Interrogazione n. 699/A

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

XVILegislatura

Interrogazione n. 699/A

AGUS – GANAU – CIUSA – COCCO – CADDEO – LOI – ORRÙ – PIU – SATTA Gian Franco – STARA – ZEDDA Massimo – COMANDINI – CORRIAS – MELONI – MORICONI – PINNA – PISCEDDA – DERIU – LAI – MANCA Desiré Alma – LI GIOI – SOLINAS Alessandro, con richiesta di risposta scritta, sull’avviso pubblico relativo ai contributi per manifestazioni pubbliche di grande interesse turistico ai sensi della legge regionale 21 aprile 1955, n. 7, articolo 1, lettera c) e della deliberazione della Giunta regionale n. 48/2 del 25 settembre 2020.

***************

I sottoscritti,

premesso che:
– l’articolo 1, lettera c) della legge regionale 21 aprile 1955, n. 7 (Provvedimenti per manifestazioni, propaganda e opere turistiche), prevede l’erogazione di contributi e sussidi per manifestazioni pubbliche di grande interesse turistico;
– la deliberazione della Giunta regionale n. 26/26 del 21 maggio 2020 ha previsto l’istituzione del “Registro regionale dei Grandi eventi identitari” e ha individuato un gruppo di dieci eventi qualificati sulla base “dell’antica tradizione, diffusione territoriale e reputazione internazionale” e ha stabilito i criteri per le nuove iscrizioni;
– con la deliberazione n. 41/21 del 7 agosto 2020, sono stati approvati, per l’annualità 2020, i cartelloni tematici, le tipologie di interventi, la ripartizione dello stanziamento tra i diversi cartelloni tematici, i criteri di ammissibilità e rendicontazione nonché la griglia di valutazione delle manifestazioni pubbliche di grande interesse turistico nonché è stato dato mandato agli uffici dell’Assessorato del turismo, artigianato e commercio di espletare una procedura ad evidenza pubblica per la selezione delle manifestazioni, destinando a tale scopo lo stanziamento complessivo di euro 5.000.000, oltre ad euro 500.000 destinati a favore delle manifestazioni inserite nel registro dei grandi eventi identitari che si svolgono nel 2020;
– nelle more dell’avvio della procedura ad evidenza pubblica sopracitata, con successiva deliberazione n. 48/2 del 25 settembre 2020, la Giunta regionale ha approvato dei nuovi criteri generali di concessione dei contributi ai sensi della sopracitata legge regionale n. 7 del 1955, che hanno modificato in maniera sostanziale i precedenti approvati con la deliberazione n. 41/21, cancellando tra l’altro la griglia di valutazione e stabilendo che l’erogazione dei contributi debba essere effettuata attraverso una procedura a sportello, sulla base dell’ordine cronologico della presentazione delle domande e sino all’esaurimento delle risorse stanziate;
– oggetto dei contributi in parola sono “quelle manifestazioni di grande interesse turistico che determinano un particolare afflusso di turisti nelle località dove la manifestazione ha luogo e che pertanto fungano da attrattori turistici, in particolare per i periodi di bassa stagione, che qualifichino le località turistiche tradizionali e/o che delocalizzino i flussi turistici dalle coste alle zone interne”;
– per l’attuazione di quanto previsto nella deliberazione n. 48/2, è stato confermato lo stanziamento di euro 5.000.000 per i cartelloni tematici e la sua ripartizione già stabilita con la deliberazione n. 41/21 e, inoltre, sono stati individuati due ulteriori cartelloni tematici: quello delle “manifestazioni dell’inclusione sociale”, al quale sono stati destinati euro 500.000 e quello “dei grandi eventi sportivi” finanziato con euro 1.900.000, per uno stanziamento complessivo pari a euro 7.900.000;

rilevato che:
– in data 6 ottobre 2020 l’Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio ha approvato e pubblicato l’avviso pubblico “Afferente la legge regionale 21 aprile 1955 n. 7, articolo 1, lett. c). Manifestazioni pubbliche di grande interesse turistico. Programma regionale degli eventi 2020 di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 48/2 del 25 settembre 2020. Fissazione termini iniziali e finali per la presentazione delle domande di contribuzione per l’annualità 2020” e la relativa modulistica;
– il sopracitato avviso prevede che:
– la presentazione delle istanze al Servizio supporti direzionali e trasferimenti dell’Assessorato del turismo artigianato e commercio avvengano esclusivamente e a pena esclusione, tramite posta elettronica; o ai fini della presentazione delle istanze sono stati stabiliti termini iniziali e finali differenziati a seconda del “cartellone” al quale si intende partecipare e l’esclusione delle istanze trasmesse al di fuori dei termini indicati; o per i cartelloni delle manifestazioni “dello spettacolo e della cultura”, “folkloristiche e tradizionali”, “del turismo enogastronomico”, dell’artigianato artistico tradizionale”, i termini iniziali e finali sono rispettivamente dalle ore 8 del 22 ottobre alle ore 23 del 25 ottobre 2020″ ;
– per i cartelloni delle manifestazioni “del turismo esperienziale”, dello “sport”, del “turismo MICE”, “dell’inclusione sociale” e dei “grandi eventi sportivi”, i termini iniziali e finali sono dalle ore 8 del 26 ottobre alle ore 23 del 29 ottobre 2020;
– i soggetti destinatari dei contributi possono essere: gli enti pubblici singoli e associati, organismi privati singoli o associati regolarmente costituiti con atto pubblica o scrittura privata registrata, i comitati organizzativi costituiti in forma scritta anche non pubblica, le associazioni sportive dilettantistiche, enti o federazioni sportive, sia in forma singola che associata che siano in possesso dei requisiti soggettivi previsti nell’articolo 3 dei criteri di cui all’Allegato A della deliberazione n. 48/2;

