Interrogazione n. 1226/A

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

XVILegislatura

Interrogazione n. 1226/A

(Pervenuta risposta scritta in data 04/11/2021)

PIGA, con richiesta di risposta scritta, in merito alla situazione della Torre spagnola denominata “Fortalesa de Calapera”, nella baia di Cala Pira, in territorio del Comune di Castiadas.

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Il sottoscritto,

premesso che:
– nel territorio del Comune di Castiadas è possibile ammirare, oltre alla bellezza della spiaggia e del mare, la Torre spagnola denominata “Fortalesa de Calapera”, come veniva chiamata sin dalla sua edificazione nel 1600, a controllo della piccola baia di Cala Pira, contro gli approdi dei pirati e le loro incursioni verso le terre dell’interno;
– l’ottimo stato di conservazione ne fa un patrimonio unico dal punto di vista storico, architettonico e culturale, oltre a costituire un volano economico di cui tutta la comunità dovrebbe e potrebbe usufruirne;
– il Comune di Castiadas, proprio in questo senso, ha previsto diverse iniziative di valorizzazione del sito, al pari della Sovrintendenza dei beni culturali di Cagliari;

tenuto conto che:
– abbiamo appreso, da articoli di stampa, che una società privata avanzerebbe pretesa di titolo di proprietà, sulla base di una causa di usucapione intentata nel 1964 e convalidata anche dalla Giunta regionale della Sardegna di allora;
– la torre, compreso il promontorio su cui sorge, apparterrebbe alla società Finca srl, attualmente in liquidazione, che a sua volta avrebbe acquisito la proprietà attraverso la fusione e incorporazione della Ditta Noci sas;
– l’usucapione sarebbe stato validato con provvedimento di riconoscimento rep. n. 167919 rogato dal notaio Fernanda Locci e sottoscritto dall’allora Assessore regionale delle Finanze ed il legale rappresentante della Ditta Noci sas;
– ci sarebbe, inoltre, la deliberazione della Giunta regionale della Sardegna dell’11 giugno 1964, seguita dal decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 18042;
– all’epoca di tali fatti era in vigore la legge 1° giugno 1939, n. 1089 (Tutela delle cose d’interesse artistico o storico), provvedimento abrogato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, a sua volta abrogato dal decreto legislativo n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) che prevedeva quanto segue:
“Art 1 – Sono soggette alla presente legge le cose, immobili e mobili, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnografico (…)
Art 4 – (…) Le cose indicate nell’art. 1 restano sottoposte alle disposizioni della presente legge, anche se non risultino comprese negli elenchi e nelle dichiarazioni di cui al presente articolo.
Art. 24 – Il Ministro per l’educazione, sentito il consiglio nazionale dell’educazione, delle scienze e delle arti, può autorizzare l’alienazione di cose di antichità e d’arte, di proprietà dello Stato o di altri enti o istituti pubblici, purché non ne derivi danno alla loro conservazione e non ne sia menomato il pubblico godimento.
Art. 61. Le alienazioni, le Convenzioni e gli atti giuridici in genere, compiuti contro i divieti stabiliti dalla presente legge o senza l’osservanza delle condizioni e modalità da essa prescritte, sono nulli di pieno diritto. Resta sempre salva la facoltà del Ministro per l’educazione nazionale di esercitare il diritto di prelazione a norma degli articoli 31 e 32.
Art. 62. I rappresentanti delle Provincie, dei Comuni, degli enti e istituti legalmente riconosciuti che, in violazione delle disposizioni della presente legge, alienino cose di antichità e d’arte, sono puniti con la multa da lire 2.000 a lire 50.000″;

considerato che:
– la Regione non ha mai chiesto alcuna autorizzazione per quanto sopra esposto, infrangendo di fatto la legge, indi per cui quanto sottoscritto come accettazione dell’usucapione non dovrebbe considerarsi valido;
– la stessa Avvocatura dello Stato con nota del 4 marzo 1996 n. 3190 sancì che “parrebbe concludersi che l’usucapione della Torre di Cala Pira da parte della Società Noci di R. Casana e C. e SAS non abbia fondamento giuridico”;
– l’articolo 823 del Codice civile testualmente recita:
“Spetta all’autorità amministrativa la tutela dei beni che fanno parte del demanio pubblico. Essa ha facoltà sia di procedere in via amministrativa, sia di valersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal presente codice”,

chiede di interrogare il Presidente della Regione e l’Assessore regionale alla pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport per sapere se siano a conoscenza dei fatti sopra esposti e quali azioni intendano adottare al fine di tutelare un bene storico, culturale e identitario come è appunto la Torre di Cala Pira il quale sorge su un promontorio costiero di elevato pregio naturalistico.

Cagliari, 6 ottobre 2021

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