Interrogazione n. 563/A

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

XVILegislatura

Interrogazione n. 563/A

(Pervenuta risposta scritta in data 02/12/2020, in data 11/02/2021, in data 26/01/2022, in data 03/05/2022 e in data 17/02/2023)

AGUS – ZEDDA Massimo – CADDEO – LOI – ORRÙ – PIU – SATTA Gian Franco – STARA, con richiesta di risposta scritta, sul nuovo cambio al vertice delle strutture amministrative della Regione deciso dalla Giunta regionale nella seduta del 23 giugno 2020.

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I sottoscritti,

premesso che:
– nell’Amministrazione regionale le funzioni di direttore generale sono conferite con decreto dell’Assessore competente in materia di personale, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, a dirigenti del sistema Regione con capacità adeguate alle funzioni da svolgere;
– l’articolo 28, comma 9, della legge regionale n. 31 del 1998 stabilisce che l’attribuzione delle funzioni di direttore generale debba essere confermata o revocata entro i tre mesi successivi all’insediamento della Giunta regionale;
– ai sensi dell’articolo 29 della legge regionale n. 31 del 1998 è possibile altresì, in misura non superiore al 20 per cento del totale delle direzioni generali, attribuire le funzioni di direttore generale anche a persone estranee all’Amministrazione regionale o agli enti, purché in possesso contestuale dei seguiti tre requisiti:
a) diploma di laurea;
b) capacità adeguate alle funzioni da svolgere;
c) aver svolto per un quinquennio funzioni dirigenziali in organismi ed enti pubblici o privati o in aziende pubbliche o private;
– questa specifica disposizione individuata nella norma sopracitata, dal momento della sua approvazione avvenuta in Consiglio regionale oltre ventidue anni fa, fino al mese di dicembre 2019 non è mai stata modificata ed è stata a più riprese oggetto di sentenze da parte del Giudice del lavoro, del Tribunale amministrativo e del Consiglio di Stato che hanno, in differenti giudizi, portato in passato alla revoca delle funzioni di quei dirigenti esterni nominati dalla Giunta non in possesso dei requisiti esplicitamente previsti dalla legge regionale;
– con delibera n. 18/21 del 15 maggio 2019 la Giunta attualmente in carica ha stabilito la pubblicazione sul sito istituzionale di un unico avviso finalizzato al conferimento degli incarichi di direttore generale nell’Amministrazione regionale e ha delegato il direttore generale della Direzione generale dell’Organizzazione e del personale dell’Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione alla sua predisposizione, pubblicazione e acquisizione delle relative manifestazioni di interesse;
– in data 21 giugno 2019 la Direzione generale dell’Organizzazione e del personale ha pubblicato l’avviso pubblico per la manifestazione d’interesse per gli incarichi di direttore generale nell’Amministrazione regionale riferita a 22 Direzioni generali e al Centro regionale di programmazione;
– tale avviso era rivolto ai dirigenti del sistema Regione, come definito dal comma 2 bis dell’articolo 1 della legge regionale n. 31 del 1998, e “a persone in possesso di comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali” conformemente alle previsioni di legge;
– la Giunta ha provveduto alla nomina dei direttori generali di 23 direzioni del sistema Regione nel corso della seduta convocata il 28 giugno 2019;
– in osservanza alle normative vigenti risulta che 19 direttori generali sono stati scelti tra i dirigenti del sistema Regione, mentre 5 sono estranei all’Amministrazione e agli enti regionali;
– le attribuzioni delle funzioni di direttore generale sono state stabilite con durata fino al 31 dicembre 2019, per un periodo di tempo di appena 6 mesi;
– nelle delibere di attribuzione delle funzioni di direttore generale la Giunta non ha chiarito in alcun modo i motivi per i quali sono state assegnate tali funzioni per un periodo notevolmente inferiore alla durata massima di cinque anni, pari alla durata della legislatura in corso, prevista dalla legge regionale n. 31 del 1998;
