CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XVII Legislatura
Mozione n. 97
CAU – PORCU – COZZOLINO sulla richiesta di differenziazione temporale del periodo di chiusura della pesca dell’anguilla in Sardegna, nel rispetto dei principi di proporzionalitĂ , sussidiarietĂ e adeguatezza dell’azione dell’Unione europea.
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IL CONSIGLIO REGIONALE
VISTI:
– l’articolo 5 del Trattato sull’Unione europea, che sancisce i principi di sussidiarietĂ e proporzionalitĂ ;
– l’articolo 4, paragrafo 3, del Trattato sull’Unione europea, sul principio di leale cooperazione;
– il Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla politica comune della pesca;
– il Regolamento (CE) n. 1100/2007 del Consiglio, che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di anguilla europea (Anguilla anguilla);
– il Regolamento (UE) 2025/219 del Consiglio, che stabilisce per il 2025 le possibilitĂ di pesca applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero;
– il Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, relativo alla gestione sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo;
– il Regolamento (CE) n. 338/97, relativo alla protezione delle specie della fauna selvatica;
– la Direttiva 92/43/CEE (Direttiva Habitat) e la Direttiva 2000/60/CE (Direttiva quadro sulle acque);
– il decreto del Ministero dell’agricoltura, della sovranitĂ alimentare e delle foreste recante nuove disposizioni nazionali per la gestione della pesca dell’anguilla;
PREMESSO che:
– la gestione della pesca dell’anguilla è definita a livello sovranazionale nell’ambito della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM/FAO) ed è recepita dall’Unione europea mediante regolamenti annuali vincolanti;
– lo stock di anguilla del Mediterraneo è riconosciuto come stock unico a livello dell’Unione europea;
– la normativa europea prevede un periodo di chiusura della pesca dell’anguilla pari a sei mesi, finalizzato alla tutela della specie e alla salvaguardia della fase riproduttiva;
CONSIDERATO che:
– in attuazione dei regolamenti europei, il Ministero dell’agricoltura, della sovranitĂ alimentare e delle foreste ha individuato nel periodo compreso tra gennaio e giugno il fermo della pesca dell’anguilla;
– l’anguilla europea presenta comportamenti biologici e migratori differenziati in relazione alle condizioni ambientali locali, ai fattori antropici e ai cambiamenti climatici;
– negli stagni e nei sistemi lagunari della Sardegna l’arrivo dell’anguilla avviene prevalentemente nel mese di gennaio;
RILEVATO che:
– l’applicazione uniforme del periodo di chiusura gennaio–giugno determina in Sardegna il divieto di pesca proprio nel periodo di maggiore presenza della specie;
– tale applicazione risulta non pienamente proporzionata rispetto all’obiettivo di tutela dello stock, in quanto produce effetti socio-economici particolarmente gravosi per le marinerie e per i pescatori che operano nelle lagune e negli stagni regionali;
– una differenziazione temporale del periodo di fermo, a paritĂ di durata complessiva, consentirebbe di conseguire il medesimo obiettivo di conservazione, nel rispetto delle specificitĂ ambientali regionali;
– i piani di gestione dell’anguilla prevedono, oltre alle limitazioni dell’attivitĂ di pesca, anche misure strutturali quali il ripristino della continuitĂ ecologica, la realizzazione di scale di risalita e interventi di ripopolamento attivo;
– tali misure risultano non pienamente attuate nel territorio della Sardegna;
RITENUTO che:
– l’applicazione delle norme europee debba avvenire nel rispetto dei principi di proporzionalitĂ , sussidiarietĂ e adeguatezza, come sanciti dai Trattati dell’Unione europea;
– tali principi trovano applicazione nell’ambito delle modalitĂ di attuazione delle misure, senza incidere sugli obiettivi di conservazione fissati dall’Unione europea;
– la Regione, nel quadro della leale cooperazione istituzionale, debba rappresentare allo Stato le proprie specificitĂ ambientali, produttive e socio-economiche,
impegna la Presidente della Regione e la Giunta regionale
1) ad avviare un’interlocuzione formale con il Ministero dell’agricoltura, della sovranitĂ alimentare e delle foreste, finalizzata a richiedere una differenziazione temporale del periodo di chiusura della pesca dell’anguilla in Sardegna, ferma restando la durata complessiva di sei mesi prevista dalla normativa europea;
2) a sostenere, in sede nazionale ed europea, l’applicazione delle misure di gestione dello stock di anguilla secondo criteri di proporzionalitĂ , adeguatezza e flessibilitĂ territoriale;
3) a sollecitare l’attuazione integrale, nel territorio regionale, delle misure strutturali previste dai piani di gestione dell’anguilla;
4) a riferire periodicamente al Consiglio regionale sugli esiti dell’interlocuzione istituzionale.
Cagliari, 4 febbraio 2026