CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XVII Legislatura
Interrogazione n. 335/A
(pervenuta risposta scritta in data 01/11/2025)
INTERROGAZIONE COCCIU – MAIELI – PIRAS, con richiesta di risposta scritta, in merito valutazioni del personale nell’Agenzia LAORE nelle procedure di progressione professionale 2024 con le evidenti anomalie e conseguenti richieste di chiarimento.
***************
I sottoscritti,
PREMESSO che:
– l’Agenzia regionale per l’attuazione dei programmi in campo agricolo e per lo sviluppo rurale (LAORE) Sardegna ha sottoscritto il Contratto collettivo integrativo (CCI) per le progressioni professionali non dirigenti in data 31 dicembre 2024 e che tale contratto regolamenta anche le progressioni per gli anni 2024-2026;
– nel contratto si fa riferimento all’applicazione dell'”Accordo sulle progressioni professionali sottoscritto il 10 e 18 novembre 2009″, noto come Accordo Quadro, da cui derivano i criteri di valutazione e le modalità di progressione, valido per tutto il sistema Regione;
– secondo diverse segnalazioni dei lavoratori e delle Organizzazioni sindacali (OO.SS.) pervenute agli scriventi, alcune valutazioni effettuate dai dirigenti dell’Agenzia sono state modificate successivamente, con rivalutazioni al ribasso, in assenza di trasparenza e di adeguato contraddittorio;
VISTO che:
– l’Accordo Quadro del 2009 prevede all’articolo 17 che la valutazione del personale debba essere espressa dal dirigente di servizio e “convalidata” dal direttore generale, senza che quest’ultimo abbia il potere di ridiscutere, a piacimento, i giudizi espressi dai dirigenti di reparto;
– l’accordo integrativo del 31 dicembre 2024 prevede che la valutazione sia una rappresentazione coerente della “storia” lavorativa dell’ultimo triennio, proprio per prevenire qualsiasi valutazione arbitraria in sede di progressioni;
– non risulta evidente, nelle comunicazioni ufficiali dell’Agenzia, una motivazione chiara e articolata che giustifichi le rivalutazioni retroattive delle schede, né la comunicazione preventiva ai dipendenti e ai sindacati di tali “verifiche”;
– l’articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 214 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) sul procedimento amministrativo prevede il diritto al contraddittorio e alla partecipazione prima dell’adozione di atti modificativi;
– analogamente l’articolo 19, per quanto concerne gli obblighi dirigenziali, del Codice di comportamento del personale del sistema Regione e delle società partecipate della Regione, al comma 5 dispone espressamente che “Il personale dirigente cura il benessere organizzativo nella struttura a cui è preposto, (…) favorendo momenti di dialogo e attivandosi personalmente e presso i competenti uffici e organi affinché siano rimosse situazioni di disagio. Assume iniziative finalizzate alla circolazione delle informazioni (…)”;
CONSIDERATO che:
– la Direzione generale di LAORE, con la circolare n. 5824 del 17 gennaio 2025, ha adottato una procedura per l’attribuzione delle progressioni professionali completamente differente rispetto alle altre quattordici Direzioni generali sede di contrattazione ed in cui sono stati siglati entro il 31 dicembre 2025 i contratti integrativi per le progressioni professionali sostanzialmente identici a quelli LAORE;
– la procedura così delineata è stata contestata da tutte le OO.SS. maggiormente rappresentative in quanto non conforme alle procedure di valutazione del personale previste dal Contratto collettivo regionale di lavoro (CCRL) in vigore;
– dopo le prime valutazioni dirigenziali adottate nel mese di marzo – aprile 2025, successivamente, in data 9 luglio ultimo scorso, a seguito delle indicazioni ricevute dalla Direzione generale con nota interna che non è stata resa nota né al personale né alle organizzazioni sindacali, la Direttrice generale ha imposto ai Direttori di servizio, una revisione al ribasso delle valutazioni espresse nei mesi precedenti, “al fine di garantire l’omogeneità delle valutazioni tra tutti i servizi dell’Agenzia e il rispetto dei criteri stabiliti dal Codice della crisi d’impresa (CCI) (…) secondo la giurisprudenza della Cassazione richiamata nella nota succitata;
– sono state apportate rivalutazioni al ribasso, favorendo in modo fin troppo evidente alcuni di-pendenti inizialmente esclusi, ma sostenuti da fattori esterni alla reale valutazione meritocratica. Tali modifiche, operate da più dirigenti, anche ad interim, hanno riguardato il periodo 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2024 e hanno alterato le valutazioni già espresse dal precedente dirigente, nonostante il nuovo dirigente non avesse alcuna effettiva conoscenza delle performance dei colleghi oggetto di revisione;