– con l’interrogazione consiliare n. 61 del 1° luglio 2019 è stato richiesto alla Giunta regionale se i soggetti incaricati avessero i requisiti previsti dalle norme vigenti per lo svolgimento delle funzioni di direttore generale in particolare;
– il 28 giugno 2019 sono stati firmati dall’Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione gran parte dei decreti per l’assegnazione degli incarichi, ad eccezione di tre dei cinque incarichi da conferire ai soggetti esterni;
– infatti, sull’incarico di Direttore generale dell’Organizzazione e del personale previsto dalla Giunta con delibera deliberazione n. 25/8 del 28 giugno 2019 gli uffici della stessa struttura regionale avevano evidenziato criticità circa la sussistenza dei requisiti minimi per ricoprire l’incarico;
– parimenti, stesse perplessità sono state manifestate sui requisiti posseduti dal soggetto indicato per il ruolo di Direttore generale della Presidenza;
– con successiva delibera n. 38/11 del 26 settembre 2019, nella quale è stata ufficialmente dichiarata la motivazione che ha impedito il perfezionamento dell’incarico al Direttore del Personale (ovvero che il soggetto incaricato aveva comunicato sopraggiunti impedimenti personali fino al mese di febbraio 2020), la Giunta regionale ha modificato la nomina per la Direzione generale dell’Organizzazione e del personale assegnandola ad un altro soggetto esterno alla Regione;
– solo a seguito di tale nomina (concretizzatasi con decreto assessoriale del 27 settembre 2019) pochi giorni dopo sono stati perfezionati (sempre con decreto assessoriale) gli altri due incarichi fino ad allora bloccati: la Direzione generale della Presidenza e la Direzione generale della Protezione civile regionale;
– il 30 settembre 2019 la Giunta regionale ha fornito risposta all’interrogazione n. 61 comunicando di “non disporre delle necessarie informazioni per rispondere”;
– nel corso della seduta n. 23 del 1° ottobre 2019 del Consiglio regionale, in presenza dei componenti della Giunta, è stato chiesto al Presidente del Consiglio di intervenire affinché all’interrogazione n. 61 venisse fornita una risposta verosimile da parte dell’esecutivo regionale, e soprattutto è stato evidenziato come la risposta trasmessa ai Consiglieri interroganti non poteva ritenersi credibile considerato che la Presidenza della Regione aveva inoltrato il parere dell’Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, certamente non competente in materia di personale e che non aveva avuto nessun ruolo nella procedura;
– nel corso del mese di ottobre la Giunta regionale ha promosso alcune azioni finalizzate ad intervenire attraverso l’approvazione di uno specifico provvedimento legislativo in materia di nomine dei direttori generali esterni alla Regione e precisamente sull’interpretazione autentica (e quindi retroattiva) dell’articolo 29 della legge regionale n. 31 del 1998:
– nell’ambito dell’iter di approvazione del disegno di legge n. 51 recante “Disposizioni in materia di enti locali” approvato con delibera n. 36/58 del 12 settembre 2019, la Giunta regionale ha proposto un emendamento finalizzato a fornire un’interpretazione dell’articolo 29 della legge regionale n. 31 del 1998;
– nel disegno di legge n. 74 recante “Quarta variazione al bilancio 2019-2021 e disposizioni varie”, approvato con delibera n. 45/26 del 14 novembre 2019, la Giunta regionale ha inserito gli stessi contenuti dell’emendamento sopra citato nella parte del testo (articolo 5) recante disposizioni in materia del personale della Regione;
– in base all’analisi effettuata sui curricula dei direttori generali nominati nel corso della XVI Legislatura l’azione portata avanti dalla Giunta in tale periodo sembrerebbe rivolta a “sanare” la procedura di nomina dei direttori generali esterni già oggetto di attenzione da parte delle strutture amministrative competenti della Regione;

