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Resoconto della seduta n. 146 del 21/01/2016

CXLVI Seduta

(ANTIMERIDIANA)

Giovedì 21 gennaio 2016

Presidenza del Presidente Gianfranco GANAU

La seduta è aperta alle ore 10 e 38.

FORMA DANIELA, Segretaria, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 14 gennaio 2016 (142), che è approvato.

Congedi

PRESIDENTE. Comunico che i consiglieri regionali Anna Maria Busia, Giorgio Oppi, Pietro Pittalis e Alessandro Unali hanno chiesto congedo per la seduta antimeridiana del 21 gennaio 2016.

Poiché non vi sono opposizioni, i congedi si intendono accordati.

Continuazione della discussione dell'articolato del disegno di legge: "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna". (176/A)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione dell'articolato del disegno di legge numero 176/A.

Passiamo all'esame dell'articolo 31. All'articolo 31 sono stati presentati gli emendamenti soppressivi totali numero 570, uguale al 1084, uguale al 1635, uguale al 1977. Il sostitutivo totale numero 2070. I soppressivi parziali numero 571, uguale al 1269, uguale al 1636, 572, 573, 574, uguale al 1270, uguale al 1637, 575, 576, 577, 578, uguale al 1271, uguale al 1638, 579 e 580.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 31 e dei relativi emendamenti:

Art. 31

Conferenza metropolitana

1. La conferenza metropolitana è composta dal sindaco metropolitano, che la convoca e la presiede e dai sindaci dei comuni appartenenti alla città metropolitana o da un loro delegato.

2. La conferenza metropolitana ha poteri propositivi e consultivi, secondo quanto disposto dallo statuto, nonché i poteri di cui al comma 3.

3. La conferenza metropolitana adotta o respinge lo statuto e le sue modifiche proposti dal consiglio metropolitano con i voti che rappresentano almeno un terzo dei comuni compresi nella città metropolitana e la maggioranza della popolazione complessivamente residente.

Emendamento soppressivo totale Christian Solinas

Articolo 31

L'articolo 31 è soppresso. (570)

Emendamento soppressivo totale Tunis - Pittalis - Cappellacci - Oscar Cherchi - Fasolino - Locci - Peru - Randazzo - Tedde - Tocco - Alessandra Zedda

Articolo 31

L'articolo 31 è soppresso. (1084)

Emendamento soppressivo totale Truzzu - Lampis

Articolo 31

L'articolo 31 è soppresso. (1635)

Emendamento soppressivo totale Deriu - Agus

Articolo 31

L'articolo 31 è soppresso. (1977)

Emendamento sostitutivo totale Tedde - Pittalis - Cappellacci - Cherchi Oscar - Fasolino - Locci - Peru - Randazzo - Tocco - Tunis - Zedda A

Articolo 31

L'articolo 31 è sostituito dal seguente:

Articolo 31

Conferenza metropolitana

La conferenza metropolitana è composta dal sindaco metropolitano, che la convoca e la presiede, e dai sindaci dei comuni appartenenti alla città metropolitana.

La conferenza metropolitana ha poteri propositivi e consultivi, secondo quanto disposto dallo statuto.

La conferenza metropolitana adotta o respinge lo statuto e le sue modifiche proposti dal consiglio metropolitano con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella città metropolitana e la maggioranza della popolazione complessivamente residente. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la conferenza metropolitana approva lo statuto.

Lo statuto determina le maggioranze per le deliberazioni della conferenza metropolitana. (2070)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas

Articolo 31

Il comma 1 dell'articolo 31 è soppresso. (571)

Emendamento soppressivo parziale Pittalis - Cappellacci - Oscar Cherchi - Fasolino - Locci - Peru - Randazzo - Tedde - Tocco - Tunis - Alessandra Zedda

Articolo 31

Il comma 1 dell'articolo 31 è soppresso. (1269)

Emendamento soppressivo parziale Truzzu - Lampis

Articolo 31

Il comma 1 dell'articolo 31 è soppresso. (1636)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas

Articolo 31

Al comma 1 sopprimere le parole: "che la convoca e la presiede". (572)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas

Articolo 31

Al comma 1 sopprimere le parole: "o da un loro delegato". (573)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas

Articolo 31

Il comma 2 dell'articolo 31 è soppresso. (574)

Emendamento soppressivo parziale Pittalis - Cappellacci - Oscar Cherchi - Fasolino - Locci - Peru - Randazzo - Tedde - Tocco - Tunis - Alessandra Zedda

Articolo 31

Il comma 2 dell'articolo 31 è soppresso. (1270)

Emendamento soppressivo parziale Truzzu - Lampis

Articolo 31

Il comma 2 dell'articolo 31 è soppresso. (1637)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas

Articolo 31

Al comma 2 sopprimere le parole: "propositivi e". (575)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas

Articolo 31

Al comma 2 sopprimere le parole: "e consultivi". (576)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas

Articolo 31

Al comma 2 sopprimere le parole: "o secondo quanto disposto dallo statuto, nonché i poteri di cui al comma 3". (577)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas

Articolo 31

Il comma 3 dell'articolo 31 è soppresso. (578)

Emendamento soppressivo parziale Pittalis - Cappellacci - Oscar Cherchi - Fasolino - Locci - Peru - Randazzo - Tedde - Tocco - Tunis - Alessandra Zedda

Articolo 31

Il comma 3 dell'articolo 31 è soppresso. (1271)

Emendamento soppressivo parziale Truzzu - Lampis

Articolo 31

Il comma 3 dell'articolo 31 è soppresso. (1638)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas

Articolo 31

Al comma 2 sopprimere le parole: "o respinge". (579)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas

Articolo 31

Al comma 2 sopprimere le parole: "e le sue modifiche". (580).).

PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Roberto Deriu, relatore di maggioranza.

DERIU ROBERTO (PD), relatore di maggioranza. La Commissione è favorevole alla soppressione dell'articolo.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

ERRIU CRISTIANO, Assessore tecnico degli enti locali, finanze ed urbanistica. Il parere è conforme a quello della Commissione.

PRESIDENTE. Metto in votazione gli emendamenti soppressivi totali numero 570, 1084, 1635 e 1977 uguali.

Ha domandato di parlare il consigliere Gianluigi Rubiu. Ne ha facoltà.

RUBIU GIANLUIGI (UDC Sardegna). Chiedo la votazione nominale.

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, degli emendamenti numero 570, 1084, 1635 e 1977, uguali.

(Segue la votazione)

Prendo atto che i consiglieri Cappellacci, Comandini, Dedoni, Manca Pier Mario, Tedde e Zedda Paolo hanno votato a favore e che il consigliere Randazzo ha votato contro.

Rispondono sì i consiglieri: Agus - Anedda - Cappellacci - Cherchi Augusto - Collu - Comandini - Congiu - Cossa - Cozzolino - Crisponi - Dedoni - Demontis - Deriu - Desini - Forma - Gaia - Lai - Ledda - Locci - Lotto - Manca Pier Mario - Moriconi - Perra - Pinna Rossella - Piscedda - Pizzuto - Ruggeri - Sabatini - Tatti - Tedde - Tendas - Usula - Zanchetta - Zedda Alessandra - Zedda Paolo.

Rispondono no i consiglieri: Floris - Lampis - Orrù - Peru - Pinna Giuseppino - Randazzo - Rubiu - Tocco - Truzzu - Tunis.

Si è astenuto il Presidente Ganau.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti 46

votanti 45

astenuti 1

maggioranza 23

favorevoli 35

contrari 10

(Il Consiglio approva).

Decadono tutti gli altri emendamenti presentati all'articolo 31.

Passiamo all'esame dell'articolo 32. All'articolo 32 sono stati presentati gli emendamenti soppressivi totali numero 581, uguale al 1085, uguale al 1639. I sostitutivi totali 1978 e 2047. I soppressivi parziali numero 582, uguale al 1272, uguale al 1640, 583, 584, 585, 2142, 586, uguale al 1273, uguale al 1641, 587, uguale al 1274, uguale al 1642, 588, 589, 590, 591, uguale al 1275, uguale al 1643, 592, 593, 594, 1276 uguale al 1644, 596, 597, 599, uguale al 1277, uguale al 1645, 600, 601, 602, uguale al 1278, uguale al 1646, 603, 604, 605, 606, uguale al 1279, uguale al 1647, 607, 608, 609, 610, uguale al 1280, uguale al 1648, 611, 612, 613, 614, uguale al 1281, uguale al 1649, 615, 616, 617, 618, uguale al 1282, uguale al 1650, 619, 620, 621, 622, uguale al 1283, uguale al 1651, 623, 624. I sostitutivi parziali numero 24, 2031 e 25. Gli aggiuntivi numero 2052 e 2066.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 32 e dei relativi emendamenti:

Art. 32

Funzioni della città metropolitana

1. A valere sulle risorse proprie e trasferite, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla città metropolitana sono attribuite le funzioni della Provincia di Cagliari per il proprio territorio, quelle proprie stabilite dalla presente legge o da altre leggi regionali, quelle attribuite alle unioni di comuni dalla presente legge e quelle eventualmente attribuite dai comuni facenti parte della città metropolitana.