– dette valutazioni sono particolarmente gravi in quanto evidenziano non solo un’azione discrezionale, ma potenzialmente una decisione mirata a “sgonfiare” le valutazioni di alcuni colleghi a scapito di altri ed eventualmente negare i benefici delle progressioni ai colleghi a cui sono state riviste al ribasso le valutazioni;
– non è stata pubblicata una graduatoria “in chiaro”, ossia con tutti i nominativi, finale, come avvenuto recentemente in altri enti simili (es. AGRIS) e contrariamente a quanto previsto dai principi di trasparenza;
– l’uso delle note interne prot. n. 55466 (8 luglio 2025), n. 55666, n. 55668 (9 luglio 2025) e simili, senza formalizzazione in atto deliberativo (delibera, determina, disposizione), appaiono come un abuso di potere della dirigenza, in quanto tali note paiono indirizzi interni, non atti vincolanti e non giustificano la modifica retroattiva delle schede di valutazione;
– sembra essere stata richiamata una presunta “giurisprudenza della Cassazione” a supporto delle rivalutazioni, ma non è chiaro a quale sentenza specifica la direzione generale faccia riferimento e come mai questa giurisprudenza non sia stata resa nota ai sindacati o ai lavoratori interessati;
RILEVATO che:
– la mancanza di documentazione ufficiale, come verbali, delibere, griglie d’interpretazione, relativa alla riunione del 5 febbraio 2025, così come richiamata nelle note di luglio 2025, impedisce di verificare la legittimità dei criteri dichiarati dall’Agenzia;
– l’eventuale applicazione retroattiva di modifiche valutative senza un formale procedimento di autotutela può configurarsi come una violazione dei diritti dei dipendenti, oltre che dei principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza;
– la trasparenza amministrativa richiede che siano pubblicati, per i procedimenti di valutazione e progressione, tutti i criteri, le griglie, i documenti di indirizzo, le note interne e le graduatorie, al fine di garantire la legittimità e la correttezza del processo;
RITENUTO che:
– il comportamento dell’Agenzia, se non adeguatamente giustificato e trasparente, mina la fiducia dei dipendenti nei processi di valutazione e crescita professionale;
– la direzione generale dell’Agenzia dovrebbe assumersi la responsabilità di chiarire pubblicamente ogni passaggio, anche in sede di confronto formale con le OO.SS. e con i dipendenti;
– il Consiglio regionale ha il dovere di vigilare su un ente che gestisce risorse umane pubbliche e su un processo che riguarda la valorizzazione del merito e dei diritti del personale;
chiedono di interrogare la Presidente della Regione e l’Assessore regionale dell’agricoltura e riforma agro-pastorale per sapere:
1) se corrisponda al vero che le schede di valutazione originarie, marzo-aprile 2025, siano state modificate successivamente e senza un formale procedimento di autotutela e senza garantire il contraddittorio previsto dalla legge n. 241 del 1990. In caso affermativo, su quali basi giuridiche e regolamentari l’Agenzia ha deciso di procedere, e con quali atti ufficiali;
2) per quale motivo non sono stati pubblicati:
a) le note interne prot. n. 55466, n. 55666, n. 55668 e altre analoghe, su cui si sono basate le rimodulazioni;
b) i criteri operativi, le griglie di valutazione effettivamente utilizzate per la rivalutazione;
c) eventuali verbali o relazioni della riunione del 5 febbraio 2025, che la direzione generale richiama come momento di definizione di principi e criteri;
3) quanti dipendenti saranno, infine, inclusi nella graduatoria finale per le progressioni professionali 2024, dopo la rivalutazione e con quali risorse economiche (stanziamenti per il 2024 e prospettive per il 2025 ed il 2026);
4) se la direzione generale intenda annullare le schede di valutazione rimodulate, ripristinando quelle originarie e intraprendere un nuovo procedimento che rispetti trasparenza, contraddittorio, regole contrattuali e criteri meritocratici;
5) se siano state verificate eventuali responsabilità dirigenziali o amministrativo-contabili connesse alle modifiche retroattive, in funzione di garantire il buon andamento amministrativo e la correttezza del processo;
6) se l’Agenzia intenda adottare misure strutturali per garantire che in futuro le progressioni professionali avvengano nel pieno rispetto del CCI, del contratto quadro, dei principi meritocratici e con la massima pubblicizzazione di criteri, punteggi, graduatorie e decisioni.
Cagliari, 20 novembre 2025