Interrogazione n. 478/A

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

XVILegislatura

Interrogazione n. 478/A

MANCA Desiré Alma, con richiesta di risposta scritta, sul mancato aggiornamento della Carta e del Regolamento del Servizio Idrico Integrato da parte di Abbanoa Spa.

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La sottoscritta,

premesso che:
– il Servizio idrico integrato (SII) è costituito dall’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua, di fognatura e depurazione delle acque reflue;
– la Carta del servizio idrico integrato (Carta del SII) costituisce una dichiarazione di impegno ufficiale del Gestore nei confronti dei propri clienti in merito al livello di qualità e alle modalità di fruizione dei servizi forniti e costituisce elemento integrativo dei contratti di fornitura e del Regolamento del servizio idrico integrato (Regolamento del SII);
– la Carta del SII individua, infatti, gli standard di qualità che il gestore si impegna a rispettare nell’esercizio delle proprie attività e costituisce lo strumento per verificare il livello di soddisfazione dei clienti;
– il Regolamento del SII, detto anche regolamento d’utenza, disciplina l’attività di erogazione del servizio da parte del gestore con riferimento al rapporto con gli utenti;
– lo “Schema generale di riferimento per la predisposizione della Carta del servizio idrico integrato” è stato definito per la prima volta con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 aprile 1999, che individua i principi base e i contenuti minimi della Carta del SII, mentre gli allegati al decreto determinano gli standard di qualità, generali e specifici, che il gestore del SII si impegna a garantire agli utenti;
– il decreto prevede, nella sezione “Prima attuazione”, che “In attesa della realizzazione del Servizio idrico integrato di ambito, ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36, i gestori che operano su singoli o multipli segmenti del ciclo integrato delle acque (acquedotto, fognatura e depurazione) provvedono in ogni caso alla predisposizione della carta dei servizi, riferita ai singoli servizi gestiti, ricercando il massimo livello di coordinamento all’interno del ciclo”;
– pertanto, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri individua nel gestore del servizio il soggetto a cui è demandata la predisposizione della Carta del SII;
– i contenuti minimi della Carta del SII come definiti nel suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono stati successivamente sottoposti a profonda revisione con le delibere che sono state adottate a partire dal 2015 dall’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), ex “Autorità dell’energia elettrica il gas e il sistema idrico (AEEGSI)”;
– in particolare, la deliberazione ARERA 23 dicembre 2015 n. 655/2015 “Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono” (RQSII) è nata dalla necessità di un intervento regolatorio dell’Autorità finalizzato a definire misure di tutela dell’utente, con l’elaborazione di standard di qualità e misure d’indennizzo uniformi a livello nazionale, analogamente a quanto avvenuto nel settore dell’energia elettrica e del gas, in cui l’introduzione di standard omogenei sul territorio si è dimostrata efficace nel miglioramento delle performance degli esercenti;
– la deliberazione di cui sopra ha definito i livelli minimi e gli obiettivi di qualità del SII e di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, ha individuato standard qualitativi specifici e generali e relativi indicatori, ha introdotto indennizzi automatici da corrispondere agli utenti in caso di mancato rispetto dei livelli specifici di qualità, che tengano conto della tempestività e della puntualità nell’esecuzione di dette prestazioni, nonché un meccanismo di penalità per il mancato rispetto degli standard generali;
– la deliberazione ARERA 16 luglio 2019, n. 311/2019 “Regolazione della morosità nel servizio idrico integrato” (REMSI), che trova applicazione dal 1° gennaio 2020, si propone di adottare misure idonee per la gestione e il contenimento della morosità, nel rispetto dei diritti dell’utente e tenuto conto dell’equilibrio economico-finanziario della gestione;
– la succitata delibera detta disposizioni volte: a soddisfare l’esigenza di garantire il quantitativo minimo vitale necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali per gli utenti morosi, tutelando in primo luogo quelli vulnerabili; a favorire il corretto esercizio degli strumenti di gestione del credito a tutela degli utenti “buoni pagatori”, prescrivendo l’invio del sollecito bonario di pagamento prima della costituzione in mora e della successiva limitazione/sospensione della fornitura; ad assicurare all’utente finale sia l’adeguatezza e la trasparenza dell’informazione in merito alle azioni messe in atto dal gestore a tutela del proprio credito, sia la certezza delle modalità e delle tempistiche per lo svolgimento delle stesse;
– la deliberazione ARERA 17 dicembre 2019, n. 547/2019 “Integrazione della disciplina vigente in materia di regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato e disposizioni per il rafforzamento delle tutele a vantaggio degli utenti finali nei casi di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni” intensifica, a partire dall’anno 2020, gli incentivi al rispetto degli standard minimi individuati dalla RQSII, mediante l’introduzione di un meccanismo di premi/penalità su base nazionale;
– inoltre, tale delibera risulta di fondamentale importanza in quanto, in analogia con quanto già previsto nei settori dell’energia elettrica e del gas naturale, detta, nell’Allegato B, misure di tutela per l’utente con riferimento alla fatturazione di importi riferiti ai consumi risalenti a più di due anni;
– infatti, la delibera prevede che, ferma restando la facoltà del gestore di rinunciare autonomamente a esercitare il proprio diritto di credito relativamente ai consumi risalenti a oltre due anni, che venga data chiara e separata evidenza a siffatti importi, che l’utente venga espressamente e specificamente avvisato circa le modalità utili per eccepire l’intervenuta prescrizione biennale e che il gestore non possa attivare la procedura di costituzione in mora qualora l’utente finale abbia inviato un reclamo scritto relativo all’attribuzione di responsabilità per la fatturazione di importi relativi a consumi risalenti a più di due anni e il gestore non abbia fornito riscontro;
– nel caso in cui il ritardo nella fatturazione degli importi risalenti a più di due anni sia presumibilmente attribuibile all’utente finale, la delibera in questione stabilisce che il gestore predisponga un avviso testuale da allegare in fattura con il quale informare il medesimo utente della presenza di tali importi, della motivazione relativa alla presunta responsabilità del ritardo e della possibilità di inviare un reclamo;