2. La città metropolitana svolge le seguenti funzioni fondamentali:

a) adozione e aggiornamento annuale del piano strategico di sviluppo del territorio metropolitano, che costituisce atto di indirizzo per l'ente e per l'esercizio delle funzioni dei comuni anche in relazione all'esercizio di funzioni delegate o assegnate dalla Regione;

b) elaborazione, in coerenza con il piano strategico, dello strumento di pianificazione generale della città metropolitana al quale gli strumenti generali dei singoli comuni si coordinano, secondo le disposizioni della legge di governo del territorio;

c) promozione e gestione in forma integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione di interesse della città metropolitana;

d) cura delle relazioni istituzionali afferenti al proprio livello, ivi comprese quelle con le città e le aree metropolitane europee;

e) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici e organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano;

f) mobilità e viabilità, anche assicurando la compatibilità e la coerenza della pianificazione urbanistica comunale nell'ambito metropolitano;

g) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale, anche assicurando sostegno e supporto alle attività economiche e di ricerca innovative e coerenti con la vocazione della città metropolitana come delineata nel piano strategico;

h) promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito metropolitano;

i) d'intesa con i comuni interessati può esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive;

j) assicura la soluzione delle controversie di carattere patrimoniale o finanziario in atto con i comuni che in passato facevano parte del Comune di Cagliari.

Emendamento soppressivo totale Christian Solinas

Articolo 32

L'articolo 32 è soppresso. (581)

Emendamento soppressivo totale Tunis - Pittalis - Cappellacci - Oscar Cherchi - Fasolino - Locci - Peru - Randazzo - Tedde - Tocco - Alessandra Zedda

Articolo 32

L'articolo 32 è soppresso. (1085)

Emendamento soppressivo totale Truzzu - Lampis

Articolo 32

L'articolo 32 è soppresso. (1639)

Emendamento sostitutivo totale Deriu - Agus

Articolo 32

L'articolo 32 è sostituito dal seguente:

1. La città metropolitana svolge le finalità istituzionali e le funzioni fondamentali attribuite dalla legge statale, oltre a quanto stabilito dall'articolo 24, comma 4.

2. La Regione, contestualmente alla ripartizione di cui all'articolo 26, assicura la soluzione dei conflitti, il riparto dei beni, e i rapporti patrimoniali e finanziari tra il comune di Cagliari e i comuni di Quartucciu, Elmas, Monserrato derivanti dalla mancata attuazione delle corrispondenti disposizioni delle leggi regionali 31 gennaio 1983, n. 7 e legge regionale 11 dicembre 1989,n. 46 e legge regionale 18 novembre 1991, n. 36. (1978)

Emendamento sostitutivo totale Pittalis - Zedda A - Cappellacci - Cherchi Oscar - Fasolino - Locci - Peru - Randazzo - Tedde - Tocco - Tunis

Articolo 32

Funzioni della città metropolitana

L'articolo 32 è sostituito dal seguente:

1. A valere sulle risorse proprie e trasferite, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e comunque nel rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno, alla città metropolitana sono attribuite le funzioni delle provincie alle quali succede e quelle stabilite dalla presente legge.

2. La città metropolitana svolge le seguenti funzioni fondamentali:

a) adozione e aggiornamento annuale del piano strategico di sviluppo del territorio metropolitano, che costituisce atto di indirizzo per l'ente e per l'esercizio delle funzioni dei comuni anche in relazione all'esercizio di funzioni delegate o assegnate dalla Regione;

b) elaborazione, in coerenza con il piano strategico, dello strumento di pianificazione generale della città metropolitana al quale gli strumenti generali dei singoli comuni dovranno coordinarsi, secondo le disposizioni della legge di governo del territorio;

c) promozione e gestione in forma integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione di interesse della città metropolitana;

d) cura delle relazioni istituzionali afferenti al proprio livello, ivi comprese quelle con le città e le aree metropolitane europee e del bacino del Mediterraneo;

e) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici e organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano;

f) mobilità e viabilità, anche assicurando la compatibilità e la coerenza della pianificazione urbanistica comunale nell'ambito metropolitano;

g) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale, anche assicurando sostegno e supporto alle attività economiche e di ricerca innovative e coerenti con la vocazione della città metropolitana come delineata nel piano strategico;

h) promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito metropolitano.

i) d'intesa con i comuni interessati la città metropolitana può esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive. (2047)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas

Articolo 32

Il comma 1 dell'articolo 32 è soppresso. (582)

Emendamento soppressivo parziale Pittalis - Cappellacci - Oscar Cherchi - Fasolino - Locci - Peru - Randazzo - Tedde - Tocco - Tunis - Alessandra Zedda

Articolo 32

Il comma 1 dell'articolo 32 è soppresso. (1272)

Emendamento soppressivo parziale Truzzu - Lampis

Articolo 32

Il comma 1 dell'articolo 32 è soppresso. (1640)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas

Articolo 32

Al comma 1 sopprimere le parole: "senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica". (583)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas

Articolo 32

Al comma 1 sopprimere le parole: "quelle proprie stabilite dalla presente legge o da altre leggi regionali". (584)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas

Articolo 32

Al comma l sopprimere le parole: "quelle attribuite alle unioni di comuni dalla presente legge e quelle eventualmente attribuite dai comuni facenti parte della città metropolitana". (585)

Emendamento soppressivo parziale Dedoni

Articolo 32

All'articolo 32 comma 1 le parole "di Cagliari" sono soppresse. (2142)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas

Articolo 32

Il comma 2 dell'articolo 32 è soppresso. (586)

Emendamento soppressivo parziale Pittalis - Cappellacci - Oscar Cherchi - Fasolino - Locci - Peru - Randazzo - Tedde - Tocco - Tunis - Alessandra Zedda

Articolo 32

Il comma 2 dell'articolo 32 è soppresso. (1273)

Emendamento soppressivo parziale Truzzu - Lampis

Articolo 32

Il comma 2 dell'articolo 32 è soppresso. (1641)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas

Articolo 32

La lettera a) del comma 2 dell'articolo 32 è soppressa. (587)

Emendamento soppressivo parziale Pittalis - Cappellacci - Oscar Cherchi - Fasolino - Locci - Peru - Randazzo - Tedde - Tocco - Tunis - Alessandra Zedda

Articolo 32

La lettera a) del comma 2 dell'articolo 32 è soppressa. (1274)

Emendamento soppressivo parziale Truzzu - Lampis

Articolo 32

La lettera a) del comma 2 dell'articolo 32 è soppressa. (1642)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas

Articolo 32

Al comma 2 lettera a) sopprimere le parole: "adozione e" (588)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas

Articolo 32

Al comma 2 lettera a) sopprimere le parole: "e aggiornamento". (589)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas

Articolo 32

Al comma 2 lettera a) sopprimere le parole: anche in relazione all'esercizio di funzioni assegnate o assegnate dalla Regione. (590)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas

Articolo 32

La lettera b) del comma 2 dell'articolo 32 è soppressa. (591)

Emendamento soppressivo parziale Pittalis - Cappellacci - Oscar Cherchi - Fasolino - Locci - Peru - Randazzo - Tedde - Tocco - Tunis - Alessandra Zedda

Articolo 32

La lettera b) del comma 2 dell'articolo 32 è soppressa. (1275)

Emendamento soppressivo parziale Truzzu - Lampis

Articolo 32

La lettera b) del comma 2 dell'articolo 32 è soppressa. (1643)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas

Articolo 32

Al comma 2. lettera b) sopprimere le parole: in coerenza con il piano strategico". (592)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas

Articolo 32

Al comma 2 lettera b) sopprimere le parole: "al quale gli strumenti generali dei singoli comuni dovranno coordinarsi, secondo le disposizioni della legge di governo del territorio". (593)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas

Articolo 32

Al comma 2 lettera b) sopprimere le parole: "secondo le disposizioni della legge di governo del

territorio". (594)

Emendamento soppressivo parziale Pittalis - Cappellacci - Oscar Cherchi - Fasolino - Locci - Peru - Randazzo - Tedde - Tocco - Tunis - Alessandra Zedda

Articolo 32

La lettera c) del comma 2 dell'articolo 32 è soppressa. (595)

Emendamento soppressivo parziale Pittalis - Cappellacci - Oscar Cherchi - Fasolino - Locci - Peru - Randazzo - Tedde - Tocco - Tunis - Alessandra Zedda

Articolo 32

La lettera c) del comma 2 dell'articolo 32 è soppressa. (1276)

Emendamento soppressivo parziale Truzzu - Lampis

Articolo 32

La lettera c) del comma 2 dell'articolo 32 è soppressa. (1644)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas

Articolo 32

Al comma 2 lettera c) sopprimere le parole: "promozione e". (596)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas

Articolo 32

Al comma 2 lettera c sopprimere le parole: "e gestione informa integrata dei servizi". (597)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas

Articolo 32

Al comma 2 lettera c sopprimere le parole: "e gestione informa integrata dei servizi". (598)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas

Articolo 32

La lettera d) del comma 2 dell'articolo 32 è soppressa. (599)

Emendamento soppressivo parziale Pittalis - Cappellacci - Oscar Cherchi - Fasolino - Locci - Peru - Randazzo - Tedde - Tocco - Tunis - Alessandra Zedda

Articolo 32

La lettera d) del comma 2 dell'articolo 32 è soppressa. (1277)

Emendamento soppressivo parziale Truzzu - Lampis

Articolo 32

La lettera d) del comma 2 dell'articolo 32 è soppressa. (1645)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas

Articolo 32

Al comma 2 lettera d) sopprimere le parole: "ivi comprese quelle con le città e le aree

Metropolitane europee ". (600)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas

Articolo 32

Al comma 2 lettera d) sopprimere le parole: "e le aree metropolitane". (601)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas

Articolo 32

La lettera e) del comma 2 dell'articolo 32 è soppressa. (602)

Emendamento soppressivo parziale Pittalis - Cappellacci - Oscar Cherchi - Fasolino - Locci - Peru - Randazzo - Tedde - Tocco - Tunis - Alessandra Zedda

Articolo 32

La lettera e) del comma 2 dell'articolo 32 è soppressa. (1278)

Emendamento soppressivo parziale Truzzu - Lampis

Articolo 32

La lettera e) del comma 2 dell'articolo 32 è soppressa. (1646)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas

Articolo 32

Al comma 2 lettera e) sopprimere le parole: "strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei Servizi pubblici e". (603)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas

Articolo 32

Al comma 2 lettera e) sopprimere le parole: "e organizzazione dei servizi pubblici di interesse

generale". (604)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas

Articolo 32

Al comma 2 lettera e) sopprimere le parole: "di ambito metropolitano". (605)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas

Articolo 32

La lettera f) del comma 2 dell'articolo 32 è soppressa. (606)

Emendamento soppressivo parziale Pittalis - Cappellacci - Oscar Cherchi - Fasolino - Locci - Peru - Randazzo - Tedde - Tocco - Tunis - Alessandra Zedda

Articolo 32

La lettera f) del comma 2 dell'articolo 32 è soppressa. (1279)

Emendamento soppressivo parziale Truzzu - Lampis

Articolo 32

La lettera f) del comma 2 dell'articolo 32 è soppressa. (1647)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas

Articolo 32

Al comma 2 lettera f) sopprimere le parole: "mobilità e". (607)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas

Articolo 32

Al comma 2 lettera f) sopprimere le parole: "e viabilità". (608)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas

Articolo 32

Al comma 2 lettera f) sopprimere le parole: "anche assicurando la compatibilità e la coerenza della pianificazione urbanistica comunale nell'ambito metropolitano". (609)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas

Articolo 32

La lettera g) del comma 2 dell'articolo 32 è soppressa. (610)

Emendamento soppressivo parziale Pittalis - Cappellacci - Oscar Cherchi - Fasolino - Locci - Peru - Randazzo - Tedde - Tocco - Tunis - Alessandra Zedda

Articolo 32

La lettera g) del comma 2 dell'articolo 32 è soppressa. (1280)

Emendamento soppressivo parziale Truzzu - Lampis

Articolo 32

La lettera g) del comma 2 dell'articolo 32 è soppressa. (1648)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas

Articolo 32

Al comma 2 lettera g) sopprimere le parole: "economico e". (611)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas

Articolo 32

Al comma 2 lettera g) sopprimere le parole: "e sociale". (612)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas

Articolo 32

Al comma 2 lettera f) sopprimere le parole: "e coerenti con la vocazione della città metropolitana come delineata nel piano strategico". (613)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas

Articolo 32

La lettera h) del comma 2 dell'articolo 32 è soppressa. (614)

Emendamento soppressivo parziale Pittalis - Cappellacci - Oscar Cherchi - Fasolino - Locci - Peru - Randazzo - Tedde - Tocco - Tunis - Alessandra Zedda

Articolo 32

La lettera h) del comma 2 dell'articolo 32 è soppressa. (1281)

Emendamento soppressivo parziale Truzzu - Lampis

Articolo 32

La lettera h) del comma 2 dell'articolo 32 è soppressa. (1649)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas

Articolo 32

Al comma 2 lettera h) sopprimere le parole: "e coordinamento". (615)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas

Articolo 32

Al comma 2 lettera h) sopprimere le parole: "informatizzazione e". (616)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas

Articolo 32

Al comma 2 lettera h) sopprimere le parole: "e di digitalizzazione". (617)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas

Articolo 32

La lettera i) del comma 2 dell'articolo 32 è soppressa. (618)

Emendamento soppressivo parziale Pittalis - Cappellacci - Oscar Cherchi - Fasolino - Locci - Peru - Randazzo - Tedde - Tocco - Tunis - Alessandra Zedda

Articolo 32

La lettera i) del comma 2 dell'articolo 32 è soppressa. (1282)

Emendamento soppressivo parziale Truzzu - Lampis

Articolo 32

La lettera i) del comma 2 dell'articolo 32 è soppressa. (1650)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas

Articolo 32

Al comma 2 lettera i) sopprimere le parole: "d'intesa con i comuni interessati la città metropolitana". (619)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas

Articolo 32

Al comma 2 lettera i) sopprimere le parole: "di stazione appaltante". (620)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas

Articolo 32

Al comma 2 lettera i) sopprimere le parole: "di monitoraggio dei contratti di servizio". (621)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas

Articolo 32

La lettera j) del comma 2 dell'articolo 32 è soppressa. (622)

Emendamento soppressivo parziale Pittalis - Cappellacci - Oscar Cherchi - Fasolino - Locci - Peru - Randazzo - Tedde - Tocco - Tunis - Alessandra Zedda

Articolo 32

La lettera j) del comma 2 dell'articolo 32 è soppressa. (1283)

Emendamento soppressivo parziale Truzzu - Lampis

Articolo 32

La lettera j) del comma 2 dell'articolo 32 è soppressa. (1651)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas

Articolo 32

Al comma 2 lettera j) sopprimere le parole: "patrimoniale o". (623)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas

Articolo 32

Al comma 2 lettera j) sopprimere le parole: "o finanziario". (624)

Emendamento sostitutivo parziale Orrù - Carta

Articolo 32

Al comma 1) le parole: "alla città metropolitana sono attribuite le funzioni della provincia di Cagliari per il proprio territorio" sono sostituite dal testo: "alle città metropolitane sono attribuite le funzioni delle provincie di Cagliari e di Sassari per i propri territori". (24)

Emendamento sostitutivo parziale Fasolino

Articolo 32

All'articolo 32 comma 1 le parole "alla città metropolitana sono attribuite le funzioni della Provincia di Cagliari" sono sostituite con le parole "alle città metropolitane di Cagliari e Sassari-Olbia-Nuoro sono attribuite rispettivamente le funzioni della province di Cagliari, Sassari, Olbia-Tempio e Nuoro". (2031)

Emendamento sostitutivo parziale Orrù - Carta

Articolo 32

Al comma 2 lettera j) le parole: "del Comune di Cagliari" sono sostituite dalle parole: "dei Comuni di Cagliari e Sassari". (25)

Emendamento aggiuntivo Pittalis - Zedda A - Cappellacci - Cherchi Oscar - Fasolino - Locci - Peru - Randazzo - Tedde - Tocco - Tunis

Articolo 32

Dopo l'articolo 32 è aggiunto il seguente articolo 32 bis:

Art. 32 bis

Voto ponderato

1. Ai fini delle elezioni, i comuni della provincia sono ripartiti nelle seguenti fasce:

a) comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti;

b) comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 3.000 abitanti;

c) comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 5.000 abitanti;

d) comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000 abitanti;

e) comuni con popolazione superiore a 10.000 e fino a 15.000 abitanti;

f) comuni con popolazione superiore a 30.000 e fino a 100.000 abitanti;

g) comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti.

2. L'indice di ponderazione per ciascuna delle fasce demografiche dei comuni appartenenti alle città metropolitane è determinato secondo le seguenti modalità:

a) con riferimento alla popolazione legale accertata e alle fasce demografiche in cui sono ripartiti i comuni ai sensi del comma 1, si determina il totale della popolazione di ciascuna delle fasce demografiche cui appartengono i comuni della città metropolitana, la cui somma costituisce il totale della popolazione;

b) per ciascuna delle suddette fasce demografiche si determina il valore percentuale, calcolato fino alla terza cifra decimale, del rapporto fra la popolazione di ciascuna fascia e la popolazione dell'intera città metropolitana;

c) qualora per una o più fasce demografiche il valore percentuale di cui alla lettera b), sia maggiore di 35, il valore della fascia demografica è ridotto a detta cifra; il valore percentuale eccedente è assegnato in aumento al valore percentuale delle altre fasce demografiche della medesima città metropolitana ripartendolo fra queste in misura proporzionale alla rispettiva popolazione, in modo che il valore percentuale di nessuna di esse superi comunque la cifra di 35;

d) si determina, infine, l'indice di ponderazione del voto degli elettori dei comuni di ciascuna fascia demografica; tale indice è dato, con approssimazione alla terza cifra decimale, dal risultato della divisione del valore percentuale determinato per ciascuna fascia demografica, secondo quanto stabilito dalla lettera c, per il numero complessivo dei sindaci e dei consiglieri appartenenti alla medesima fascia demografica, moltiplicato per 1000. (2052)

Emendamento aggiuntivo Tedde - Pittalis - Cappellacci - Cherchi Oscar - Fasolino - Locci - Peru - Randazzo - Tocco - Tunis - Zedda Alessandra

Dopo l'articolo 32 è aggiunto il seguente articolo 32 bis:

Art. 32 bis

Voto ponderato

1. Ai fini delle elezioni, i comuni della provincia sono ripartiti nelle seguenti fasce:

a) comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti;

b) comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 3.000 abitanti;

c) comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 5.000 abitanti;

d) comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000 abitanti;

e) comuni con popolazione superiore a 10.000 e fino a 15.000 abitanti;

f) comuni con popolazione superiore a 30.000 e fino a 100.000 abitanti;

g) comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti.

