MOZIONE N. 63

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

XVII Legislatura

Mozione n. 63

SOLINAS Antonio – FUNDONI – DERIU – CORRIAS – PIANO – PILURZU – PISCEDDA – SORU – SPANO, sulla richiesta urgente al Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste circa la possibilità di destinare parte dei fondi del Piano di sviluppo rurale ai ristori a favore degli allevatori per far fronte ai danni derivanti dalla dermatite nodulare contagiosa (Lumpy skin disease, LSD).

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IL CONSIGLIO REGIONALE

PREMESSO che:
– la dermatite nodulare contagiosa (Lumpy skin disease, LSD) è una malattia virale altamente contagiosa, classificata come “malattia di categoria A” ai sensi del Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale (normativa in materia di sanità animale);
– l’agente eziologico è un Capripoxvirus, non trasmissibile all’uomo, ma potenzialmente devastante per il comparto bovino per l’impatto sanitario, produttivo e commerciale;

VISTI:
– il Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i Regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013, (PAC 2023-2027), che disciplina l’uso del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
– il Regolamento (UE) 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, in particolare gli articoli 18 e 19 che disciplinano le possibilità per gli Stati membri di attivare misure per aiutare le aziende a fronteggiare eventi eccezionali come epidemie animali, fitopatie o catastrofi naturali;
– il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);
– l’articolo 9 paragrafo 1, lettera a), del Regolamento (UE) 2016/429, riguardante le malattie che non si manifestano normalmente nell’Unione europea e che, non appena individuate, richiedono l’adozione immediata di misure di eradicazione;
– l’articolo 61, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (UE) 2016/429 che, in caso di focolaio di una malattia elencata all’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), in animali detenuti, prevede, tra le altre misure, l’applicazione di restrizioni sui movimenti delle persone, degli animali, o di qualsiasi altro materiale o sostanza che potrebbe essere contaminato e contribuire alla diffusione della malattia elencata, e l’abbattimento ed eliminazione o macellazione degli animali che potrebbero essere contaminati o contribuire alla diffusione della malattia elencata;
– il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136 (Attuazione dell’articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all’uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016);

CONSIDERATO che:
– il primo caso in Sardegna è stato rilevato il 21 giugno 2025, in un allevamento in provincia di Nuoro, e che, allo stato attuale, i dati regionali indicano, su una popolazione totale di circa 260.000 bovini, all’incirca 5.000 capi malati, e oltre 1.800 bovini a rischio abbattimento, ma che i numeri relativi all’epidemia sono in rapida e quotidiana evoluzione;
– in conseguenza di ciò, la Regione ha attivato zone di protezione (20 km) e sorveglianza (50 km) intorno ai focolai individuati, con restrizioni di movimentazione e controlli veterinari intensivi, e che la superficie sulla quale sussistono suddette zone non è più circoscritta alla sola provincia di Nuoro, ma interessa l’intero territorio regionale;
– i focolai confermati risultano altresì in crescita, con conseguente blocco temporaneo dell’export animale e applicazione delle misure di cui sopra in un numero crescente di allevamenti, dal momento che la trasmissione avviene prevalentemente attraverso vettori ematofagi (zanzare, tafani, zecche, ma anche mosche comuni), rendendo il contagio rapido e difficilmente contenibile, specialmente in contesti di allevamento allo stato brado, come avviene diffusamente in Sardegna;

APPURATO che:
– in occasione dell’emergenza causata dalla diffusione della peste suina africana (PSA) in Emilia-Romagna, la Regione ha ottenuto, in coordinamento con il Ministero dell’agricoltura e con il via libera della Commissione europea, la modifica del Programma di sviluppo rurale 2014-2022, al fine di destinare parte delle risorse del FEASR a misure straordinarie di ristoro e biosicurezza;
– analoghe deroghe e rimodulazioni del PSR sono state già approvate in altri contesti europei per gestire emergenze veterinarie (per esempio l’influenza aviaria), con utilizzo tempestivo dei fondi comunitari per il ristoro delle aziende agricole colpite, in piena conformità con la normativa europea vigente;

RITENUTO che:
– la diffusione della dermatite nodulare bovina in Sardegna stia comportando gravissime ricadute economiche per le aziende zootecniche locali, sia per effetto diretto delle perdite di capi e della riduzione della produttività, sia per effetto indiretto delle restrizioni alla movimentazione, alla commercializzazione e all’export, con particolare impatto sui soggetti economicamente più fragili;
– il protrarsi dell’emergenza rischi di compromettere la sostenibilità dell’intero comparto bovino sardo, sia a causa dell’abbattimento obbligatorio di capi infetti o sospetti, sia per i vincoli imposti agli allevamenti situati nelle aree di protezione e sorveglianza, i quali, pur non registrando casi clinici, risultano penalizzati da misure restrittive generalizzate;
– il patrimonio genetico dei capi allevati in Sardegna sia frutto di decenni di selezione zootecnica orientata alla valorizzazione delle razze autoctone, all’adattamento alle specifiche condizioni agro-climatiche regionali e al miglioramento della produttività (latte, carne), e che l’abbattimento indiscriminato rischi di compromettere irrimediabilmente tali sforzi, vanificando investimenti pubblici e privati in miglioramento genetico;
– le aziende coinvolte stiano subendo gravi perdite economiche dirette e indirette, sia per il mancato reddito da vendita di capi e prodotti, sia per i costi aggiuntivi legati alla gestione sanitaria, alla perdita di valore genetico, alla limitazione delle attività commerciali e al blocco dell’esportazione (pari a oltre 8.000 vitelli l’anno), in un momento in cui molte di esse faticano già a garantire la continuità aziendale;
– la disponibilità di fondi europei dedicati allo sviluppo rurale (PSR), già utilizzati in altri contesti regionali e per altre emergenze sanitarie (come la peste suina africana in Emilia-Romagna), rappresenti una leva utile e immediata per attivare misure straordinarie di ristoro economico e di contenimento, in conformità alla normativa europea vigente,

impegna la Presidente della Regione

ad attivarsi con urgenza al fine di chiedere al Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste la possibilità di rimodulare parte delle risorse del PSR 2021-2027 per finanziare misure urgenti di ristoro agli allevatori sardi colpiti dalla dermatite nodulare contagiosa (Lumpy skin disease, LSD) e interventi strutturali e operativi di contenimento e prevenzione, come già avvenuto in Emilia-Romagna in risposta all’emergenza da peste suina africana.

Cagliari, 28 luglio 2025

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