considerato che:
– sugli stessi temi dell’interrogazione n. 61 del luglio 2019 è stata presentata un’altra interrogazione (n. 194 del 7 novembre 2019) alla quale la Giunta regionale non ha mai data risposta;
– infatti, le criticità riscontrate nel corso delle istruttorie per la redazione dei precedenti atti di sindacato ispettivo sui requisiti posseduti dai direttori generali di Presidenza e Protezione civile hanno trovato nuove conferme nei carteggi formali avvenuti tra i vari soggetti interessati;
– il 18 dicembre 2019 l’esecutivo regionale ha stabilito, con la delibera n. 51/37, la proroga per ulteriori 6 mesi, e quindi fino al mese di giugno 2020, per tutti gli incarichi di direttore generale già conferiti nel mese di giugno scorso;
– nella seduta del 21 dicembre 2019 il Consiglio regionale ha approvato la legge regionale n. 25 del 2019 recante “Interpretazione autentica dell’articolo 29, comma 1, della legge regionale n. 31 del 1998 (Dirigenti esterni)” con la quale è stato trasformato in provvedimento legislativo il dispositivo finalizzato ad ampliare il novero dei requisiti necessari per ottenere l’incarico di direttore generale nella Regione;
– non tutti i rinnovi degli incarichi di direttore generale previsti dalla Giunta si sono poi conclusi positivamente;
– infatti, il decreto assessoriale di rinnovo dell’incarico del Direttore generale dell’Organizzazione e del personale individuato il 26 settembre 2019 dalla Giunta come sostituto della prima nomina decisa il 28 giugno, non è stato emanato entro i termini di scadenza dell’incarico (31 dicembre), ma solo il 15 gennaio successivo, periodo durante il quale lo stesso Direttore generale ha maturato la decisione di rifiutare il rinnovo della nomina dopo soli 3 mesi di incarico fiduciario;
– per tutti gli altri incarichi da rinnovare secondo le decisioni prese dalla Giunta con la delibera n. 51/37 l’Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione aveva già emanato i relativi decreti entro la scadenza del 31 dicembre;
– in ogni caso, prima della scadenza del proprio incarico l’allora Direttore generale dell’Organizzazione e del personale ha siglato tutti i decreti assessoriali di rinnovo dei direttori generali, ad eccezione di quello relativo al Direttore della Protezione civile regionale;
– il 12 febbraio 2020 l’Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione ha finalmente pubblicato una nuova manifestazione di interesse per conferire l’incarico di Direttore generale dell’Organizzazione e del personale vacante dal 1° gennaio 2020;
– con la delibera n. 9/14 del 5 marzo 2020 la Giunta ha così conferito l’incarico a un nuovo e ulteriore soggetto, attualmente ancora in carica;