2. L'indice di ponderazione per ciascuna delle fasce demografiche dei comuni appartenenti alle città metropolitane è determinato secondo le seguenti modalità:

a) con riferimento alla popolazione legale accertata e alle fasce demografiche in cui sono ripartiti i comuni ai sensi del comma 1, si determina il totale della popolazione di ciascuna delle fasce demografiche cui appartengono i comuni della città metropolitana, la cui somma costituisce il totale della popolazione;

b) per ciascuna delle suddette fasce demografiche si determina il valore percentuale, calcolato fino alla terza cifra decimale, del rapporto fra la popolazione di ciascuna fascia e la popolazione dell'intera città metropolitana;

c) qualora per una o più fasce demografiche il valore percentuale di cui alla lettera b), sia maggiore di 35, il valore della fascia demografica è ridotto a detta cifra; il valore percentuale eccedente è assegnato in aumento al valore percentuale delle altre fasce demografiche della medesima città metropolitana ripartendolo fra queste in misura proporzionale alla rispettiva popolazione, in modo che il valore percentuale di nessuna di esse superi comunque la cifra di 35;

d) si determina, infine, l'indice di ponderazione del voto degli elettori dei comuni di ciascuna fascia demografica; tale indice è dato, con approssimazione alla terza cifra decimale, dal risultato della divisione del valore percentuale determinato per ciascuna fascia demografica, secondo quanto stabilito dalla lettera c, per il numero complessivo dei sindaci e dei consiglieri appartenenti alla medesima fascia demografica, moltiplicato per 1000. (2066).).

PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Roberto Deriu, relatore di maggioranza.

DERIU ROBERTO (PD), relatore di maggioranza. Il parere è contrario su tutti gli emendamenti, escluso il sostitutivo totale numero 1978 privo di emendamenti.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

ERRIU CRISTIANO, Assessore tecnico degli enti locali, finanze ed urbanistica. Il parere è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento soppressivo totale numero 581, uguale al 1085, uguale al 1639.

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 581.

(Segue la votazione)

Prendo atto che il consigliere Dedoni ha votato a favore.

Rispondono sì i consiglieri: Cappellacci - Cossa - Crisponi - Dedoni - Lampis - Locci - Orrù - Peru - Pinna Giuseppino - Randazzo - Rubiu - Tatti - Tedde - Tocco - Truzzu - Tunis - Zedda Alessandra.

Rispondono no i consiglieri: Agus - Anedda - Cherchi Augusto - Cocco Daniele - Cocco Pietro - Collu - Comandini - Congiu - Cozzolino - Demontis - Deriu - Desini - Floris - Forma - Gaia - Lai - Ledda - Lotto - Manca Pier Mario - Meloni - Moriconi - Perra - Pinna Rossella - Piscedda - Pizzuto - Ruggeri - Sabatini - Tendas - Usula - Zanchetta - Zedda Paolo.

Si è astenuto il Presidente Ganau.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti 49

votanti 48

astenuti 1

maggioranza 25

favorevoli 17

contrari 31

(Il Consiglio non approva).

Metto in votazione l'emendamento sostitutivo totale numero 1978.

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 1978.

(Segue la votazione)

Rispondono sì i consiglieri: Anedda - Cherchi Augusto - Cocco Pietro - Collu - Comandini - Congiu - Cozzolino - Demontis - Deriu - Desini - Forma - Gaia - Lai - Ledda - Lotto - Manca Pier Mario - Meloni - Moriconi - Perra - Pinna Rossella - Piscedda - Ruggeri - Sabatini - Tendas - Usula - Zedda Paolo.

Rispondono no i consiglieri: Agus - Cappellacci - Cocco Daniele - Cossa - Crisponi - Dedoni - Floris - Lampis - Locci - Orrù - Peru - Pinna Giuseppino - Pizzuto - Randazzo - Rubiu - Tatti - Tedde - Tocco - Truzzu - Zedda Alessandra.

Si è astenuto il Presidente Ganau.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti 47

votanti 46

astenuti 1

maggioranza 24

favorevoli 26

contrari 20

(Il Consiglio approva).

Decadono tutti gli altri emendamenti ad esclusione degli emendamenti aggiuntivi numero 2052 e 2066.

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 2052.

(Segue la votazione)

Prendo atto che i consiglieri Dedoni e Truzzu hanno votato a favore e che i consiglieri Manca Pier Mario e Usula hanno votato contro.

Rispondono sì i consiglieri: Cappellacci - Cossa - Crisponi - Dedoni - Lampis - Locci - Orrù - Peru - Pinna Giuseppino - Randazzo - Rubiu - Tatti - Tedde - Tocco - Truzzu - Tunis - Zedda Alessandra.

Rispondono no i consiglieri: Agus - Anedda - Cherchi Augusto - Cocco Daniele - Cocco Pietro - Collu - Comandini - Congiu - Cozzolino - Demontis - Deriu - Desini - Floris - Forma - Gaia - Lai - Ledda - Lotto - Manca Pier Mario - Meloni - Moriconi - Perra - Pinna Rossella - Piscedda - Pizzuto - Ruggeri - Sabatini - Tendas - Usula - Zanchetta - Zedda Paolo.

Si è astenuto il Presidente Ganau.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti 49

votanti 48

astenuti 1

maggioranza 25

favorevoli 17

contrari 31

(Il Consiglio non approva).

A seguito della bocciatura di questo emendamento decade l'emendamento numero 2066.

Passiamo all'esame dell'articolo 33. All'articolo 33 sono stati presentati gli emendamenti soppressivi totali numero 625 uguale al 1086 uguale al 1652 uguale al 1979 uguale al 2039 uguale al 2059. Gli emendamenti soppressivi parziali numero 626 uguale al 1284 uguale al 1653, il 2143, il 627 uguale al 1285 uguale al 1654, il 628, il 629, il 630, il 631 uguale al 1286 uguale al 1655, il 632 uguale al 1287 uguale al 1656, il 633 uguale al 1288 uguale al 1657, il 634 uguale al 1289 uguale al 1658, il 635, il 636, il 637, il 638 uguale al 1290 uguale al 1659, il 639, il 640, il 641, il 642 uguale al 1291 uguale al 1660, il 643 uguale al 1292 uguale al 1661, il 644, il 645 uguale al 1293 uguale al 1662, il 646 uguale al 1294 uguale al 1663, il 647, il 648, il 649, il 650 uguale al 1295 uguale al 1664, il 651, il 652, il 653, il 654 uguale al 1296 uguale al 1665, il 655, il 656, il 657 uguale al 1297 uguale al 1666, il 658, il 659 uguale al 1667, il 660, il 661, il 662, il 663 uguale al 1298 uguale al 1668, il 664, il 665, il 666. Gli emendamenti sostitutivi parziali numero 26 uguale al 1914, 2032, 1915, 1916, 667, 1917, 1918 e l'emendamento aggiuntivo numero 2280.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 33 e dei relativi emendamenti:

Art. 33

Successione e subentro

1. Entro il medesimo termine di cui all'articolo 25, comma 2, il commissario della Provincia di Cagliari trasmette all'Assessore competente in materia di enti locali:

a) l'elenco dei beni mobili e immobili della provincia, specificando quelli che insistono nel territorio dei comuni appartenenti alla città metropolitana;

b) il rendiconto della gestione dell'ultimo esercizio finanziario;

c) la situazione di bilancio aggiornata;

d) l'elenco dei procedimenti in corso;

e) l'elenco del personale, suddiviso per categoria, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato con qualsiasi tipologia contrattuale, distinto per funzione secondo la struttura del bilancio di previsione.

2. Entro lo stesso termine di cui all'articolo 25, comma 2, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di enti locali e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative per quanto riguarda il personale, si assegnano alla città metropolitana, secondo il criterio della competenza territoriale:

a) i beni immobili insistenti nel territorio dei comuni appartenenti alla città metropolitana ed i beni mobili;

b) il personale a tempo indeterminato nella misura percentuale necessaria allo svolgimento delle funzioni della città metropolitana, tenuto conto della popolazione e della superficie territoriale della città metropolitana stessa;

c) i procedimenti in corso connessi alle funzioni trasferite.

3. Il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica, con riferimento alle voci del trattamento economico fondamentale e accessorio in godimento all'atto del trasferimento, nonché l'anzianità di servizio maturata, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 96, lettera a), della legge n. 56 del 2014.

4. In fase di prima applicazione della presente legge, dopo il decreto di cui al comma 2, può fare domanda di trasferimento anche il personale delle province che non svolge le funzioni attribuite alla città metropolitana, purché appartenente alle categorie professionali necessarie per la copertura dei posti vacanti in organico.

5. All'atto dell'attribuzione delle funzioni dei beni e del personale alla città metropolitana, le province interessate, sopprimono i corrispondenti posti in organico.

6. Le risorse finanziarie necessarie per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3 sono trasferite dalla Regione alla città metropolitana di Cagliari a valere sul fondo unico di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 2 del 2007.

7. Con il medesimo decreto e in base agli stessi criteri di cui al comma 2, si provvede all'assegnazione del personale con contratti di lavoro atipico e a tempo determinato in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, fino alla scadenza in essi prevista.

