Interrogazione n. 615/A

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

XVILegislatura

Interrogazione n. 615/A

GANAU – MELONI – COMANDINI – CORRIAS – MORICONI, con richiesta di risposta scritta, sulla valutazione rilasciata dall’Assessore della difesa dell’ambiente sull’operato dell’Amministratore unico dell’Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e dell’ambiente della Sardegna (FoReSTAS), per l’anno 2019.

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I sottoscritti,

premesso che:
– con la legge regionale 27 aprile 2016, n. 8, è stata istituita l’Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e dell’ambiente della Sardegna (FoReSTAS) innovando e riformando radicalmente il preesistente Ente foreste della Sardegna che è stato soppresso e al quale l’Agenzia è subentrata nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi;
– la riforma ha interessato l’assetto dell’organismo, le competenze, il personale e soprattutto la modalità di governo dell’Agenzia, prevedendo la figura dell’amministratore unico;
– l’amministratore unico, recita l’art 42 della legge regionale citata, ” è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell’Assessore regionale competente in materia di ambiente, tra soggetti in possesso di elevate competenze in materia di organizzazione e amministrazione nonché di elevata professionalità e di comprovata esperienza, a seguito di procedura selettiva pubblica” e, secondo la medesima legge, rientra tra le proprie funzioni quella di verifica della “rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi e alle priorità strategiche fissate dalla Giunta regionale e dall’Assessore regionale competente in materia di ambiente”;
– pertanto, a seguito della procedura ad evidenza pubblica, con decreto del Presidente della Regione n. 34 del 14 giugno 2016 e previa deliberazione della Giunta regionale, è stato nominato amministratore unico dell’Agenzia il Prof. Giuseppe Pulina, già commissario straordinario dell’Ente foreste della Sardegna, soppresso dalla legge regionale n. 8 del 2016; la figura dell’amministratore unico è stata istituita al fine di snellire i processi decisionali ma anche, ferma restando la competenza di indirizzo politico in capo alla Giunta regionale e all’Assessore competente, per evitare una gestione meramente politica dell’Agenzia; al contempo la procedura di selezione pubblica necessaria per giungere alla nomina garantisce la preparazione, l’esperienza e la capacità del soggetto incaricato;
– quello che segue è solo un breve estratto del curriculum del Prof. Pulina: “professore ordinario di Zootecnica speciale presso l’Università di Sassari, presidente Onorario ASPA, Accademico ordinario dei Georgofili, Onorario a Pesaro-Urbino e corrispondente a Bologna. E’ presidente dell’Associazione no profit Carni sostenibili. Autore di oltre 350 lavori, è fra i top scientist della propria disciplina sul piano internazionale e nazionale. È stato direttore dei Dipartimenti di Scienze zootecniche e di Agraria di UNISS, consigliere di amministrazione e senatore dello stesso Ateneo, commissario liquidatore di 6 ex enti regionali (Istituto Zootecnico e caseario, CRAS, Stazione Sperimentale per il Sughero, Istituto di Incremento Ippico, Consorzio per la frutticoltura di Sassari, Consorzio per la frutticoltura di Cagliari, Nuoro e Oristano) e primo direttore generale dell’Agenzia regionale per la ricerca AGRIS. Nel corso della sua carriera professionale ha sempre ottenuto i massimi riconoscimenti sia in campo scientifico che in quello amministrativo”;
– l’incarico di amministratore unico dell’Agenzia FoReSTAS conferito al Prof. Pulina aveva una durata di cinque anni, rinnovabili una sola volta e decadeva comunque al centottantesimo giorno dall’insediamento del Consiglio regionale, ai sensi dell’articolo 42, comma 1, della legge regionale 27 aprile 2016, n. 8; e quindi il 2 ottobre 2019;
– sempre la legge regionale n. 8 del 2016, all’articolo 42, comma 3, fissa l’indennità di funzione da corrispondere all’Amministratore unico, ragguagliandola alla retribuzione dei direttori generali del sistema Regione e prevedendo altresì una premialità, anch’essa commisurata a quella riconosciuta ai direttori generali del sistema regione, determinata secondo parametri e obiettivi stabiliti con deliberazione della Giunta regionale;
– riguardo le procedure di valutazione dell’operato dell’Amministratore unico, al fine della determinazione della premialità, occorre dunque fare riferimento alla deliberazione della Giunta regionale n. 43/4 del 12 settembre 2017 e suo allegato, che ne definisce nel dettaglio i parametri necessari applicando, per quanto compatibili, le indicazioni fissate per il sistema di valutazione dei dirigenti del sistema Regione;
– in considerazione delle funzioni manageriali assegnate dall’articolo 42, comma 2, della legge regionale n. 8 del 2016 all’Amministratore unico, la Giunta regionale ha stabilito che il sistema di valutazione sia caratterizzato per il 75 per cento dal raggiungimento degli obiettivi strategici assegnati dalla stessa e per il 25 per cento con riferimento alla valutazione del comportamento organizzativo, secondo i pesi, i criteri e la procedura di cui all’allegato alla citata deliberazione.
– relativamente alla verifica del raggiungimento degli “obiettivi strategici” (75 per cento della valutazione complessiva) la valutazione è stata affidata all’Organismo indipendente di valutazione (OIV) mentre, per il restante 25 per cento del valore complessivo della valutazione e limitatamente al “comportamento organizzativo” il relativo giudizio è riservato all’Assessore della difesa dell’ambiente secondo pesi, criteri e procedure previste nella deliberazione della Giunta regionale n. 43/4 del 12 settembre 2017 e suo allegato;
– la valutazione del “comportamento organizzativo” non può pertanto essere una valutazione libera, ma risulta anch’essa legata al rispetto dei criteri che dall’allegato alla deliberazione della Giunta regionale succitata risultano i seguenti:
– competenze professionali e manageriali dimostrate, nonché qualità del contributo assicurato alla performance generale dell’Agenzia;
– collaborazione e sinergia con gli organi di direzione politica, con le amministrazioni locali, con gli enti e organismi esterni, nel quadro della programmazione generale deliberata dalla Giunta regionale;
– capacità di valutazione della funzionalità dell’organizzazione dell’agenzia e della rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa agli indirizzi e alle priorità strategiche;
– capacità di elaborare soluzioni anche attraverso la gestione positiva dei vincoli normativi, nonché motivazione e capacità nel perseguire obiettivi nuovi e impegnativi;
– capacità di gestire le relazioni sindacali;
– gli obiettivi per il triennio 2017-2019, sono stati indicati con la deliberazione della Giunta regionale n. 15/17 del 21 marzo 2017 successivamente integrati con un atto di indirizzo per l’introduzione di specifiche attività legate al contrasto ed eradicazione della peste suina africana; non risultano ulteriori obiettivi fissati specificamente per l’anno 2019;