considerato che:
– le manifestazioni finanziate devono svolgersi dal 1° gennaio 2020 e devono concludersi entro al 31 dicembre 2020 mentre, quelle relative ai grandi eventi sportivi, devono avere luogo dalla data di approvazione della deliberazione inerente l’approvazione dei nuovi criteri e il 31 dicembre 2020;
– sono indicati, per ciascun cartellone, i valori dei progetti finanziabili, le percentuali massime di agevolazioni regionali stabilite, i limiti massimi di contributo concedibile e il cofinanziamento minimo che i soggetti beneficiari devono garantire; non sono stabiliti, nei criteri e nell’Avviso, la durata minima e massima delle manifestazioni, la tipologia di azioni da svolgere, i parametri minimi sia quantitativi sia qualitativi che le manifestazioni e i soggetti proponenti devono garantire, ad eccezione della spesa minima per azioni di “Promozione e comunicazione” della manifestazione, che non deve essere inferiore al 20% del contributo concesso;

posto che:
– la procedura di selezione delle istanze è di “tipo valutativo a sportello di cui all’articolo 5 punto 3 del decreto legislativo n. 123 del 1998”. L’istruttoria delle istanze avverrà “per ciascun Cartellone, in base all’ordine cronologico di trasmissione (esclusivamente per posta elettronica certificata) della domanda di contributo fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Farà fede la data e l’ora di trasmissione della PEC. Saranno escluse le domande trasmesse prima e dopo le date e gli orari stabiliti”;
– la tipologia di procedura a cui si fa riferimento nei criteri e nell’avviso, è disciplinata all’articolo 5 punto 3 del decreto legislativo n. 123 del 1998, che stabilisce che “Nel procedimento a sportello è prevista l’istruttoria delle agevolazioni secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande, nonché la definizione di soglie e condizioni minime, anche di natura quantitativa, connesse alle finalità dell’intervento e alle tipologie delle iniziative, per l’ammissibilità all’attività istruttoria. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dell’intervento è disposta secondo il predetto ordine cronologico”;
– in generale, al comma 1 dello stesso articolo 5 viene specificato che “La procedura valutativa si applica a progetti o programmi organici e complessi da realizzare successivamente alla presentazione della domanda; sono tuttavia ammissibili, nei casi previsti dalle leggi vigenti, anche le spese sostenute nell’anno antecedente ovvero, nel caso di procedimento a graduatoria, a partire dal termine di chiusura del bando procedente. Il soggetto competente comunica i requisiti, le modalità e le condizioni concernenti i procedimenti di cui ai commi 2 e 3, con avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana almeno novanta giorni prima dell’invio delle domande, e provvede a quanto disposto dall’articolo 2, comma 3”;

evidenziato quindi che:
– la procedura scelta dalla Giunta regionale implica che i progetti che si candidano ad ottenere il finanziamento pubblico, siano valutati attraverso una più o meno articolata attività istruttoria che, generalmente, include la verifica del perseguimento degli obiettivi che la normativa intende raggiungere da parte del programma presentato, della sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, del corretto inquadramento delle azioni tra le tipologie di programmi ammessi al beneficio, della congruità delle spese indicate nel programma proposto;
– l’articolo 5, punto 3, del decreto legislativo n. 123 del 1998, infatti, prevede il raggiungimento di una o più “soglie e condizioni minime” e che il relativo avviso di selezione debba essere pubblicato entro un congruo lasso di tempo prima dell’invio delle domande;
– non possono essere finanziati programmi realizzati prima della presentazione della domanda, come invece disposto dall’avviso pubblicato dall’Assessorato del turismo, artigianato e commercio il 6 ottobre scorso;

dato atto che:
– l’avviso pubblicato non è coerente con le disposizioni normative vigenti in materia, di cui al decreto legislativo n. 123 del 1998 e richiamate nell’avviso stesso;
– i nuovi criteri di concessione dei contributi per le manifestazione di grande interesse turistico non prevedono nessun parametro di valutazione sia quantitativo che qualitativo, quale ad esempio la storicità e il consolidamento nel tempo e l’articolazione e complessità delle manifestazioni, nessuna “soglia e condizione minima” da raggiungere che consenta agli uffici incaricati di effettuare la “valutazione” che, seppure in una procedura a sportello, garantirebbe il finanziamento delle manifestazioni più rispondenti agli obiettivi che la Legge regionale intende raggiungere;