8. La città metropolitana esercita le funzioni ad essa conferite dalla data di effettivo trasferimento dei beni e delle risorse umane e finanziarie.

Emendamento soppressivo totale Christian Solinas

Articolo 33

L'articolo 33 è soppresso. (625)

Emendamento soppressivo totale Tunis - Pittalis - Cappellacci - Oscar Cherchi - Fasolino - Locci - Peru - Randazzo - Tedde - Tocco - Alessandra Zedda

Articolo 33

L'articolo 33 è soppresso. (1086)

Emendamento soppressivo totale Truzzu - Lampis

Articolo 33

L'articolo 33 è soppresso. (1652)

Emendamento soppressivo totale Deriu - Agus

Articolo 33

L'articolo 33 è soppresso. (1979)

Emendamento soppressivo totale Pittalis - Alessandra Zedda - Cappellacci - Cherchi Oscar - Fasolino - Locci - Peru - Randazzo - Tedde - Tocco - Tunis

Articolo 33

L'articolo 33 è soppresso. (2039)

Emendamento soppressivo totale Tedde - Pittalis - Cappellacci - Cherchi Oscar - Fasolino - Locci - Peru - Randazzo - Tocco - Tunis - Alessandra Zedda

Articolo 33

L'articolo 33 è soppresso. (2059)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas

Articolo 33

Il comma 1 dell'articolo 33 è soppresso. (626)

Emendamento soppressivo parziale Pittalis - Cappellacci - Oscar Cherchi - Fasolino - Locci - Peru - Randazzo - Tedde - Tocco - Tunis - Alessandra Zedda

Articolo 33

Il comma 1 dell'articolo 33 è soppresso. (1284)

Emendamento soppressivo parziale Truzzu - Lampis

Articolo 33

Il comma 1 dell'articolo 33 è soppresso. (1653)

Emendamento soppressivo parziale Dedoni

Articolo 33

All'articolo 33 comma 1 le parole "di Cagliari" sono soppresse. (2143)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas

Articolo 33

La lettera a) del comma 1 dell'articolo 33 è soppressa. (627)

Emendamento soppressivo parziale Pittalis - Cappellacci - Oscar Cherchi - Fasolino - Locci - Peru - Randazzo - Tedde - Tocco - Tunis - Alessandra Zedda

Articolo 33

La lettera a) del comma 1 dell'articolo 33 è soppressa. (1285)

Emendamento soppressivo parziale Truzzu - Lampis

Articolo 33

La lettera a) del comma 1 dell'articolo 33 è soppressa. (1654)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas

Articolo 33

Al comma 1 lettera a) sopprimere le parole: "mobili e". (628)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas

Articolo 33

Al comma 1 lettera a) sopprimere la parola: "immobili". (629)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas

Articolo 33

Al comma 1 lettera a) sopprimere le parole: "specificando quelli che insistono nel territorio dei comuni appartenenti alla città metropolitana". (630)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas

Articolo 33

La lettera b) del comma 1 dell'articolo 33 è soppressa. (631)

Emendamento soppressivo parziale Pittalis - Cappellacci - Oscar Cherchi - Fasolino - Locci - Peru - Randazzo - Tedde - Tocco - Tunis - Alessandra Zedda

Articolo 33

La lettera b) del comma 1 dell'articolo 33 è soppressa. (1286)

Emendamento soppressivo parziale Truzzu - Lampis

Articolo 33

La lettera b) del comma 1 dell'articolo 33 è soppressa. (1655)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas

Articolo 33

La lettera c) del comma 1 dell'articolo 33 è soppressa. (632)

Emendamento soppressivo parziale Pittalis - Cappellacci - Oscar Cherchi - Fasolino - Locci - Peru - Randazzo - Tedde - Tocco - Tunis - Alessandra Zedda

Articolo 33

La lettera c) del comma 1 dell'articolo 33 è soppressa. (1287)

Emendamento soppressivo parziale Truzzu - Lampis

Articolo 33

La lettera c) del comma 1 dell'articolo 33 è soppressa. (1656)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas

Articolo 33

La lettera d) del comma 1 dell'articolo 33 è soppressa. (633)

Emendamento soppressivo parziale Pittalis - Cappellacci - Oscar Cherchi - Fasolino - Locci - Peru - Randazzo - Tedde - Tocco - Tunis - Alessandra Zedda

Articolo 33

La lettera d) del comma 1 dell'articolo 33 è soppressa. (1288)

Emendamento soppressivo parziale Truzzu - Lampis

Articolo 33

La lettera d) del comma 1 dell'articolo 33 è soppressa. (1657)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas

Articolo 33

La lettera e) del comma 1 dell'articolo 33 è soppressa. (634)

Emendamento soppressivo parziale Pittalis - Cappellacci - Oscar Cherchi - Fasolino - Locci - Peru - Randazzo - Tedde - Tocco - Tunis - Alessandra Zedda

Articolo 33

La lettera e) del comma 1 dell'articolo 33 è soppressa. (1289)

Emendamento soppressivo parziale Truzzu - Lampis

Articolo 33

La lettera e) del comma 1 dell'articolo 33 è soppressa. (1658)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas

Articolo 33

Al comma 1 lettera e) sopprimere le parole: "suddiviso per categoria". (635)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas

Articolo 33

Al comma 1 lettera e) sopprimere le parole: "sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato". (636)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas

Articolo 33

Al comma 1 lettera e) sopprimere le parole: "distinto per funzione secondo la struttura del bilancio di previsione". (637)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas

Articolo 33

Il comma 2 dell'articolo 33 è soppresso. (638)

Emendamento soppressivo parziale Pittalis - Cappellacci - Oscar Cherchi - Fasolino - Locci - Peru - Randazzo - Tedde - Tocco - Tunis - Alessandra Zedda

Articolo 33

Il comma 2 dell'articolo 33 è soppresso. (1290)

Emendamento soppressivo parziale Truzzu - Lampis

Articolo 33

Il comma 2 dell'articolo 33 è soppresso. (1659)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas

Articolo 33

Al comma 2 sopprimere le parole: "previa deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di enti locali". (639)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas

Articolo 33

Al comma 2 sopprimere le parole: "adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di enti locali". (640)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas

Articolo 33

Al comma 2 sopprimere le parole: "e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative per quanto riguarda il personale". (641)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas

Articolo 33

La lettera a) del comma 2 dell'articolo 33 è soppressa. (642)

Emendamento soppressivo parziale Pittalis - Cappellacci - Oscar Cherchi - Fasolino - Locci - Peru - Randazzo - Tedde - Tocco - Tunis - Alessandra Zedda

Articolo 33

La lettera a) del comma 2 dell'articolo 33 è soppressa. (1291)

Emendamento soppressivo parziale Truzzu - Lampis

Articolo 33

La lettera a) del comma 2 dell'articolo 33 è soppressa. (1660)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas

Articolo 33

La lettera b) del comma 2 dell'articolo 33 è soppressa. (643)

Emendamento soppressivo parziale Pittalis - Cappellacci - Oscar Cherchi - Fasolino - Locci - Peru - Randazzo - Tedde - Tocco - Tunis - Alessandra Zedda

Articolo 33

La lettera b) del comma 2 dell'articolo 33 è soppressa. (1292)

Emendamento soppressivo parziale Truzzu - Lampis

Articolo 33

La lettera b) del comma 2 dell'articolo 33 è soppressa. (1661)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas

Articolo 33

Al comma 2 lettera b) sopprimere le parole: "tenuto conto della popolazione e della superficie territoriale della città metropolitana stessa". (644)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas

Articolo 33

La lettera c) del comma 2 dell'articolo 33 è soppressa. (645)

Emendamento soppressivo parziale Pittalis - Cappellacci - Oscar Cherchi - Fasolino - Locci - Peru - Randazzo - Tedde - Tocco - Tunis - Alessandra Zedda

Articolo 33

La lettera c) del comma 2 dell'articolo 33 è soppressa. (1293)

Emendamento soppressivo parziale Truzzu - Lampis

Articolo 33

La lettera c) del comma 2 dell'articolo 33 è soppressa. (1662)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas

Articolo 33

Il comma 3 dell'articolo 33 è soppresso. (646)

Emendamento soppressivo parziale Pittalis - Cappellacci - Oscar Cherchi - Fasolino - Locci - Peru - Randazzo - Tedde - Tocco - Tunis - Alessandra Zedda

Articolo 33

Il comma 3 dell'articolo 33 è soppresso. (1294)

Emendamento soppressivo parziale Truzzu - Lampis

Articolo 33

Il comma 3 dell'articolo 33 è soppresso. (1663)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas

Articolo 33

Al comma 3 sopprimere le parole: "ed economica". (647)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas

Articolo 33

Al comma 3 sopprimere le parole: "nonché l'anzianità di servizio maturata, secondo quanto previsto dall'articolo 1 comma 96, lettera a) della legge 7 aprile 2014, n. 56". (648)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas

Articolo 33

Al comma 3 sopprimere le parole: "secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 96, lettera a della legge 7 aprile 2014, n. 56". (649)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas

Articolo 33

Il comma 4 dell'articolo 33 è soppresso. (650)

Emendamento soppressivo parziale Pittalis - Cappellacci - Oscar Cherchi - Fasolino - Locci - Peru - Randazzo - Tedde - Tocco - Tunis - Alessandra Zedda

