Interrogazione n. 1103/A

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

XVILegislatura

Interrogazione n. 1103/A

SOLINAS Alessandro, con richiesta di risposta scritta, sulla Commissione di nomina di guardia volontaria venatoria.

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Il sottoscritto,

premesso che
– la legge n. 157 dell’11 febbraio 1992 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” all’articolo 27 dispone che “La qualifica di guardia volontaria può essere concessa, a norma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, a cittadini in possesso di un attestato di idoneità rilasciato dalle regioni previo superamento di apposito esame.”;
– l’articolo prosegue dando alle regioni il compito di disciplinare la composizione delle commissioni d’esame al fine di garantire la presenza paritaria in commissione di rappresentanti di associazioni venatorie, agricole ed ambientaliste;
Рagli agenti dipendenti degli enti locali delegati dalle regioni ̬ riconosciuta la qualifica di agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, e pertanto tali agenti possono portare durante il servizio e per i compiti di istituto le armi da caccia nonch̩ armi con proiettili a narcotico;
– alle guardie venatorie volontarie è vietato l’esercizio venatorio durante l’esercizio delle loro funzioni;
– con la legge regionale 29 luglio 1998 n. 23 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio della caccia in Sardegna” all’articolo 72 la Regione ha normato la materia e nello specifico ha disposto che la vigilanza sull’applicazione della legge n. 23 venisse affidata;
a) al Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione sarda, agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria, alle guardie comunali, urbane e campestri, ai barracelli ed alle guardie giurate incaricate dalle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie;
b) alle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale nazionali presenti nel Comitato tecnico faunistico venatorio nazionale, a quelle delle associazioni regionali presenti nel Comitato regionale faunistico o nei Comitati provinciali faunistici e a quelle delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell’ambiente, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
– alle guardie volontarie, ai barracelli e alle guardie giurate incaricate dalle aziende faunistico-venatorie e dalle aziende agri-turistico-venatorie è vietato l’esercizio venatorio durante l’esercizio delle loro funzioni;
– inoltre, la legge regionale n. 23/1998 ha previsto che l’attestato di idoneità per l’ottenimento della qualifica di guardia volontaria previsto dall’articolo 27, comma 4, della legge n. 157 del 1992, debba essere rilasciato da una commissione nominata dall’Assessore della difesa dell’ambiente e composta da cinque membri, esperti di legislazione venatoria e legislazione sulle armi da caccia, di cui:
a) due rappresentanti designati dall’Assessore della difesa dell’ambiente di cui uno con funzioni di Presidente;
b) un rappresentante delle organizzazioni professionali agricole, scelto dall’Assessore sulla base di terne di nomi indicate dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative;
c) un rappresentante delle associazioni venatorie, scelto dall’Assessore regionale della difesa dell’ambiente sulla base di terne di nomi indicate dalle associazioni venatorie riconosciute e maggiormente rappresentative;
d) un rappresentante delle associazioni ambientalistiche e di tutela degli animali, scelto dall’Assessore regionale della difesa dell’ambiente sulla base di terne di nomi indicate dalle associazioni ambientalistiche e di tutela degli animali, riconosciute e maggiormente rappresentative.
– il decreto legislativo n. 112 del 1998, articolo 163, comma 3, lettera a) “Trasferimenti agli enti locali” ha poi disposto il trasferimento alle province di funzioni e compiti amministrativi, quali:
a) il riconoscimento della nomina a guardia giurata degli agenti venatori dipendenti dagli enti delegati dalle regioni e delle guardie volontarie delle associazioni venatorie e protezionistiche nazionali riconosciute, di cui all’articolo 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157;
b) il riconoscimento della nomina di agenti giurati addetti alla sorveglianza sulla pesca nelle acque interne e marittime, di cui all’articolo 31 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, e all’articolo 22 della legge 14 luglio 1965, n. 963;
c) il rilascio dell’autorizzazione per l’espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori su strade ordinarie di interesse sovracomunale ed esclusivamente provinciale, di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
– la persona per la quale viene richiesto il riconoscimento a Guardia volontaria venatoria deve possedere i seguenti requisiti (ai sensi dell’articolo 138 del regio decreto n. 773 del 1931):
a) essere cittadino italiano;
b) avere raggiunto la maggiore età (anni 18 ai sensi dell’articolo 1 della legge 8 marzo 1975, n. 39) e aver assolto agli obblighi di leva (se ricorre il caso);
c) essere in possesso del titolo di studio della scuola dell’obbligo conseguito in Italia o equivalente/equipollente se conseguito in uno stato estero;
d) non avere riportato condanne penali per delitti e aver sempre avuto una buona condotta morale;
e) non aver riportato condanne penali per reati o per violazioni alle leggi che regolano l’attività venatoria, la pesca e la salvaguardia dell’ambiente;
f) non avere procedimenti penali in corso per i reati di cui alle precedenti lettere d) ed e);
g) non avere commesso violazioni di carattere amministrativo durante l’esercizio di attività venatoria e dell’attività di pesca, nei cinque anni precedenti alla richiesta di riconoscimento della qualifica di Guardia volontaria venatoria;
h) essere in possesso di idoneità allo svolgimento dell’attività di Guardia volontaria venatoria attestata da certificazione medica (medico della Asl);
Рper il rinnovo della nomina da parte della provincia ̬ inoltre richiesta la buona condotta di cui al TU secondo i parametri di definizione esplicitati nella sentenza della Corte costituzionale del 25 luglio 1996, n. 311;
– la provincia verifica i requisiti previsti prima dell’adozione del decreto di nomina;