considerato che:
– in Sardegna, la Carta del SII vigente e pubblicata sul sito istituzionale del gestore Abbanoa Spa risale addirittura a ottobre 2014, così come l’ultimo aggiornamento del Regolamento del SII;
– pertanto, ad oggi Abbanoa non ha ancora recepito le importanti disposizioni dettate da ARERA a partire dal 2015 a tutela dell’utente del SII;
– eppure, proprio la Carta del SII del 2014 prevede all’articolo 11 che detta carta debba essere aggiornata con cadenza almeno biennale;
– le succitate deliberazioni ARERA prevedono chiaramente che sia dovere del gestore recepire gli aggiornamenti normativi e predisporre i relativi documenti, che sono poi soggetti alla supervisione e all’approvazione di EGAS;
– del resto, l’onere per il gestore di redigere il Regolamento del SII e la Carta del SII è sancito espressamente anche nella convenzione di affidamento (rep. 009 del 2012) stipulata tra EGAS (allora AATO) e Abbanoa;

rilevato che:
– la questione dell’aggiornamento della carta e del Regolamento del SII è stato oggetto, negli ultimi anni, di un nutrito scambio epistolare tra Abbanoa ed EGAS;
– a seguito delle su richiamate deliberazioni ARERA del 2019, con la nota n. 79 del 9 gennaio 2020 EGAS ha chiesto ad Abbanoa:
– di redigere e trasmettere un articolato da inserire sia nella carta che nel Regolamento del SII allo scopo di aggiornare tali documenti alla luce delle disposizioni contenute nelle deliberazioni ARERA n. 311/2019 e n. 547/2019;
– di fornire alcuni dati relativi alle utenze, soprattutto condominiali;
– con la nota n. 15007 del 31 gennaio 2020, Abbanoa non ha fornito a EGAS i dati richiesti con la predetta nota del 9 gennaio 2020 né ha proposto un testo aggiornato della carta, limitandosi, invece, a indicare gli articoli del regolamento direttamente interessati dalla deliberazione n. 311/2019 e che devono, conseguentemente, subire modifiche sostanziali;
– con la successiva nota n. 24763 del 17 febbraio 2020 Abbanoa ha contestato il mancato svolgimento di una riunione di coordinamento in materia di regolazione della morosità prevista per il 14 febbraio e, circa la necessità di recepire le deliberazioni ARERA del 2019, ha chiesto a EGAS di fornire precise indicazioni in merito, dato che valutazioni da compiere e le scelte da adottare sono complesse e molteplici e concorrono a definire assetti, costi di struttura, costi operativi e investimenti per il prossimo quadriennio, e come tali non possono essere assunte dalla struttura operativa in assenza di precise indicazioni del titolare di funzione;
– con la nota n. 868 del 21 febbraio 2020 EGAS, considerato il ritardo di Abbanoa nel fornire il nuovo articolato, ha comunicato al gestore di aver provveduto direttamente a predisporre il testo della carta aggiornato alle disposizioni ARERA, allegato alla nota, e ha convocato una riunione per il 2 marzo al fine di discutere e condividere il nuovo testo;
– tuttavia, non risulta che alla riunione del 2 marzo 2020 Abbanoa si sia espressa nel merito della bozza di Carta del SII aggiornata trasmessa da EGAS;
– con la nota n. 42671 del 17 marzo 2020 Abbanoa ha sostanzialmente ribadito che è compito di EGAS adottare e comunicare indirizzi e decisioni in merito alla nuova disciplina di regolazione della morosità e adottare un nuovo regolamento per la gestione del credito, addebitando, quindi, il forte ritardo nel recepimento delle delibere ARERA all’ente;
– con la nota n. 42702 di pari data, Abbanoa ha sottolineato che l’onere redazionale del nuovo testo della Carta del SII grava su EGAS e che la bozza trasmessa richiedeva una disamina complessa, per cui si è limitata a elencare asetticamente una serie di punti della bozza in cui riteneva necessario che fossero apportate correzioni o integrazioni;
– con la nota n. 44205 del 19 marzo 2020 Abbanoa ha trasmesso, finalmente, i dati e i documenti che EGAS aveva chiesto con la nota del 9 gennaio;
– con le note n. 48143 del 26 marzo 2020 e n. 62569 del 15 aprile 2020 Abbanoa, sottolineando il forte e colpevole ritardo da parte di EGAS in tal senso, ha sollecitato la modifica urgente, da parte dell’ente, del regolamento di gestione del credito conformemente alle indicazioni ARERA, a garanzia degli utenti e dell’operatività del gestore stesso;
– con la nota n. 2262 del 21 aprile 2020 EGAS ha riscontrato l’ultima nota di Abbanoa del 15 aprile 2020 ribadendo, ancora una volta, con molteplici argomenti a supporto, che la redazione e l’aggiornamento della carta e del Regolamento del SII rappresenta un onere del Gestore e imputando ad Abbanoa una perdurante inerzia in tal senso;

