente e del numero di partecipanti alla procedura è condizione di efficacia per il pagamento stesso; in caso di omessa o parziale pubblicazione, il soggetto responsabile della pubblicazione ed il soggetto che ha effettuato il pagamento sono soggetti ad una sanzione pari alla somma corrisposta;
– all’articolo 22, comma 5, prevede che “Nel caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati relativi agli enti di cui al comma 1, è vietata l’erogazione in loro favore di somme a qualsivoglia titolo da parte dell’amministrazione interessata ad esclusione dei pagamenti che le amministrazioni sono tenute ad erogare a fronte di obbligazioni contrattuali per prestazioni svolte in loro favore da parte di uno degli enti e società indicati nelle categorie di cui al comma 1, lettere da a) a c)”;
– nella sezione Amministrazione trasparente della Regione, con riferimento ad Abbanoa Spa, non sono disponibili i dati inerenti al trattamento economico complessivo spettante agli organi di governo gli incarichi di amministratore dell’ente e relativo trattamento economico complessivo,

chiedono di interrogare il Presidente della Regione e l’Assessore regionale dei lavori pubblici per conoscere:
1) se la Regione, nelle persone degli interrogati, sia stata informata o abbia comunque avuto notizia, e in quale circostanza e data, della situazione irrituale e di dubbia legittimità sopra descritta;
2) se in ragione di tali notizie abbiano ritenuto di intervenire, quando e in quali circostanze, segnalando alle competenti autorità di controllo le illegittimità rilevate dal collegio sindacale, e se, al fine di rimuoverle, abbiano ritenuto di evidenziare all’Ente di governo (EGAS), gli eventuali rischi, per gli utenti del servizio idrico integrato e per la finanza pubblica, connessi alle anomalie riscontrate e segnalate dal collegio sindacale;
3) se, invece, abbiano ritenuto di non intervenire e per quali ragioni, considerato il rilevante ruolo che la Regione, (Presidenza e Assessorato dei lavori pubblici), mantiene nei confronti di tutti gli enti, agenzie e società, interamente e/o parzialmente partecipate e considerato quanto previsto dal comma 5, articolo 22 del decreto legislativo n. 33 del 2013 che impone “l’applicazione dei principi di trasparenza di cui ai commi 1, lettera b), e 2, da parte delle società direttamente controllate nei confronti delle società indirettamente controllate dalle medesime amministrazioni”;
4) se abbiano ritenuto fosse non solo legittimo, ma anche opportuno che alla selezione per la nomina del direttore generale partecipasse un componente del consiglio di amministrazione in carica;
5) se quella nomina, da adottare in sede di consiglio di amministrazione, dovesse essere deliberata con la partecipazione al voto del diretto interessato o se, al contrario, un tale comportamento non richieda un intervento critico e risolutivo della Regione;
6) come intendano intervenire per sollecitare Abbanoa Spa al fine di rendere i dati pubblicati sul sito conformi alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 33 del 2013.

Cagliari, 22 dicembre 2020

 

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