Articolo 33

Il comma 4 dell'articolo 33 è soppresso. (1295)

Emendamento soppressivo parziale Truzzu - Lampis

Articolo 33

Il comma 4 dell'articolo 33 è soppresso. (1664)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas

Articolo 33

Al comma 4 sopprimere le parole: "in fase di prima applicazione della presente legge". (651)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas

Articolo 33

Al comma 4 sopprimere le parole: "successivamente al decreto di cui al comma 2". (652)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas

Articolo 33

Al comma 4 sopprimere le parole: "purché appartenenti alle categorie professionali necessarie per la copertura dei posti vacanti in organico". (653)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas

Articolo 33

Il comma 5 dell'articolo 33 è soppresso. (654)

Emendamento soppressivo parziale Pittalis - Cappellacci - Oscar Cherchi - Fasolino - Locci - Peru - Randazzo - Tedde - Tocco - Tunis - Alessandra Zedda

Articolo 33

Il comma 5 dell'articolo 33 è soppresso. (1296)

Emendamento soppressivo parziale Truzzu - Lampis

Articolo 33

Il comma 5 dell'articolo 33 è soppresso. (1665)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas

Articolo 33

Al comma 5 sopprimere le parole: "dei beni e". (655)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas

Articolo 33

Al comma 5 sopprimere le parole: "e del personale". (656)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas

Articolo 33

Il comma 6 dell'articolo 33 è soppresso. (657)

Emendamento Soppressivo Parziale Pittalis - Cappellacci - Oscar Cherchi - Fasolino - Locci - Peru - Randazzo - Tedde - Tocco - Tunis - Alessandra Zedda

Articolo 33

Il comma 6 dell'articolo 33 è soppresso. (1297)

Emendamento soppressivo parziale Truzzu - Lampis

Articolo 33

Il comma 6 dell'articolo 33 è soppresso. (1666)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas

Articolo 33

Al comma 6 sopprimere le parole: "a valere sul fondo unico di cui all'articolo 10 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 20". (658)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas

Articolo 33

Il comma 7 dell'articolo 33 è soppresso. (659)

Emendamento soppressivo parziale Truzzu - Lampis

Articolo 33

Il comma 7 dell'articolo 33 è soppresso. (1667)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas

Articolo 33

Al comma 7 sopprimere le parole: e a tempo determinato". (660)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas

Articolo 33

Al comma 7 sopprimere le parole: "alla data di entrata in vigore della presente legge, fino alla scadenza in essi prevista". (661)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas

Articolo 33

Al comma 7 sopprimere le parole: "fino alla scadenza in essi prevista". (662)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas

Articolo 33

Il comma 8 dell'articolo 33 è soppresso. (663)

Emendamento soppressivo parziale Pittalis - Cappellacci - Oscar Cherchi - Fasolino - Locci - Peru - Randazzo - Tedde - Tocco - Tunis - Alessandra Zedda

Articolo 33

Il comma 8 dell'articolo 33 è soppresso. (1298)

Emendamento soppressivo parziale Truzzu - Lampis

Articolo 33

Il comma 8 dell'articolo 33 è soppresso. (1668)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas

Articolo 33

Al comma 8 sopprimere le parole: "dei beni e". (664)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas

Articolo 33

Al comma 8 sopprimere le parole: "e delle risorse umane e finanziarie". (665)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas

Articolo 33

Al comma 8 sopprimere le parole: "e finanziarie". (665)

Emendamento sostitutivo parziale Orrù - Carta

Articolo 33

Al comma 1) le parole: "il commissario della provincia di Cagliari" sono sostituite dalle parole: "i commissari delle provincie di Cagliari e di Sassari". (26)

Emendamento sostitutivo parziale Rubiu - Oppi - Tatti - Pinna

Articolo 33

AI comma 1 dell'articolo 33 "Successione e subentro", il periodo "il commissario della provincia di Cagliari", è sostituito con "i commissari delle province di Cagliari e Sassari". (1914)

Emendamento sostitutivo parziale Fasolino

Articolo 33

All'articolo 33 comma l le parole: " il commissario della Provincia di Cagliari"sono sostituite con le parole "i commissari delle province di Cagliari, Sassari, Nuoro e di Olbia7Tempio". (2032)

Emendamento sostitutivo parziale Rubiu - Oppi - Tatti - Pinna

Articolo 33

Al comma 2 dell'articolo 33 "Successione e subentro", il periodo "si assegnano alla città metropolitana", è sostituito con "si provvede ad assegnare alle città metropolitane". (1915)

Emendamento sostitutivo parziale Rubiu - Oppi - Tatti - Pinna

Articolo 33

Al comma 5 dell'articolo 33 "Successione e subentro", il periodo "personale alla città metropolitana" è sostituito con "personale alle città metropolitane". (1916)

Emendamento sostitutivo parziale Orrù - Carta

Articolo 33

Al comma 6 le parole "alla città metropolitana di Cagliari" sono sostituite dalle parole: "alle città metropolitane di Cagliari e di Sassari". (667)

Emendamento sostitutivo parziale Rubiu - Oppi - Tatti - Pinna

Articolo 33

Al comma 6 dell'articolo 33 "Successione e subentro", il periodo "dalla Regione alla città metropolitana di Cagliari", è sostituito con il periodo "dalla Regione alle città metropolitane di Cagliari e Sassari". (1917)

Emendamento sostitutivo parziale Rubiu - Oppi - Tatti - Pinna

Articolo 33

Al comma 8 dell'articolo 33 "Successione e subentro", il periodo "La città metropolitana esercita" sostituito con il periodo "Le città metropolitane Nord-Sud esercitano". (1918)

Emendamento aggiuntivo Comandini - Pietro Cocco - Gavino Manca - Tendas - Cozzolino

Articolo 33

All'articolo 33, al comma 1 dopo la lettera e) si aggiunge la seguente: l'elenco del personale impiegato presso la Società in house Pro Service. (2280)

PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Roberto Deriu, relatore di maggioranza.

DERIU ROBERTO (PD), relatore di maggioranza. Il parere è favorevole agli emendamenti soppressivi totali numero 625, 1086, 1652, 1979, 2039 e 2059.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

ERRIU CRISTIANO, Assessore tecnico degli enti locali, finanze ed urbanistica. Il parere è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento soppressivo totale numero 625 uguale al 1086 uguale al 1652 uguale al 1979 uguale al 2039 uguale al 2059.

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 625.

(Segue la votazione)

Prendo atto che i consiglieri Cozzolino e Sabatini hanno votato a favore.

Rispondono sì i consiglieri: Agus - Anedda - Cappellacci - Cherchi Augusto - Cocco Daniele - Collu - Comandini - Congiu - Cossa - Cozzolino - Crisponi - Demontis - Deriu - Desini - Forma - Gaia - Lai - Ledda - Locci - Lotto - Manca Pier Mario - Meloni - Moriconi - Perra - Peru - Pinna Rossella - Piscedda - Pizzuto - Randazzo - Ruggeri - Sabatini - Tedde - Tendas - Tocco - Tunis - Usula - Zanchetta - Zedda Alessandra - Zedda Paolo.

Rispondono no i consiglieri: Floris - Orrù - Pinna Giuseppino - Rubiu - Tatti.

Si sono astenuti: il Presidente Ganau - Lampis - Truzzu.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti 47

votanti 44

astenuti 3

maggioranza 23

favorevoli 39

contrari 5

(Il Consiglio approva).

A seguito dell'approvazione dell'emendamento soppressivo vengono a decadere tutti gli emendamenti presentati all'articolo 33.

Passiamo all'esame dell'articolo 33 bis. All'articolo 33 bis sono stati presentati gli emendamenti soppressivi totali numero 668 uguale al 1087 uguale al 1669 uguale al 2037. Gli emendamenti sostitutivi totali numero 1980 e 2223. Gli emendamenti soppressivi parziali numero 669 uguale al 1299 uguale al 1670, il 670, 671, 672, 673 uguale al 1300 uguale al 1671, il 674 e il 675.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 33 bis e dei relativi emendamenti:

Art. 33 bis

Municipalità di Pirri

1. Al fine di promuovere e favorire la partecipazione diretta dei cittadini nel territorio del Comune di Cagliari si mantiene la Municipalità di Pirri di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 18 marzo 2011, n. 9 (Disposizioni urgenti in materia di enti locali).

2. Lo statuto del Comune di Cagliari disciplina l'organizzazione e le funzioni attribuite alla Municipalità di Pirri.

Emendamento soppressivo totale Christian Solinas

Articolo 33 BIS

L'articolo 33 bis è soppresso. (668)

Emendamento soppressivo totale Tunis - Pittalis - Cappellacci - Oscar Cherchi - Fasolino - Locci - Peru - Randazzo - Tedde - Tocco - Alessandra Zedda

Articolo 33 BIS

L'articolo 33 bis è soppresso. (1087)

Emendamento soppressivo totale Truzzu - Lampis

Articolo 33 BIS

L'articolo 33 bis è soppresso. (1669)

Emendamento soppressivo totale Pittalis - Zedda A - Cappellacci - Cherchi Oscar - Fasolino - Locci - Peru - Randazzo - Tedde - Tocco - Tunis

Articolo 33 BIS

L'articolo 33 bis è soppresso. (2037)

Emendamento all'emendamento numero 1980 sostitutivo totale Comandini - Agus - Roberto Deriu - Sabatini - Gavino Manca - Pietro Cocco - Demontis - Piscedda - Cozzolino - Tendas - Collu - Rossella Pinna

Articolo 33 BIS

L'articolo 33bis è sostituito dal seguente:

"Articolo 33bis Decentramento e partecipazione

Ai fini del decentramento delle funzioni comunali si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 18 marzo 2011, n. 10, che prevede il mantenimento della Municipalità di Pirri e una circoscrizione rappresentativa delle frazioni di Tottubella, La Corte, Campanedda, Palmadula, Biancareddu, Canaglia, Baratz, Argentiera, nel Comune di Sassari, con funzioni e organizzazione disciplinate da quanto previsto dagli statuti comunali.