constatato che:
– dai fitti scambi epistolari tra Abbanoa ed EGAS emerge chiaramente un continuo rimpallo di responsabilità tra i due soggetti che si è inutilmente protratto per anni;
– l’onere di predisporre gli aggiornamenti al testo del regolamento e della Carta del SII volti al recepimento delle deliberazioni ARERA n. 655/2015, n. 311/2019 e n. 547/2019 pare, come sopra osservato, gravare sul gestore del servizio, che invece addebita continuamente la colpa del mancato adeguamento di tali documenti all’ente supervisore;
– in ogni caso, anche a voler prescindere dal problema dell’individuazione del soggetto competente a redigere il testo aggiornato del regolamento e della Carta del SII, si registra un atteggiamento tutt’altro che collaborativo da parte di Abbanoa, testimoniato, tra l’altro, dal ritardo con cui fornisce a EGAS i dati richiesti e dall’approccio evasivo e dilatorio nei confronti della bozza aggiornata predisposta da EGAS nell’inerzia del gestore;

accertato che nelle altre regioni, ad esempio Toscana e Puglia, i gestori del servizio hanno già provveduto ad aggiornare la carta e il Regolamento del SII in conformità alle deliberazioni ARERA del 2015-2019, introducendo gli standard di qualità specifici e generali prescritti e i relativi indennizzi automatici e penalità previsti in caso di mancato rispetto dei livelli qualitativi che il gestore deve garantire ai clienti e rivedendo la procedura da attivare in caso di mancato pagamento delle fatture, con la previsione, in primis, del sollecito bonario prima della costituzione in mora, della possibilità di richiedere un piano di rateizzazione, del diritto dell’utente all’indennizzo in caso di mancato rispetto delle nuove procedure di gestione della morosità;

ritenuto che:
– il braccio di ferro tra Abbanoa ed EGAS sia il sintomo evidente della mancanza di un rapporto di fiducia e di leale collaborazione tra i due soggetti, a spese degli utenti del SII, che a causa del mancato recepimento delle deliberazioni ARERA non possono beneficiare delle importanti novità introdotte dalle stesse con riferimento al miglioramento della qualità dei servizi forniti, alla gestione della morosità e del recupero del credito e alla maggiore trasparenza del rapporto con il gestore;
– l’incomprensibile prolungarsi di una simile situazione di stallo a danno degli utenti sia del tutto inaccettabile,

chiede di interrogare il Presidente della Regione e l’Assessore regionale dei lavori pubblici per sapere:
1) se siano a conoscenza delle problematiche sopra esposte;
2) se non ritengano necessario intervenire affinché venga garantito il diritto degli utenti del SII ad accedere al miglioramento della qualità dei servizi forniti dal gestore attraverso la previsione di standard generali e specifici e relativi indennizzi e penalità in caso di mancato rispetto degli stessi, a una più trasparente ed equa gestione della morosità e del recupero del credito e alla nuova disciplina della fatturazione di importi relativi a consumi risalenti a più di due anni, in conformità alle disposizioni contenute nelle deliberazioni ARERA n. 655/2015, n. 311/2019 e n. 547/2019;
3) quali atti e misure intendano adottare per assicurare, a tal fine, senza ulteriore indugio l’aggiornamento della carta e del Regolamento del SII in recepimento delle succitate deliberazioni.

Cagliari, 25 maggio 2020

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