considerato che:
– riguardo la valutazione della performance relativamente all’anno 2019, risulta dalla scheda di valutazione che gli obiettivi strategici siano stati raggiunti e conseguentemente il punteggio assegnato dall’OlV è pari a 75/75; risulta invece pari a 5/25 il punteggio relativo al “comportamento organizzativo” rilasciato dall’Assessore regionale della difesa dell’ambiente con la seguente osservazione: “nel corso del 2019 gli obiettivi sono stati raggiunti in virtù dell’assetto organizzativo esistente del quale l’amministratore unico si è potuto avvalere, nonostante la poca flessibilità alle indicazioni e ai consigli sul piano professionale e comportamentale da parte dello stesso”;
– l’osservazione appare in primo luogo contraddittoria, posto che se pure gli obiettivi sono stati raggiunti grazie all’assetto organizzativo esistente, questo non può che essere merito dell’amministratore unico che, prima come commissario straordinario del soppresso Ente foreste, poi come amministratore unico dell’Agenzia FoReSTAS, per diversi anni è stato alla guida di detta struttura; desta poi perplessità la affermata “poca flessibilità alle indicazioni e ai consigli sul piano professionale e comportamentale”; la Giunta regionale e l’Assessore infatti hanno competenza di indirizzo politico; elargire indicazioni e consigli sul piano professionale e comportamentale non pare possa rientrare tra i loro compiti anche considerato il curriculum dell’amministratore incaricato, che illustra gli studi, le pubblicazioni (circa 350) e le esperienze professionali, fornendo un quadro completo delle sue competenze; se poca flessibilità c’è stata, è verosimilmente anche grazie ad essa se si sono raggiunti gli obiettivi;
– la valutazione assessoriale deve esprimere comunque un giudizio di tipo tecnico, sebbene relativo alla conformità delle attività svolte all’indirizzo politico stabilito a priori; non considerando affatto i criteri stabiliti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 43/4 del 12 settembre 2017 e suo allegato, la valutazione effettuata pare piuttosto investire la sfera dell’appartenenza politica,

chiedono di interrogare il Presidente della Regione e l’Assessore regionale della difesa dell’ambiente per conoscere:
1) se per la valutazione dell’operato dell’amministratore unico di FoReSTAS, relativamente al “comportamento organizzativo”, siano stati stabiliti e resi noti criteri diversi rispetto a quelli di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 43/4 del 12 settembre 2017 e suo allegato;
2) quali siano i criteri adottati dall’Assessore della difesa dell’ambiente per giungere alla valutazione rilasciata per il periodo 1° gennaio-30 settembre 2019;
3) cosa intenda l’Assessore della difesa dell’ambiente quando nella scheda di valutazione riferisce tra le osservazioni “poca flessibilità alle indicazioni e ai consigli sul piano professionale e comportamentale” e quali siano i consigli sul piano professionale e comportamentale eventualmente elargiti ed elevati a criteri di valutazione;
4) se non ritenga di ritirare la valutazione rilasciata e rivisitare la verifica degli obiettivi alla luce dei criteri all’uopo stabiliti, rendendo peraltro intellegibili le eventuali osservazioni.

Cagliari, 31 luglio 2020

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