rilevato che:
– nel corso della seduta del 23 giugno 2020 la Giunta regionale ha stabilito con la delibera n. 32/15 di attivare una nuova procedura per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse per gli incarichi di direttore generale nell’Amministrazione regionale;
– lo stesso giorno è stato pubblicato da parte dell’Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione l’avviso n. 20341/1048 per dare seguito alle decisioni prese dalla Giunta;

evidenziato che:
– l’ennesima procedura avviata i giorni scorsi per un nuovo cambio al vertice delle strutture amministrative degli Assessorati, della Presidenza e della Protezione civile rappresenta la terza tappa del percorso avviato dalla Giunta per il conferimento dei massimi incarichi dirigenziali nella Regione;
– questo percorso si è dimostrato essere travagliato, precario e incapace di dare stabilità alla macchina amministrativa regionale;
– le decisioni della Giunta regionale di continuare a precarizzare gli incarichi della dirigenza, stabilendo già due volte in un anno incarichi di soli 6 mesi per tutti i direttori generali, rappresenta una vicenda inedita nell’Amministrazione regionale, un fatto grave e preoccupante per il funzionamento di una pubblica amministrazione;
– il ricorso massiccio e generalizzato a incarichi semestrali è senz’ombra di dubbio un fatto eccezionale che, tuttavia, la Giunta regionale non ha mai motivato adeguatamente negli atti approvati;
– infatti, nelle prime assegnazioni degli incarichi stabilite con le delibere del 28 giugno 2019 non viene fatto riferimento ad alcuna motivazione in merito, discostandosi da quanto previsto dalla normativa statale di riferimento per gli incarichi dirigenziali esterni (articolo 19, comma 6, decreto legislativo n. 165 del 2001);
– sei mesi dopo, nella successiva delibera del 18 dicembre per il rinnovo di tutti gli incarichi semestrali, la Giunta riferisce che con riferimento al primo ciclo di nomine del giugno 2019 aveva in effetti “valutato il proprio intendimento di riorganizzare la struttura e le articolazioni dell’amministrazione con appositi provvedimenti ed in particolare con la proposizione di uno specifico disegno di legge in materia, aveva ritenuto opportuno conferire inizialmente le funzioni di direttore generale per un periodo limitato, di guisa che le nomine definitive potessero essere adottate secondo la riformata articolazione organizzativa. Pertanto, la Giunta regionale ha deliberato il conferimento delle funzioni di direttore generale fino al 31 dicembre 2019”;
– inoltre, a giustificazione del nuovo rinnovo semestrale da dicembre 2019 a giugno 2020, nella delibera la Giunta riferiva che “nelle more della complessiva riorganizzazione degli uffici dell’Amministrazione regionale, considerato che il disegno di legge adottato con la deliberazione n. 39/17 del 3 ottobre 2019, recante “Disegno di legge concernente “Norme urgenti per il rilancio delle attività di impulso, coordinamento ed attuazione degli interventi della Giunta regionale e di riorganizzazione della Presidenza della Regione. Modifiche legislative e norme di interpretazione autentica”, non è ancora stato esitato dal Consiglio regionale, e ravvisata la necessità di assicurare la continuità dell’azione amministrativa, sentite le proposte del Presidente e di ciascun Assessore propone di prorogare, sino alla data del 30 giugno 2020, le funzioni degli attuali Direttori generali dell’Amministrazione regionale suindicati”;
– eppure, per quanto nella citata delibera si intenda scaricare la responsabilità sul Consiglio regionale che si sarebbe dimostrato “pigro” nell’istruire e approvare in legge il testo approvato e proposto dalla Giunta regionale nel mese di ottobre 2019, il Consiglio regionale non ha mai ricevuto dalla Giunta il disegno di legge fino al mese di gennaio 2020 come attestato dal Segretario generale con nota n. 543/Seg.Gen del 16 gennaio inviata ai sottoscrittori della presente interrogazione;
– giova evidenziare, infine, che la delibera n. 39/17 del 3 ottobre 2019 che ha approvato il disegno di legge è stata pubblicata nel sito web della Regione solo l’11 febbraio 2020;
– anche nell’ultima delibera del 23 giugno 2020 la Giunta non fornisce alcuna motivazione plausibile sulla scelta di conferire incarichi brevi alle figure dirigenziali apicali dell’Amministrazione regionale, né se vorrà continuare a intraprendere questo genere di decisioni;

ritenuto che:
– non è chiaro se il problema stia nell’impossibilità da parte dell’esecutivo regionale di trovare la miglior classe dirigente possibile per la realizzazione del proprio programma di governo o nei vincoli di legge e regolamenti statali e regionali vigenti da tanti anni e troppo restrittivi per le aspettative della Giunta regionale in carica o, ancora aspetto più preoccupante, sia riconducibile all’inutilità della legge regionale n. 25 del 2019, fortemente voluta dalla Giunta sull’interpretazione retroattiva dei requisiti dei direttori generali esterni;
– una durata limitata per incarichi di questa natura sia capace di instaurare una sostanziale sudditanza dei massimi dirigenti pubblici nei confronti dell’organo politico che li ha designati;
– con i provvedimenti di propria competenza l’esecutivo regionale sta esponendo tutta la dirigenza regionale ad un meccanismo di reiterazione di incarichi brevi, rinnovabili solo in base a logiche fiduciarie incompatibili col principio di imparzialità dell’azione amministrativa: un improprio e perdurante sistema di spoil system, caratterizzato da una massiccia precarizzazione dell’autonomia della dirigenza pubblica;
– infatti, la riconferma di un direttore generale difficilmente potrà essere effettuata sulla base di una valutazione obiettiva dei risultati di gestione, considerando l’insussistenza di un termine congruo per lo svolgimento delle azioni amministrative finalizzate ad attuare piani e programmi definiti dagli organi di direzione politica;
– non è infatti casuale che in materia di conferimento di incarichi di dirigenza pubblica prima le “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” (decreto legislativo n. 165 del 2001, articolo 19, comma 6), poi pareri e sentenze (Consiglio di Stato in sede consultiva, adunanza del 23 maggio 2006, n. 4938/05; Corte costituzionale, sentenza n.103 del 2007) e infine le direttive statali trasmesse anche alle regioni (direttiva n.10 del 19 dicembre 2007 del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri,) abbiano da tempo stabilito orientamenti univoci in relazione alle illegittimità nei conferimenti di tali incarichi con durata inferiore ai tre anni, ciò al fine di assicurare un’imparziale, efficiente ed efficace svolgimento dell’azione amministrativa posta in capo alla pubblica amministrazione e garantire autonomia ai titolari del potere amministrativo rispetto al potere politico;
– peraltro, incarichi di pochi mesi non consentirebbero all’organo di direzione politica alcuna reale valutazione sull’operato dei direttori generali nominati, considerando che questi, per esplicita previsione di legge regionale, dovrebbero:
– “collaborare con gli organi di direzione politica, esprimendo pareri, formulando proposte e fornendo le informazioni utili per la decisione”;
– “curare l’attuazione delle direttive generali, dei piani e dei programmi definiti dagli organi di direzione politica, affidandone di norma la gestione ai direttori dei servizi, in conformità alle rispettive competenze, e ripartendo fra di essi le risorse strumentali assegnate alla direzione generale”;

evidenziato che il continuo cambio delle massime figure dirigenziali, scelte dalla Giunta regionale nei limiti dei poteri discrezionali assegnati dalle leggi vigenti, determina in ogni caso rilevanti effetti sul funzionamento della più importante amministrazione pubblica della Sardegna, considerando che ciascun direttore generale deve:
– dirigere, controllare e coordinare l’attività dei direttori dei servizi e degli altri dirigenti facenti capo alla direzione generale cui è preposto, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia;
– contestare con atto scritto nei confronti dei restanti dirigenti l’inosservanza delle direttive e i risultati negativi della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa”;
– decidere sui ricorsi gerarchici contro gli atti e i provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti;
– adottare gli atti di competenza inerenti all’organizzazione e alla gestione del personale, tra cui l’istituzione, modifica o soppressione delle articolazioni organizzative di livello non dirigenziale,

chiedono di interrogare la Giunta regionale per sapere:
1) i motivi che hanno indotto la Giunta regionale a stabilire una nuova manifestazione di interesse per l’affidamento degli incarichi di direttore generale per la quasi totalità delle direzioni generali dell’Amministrazione regionale;
2) cosa non abbia funzionato nelle prestazioni lavorative dei direttori generali individuati un anno fa dalla Giunta regionale, prorogati per ulteriori 6 mesi nel dicembre 2019 e ora nuovamente messi in discussione;
3) per quale motivo negli atti di Giunta adottati dall’inizio dell’attuale legislatura non emerga alcuna motivazione plausibile che supporti e giustifichi il conferimento massiccio e sistematico di incarichi semestrali ai massimi dirigenti dell’Amministrazione regionale;
4) per quale motivo si decida sistematicamente di non assegnare gli incarichi di direttore generale per almeno tre anni, conformemente alle previsioni dell’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, norma statale ispiratrice delle azioni della Giunta finalizzate all’interpretazione autentica dell’articolo 29 della legge regionale n. 31 del 1998 sui requisiti dei direttori generali esterni alla Regione;
5) se ritenga che le continue proroghe semestrali dei direttori generali non possano in alcun modo mettere in discussione il principio di separazione delle funzioni di indirizzo politico da quelle amministrative;
6) se ritenga che le continue proroghe semestrali non abbiano nessun effetto negativo sul funzionamento della macchina amministrativa regionale, con particolare riguardo al perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa;
7) se i curricula consegnati dai direttori generali individuati dalla Giunta il 28 giugno 2019 presentassero elementi di criticità tali da mettere in guardia l’esecutivo regionale circa la carenza o l’insufficienza dei soggetti selezionati e poi incaricati rispetto ai profili ricercati dagli Assessori e dal Presidente della Regione;
8) se la legge regionale n. 25 del 2019 abbia portato benefici ai meccanismi di nomina delle massime figure dirigenziali in Regione;
9) perché, diversamente dagli altri direttori generali, il decreto assessoriale per il rinnovo del Direttore generale del Personale designato dalla Giunta il 26 settembre 2019 sia stato protocollato e inoltrato allo stesso soggetto solo due settimane dopo la scadenza dell’incarico;
10) quale sia stato il parere dello stesso Direttore generale del Personale sul rinnovo dell’incarico del Direttore generale della Protezione civile regionale stabilito dalla Giunta regionale il 18 dicembre e perfezionato con contratto di lavoro solo nel mese di febbraio 2020.

Cagliari 26 giugno 2020

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