INTERPELLANZA N. 10/A

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

XVII Legislatura

Interpellanza n. 10/A

FUNDONI – DERIU – CORRIAS – PIANO – PILURZU – PISCEDDA – SAU – SOLINAS Antonio – SORU, sul recepimento del documento rappresentativo del profilo di competenza del coordinatore appartenente alle professioni sanitarie.

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I sottoscritti,

PREMESSO che:
– la legge 1 febbraio 2006, n. 43 (Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l’istituzione dei relativi ordini professionali), è la norma dell’ordinamento italiano che disciplina le professioni sanitarie, stabilendo la delega al Governo per l’istituzione degli ordini professionali relativi alle figure sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione. La legge, inoltre, prevede l’istituzione della funzione di coordinamento, per la quale, all’articolo 6, individua specifici requisiti e dispone che i criteri e le modalità per l’attivazione di dette funzioni siano definiti con un accordo tra Governo, regioni e province autonome;
– la Regione ha avviato l’iter per la definizione del profilo di competenza del coordinatore appartenente alle professioni sanitarie, con l’obiettivo di stabilire i requisiti necessari e le funzioni proprie di tale ruolo gestionale, delineandone mansioni, responsabilità e competenze indispensabili per un efficace svolgimento nel contesto sanitario regionale;
– a tal fine, nell’anno 2020 è stato costituito un gruppo di lavoro composto da rappresentanti dell’Ufficio di gabinetto, dai dirigenti dei servizi delle professioni sanitarie, dalla Presidente del coordinamento nazionale dei caposala della Regione, da componenti del direttivo regionale e da un esperto in evidence-based practice. Il gruppo ha operato su mandato specifico per approfondire le tematiche inerenti alla funzione del coordinatore, identificando le relative aree di attività sulla base delle fonti normative vigenti;
– in data 9 dicembre 2021, gli ordini professionali sono stati convocati dall’Assessorato regionale dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale per la presentazione della bozza del documento del coordinatore delle professioni sanitarie della Regione e, successivamente, dopo l’analisi delle criticità e dei rilievi pervenuti, in data 18 maggio 2022 si è proceduto alla stesura definitiva del documento;

CONSIDERATA:
– l’evoluzione dei servizi sanitari, la crescente complessità dei modelli organizzativi, la multidisciplinarietà e le nuove esigenze gestionali rendono indispensabile una definizione strutturata del profilo professionale del coordinatore delle professioni sanitarie, figura cardine nella gestione dei processi assistenziali integrati;
– la complessità dei servizi, l’organizzazione dei processi gestionali e l’introduzione di nuovi modelli assistenziali orientati alla centralità del paziente hanno consolidato il ruolo del coordinatore, elemento determinante per il raggiungimento degli obiettivi di salute nel sistema sanitario della Regione;
– tale profilo si articola in sei aree di attività e responsabilità fondamentali, che ne definiscono competenze, funzioni e ambiti di intervento strategico nella programmazione, gestione e valutazione dei processi assistenziali:
1) pianificazione e gestione delle attività professionali-lavorative: organizza i processi assistenziali considerando complessità e carichi di lavoro, partecipa alla programmazione del budget, promuove la continuità e l’umanizzazione delle cure, favorisce l’integrazione tra servizi e l’adozione dell’Evidence Based Practice (EBP);
2) pianificazione e gestione dell’innovazione, sviluppo e formazione: introduce modelli organizzativi innovativi, promuove la multidisciplinarietà, valorizza le competenze professionali, individua aree di miglioramento e supporta la formazione continua del personale;
3) gestione del personale: stima il fabbisogno di personale, programma presenze e assenze, organizza percorsi di inserimento, valuta le performance e promuove il benessere organizzativo, valorizzando i professionisti esperti;
4) costruzione delle relazioni collaborative e interpersonali: promuove il lavoro d’equipe, gestisce i conflitti, coordina la comunicazione interna ed esterna e favorisce rapporti di collaborazione tra servizi;
5) gestione delle risorse materiali e delle tecnologie: coordina l’approvvigionamento, valuta e monitora l’utilizzo di materiali e tecnologie, partecipa alla definizione dei capitolati di gara e supervisiona i servizi esternalizzati;
6) gestione della sicurezza: esercita la funzione di preposto, promuove la cultura della sicurezza e la segnalazione degli eventi critici, partecipa alla valutazione dei rischi e adotta misure preventive e correttive per la sicurezza di utenti e operatori;

RILEVATA:
– la necessità, da parte delle aziende sanitarie della Regione, di adottare un piano unitario ispirato al profilo di competenza del coordinatore, assumendo come modello di riferimento quello approvato dalla Regione Veneto con deliberazione 23 febbraio 2016, n. 169 (Definizione del profilo di competenza del coordinatore appartenente alle professioni sanitarie nella Regione del Veneto), riconosciuto quale standard regionale;
– in tale prospettiva, il gruppo di lavoro, con la supervisione dell’Assessorato regionale competente, ha definito linee guida operative condivise, finalizzate alla piena valorizzazione e omogeneizzazione del ruolo del coordinatore all’interno delle diverse realtà aziendali del Servizio sanitario regionale, con l’obiettivo di:
a) uniformare le funzioni del coordinatore tra le diverse aziende sanitarie;
b) descrivere in modo puntuale le peculiarità del ruolo;
c) costruire strumenti coerenti di autovalutazione e valutazione;
d) valorizzare la funzione del coordinatore nel governo dei processi clinico-assistenziali,

chiedono di interpellare la Presidente della Regione e l’Assessore regionale dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale per sapere:

1) se intendano approvare il documento rappresentativo del profilo di competenza del coordinatore appartenente alle professioni sanitarie nella Regione, così come elaborato dal gruppo di lavoro costituito a tal fine;
2) se intendano garantire il core competence del profilo presentato attraverso un processo di formazione regionale, al fine di uniformare comportamenti aziendali coerenti e omogenei in tutte le aziende sanitarie della Regione.

Cagliari, 17 dicembre 2025

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