CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XVII Legislatura
Mozione n. 104
DERIU – TRUZZU – CIUSA – SCHIRRU – COCCIU – PORCU – ORRU’ – PIZZUTO – COCCO – PERU – TICCA, per la revisione della disciplina sull’origine doganale dei prodotti agricoli e alimentari.
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IL CONSIGLIO REGIONALE
VISTI gli articoli 59-63 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione;
VISTO, in particolare, l’articolo 60, paragrafo 1 del regolamento citato, secondo cui le merci interamente ottenute in un unico paese o territorio sono considerate originarie di tale paese o territorio;
VISTO, altresì, l’articolo 60, paragrafo 2, ai sensi del quale le merci alla cui produzione contribuiscono due o più paesi o territori sono considerate originarie del paese o territorio in cui hanno subito l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, effettuata presso un’impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione;
VISTI gli articoli 31-36 e l’allegato 22-01 del regolamento delegato (UE) n. 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell’Unione (GU L 343 del 29.12.2015);
CONSIDERATO che il criterio dell’origine non preferenziale di cui al menzionato articolo 60 consente di stabilire la nazionalità “economica” delle merci scambiate nel commercio ed è utilizzato per garantire l’applicazione uniforme della tariffa doganale comune nonché di tutti gli altri provvedimenti adottati, per l’importazione o l’esportazione delle merci, dall’Unione o dagli Stati membri;
PRESO ATTO che non sono state ancora elaborate regole specifiche e univoche per la determinazione dell’origine doganale dei prodotti agricoli e alimentari salva la distinzione rispetto al luogo di provenienza, inteso, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) n. 1169/2011, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011 (relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione) come quello da cui proviene l’alimento;
VALUTATO che le regole che conferiscono l’origine in base all’ultimo paese di produzione contribuiscono, con riguardo ai prodotti agroalimentari, a generare disorientamento nel consumatore rispetto alla individuazione del luogo di origine;
RICONOSCIUTO che la disciplina doganale di cui trattasi non concerne il contenuto dell’informazione destinata ai consumatori mediante l’etichettatura, limitandosi a consentire l’identificazione e la classificazione delle merci nei rapporti internazionali in forza di un unico codice numerico universalmente comprensibile;
PRESO ATTO che la giurisprudenza nazionale ed europea riconosce nella disciplina dell’origine doganale una norma di natura fiscale che non permette, tuttavia, di fornire ai consumatori informazioni trasparenti per una corretta individuazione della provenienza geografica;
PRESO ATTO, altresì, dei rischi economici e reputazionali derivanti dalla commercializzazione di alimenti etichettati come made in Italy, realizzati con ingredienti provenienti da altri paesi ma che in Italia hanno subito soltanto l’ultima trasformazione sostanziale o economicamente giustificata;
PRESO ATTO che, sebbene, ai sensi delle norme doganali, le operazioni minime o non economicamente giustificate non hanno alcuna rilevanza ai fini dell’attribuzione dell’origine, nondimeno tali norme risultano inadeguate ed insufficienti ad evitare i casi di falsa evocazione dell’origine dei prodotti che costituiscono il patrimonio agroalimentare italiano,
impegna la Presidente della Regione
1) a promuovere tutte le azioni necessarie presso le competenti sedi istituzionali eurounitarie, anche tramite il Comitato europeo delle Regioni, affinché sia avviata la procedura di modifica della disciplina sull’origine del codice doganale e, in particolare, attraverso la revisione dell’articolo 60 del regolamento (UE) n. 952/2013, finalizzata all’esclusione dei prodotti agricoli e alimentari dall’ambito di applicazione della stessa e conseguentemente al fine di prevedere quale esclusivo criterio di individuazione dell’origine dei prodotti in parola l’indicazione del luogo di provenienza di cui al regolamento (UE) n. 1169/2011, per garantire la trasparenza e la corretta informazione ai consumatori;
2) a intraprendere le opportune interlocuzioni con i parlamentari europei eletti nella circoscrizione di pertinenza della Regione affinché gli stessi siano resi edotti dell’iniziativa di cui alla presente deliberazione sensibilizzandoli circa l’importanza della modifica della disciplina sull’origine doganale nel senso sopra riportato;
3) ad attivarsi nell’ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome con il medesimo obiettivo di cui ai precedenti punti.
Cagliari, 5 marzo 2026