Interrogazione n. 1067/A

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

XVILegislatura

Interrogazione n. 1067/A

(Discussa in Aula il 22/06/2021 ai sensi dell’articolo 123 bis del Regolamento)

ORRÙ – AGUS – CADDEO – LOI – PIU – SATTA Gian Franco – ZEDDA Massimo – CORRIAS – DERIU – GANAU – LAI, con richiesta di risposta scritta, sulla grave situazione di incertezza determinata dall’applicazione della legge regionale n. 1 del 18 gennaio 2021, con riguardo alle fattispecie in contrasto con il Piano paesaggistico regionale e in particolare in merito all’atto di indirizzo interpretativo dell’Assessore degli enti locali, finanze e urbanistica del 6 marzo 2021.

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I sottoscritti,

vista la legge regionale n. 1 del 18 gennaio 2021, recante “Disposizioni per il riuso, la riqualificazione ed il recupero del patrimonio edilizio esistente ed in materia di governo del territorio. Misure straordinarie urgenti e modifiche alle leggi regionali n. 8 del 2015, n. 23 del 1985 e n. 16 del 2017”;

dato atto che la legge regionale in esame n. 1 del 2021 apporta modifiche principalmente:
– alla legge regionale 23 aprile 2015, n. 8, recante “Disposizioni per il riuso, la riqualificazione ed il recupero del patrimonio edilizio esistente ed in materia di governo del territorio”, che contiene, tra l’altro, al titolo II, il c.d. nuovo piano casa della Regione Sardegna, a sua volta articolato nelle previsioni del capo I, che sostituisce il cosiddetto primo piano casa, originariamente introdotto con la legge regionale 23 ottobre 2009, n. 4 (Disposizioni straordinarie per il sostegno dell’economia mediante il rilancio del settore edilizio e per la promozione di interventi e programmi di valenza strategica per lo sviluppo, e del capo II, recante il cosiddetto secondo piano casa (previsto dall’articolo 5, commi 9 e ss., del decreto legge n. 70 del 2011, cosiddetto “Decreto Sviluppo”), operante a regime; il capo I del titolo II della legge n. 8 del 2015 (che ha assorbito il cosiddetto primo piano casa del 2009) è già stato oggetto di plurime proroghe da parte della Regione Sardegna (cfr. leggi regionali n. 33 del 2016, n. 11 del 2017, n. 26 del 2017, n. 1 del 2019, n. 8 del 2019, n. 22 del 2019, n. 17 del 2020);
– alla legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23, recante “Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, di risanamento urbanistico e di sanatoria di insediamenti ed opere abusive, di snellimento ed accelerazione delle procedure espropriative”;
– alla legge regionale 28 luglio 2017, n. 16, recante “Norme in materia di turismo”;

rilevato che:
– in data 23 marzo 2021 è stato proposto ricorso dalla Presidenza del Consiglio dei ministri contro la Regione autonoma della Sardegna per l’impugnazione e la dichiarazione di incostituzionalità degli articoli 1; 2; 3; 4, commi 1 lettere a), b), c) n. 1 e 2, g), h) e i); 5; 6; 7; 8; 9; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 23;24; 25; 26; 27; 28 e 30, comma 2, della legge regionale 18 gennaio 2021, n. 1;
– tale impugnativa deriva dal fatto che il legislatore ha ecceduto dalle competenze riconosciute alla Regione Sardegna dallo statuto speciale, di autonomia, legge costituzionale n. 3 del 1948, dato che:
– si tratta di una serie sistematica di modifiche all’ordinamento regionale che consentono:
– la realizzazione di interventi edilizi, anche di rilevante impatto, in deroga non solo alla pianificazione urbanistica comunale, ma anche a quella paesaggistica;
– l’irrilevanza/sanatoria di illeciti edilizi, al di fuori dei casi e limiti previsti inderogabilmente dalla disciplina statale;