considerato che:
– la legge nazionale (articolo 27, comma 4) prevede che le aspiranti guardie volontarie venatorie siano in possesso di un attestato di idoneità rilasciato dalle regioni previo superamento di apposito esame;
– le singole regioni, province o città metropolitane devono attivare periodicamente dei corsi formativi riguardanti le normative nazionali e della regione in cui opereranno le guardie in materia venatoria, sul riconoscimento degli animali e della normativa sulle armi da utilizzare per l’attività venatoria;
– al termine del corso e previo un esame, le associazioni in cui gli allievi dipendono, richiedono all’ente provinciale o città metropolitana, la nomina a Guardia volontaria venatoria;
– la qualifica di Guardia volontaria può essere concessa, a norma del TULPS (Testo unico leggi di pubblica sicurezza), ai cittadini in possesso di un attestato rilasciato dalle regioni previo superamento di un apposito esame e limitatamente alle competenze e al territorio nel quale l’ente richiedente intende espletare tale particolare funzione;

evidenziato che:
– l’attività di vigilanza delle guardie volontarie venatorie si configura in attività di controllo del prelievo venatorio, attività anti bracconaggio, controllo dei permessi per lo svolgimento dell’attività venatoria;
– a tutti gli agenti venatori è vietato l’esercizio venatorio nell’ambito del territorio in cui esercitano le funzioni ed in particolare alle guardie volontarie è vietato l’esercizio venatorio nell’esercizio delle loro funzioni;
– l’attività delle guardie volontarie venatorie delle associazioni agricole, venatorie e ambientaliste non ha carattere autonomo, ma viene coordinata dalle province;
– i soggetti preposti alla vigilanza venatoria possono chiedere a qualsiasi persona trovata in possesso di armi o arnesi atti alla caccia, in esercizio o in attitudine di caccia, l’esibizione della licenza del porto di fucile per uso di caccia, del tesserino di caccia, del contrassegno della polizza di assicurazione nonché della fauna abbattuta o catturata;
– gli organi di vigilanza che non esercitano funzioni di polizia giudiziaria (le guardie volontarie), i quali accertino, anche a seguito di denuncia, violazioni delle disposizioni sull’attività venatoria, redigono verbali, conformi alla legislazione vigente, nei quali devono essere specificate tutte le circostanze del fatto e le eventuali osservazioni del contravventore, e li trasmettono all’ente da cui dipendono e all’autorità competente ai sensi delle disposizioni vigenti;
– difatti, durante l’espletamento dell’attività di vigilanza, alle guardie volontarie è consentito chiedere ai cacciatori di fornire le proprie generalità, controllare i documenti (licenza di porto di fucile ad uso caccia, tesserino venatorio e assicurazione), le attrezzature da caccia (incluse le armi da caccia e i richiami), i cani al seguito e il carniere della selvaggina abbattuta;
– in caso di accertata violazione amministrativa, possono redigere il verbale di accertamento e contestazione (nella sola materia venatoria), notificandolo a mani contestualmente al trasgressore presente in loco;
– la riduzione degli organici degli agenti dipendenti dalle province e dalla città metropolitana ha reso sempre più preziosa e necessaria l’attività di controllo del territorio esercitata dalle guardie venatorie volontarie delle associazioni di protezione ambientale;

ritenuto che:
– in Sardegna la Commissione deputata a conferire l’idoneità per l’ottenimento della qualifica di guardia volontaria previsto dall’articolo 27, comma 4, della legge n. 157 del 1992 non è mai stata istituita e pertanto, al momento, è possibile esclusivamente richiedere il rinnovo del decreto già in possesso;
– senza remunerazione alcuna i pochi volontari nominati oltre vent’anni fa dedicano parte del proprio tempo libero per difendere da illecite aggressioni le ricchezze dell’ambiente naturale;
– oltre alla vigilanza sull’attività venatoria le guardie volontarie devono avere competenza anche su norme che tutelano l’ambiente naturale (attività fuoristrada, raccolta dei prodotti del sottobosco, abbandono di rifiuti, ecc.) anche se l’impegno maggiore è rivolto alla repressione del bracconaggio;
– occorrerebbe attivare tempestivamente i corsi preparatori all’esame qualificante a Guardia volontaria venatoria in cui vengono approfondite materie quali ecologia, botanica, zoologia, armi, vigilanza e attività venatoria, legislazione,

chiede di interrogare il Presidente della Regione e l’Assessore regionale della difesa dell’ambiente per sapere:
1) se siano a conoscenza del fatto che la Commissione regionale deputata a conferire l’idoneità per l’ottenimento della qualifica di guardia volontaria prevista dall’articolo 27, comma 4, della legge n. 157 del 1992 non è mai stata istituita e quali siano i tempi di nomina della stessa;
2) quando intendano attivare i corsi necessari a formare la Guardia volontaria venatoria quale indispensabile figura a supporto della repressione del bracconaggio, dell’abbandono dei rifiuti, dell’attività fuoristrada e della raccolta dei prodotti del sottobosco.

Cagliari, 1° luglio 2021

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