Interrogazione n. 1594/A

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

XVILegislatura

Interrogazione n. 1594/A

(Pervenuta risposta scritta in data 02/01/2023)

LAI – COCCO – CADDEO – ORRÙ, con richiesta di risposta scritta, sulla regolarità delle disposizioni contenute nell’avviso pubblico per la presentazione delle candidature per l’incarico di consigliera/e di parità effettiva/o e supplente della Regione autonoma della Sardegna, approvato con la determinazione della direzione generale del Lavoro e della formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale prot. n. 3790 dell’8 agosto 2022.

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I sottoscritti,

premesso che:
– le Consigliere e i Consiglieri di parità, così come disciplinati dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna), e successive modifiche e integrazioni, svolgono funzioni di promozione e di controllo dell’attuazione dei principi di uguaglianza e di non discriminazione tra donne e uomini nel lavoro, intraprendendo ogni utile iniziativa per assicurare il loro rispetto e la promozione delle pari opportunità per i lavoratori e le lavoratrici;
– i compiti e gli ambiti di intervento prevedono, tra l’altro, la rilevazione delle situazioni di squilibrio di genere e delle discriminazioni nell’accesso al lavoro, nella progressione professionale e di carriera, nella retribuzione nonché la promozione di azioni positive, anche attraverso l’individuazione delle risorse (dell’Unione europea, nazionali e locali) finalizzate a questo scopo e nell’esercizio delle funzioni loro attribuite, sono pubblici ufficiali ed hanno l’obbligo di segnalazione all’Autorità giudiziaria dei reati di cui vengono a conoscenza per ragione del loro ufficio;
– per quanto sopra espresso, oltre alla competenza ed esperienza richiesta dalla norma, la/il candidata/o deve avere una forte motivazione personale, considerato che l’incarico è particolarmente oneroso in termini di tempo e delicato in relazione alle tematiche trattate;

dato atto che:
– il decreto legislativo n. 198 del 2006 prevede che “A livello nazionale, regionale e provinciale sono nominati una consigliera o un consigliere di parità. Per ogni consigliera o consigliere si provvede altresì alla nomina di un supplente, che agisca su mandato della consigliera o del consigliere effettivo ed in sostituzione della medesima o del medesimo”;
– il decreto legislativo n. 198 del 2006, all’articolo 13, comma 1, prevede che “le consigliere e i consiglieri di parità devono possedere requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normative sulla parità e pari opportunità nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione”;
– ancora, come specificato dalla circolare ministeriale n. 20/2010 del 22 giugno 2010, il procedimento di nomina previsto dall’articolo 12 del decreto in esame prevede che i soggetti pubblici designanti avvieranno procedure di valutazione comparativa che dovranno essere preventivamente regolamentate e pubblicizzate, in ossequio ai principi di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione sanciti dall’articolo 97 della Costituzione;

rilevato che:
– con la determinazione della direzione generale del Lavoro e della formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale prot. n. 3790 dell’8 agosto 2022 è stato approvato l’avviso pubblico per la presentazione delle candidature per l’incarico di consigliera/e effettiva/o e supplente della Regione autonoma della Sardegna;
– esistono evidenti profili di difformità, e verosimilmente un possibile profilo di illegittimità, tra le disposizioni dell’Avviso pubblico di cui sopra e la norma che disciplina la materia, in particolare riguardo ai Requisiti e attribuzioni (articolo 13 del decreto legislativo n. 198 del 2006) e alla Nomina (articolo 12 del decreto legislativo n. 198 del 2006);
– alcune disposizioni proposte nella determinazione di cui sopra si prestano a formali contrasti con la norma su richiamata, con particolare riferimento all’articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 198 del 2006 che prevede l’espletamento di una procedura di valutazione comparativa per la designazione delle consigliere e i consiglieri di parità regionali, della quale non si ravvisano i contenuti nella determinazione stessa dal momento che non solo non sono determinati i criteri di attribuzione di punteggi finalizzati a compiere la comparazione prevista dalla norma nazionale ma è, al contrario, esplicitamente affermato che “l’Assessora proporrà l’elenco degli/lle idonei/e alla Giunta regionale senza la formulazione di alcuna graduatoria di merito”;
– al capoverso (articolo 7 – Esame delle candidature) si afferma che “(…) l’Assessora regionale del lavoro, considerato l’incarico particolarmente oneroso e delicato in termini di tempo e in relazione alle tematiche trattate, potrà effettuare con i/le candidate/i ritenuti/e idonee/i un colloquio finalizzato a condividere la motivazione personale sottostante alla rispettiva candidatura e al conseguente svolgimento dell’incarico”;

dato atto che:
– da quanto emerso, si potrebbe desumere che la Regione potrebbe designare senza alcuna procedura di valutazione comparativa e senza alcun vincolo (se non quello della verifica della sussistenza dei requisiti prescritti per legge) le consigliere e i consiglieri di parità regionali effettiva e supplente che saranno chiamate a ricoprire l’incarico, rimandando eventualmente ad un colloquio con l’Assessora finalizzato a condividere la motivazione personale sottostante alla rispettiva candidatura e al conseguente svolgimento dell’incarico;
– appare indicativo che, non contenendo l’avviso in oggetto alcuna determinazione relativa alle procedure di selezione e alle esplicite modalità di comparazione dei titoli dei/delle candidate in totale violazione della norma nazionale, traspare la volontà di voler individuare le designazioni sulla base dell’intuitu personae, attuando una del tutto inedita ingerenza dell’apparato politico su una procedura selettiva che ha carattere meramente amministrativo;

ritenuto che, data l’importanza determinante della figura delle/dei Consigliere/i nelle attività legate alle politiche attive del lavoro e nella lotta alle discriminazioni di genere sul lavoro, è necessario garantire la più ampia trasparenza ed oggettività nella selezione dei candidati,

chiedono di interrogare il Presidente della Regione e l’Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale per sapere:
1) se siano al corrente ed abbiano verificato le incongruenze delle disposizioni contenute nell’avviso pubblico per la presentazione delle candidature per l’incarico di consigliera/e effettiva/o e supplente della Regione autonoma della Sardegna, approvato con la determinazione della direzione generale del Lavoro e della formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale prot. n. 3790 dell’8 agosto 2022;
2) se non ritengano opportuno integrare l’avviso pubblico di cui sopra per rimediare con urgenza ai refusi e contraddizioni segnalati, sia in ordine all’esclusione della procedura comparativa, non prevedendo lo stesso criteri di attribuzione di punteggi finalizzati a compiere la comparazione prevista dalla norma nazionale e tanto più negando la predisposizione di una graduatoria, sia nel punto in cui si definisce una procedura comparativa ad evidenza pubblica in ossequio all’articolo 97 della Costituzione che di fatto risulta essere “informale e non vincolante”.

Cagliari, 8 settembre 2022

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