MOZIONE N. 109

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

XVII Legislatura

Mozione n. 109

MULA – TRUZZU – PIGA – MELONI Corrado – CERA – FLORIS – MASALA – RUBIU – SORGIA – USAI, in merito alla sospensione del disciplinare dei barracellari e l’istituzione di un tavolo tecnico per la risoluzione delle problematiche relative all’istituto delle compagnie barracellari in Sardegna.

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IL CONSIGLIO REGIONALE

PREMESSO che:
– le compagnie barracellari costituiscono un’antica e fondamentale istituzione di polizia rurale in Sardegna, disciplinata dalla legge regionale 15 luglio 1988, n. 25 (Organizzazione e funzionamento delle compagnie barracellari), e dal decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Sardegna in riferimento alla legge 22 luglio 1975, n. 382 e al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616), con attribuzioni di vigilanza ambientale, polizia rurale e protezione civile, svolgendo un ruolo essenziale per la sicurezza del territorio e l’ordine pubblico rurale;
– il decreto dell’Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica 7 dicembre 2018, n. 17 (L.R. 15 luglio 1988, n. 25, art. 13, c.6 e L.R. 3 marzo 2017, n.2. Approvazione del “Disciplinare divise e segni distintivi di riconoscimento e di grado delle Compagnie barracellari”), ha emanato un disciplinare tecnico in materia di divise, segni distintivi e veicoli operativi, ma che lo stesso è gravemente viziato da numerose criticità tecniche e giuridiche, come evidenziato dalle sigle sindacali CORBAR, SAB e UIB nella diffida formale notificata alla Presidenza della Regione, al Consiglio regionale e all’Assessorato agli enti locali, finanze e urbanistica;
– tali criticità includono:
-violazioni di norme imperative in materia di sicurezza stradale e pubblica incolumità (Regolamento ECE/ONU n. 104 recepito con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 27 dicembre 2004 (Norme di omologazione e di installazione degli evidenziatori retroriflettenti per la segnalazione dei veicoli pesanti e lunghi e dei loro rimorchi); decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), per omessa conformità delle livree veicolari a standard di rifrangenza e visibilità, con rischi per operatori e utenza in interventi notturni;
-errata qualificazione giuridica dei veicoli operativi, in contrasto con la legge regionale n. 25 del 1988, con l’articolo 177 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e con la giurisprudenza consolidata (Cass. civ., Sez. I, 25 giugno 2002, n. 9253), declassandoli a mere attrezzature di protezione civile anziché mezzi di polizia rurale, con confusione cromatica (giallo/verde) rispetto al Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione sarda (CFVA) e pregiudizio rispetto alle prerogative operative;
-illogicità cromatiche e gerarchiche nelle divise (codici Pantone verde 349 e grigio-marrone 405, neologismi come “Sotto Ufficiali”, fregi anacronistici), in violazione dei principi di economicità, buon andamento e decoro istituzionale (articolo 2087 codice civile);
-omessa previsione di dotazioni di autodifesa essenziali, esponendo i barracelli a rischi inconcepibili e traslando la responsabilità sui comandanti;
-illegittimo trattamento di dati sensibili (gruppo sanguigno sui tesserini), in palese violazione del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (articolo 9 del GDPR);
– le scriventi sigle hanno proclamato lo stato di agitazione di tutte le compagnie aderenti, diffidando l’Amministrazione dal proseguire nell’applicazione del disciplinare e richiedendo la sospensione immediata e l’attivazione di un tavolo tecnico permanente ex articolo 33 della legge regionale n. 25 del 1988, senza ricevere riscontro alcuno;
– da anni le compagnie sollecitano chiarimenti su tematiche delicate (responsabilità dei comandanti, sicurezza, operazioni), ma ricevono solo silenzi, telefonate minacciose/arroganti o divieti di interlocuzione diretta (solo tramite comuni), ledendo la dignità professionale e l’efficacia operativa del comparto;

CONSIDERATO che:
– tale situazione genera un corto circuito normativo, espone migliaia di barracelli a rischi ingiustificati, compromette l’immagine istituzionale e vanifica i contributi pubblici erogati, in violazione del principio di ragionevolezza e adeguatezza degli atti amministrativi;
– la disparità di trattamento rispetto ad altri corpi (polizia locale, CFVA) è inaccettabile, e che l’assenza di un contraddittorio tecnico mina il dialogo con le rappresentanze, come previsto dalla legge regionale n. 25 del 1988;
– urge intervenire per salvaguardare un’istituzione storica sarda, garantendo sicurezza, legalità e efficienza operativa;

TENUTO CONTO CHE:
– già nella scorsa legislatura è stato intrapreso un percorso di modifica della legge regionale n. 25 del 1988 attraverso una serie di incontri tra i rappresentanti delle compagnie barracellari e i sindacati;
– suddetti incontri avevano tracciato una prima versione di massima della legge senza però aver concluso l’iter necessario per l’approvazione del testo,

impegna la Presidente della Regione e l’Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica

1) a sospendere con immediatezza l’efficacia del decreto dell’Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica n. 17 del 2018 e del relativo disciplinare tecnico, mediante apposito atto amministrativo;
2) ad attivare, entro 15 giorni, un tavolo tecnico permanente, con coinvolgimento vincolante delle sigle CORBAR, SAB, UIB e di esperti del settore, per la redazione di un nuovo disciplinare rivisto (divise, veicoli, segni distintivi, dotazioni di sicurezza) e per l’aggiornamento della legge regionale n. 25 del 1988, dando attuazione all’articolo 33;
3) a fornire chiarimenti formali entro 30 giorni su tutte le istanze pendenti delle compagnie, astenendosi da condotte vessatorie o minacce e promuovendo un canale diretto di interlocuzione;
4) a riprendere il lavoro fatto nella scorsa legislatura con il supporto delle compagnie barracellari e i sindacati per addivenire ad una revisione della legge regionale n. 25 del 1988;
5) a relazionare al Consiglio regionale sui risultati del tavolo entro 6 mesi.

Cagliari, 13 marzo 2026

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