Per le medesime finalità di cui al comma precedente e per incentivare la partecipazione alla vita politica e istituzionale dei cittadini, possono costituirsi in conformità agli statuti comunali, organismi partecipativi di raccordo tra cittadino e amministrazione comunale denominati Forum sociali di quartiere, senza aggravio di spesa e con l'utilizzo di risorse umane e strumentali proprie e con modalità d'attuazione stabilite dal regolamento comunale. I forum possono operare attraverso gli strumenti del bilancio partecipativo sugli indirizzi in materia di programmazione economica e sulle scelte in materia di bilancio. Possono altresì esprimere pareri in materia urbanistica, di pianificazione dei servizi comunali e di gestione del patrimonio pubblico anche con il coinvolgimento in sedute pubbliche aperte con il coinvolgimento del Sindaco e dei componenti della Giunta. (2515)

Emendamento all'emendamento numero 1981 modificativo Roberto Deriu - Agus

Articolo 33 BIS

a) I commi 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 34 sono cosi sostituiti:

"5. Il commissario straordinario della provincia di Cagliari e gli amministratori straordinari, nominati ai sensi della legge regionale 11 marzo 2015 n. 7, la cui nomina è stata prorogata con legge regionale 23 dicembre 2015, n. 35, decadono con la nomina dei nuovi amministratori straordinari, secondo quanto stabilito dal presente articolo.

6. Entro e non oltre quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore competente in materia di enti locali, nomina gli amministratori straordinari delle province di Sassari, Nuoro, Oristano e Sud Sardegna.

7. Gli amministratori straordinari restano in carica fino al 31 dicembre 2016 ed esercitano le loro funzioni limitandosi alle attività strettamente necessarie alla gestione ordinaria e alla erogazione dei servizi e redigono la relazione finale contenente la ricognizione degli atti contabili, finanziari patrimoniali e liquidatori di cui alle lettere a, b, c, d ed e dell'articolo 1,
comma 3, della legge 28 giugno 2013, n.15. Laddove nelle province siano previste zone omogenee, vengono nominati i sub-commissari con decreto dell'Assessore degli enti locali e su proposta dell'amministratore straordinario a supporto della sua attività. Il numero dei sub-commissari non può essere superiore al numero di zone omogenee presenti nella provincia.

8. Al fine di agevolare il processo di transizione tra la città metropolitana e la Provincia del Sud Sardegna, la Giunta regionale, su proposta dell'assessore degli EE.LL. nomina un amministratore straordinario che assume le funzioni commissariali della Provincia di Cagliari a decorrere dalla data prevista dall'articolo 29, comma 5 e comunque non oltre il 31 dicembre 2016.

b) Dopo il comma 8 dell'articolo 34 è aggiunto il seguente:

"9. All'amministratore straordinario sono attribuiti i poteri previsti dall'ordinamento in capo al presidente della provincia, alla giunta e al consiglio provinciale. All'amministratore straordinario è corrisposta una indennità equivalente alla retribuzione lorda complessiva spettante al dirigente di vertice dell'ente diminuita dell'indennità di risultato." (2547)

Emendamento sostitutivo totale Deriu - Agus

Articolo 33 BIS

L'articolo 33bis è sostituito dal seguente:

"Articolo 33bis Decentramento e partecipazione

Ai fini del decentramento delle funzioni comunali si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 18 marzo 2011, n. 9, con funzioni e organizzazione disciplinate da quanto previsto dagli statuti comunali.

Per le medesime finalità di cui al comma precedente e per incentivare la partecipazione alla vita politica e istituzionale dei cittadini, possono costituirsi in conformità agli statuti comunali, organismi partecipativi di raccordo tra cittadino e amministrazione comunale denominati Forum sociali di quartiere, senza aggravio di spesa e con l'utilizzo di risorse umane e strumentali proprie e con modalità d'attuazione stabilite dal regolamento comunale. I forum possono operare attraverso gli strumenti del bilancio partecipativo sugli indirizzi in materia di programmazione economica e sulle scelte in materia di bilancio. Possono altresì esprimere pareri in materia urbanistica, di pianificazione dei servizi comunali e di gestione del patrimonio pubblico anche con il coinvolgimento in sedute pubbliche aperte con il coinvolgimento del Sindaco e dei componenti della Giunta. (1980)

Emendamento sostitutivo totale Truzzu - Lampis - Tunis

Articolo 33 BIS

Municipalità nel territorio di Cagliari

1. Al fine di promuovere e favorire la partecipazione diretta dei cittadini nel territorio del Comune di Cagliari si mantiene la Municipalità di Pirri di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 18 marzo 2011, n. 9 (Disposizioni urgenti in materia di enti locali) e vengono costituite ulteriori 5 Municipalità rispettivamente denominate: Stampace-Villanova, Sant'Avendrace, Mulinu Becciu, Is Mirrionis, San Benedetto-Fonsarda-Genneruxi e La Palma-Monte Mixi.

2. Lo statuto del Comune di Cagliari disciplina l'organizzazione e le funzioni attribuite alle Municipalità, nonché delimita i relativi confini territoriali.

3. Al presidente e ai componenti i consigli circoscrizionali è riconosciuto il solo gettone di presenza per le sole riunioni dell'assemblea. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese può superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco. Il presente comma si applica dal primo rinnovo del consiglio comunale successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. (2223)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas

Articolo 33 BIS

Il comma 1 dell'articolo 33 bis è soppresso. (669)

Emendamento soppressivo parziale Pittalis - Cappellacci - Oscar Cherchi - Fasolino - Locci - Peru - Randazzo - Tedde - Tocco - Tunis - Alessandra Zedda

Articolo 33 BIS

Il comma 1 dell'articolo 33 bis è soppresso. (1299)

Emendamento soppressivo parziale Truzzu - Lampis

Articolo 33 BIS

Il comma 1 dell'articolo 33 bis è soppresso. (1670)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas

Articolo 33 BIS

Al comma 1 sopprimere le parole: "promuovere e". (670)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas

Articolo 33 BIS

Al comma 1 sopprimere le parole: "e favorire". (671)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas

Articolo 33 BIS

Al comma 1 sopprimere le parole: "del Comune di". (672)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas

Articolo 33 BIS

Il comma 2 dell'articolo 33 bis è soppresso. (673)

Emendamento soppressivo parziale Pittalis - Cappellacci - Oscar Cherchi - Fasolino - Locci - Peru - Randazzo - Tedde - Tocco - Tunis - Alessandra Zedda

Articolo 33 BIS

Il comma 2 dell'articolo 33 bis è soppresso. (1300)

Emendamento soppressivo parziale Truzzu - Lampis

Articolo 33 BIS

Il comma 2 dell'articolo 33 bis è soppresso. (1671)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas

Articolo 33 BIS

Al comma 2 sopprimere le parole: "l'organizzazione e". (674)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas

Articolo 33 BIS

Al comma 2 sopprimere le parole: "e le funzioni". (675).).

PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Roberto Deriu, relatore di maggioranza.

DERIU ROBERTO (PD), relatore di maggioranza. Emendamento numero 668, 1087, 1669 e 2037 parere contrario. Emendamento numero 1980 favorevole e favorevole l'emendamento all'emendamento numero 2515, contrario l'emendamento 2223 e contrari tutti gli altri.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

ERRIU CRISTIANO, Assessore tecnico degli enti locali, finanze ed urbanistica. Il parere è conforme a quello della Commissione.

PRESIDENTE. Grazie. Passiamo all'emendamento numero 668, uguale agli emendamenti numero 1087, 1669 e 2037.

Ha domandato di parlare il consigliere Marco Tedde per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

TEDDE MARCO (FI). Sarò lapidario, però mi preme mettere in evidenza che si sta cercando di fare un corpus di norme che vada nella direzione di riammodernare il sistema degli enti locali, di prevedere purtroppo ahimè una sola città metropolitana, e poi invece si focalizza l'attenzione sulla municipalità di Pirri, che è importantissima per carità, ma credo che questo sia un passo indietro. Nel momento in cui c'è l'esigenza di unire, fondere, omogeneizzare territori, istituzioni, vuoi per motivi legati al risparmio di spesa, vuoi per motivi legati alla ottimizzazione dei servizi e l'efficacia delle funzioni, ecco in un momento come questo ovviamente le spinte campanilistiche, o mini campanilistiche, si fanno sentire e forte pure. Io credo che dobbiamo metterci una mano sulla coscienza e riflettere sul fatto che magari sia necessario anche ritornare alle circoscrizioni, ai comitati di quartiere, inseriamoli qui in questo articolato in modo da non scontentare nessuno, così sono tutti contenti, tutti hanno la possibilità di ritornare nei propri quartieri, nei propri condomini a raccontare che hanno spuntato qualche cosa in Aula, a raccontare che per il proprio paese (che ancora non abbiamo capito di cosa si tratti, che cosa sia il paese) qualche cosa arriverà. Ecco io sono veramente sgomento, non capisco perché procediamo così. Si vuol guardare al futuro, si vuole prospettare un orizzonte molto ampio e molto lontano, strategico, e invece ci si sofferma ai condomini. Grazie.