dato atto che:
– il giudice costituzionale, con la sentenza Corte cost. n. 178/2018, si è già espresso nel senso dell’impossibilità di derogare con la normativa del cosiddetto “Piano casa” al Piano paesaggistico regionale rilevando che:
– «la conservazione ambientale e paesaggistica spetta, in base all’articolo 117, secondo comma, lettera s), Cost., alla cura esclusiva dello Stato, aggiungendo che tale titolo di competenza statale riverbera i suoi effetti anche quando si tratta di Regioni speciali o di Province autonome, con l’ulteriore precisazione, però, che qui occorre tener conto degli statuti speciali di autonomia (sentenza n. 378 del 2007)»;
– per costante giurisprudenza costituzionale, il legislatore statale «conserva il potere di vincolare la potestà legislativa primaria dell’autonomia speciale attraverso l ‘emanazione di leggi qualificabili come riforme economico-sociali. E ciò anche sulla base – per quanto qui viene in rilievo – del titolo di competenza legislativa nella materia tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali, di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera s), Cost., comprensiva tanto della tutela del paesaggio quanto della tutela dei beni ambientali e culturali»;
– da ciò deriva che «il legislatore della Regione autonoma della Sardegna non può esercitare unilateralmente la propria competenza statutaria nella materia edilizia e urbanistica quando siano in gioco interessi generali riconducibili alla predetta competenza esclusiva statale e risultino in contrasto con norme fondamentali di riforma economico-sociale»;
– tale orientamento è stato ribadito anche dal TAR Sardegna, sent n. 893 del 22 ottobre 2018, nella quale si conferma che «gli interventi progettati in conformità alla legge regionale n. 4 del 2009 (precedente Piano Casa) non sono automaticamente ammessi ma devono essere verificati in termini di compatibilità con il PPR e seguire le procedure da questo previste quando si tratta di beni sottoposti a vincolo. Gli orientamenti espressi dalla giurisprudenza costituzionale e amministrativa consolidatasi in materia, anche di questo Tribunale, sono chiari nell’ammettere la derogabilità del PPR ad opera di leggi regionali speciali e successive allorquando il legislatore regionale intervenga in spazi lasciati alla sua competenza legislativa primaria, ossia per le ipotesi che non trovano sotto il profilo paesaggistico – copertura in vincoli posti da normativa statale»;

preso atto che il giudice amministrativo sardo ha rilevato che «Vi è dunque una parte del PPR – quella che si riferisce come nella fattispecie alla tutela dei beni paesaggistici di cui all’articolo 143, commi 1, lett. b), c) e d) del Codice Urbani che non può essere modificata se non in pianificazione congiunta con lo Stato»:

richiamato l’atto di indirizzo interpretativo dell’Assessore degli enti locali, finanze e urbanistica del 6 marzo 2021 nel quale, con riguardo all’ambito di applicazioni delle disposizioni di salvaguardia dei territori rurali, così come previste dall’articolo 1 della legge regionale n 1 del 2021, l’organo di governo ha affermato che “le nuove previsioni normative prevalgono (e trovano immediata applicazione) sia rispetto agli atti di pianificazione regionale che comunale (di carattere generale o attuativo), sia rispetto alle altre disposizioni regionali)”;

rilevato che la prevalenza rispetto “a tutti gli atti di pianificazione regionale” sembra voler precisare che le disposizioni in questione possano derogare al Piano Paesaggistico regionale;

considerato che tale interpretazione sarebbe contraria a quanto più volte affermato dalla giurisprudenza costituzionale e amministrativa;

preso atto che come anche appreso dagli organi di stampa, le Soprintendenze statali, competenti al rilascio del parere obbligatorio e vincolate nei procedimenti di autorizzazione paesaggistica, hanno più volte dichiarato inammissibili pratiche presentate ai sensi della legge regionale n 1 del 2021, in quanto in deroga alle disposizioni del PPR;

dato atto che la situazione determinata dall’atto di indirizzo in oggetto e dalla mancanza di chiarezza in merito alla possibilità di derogare tramite la legge in questione al PPR ha ingenerato una grave situazione di incertezza negli operatori del settore e un diffuso malessere organizzativo nell’apparato amministrativo che si trova a dover decidere se applicare doverosamente l’indirizzo assessoriale o incorrere in una sicura illegittimità con le conseguenti responsabilità che ne derivano;

considerato che tale situazione non solo incide negativamente nella ottimale gestione dei procedimenti ma è foriera di comportare gravi responsabilità civili a carico dell’Amministrazione regionale, oltre che penali e amministrative a carico degli organi regionali che se ne siano resi responsabili,

chiedono di interrogare l’Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica per sapere:
1) se sia a conoscenza della situazione creatasi e non ritenga opportuno precisare che l’atto di indirizzo in questione e la legge regionale n. 1/2021 non possano derogare alle disposizioni del PPR per ripristinare la certezza del diritto;
2) se non ritenga necessario provvedere ad annullare l’atto di indirizzo in questione nella parte in cui possa essere interpretato nel senso che la legge regionale n. 1 del 2021 possa derogare alle disposizioni del Piano paesaggistico regionale;
3) quali provvedimenti intenda adottare per ripristinare in via generale la certezza del diritto e assicurare che l’istruttoria delle pratiche sia in linea con il dettato costituzionale e le previsioni del Piano paesaggistico regionale.

Cagliari, 4 giugno 2021

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