MOZIONE N. 52

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

XVII Legislatura

Mozione n. 52

DERIU – CIUSA – PORCU – ORRÙ – AGUS – PIZZUTO – COCCO sulla necessità che la Regione presenti un ulteriore ricorso per conflitto di attribuzione tra enti dinnanzi alla Corte costituzionale ai sensi dell’articolo 134 della Costituzione e degli articoli dal 39 al 42 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), nella vicenda relativa alla prospettata decadenza della Presidente della Regione conseguente alla sentenza del Tribunale di Cagliari n.848/2025.

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IL CONSIGLIO REGIONALE

PREMESSO che in data 22 maggio 2025 il Tribunale civile di Cagliari ha emesso la sentenza n. 848 del 2025;

CONSIDERATO che la detta sentenza, appena prima del dispositivo, pur precisando da un lato di non essere competente a «pronunciare l’eventuale decadenza della ricorrente, essendo tale competenza rimessa dalla legge al Consiglio regionale, aggiunge però, dall’altro lato, che il proprio «vaglio» in ordine alla violazione delle norme sulle spese elettorali «rimane insindacabile dal Consiglio regionale», il quale dunque «assumerà le sue determinazioni sulla decadenza, tenendo fermo quanto accertato in questa sede»;

OSSERVATO che l’articolo 2909 c.c., nel disporre che «l’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa» sancisce che la sentenza non dispiega i suoi effetti nei confronti dei terzi (res inter alios iudicata tertio neque nocet neque prodest), poiché per l’appunto l’accertamento disposto dalla sentenza «fa stato tra le parti», cioè, vincola soltanto le parti del processo;

EVIDENZIATO che nel caso di specie né il Consiglio regionale sardo né qualsiasi altro organo regionale era una parte del giudizio svoltosi dinanzi al tribunale cagliaritano, sicché il «vaglio insindacabile» operato dalla detta pronuncia non può intimare alcunché al Consiglio;

VALUTATO che la pretesa suddetta del Tribunale di Cagliari costituisce una lesione palese della sfera di competenza del Consiglio regionale della Sardegna, poiché è manifestamente esorbitante dalle attribuzioni del potere giudiziario che l’attività di accertamento giurisdizionale preceda le determinazioni consiliari e in assenza di una loro impugnazione, dovendosi invero l’intervento giurisdizionale prodursi “a valle” di un’attività consiliare e avendo avuto come oggetto di giudizio proprio quest’attività, e non già realizzarsi “a monte”, prima che il Consiglio abbia operato il proprio vaglio;

RITENUTO che il potere giudiziario non può avanzare la pretesa di indirizzare, con una sentenza resa in un processo civile, l’attività amministrativa futura dell’assemblea rappresentativa regionale, vincolandola previamente a quanto già accertato nella sentenza e con ciò coartando sul nascere l’attività consiliare futura di accertamento e qualificazione giuridica dei fatti;

CONSIDERATO infine che la suddetta sentenza 848/2025 pone in essere, per le ragioni suddette, un’ipotesi di “cattivo esercizio del potere”, che interferisce indebitamente sulle prerogative consiliari per come stabilite dal norme di rango costituzionale, legislativo e regolamentare interno, giustificando con ciò il rimedio del conflitto di attribuzioni tra Stato e Regione da proporsi dinanzi alla Corte costituzionale,

impegna la Giunta regionale

1) a deliberare tempestivamente la proposizione di un ricorso della Regione dinnanzi alla Corte costituzionale per conflitto di attribuzioni tra enti, ai sensi dell’articolo 134 della Costituzione e degli articoli dal 39 al 42 della legge 11 marzo 1953, n. 87, al fine di ottenere una pronuncia a tutela della posizione e delle prerogative costituzionali del Consiglio regionale della Sardegna di direzione;
2) a presentare il suddetto ricorso entro il termine del 22 luglio 2025 previsto a pena di decadenza.

Cagliari, 12 giugno 2025

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