evidenziato inoltre che:
– la deliberazione n. 48/2 del 25 settembre 2020 ha previsto il finanziamento di un “Cartellone dei grandi eventi sportivi” per un importo di euro 1.900.000, diretto a sostenere eventi sportivi facenti parte di circuiti mondiali che assicurino un valore di visibilità mediatica internazionale al fine di incrementare flussi turistici, in particolare nei periodi di bassa stagione;
– per il raggiungimento di finalità simili a quelle descritte al capoverso precedente, il Consiglio regionale aveva approvato con la legge regionale 23 luglio 2020, n. 22 (Legge quadro sulle azioni di sostegno al sistema economico della Sardegna e a salvaguardia del lavoro a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19) un emendamento della Giunta, che autorizzava lo stanziamento di euro 1.900.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, per un totale di euro 5.700.000, a favore del COL “Tursport Sardegna”, per l’organizzazione nel territorio regionale del progetto “L’Isola del turismo sportivo”; come si è appreso dagli organi di stampa, l’Assessore regionale al turismo, artigianato e commercio, ha sospeso la procedura inerente l’autorizzazione di spesa a favore del COL “Tursport Sardegna” affermando che i fondi sarebbero stati utilizzati “per nuovi appuntamenti legati alla promozione sportiva della Sardegna a livello mondiale, internazionale e nazionale” e che l’Assessorato avrebbe predisposto “una grande manifestazione di interesse aperta a tutti i soggetti giuridici, invitandoli a presentare proposte di grandi eventi sportivi”;
– l’utilizzo delle risorse autorizzate con la legge regionale n. 22 del 2020 per interventi diversi da quelli individuati dalla stessa implica necessariamente una apposita modifica normativa da parte del Consiglio regionale;

considerato infine che le criticità sopra evidenziate espongono la deliberazione e tutti gli atti conseguenti al rischio di impugnazione da parte dei portatori di interesse;

ritenuto altresì che l’esigenza di semplificare e velocizzare le procedure di concessione dei contributi, anche in relazione alla attuale situazione di difficoltà oggettiva che attraversano gli organismi pubblici e privati, posta dalla Giunta regionale a fondamento della scelta della procedura a sportello, deve essere contemperata con l’individuazione di procedure di selezione dei progetti che siano in grado di raggiungere in maniera più trasparente, efficace ed efficiente le finalità previste nella legge regionale n. 7 del 1955 e l’utilizzo delle risorse a carico del bilancio regionale a ciò destinate,

chiedono di interrogare la Giunta regionale e in particolare l’Assessore regionale del turismo, artigianato e commercio per conoscere:
1) quale sia la motivazione che ha portato la Giunta regionale a modificare, dopo poco tempo, i criteri già stabiliti con la deliberazione 41/21 del 7 agosto 2020, con la quale si era già autorizzato l’espletamento di una apposita procedura ad evidenza pubblica che, se pubblicata immediatamente dopo l’approvazione della deliberazione, avrebbe consentito l’effettuazione delle istruttorie e la conseguente assegnazione delle risorse in tempi congrui;
2) se siano state valutate tutte le opzioni alternative alla procedura a sportello individuata per la definizione del programma di finanziamento delle grandi manifestazioni turistiche per l’annualità 2020, tenendo conto della tipologia di attività proposta, dell’articolazione delle manifestazioni, delle ricadute sul territorio e dell’impatto economico;
3) se ci sia la consapevolezza che queste modalità di assegnazione delle risorse non garantiranno la valutazione della qualità dei progetti presentati, ma potrebbero causare un livellamento verso il basso delle manifestazioni proposte, valutate solo in base all’ordine cronologico di presentazione;
4) se ci sia la consapevolezza che l’avviso pubblicato non è coerente con le disposizioni normative vigenti in materia, di cui al decreto legislativo n. 123 del 1998, richiamate nell’avviso stesso;
5) sulla base di quale paramento sia stato determinato l’importo destinato al cartellone “dei grandi eventi sportivi”, pari a euro 1.900.000, esattamente corrispondenti alla prima annualità del finanziamento stabilito dalla Legge regionale n. 22 del 23 luglio 2020 a favore del Comitato organizzatore locale “Tursport Sardegna”;
6) quale sia il regime di aiuti sulla base del quale vengono concessi i contributi e se sia stata valutata la compatibilità rispetto all’attuale disciplina sugli aiuti di Stato;
7) se ci sia consapevolezza che le criticità sopra evidenziate espongono la deliberazione e tutti gli atti conseguenti al rischio di impugnazione da parte dei portatori di interesse.

Cagliari, 15 ottobre 2020

Condividi: