Interrogazione n. 551/A

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

XVILegislatura

Interrogazione n. 551/A

(Pervenuta risposta scritta in data 04/09/2020 e in data 13/01/2022)

AGUS – CADDEO – LOI – ORRÙ – PIU – SATTA Gian Franco – STARA – ZEDDA Massimo, con richiesta di risposta scritta, sull’illegittimità della direttiva emanata dal Direttore generale di ARPAS il 29 maggio 2020 rispetto alle misure statali per il contenimento della diffusione del coronavirus e sull’inopportuna esposizione a rischio sanitario dei dipendenti dell’Agenzia.

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I sottoscritti,

premesso che:
– il 30 gennaio 2020 l’Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato l’emergenza internazionale di salute pubblica per il coronavirus (Covid-19);
– con delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
– la progressiva diffusione del virus nel territorio italiano ha portato il Governo ad approvare diversi provvedimenti finalizzati ad attuare misure urgenti per il contenimento della diffusione del virus e la gestione dell’emergenza epidemiologica;
– precedentemente al lockdown di tutto il Paese, avvenuto nel mese di marzo, i provvedimenti del Governo hanno invitato tutti i datori di lavoro, pubblici e privati, ad adottare misure urgenti per limitare gli spostamenti dei lavoratori, per consentire l’applicazione di misure di distanziamento sociale e diminuire drasticamente il rischio di contrarre il virus nel luoghi di lavoro;
– a partire dal DPCM del 1° marzo il Governo ha sostenuto l’utilizzo delle forme di lavoro agile stabilendo deroghe alle normative vigenti in materia, al fine di consentire quanto prima la riorganizzazione di tutte attività lavorative compatibili con le forme di lavoro a distanza e ha, altresì, raccomandato ai datori di lavoro di favorire la fruizione di periodi di congedo o di ferie;
– successivamente il quadro normativo, in ragione del peggioramento della situazione di emergenza sanitaria, ha visto l’adozione del DPCM approvato l’11 marzo 2020 con il quale è stato definitivamente imposto il lavoro agile quale modalità ordinaria di lavoro nelle pubbliche amministrazioni:
“le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza”;
– la direttiva della Ministra della pubblica amministrazione del 12 marzo 2020 ha recepito le disposizioni del DPCM sopra citato stabilendo definitivamente che:
“il lavoro agile rappresenta la modalità ordinaria di prestazione lavorativa nella pubblica amministrazione, con la sola eccezione riferita al personale la cui presenza in ufficio è indispensabile;
per le attività che per la loro natura non possono essere oggetto di telelavoro, le amministrazioni adottano strumenti alternativi quali, a titolo di esempio, la rotazione del personale, il congedo, banca ore, nonché ferie pregresse”;
– tutti i provvedimenti statali emanati fino alla data odierna non hanno modificato l’indirizzo generale sul lavoro agile nel pubblico impiego da applicare nel corso dell’emergenza sanitaria in atto;
– con delibera n. 13/25 del 17 marzo 2020 la Giunta regionale ha dichiarato lo stato di emergenza di rilievo regionale fino al 31 luglio 2020;
– a partire dalla circolare 7858 del 27 febbraio l’Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione ha avviato il processo di orientamento dell’organizzazione del lavoro nell’Amministrazione regionale verso il lavoro agile;
– il 3 aprile l’Assessorato ha inoltrato a tutti gli enti del sistema Regione, compresa ARPAS, la nota n. 12227 con la quale ha rammentato che ai sensi dell’articolo 87 del decreto legge n. 18 del 2020 e fino a diverse disposizioni nazionali – che sarebbero state comunicate prontamente dalla Direzione generale del personale a tutti gli interessati – il lavoro a distanza permane la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nei termini e con le limitazioni previste dalle precedenti circolari della stessa direzione;
– l’indirizzo generale sul lavoro agile nel sistema Regione è stato ribadito dall’Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione con nota 15052/11 del 30 aprile inviata anche ad ARPAS;
– infine la Direzione generale dell’Organizzazione e del personale ha inoltrato a tutti gli enti del sistema Regione, compresa ARPAS, la nota prot. 19970/I.13.3 del 19 giugno 2020 con la quale ha recepito integralmente le disposizioni dell’art.90, comma 4, del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 che ha posto un punto fermo sul fatto che fino al 31 dicembre 2020 nella pubblica amministrazione il lavoro a distanza resta la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa;

rilevato che:
– recentemente, con nota del 29 maggio 2020 emanata dal Direttore generale dell’Agenzia regionale ARPAS e recante “Disposizioni ai fini del rientro in ARPAS in modalità di “lavoro in presenza” è stato comunicato a tutti i dipendenti che a decorrere dal 3 giugno 2020 sarebbe cessato il ricorso al lavoro agile quale forma ordinaria dello svolgimento delle prestazioni lavorative;
– alla base della decisione nella stessa nota è riferito che “alla luce del positivo andamento dei dati sanitari nell’ambito della nostra Regione… sussistano dal punto di vista organizzativo e della sicurezza tutte le condizioni per un rientro alla modalità di lavoro in presenza come misura generalizzata per tutto il personale ARPAS…”;
– inoltre è stato stabilito che la possibilità di continuare a svolgere le prestazioni lavorative in lavoro agile sia valutata da ciascun direttore delle strutture dell’Agenzia in funzione dello specifico problema manifestato dal lavoratore/lavoratrice e riconosciuto come fondato;

considerato che:
– l’articolo 87 del decreto legge n. 18 del 2020, ancora vigente, esplicita che fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 il lavoro agile rappresenta la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni che, conseguentemente, limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell’emergenza;
– il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”, all’articolo 263 dispone affinché le pubbliche amministrazioni, al fine di assicurare la continuità dell’azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, fino al 31 dicembre 2020 adeguino le misure di cui all’articolo 87, comma 1, lettera a), del decreto legge n. 18 del 2020, alle esigenze della progressiva riapertura di tutti gli uffici pubblici e a quelle dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali, e a tal fine organizzino il lavoro dei propri dipendenti e l’erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell’orario di lavoro, rivedendone l’articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l’utenza.

evidenziato che:
– il quadro normativo e regolamentare in materia di prestazioni lavorative nel pubblico impiego durante l’emergenza epidemiologica è mutato fino a oggi soltanto con la previsione di specifiche eccezioni;
– lo stato di emergenza epidemiologica conseguente al rischio sanitario da Covid-19 stabilito dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 a tutt’oggi è vigente in tutto il Paese;
– l’ultima direttiva vigente del Ministero della funzione pubblica (n. 3/2020) in materia di lavoro agile nel prevedere per le amministrazioni pubbliche un ruolo di supporto necessario alle ripresa delle attività produttive, industriali e commerciali (secondo quanto disposto dal DPCM 26 aprile 2020 e dalle successive misure normative), ha in ogni caso confermato il principio generale del lavoro agile quale modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni come stabilito in maniera inequivocabile dalla normativa statale;

ritenuto che:
– l’osservanza delle misure straordinarie disposte dal decreto legge n. 18 del 2020 in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio è funzionale a prevenire i rischi di contagio e contrastare la diffusione dell’epidemia da Covid-19;
– le previsioni della normativa vigente in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile durante l’emergenza epidemiologica prevedono una rimodulazione del lavoro agile nel pubblico impiego finalizzata a supportare la ripresa delle attività del Paese bloccate nel corso del lockdown e non un generale ritorno alla modalità di lavoro in presenza;
– le valutazioni circa l’assenza generale di pericolo sanitario sui cittadini sardi, e quindi anche sui lavoratori, rimangono in capo alle strutture statali e regionali preposte, le quali, allo stato attuale, proprio in ragione del pericolo sanitario diminuito, ma ancora attuale, effettuano valutazioni periodiche sull’indice di trasmissibilità del contagio sia su scala nazionale e che regionale, il cui andamento consente al Governo e al Presidente della Regione (in qualità di commissario per l’emergenza epidemiologica in Sardegna), di proseguire nel processo, tutt’altro che concluso, di ripristino graduale di tutte le attività bloccate nei mesi scorsi;
– in mancanza di fatti eccezionali e motivazioni particolarmente gravi le decisioni assunte dal Direttore generale di ARPAS risultano illegittime rispetto alle previsioni della normativa vigente e pongono inopportunamente a rischio i lavoratori dell’Agenzia,

chiedono di interrogare l’Assessore regionale della difesa dell’ambiente e l’Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, per sapere:
1) quali siano i motivi che hanno obbligato l’Agenzia ARPAS a discostarsi dalle norme statali e dagli indirizzi dettati dalla Direzione generale dell’Organizzazione e del personale per tutto il sistema Regione, di cui ARPAS fa parte, in materia di contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19 relativamente alle previsioni sul lavoro agile indicato come modalità di lavoro ordinaria per i dipendenti pubblici;
2) se preliminarmente all’emanazione della nota del 29 maggio 2020 l’Agenzia abbia individuato formalmente le attività indifferibili per lo svolgimento delle quali abbia dovuto ricorrere necessariamente all’attività in presenza dei lavoratori, distinguendo, sulla base dei compiti istituzionali di ARPAS di cui alla legge regionale n. 6 del 2006, tra attività da svolgere in esterno o necessariamente in sede (tipicamente attività di monitoraggio e controllo, attività laboratoristica) da quelle eseguibili in remoto (tipicamente supporto tecnico alle autorità competenti, attività amministrativa, studi analisi e reportistica ecc.);
3) quali siano le attività di cui al punto 2) e quanti lavoratori sono stati impiegati in tali attività;
4) quali siano le funzioni lavorative svolte dai dipendenti di ARPAS posti in modalità di lavoro agile fino al 3 giugno 2020 che non è più possibile svolgere in tale modalità;
5) riconosciuta la necessità di ripresa delle attività di monitoraggio e controllo in esterno, seppur con le opportune forme di flessibilità, quali siano i motivi ostativi per i quali ai lavoratori che svolgono mansioni eseguibili in remoto non debba essere garantito il ricorso al lavoro agile;
6) in che modo l’Agenzia abbia programmato e garantito il rispetto costante ed efficace delle norme anti-assembramento e sul distanziamento fisico nei luoghi di lavoro;
7) se l’Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione sia a conoscenza dei fatti sopra esposti e quale sia il parere in merito;
8) se le motivazioni e le decisioni contenute nella nota del 29 maggio 2020 emanata dal Direttore generale dell’ARPAS siano coerenti con le valutazioni e le decisioni adottate sul lavoro agile nel resto del sistema Regione, e in particolare riferite all’organizzazione del lavoro nell’Amministrazione regionale.

Cagliari 23 giugno 2020

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