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 668, uguale agli emendamenti numero 1087, 1669 e 2037.

(Segue la votazione)

Prendo atto che il consigliere Cozzolino ha votato contro.

Rispondono sì i consiglieri: Cappellacci - Cossa - Crisponi - Dedoni - Lampis - Locci - Orrù - Peru - Pinna Giuseppino - Randazzo - Rubiu - Tatti - Tedde - Tocco - Truzzu - Tunis - Zedda Alessandra.

Rispondono no i consiglieri: Agus - Anedda - Cherchi Augusto - Cocco Daniele - Cocco Pietro - Collu - Comandini - Congiu - Cozzolino - Demontis - Deriu - Desini - Forma - Gaia - Lai - Ledda - Lotto - Manca Pier Mario - Meloni - Moriconi - Perra - Pinna Rossella - Piscedda - Pizzuto - Ruggeri - Sabatini - Tendas - Usula - Zanchetta.

Si è astenuto il Presidente Ganau.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti 47

votanti 46

astenuti 1

maggioranza 24

favorevoli 17

contrari 29

(Il Consiglio non approva).

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento all'emendamento numero 2515.

(Segue la votazione)

Prendo atto che il consigliere Cozzolino ha votato a favore e che il consigliere Randazzo ha votato contro.

Rispondono sì i consiglieri: Agus - Anedda - Cherchi Augusto - Cocco Daniele - Cocco Pietro - Collu - Comandini - Congiu - Cozzolino - Demontis - Deriu - Desini - Forma - Ledda - Lotto - Manca Pier Mario - Meloni - Moriconi - Perra - Pinna Rossella - Piscedda - Pizzuto - Ruggeri - Sabatini - Tendas - Usula - Zanchetta - Zedda Paolo.

Rispondono no i consiglieri: Cappellacci - Cossa - Crisponi - Dedoni - Floris - Lampis - Locci - Orrù - Peru - Pinna Giuseppino - Randazzo - Rubiu - Tatti - Tedde - Tocco - Truzzu - Tunis - Zedda Alessandra.

Si sono astenuti: il Presidente Ganau - Lai.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti 48

votanti 46

astenuti 2

maggioranza 24

favorevoli 28

contrari 18

(Il Consiglio approva).

Passiamo all'emendamento sostitutivo totale numero1980, parere favorevole della Giunta e della Commissione.

Ha domandato di parlare il consigliere Gianni Lampis per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

LAMPIS GIANNI (Gruppo Misto). Sì, appare opportuno intervenire anche perché nell'emendamento numero 1980 continua la saga dei nuovi termini che vengono inseriti all'interno di questa legge. In questo comma 2 leggiamo addirittura di forum sociali di quartiere. Cioè qui si creano soggetti di partecipazione ai più vari livelli, dalla città metropolitana ai forum sociali di quartiere senza che nessuno batta ciglio. Quindi da una parte si dice di voler eliminare questa sovrapposizione di enti, di fatto però si cambiano i termini ma non la sostanza. Ecco perché non possiamo che ribadire la posizione di contrarietà ad una serie di alchimie che vengono portate all'attenzione di quest'aula perché nulla cambia a questo punto, nulla cambi rispetto alla situazione attuale. Anzi con questa volontà di voler creare, di voler aggiornare quotidianamente i termini dei dizionari pubblicati nella nostra nazione, di fatto si crea quello che da un paio di giorni ribadiamo, e cioè aumentano i disservizi e i disagi ai cittadini. Quindi il nostro voto su questo emendamento non potrà che essere un voto contrario e come tale ci comporteremo.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Luca Pizzuto per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

PIZZUTO LUCA (SEL). Sì, per rispondere agli interessanti stimoli del collega Lampis, perché è bene chiarire alcune cose anche fra di noi, perché esternamente da questo palazzo ci vorrebbero tutti rasi al suolo, perché si ritiene che i rappresentanti e gli strumenti di democrazia, e quindi anche tutti noi che siamo seduti qua dentro, sono uno spreco e forse anche un danno per le istituzioni. Allora io di fronte a questo luogo comune mi dichiaro nettamente contrario e mi dichiaro in favore della democrazia e della partecipazione, e con orgoglio rivendico questo emendamento, questo testo, perché non è più accettabile sentir dire, e fare in modo che anche noi che siamo classe dirigente di questo territorio, di questa Regione, che il problema è la rappresentanza democratica ai vari livelli. Perché se è così, colleghi, un po' di coraggio, presentiamo tutti quanti una proposta dove nominiamo un re, un podestà, lo paghiamo 500 euro al mese e se li deve pure far bastare, e si preoccupa di tutto, dai problemi della frazione di Tadasuni, fino ai problemi della città metropolitana di Cagliari. Allora ci vuole in questo senso anche un po' di coerenza, perché non è il fatto che noi costruiamo spazi di democrazia il problema con cui affrontiamo le situazioni del domani. I forum sociali di quartiere sono una risposta alle comunità che hanno visto nel corso degli anni eliminate le proprie sedi di rappresentanza e di discussione democratica, sono a costo zero, saranno decise e coordinate dai Comuni. Noi stiamo semplicemente ridando uno spazio di democrazia rappresentativa di cui noi siamo i primi e fondamentali depositari per il voto che c'è stato nei nostri confronti. Quindi io lo dichiaro anche per il futuro, e per le cose che riguardano il futuro, proprio respingo al mittente il fatto che ridurre i consigli comunali, ridurre gli spazi delle assemblee regionali, un conto è ridurre i costi, e ridurre i costi ci ragioniamo se le cose costano troppo, ma non parliamo del fatto che togliere la rappresentanza, forse politica, realtà territoriali, espressioni culturali sia la risposta ai problemi della Regione perché è una falsità, e anche noi dovremmo avere un po' di coraggio nel dire questo e nel rivendicare il fatto che la democrazie non è un problema.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Paolo Truzzu per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

TRUZZU PAOLO (Gruppo Misto). Presidente, ma io condivido le osservazioni che ha appena fatto il collega Pizzuto, e credo però che se si vuole veramente dare spazio alla democrazia e alla partecipazione bisogna utilizzare gli strumenti che ci sono e non inventarne altri. E dico questo perché quando ero Presidente della circoscrizione numero 5 di Cagliari avevo dei cittadini che venivano a bussare alla mia porta che non mi avevano mai visto, e ho sempre sostenuto che andavano a bussare alle porte dei presidenti di circoscrizione coloro che non avevano altri santi in paradiso. Perché chi conosceva un santo in paradiso, chi conosceva un consigliere comunale, un Assessore, un consigliere regionale aveva già a chi chiedere, chi veniva alla porta della circoscrizione era un soggetto che credeva nelle istituzioni, che pensava che in quel presidente, in quel consigliere che nemmeno conoscesse, siccome presidente di una circoscrizione ci fosse la possibilità di avere una risposta. Allora, se gli strumenti ci sono, utilizziamo quelli, non inventiamone altri che non hanno poi la possibilità di funzionare e di camminare con le loro gambe. Lasciamoli anche a costo zero, perché ci sono tanti cittadini che hanno la volontà di partecipare alla vita democratica, di proporre soluzioni, di aiutare comuni, province, quello che ne rimane, enti locali a risolvere i problemi che ci sono e non sanno a che porte bussare. Su questo sono d'accordo. Ma utilizziamo gli strumenti che il testo degli enti locali, il testo unico degli enti locali, ci mette a disposizione e non inventiamone altri.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Alberto Randazzo per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

RANDAZZO ALBERTO (FI). Collega Pizzuto io condivido in parte il suo intervento però chi ci guarda fuori non si stupisce dei nomi che diamo agli enti intermedi o ai subenti intermedi. Si preoccupa più di articoli tipo quello che abbiamo votato ieri col 1982, dove per miracolo del gioco delle tre carte dipendenti che non hanno fatto un concorso pubblico nella amministrazione provinciale, tipo la Proservice che viene ribadito adesso, nell'emendamento numero 2280, che può essere concordato il problema è che quando inseriamo nell'amministrazione pubblica, gente che non ha fatto un concorso, caro collega Pizzuto, forse sono questi i problemi che dobbiamo giustificare fuori da queste porte. Perché la politica finché agisce in questo modo non ha quella credibilità che viene fatta all'esterno, quindi possiamo inventarci i nomi che vogliamo, possiamo riammettere le circoscrizioni, se smettiamo in quest'Aula di giustificare collegi superiori, marchette pure, forse diamo un buon esempio a quelli che sono fuori, che stanno ancora aspettando risposte concrete. Che questa legge, sinché facciamo città metropolitana, possiamo inventarci i termini che vogliamo, il problema è che sanno leggere non più non sono più analfabeti fuori da quest'Aula. Quando infiliamo mille persone negli organici pubblici, e io chiedo all'Assessore che poi quantifichi le piante organiche e blocchi le piante organiche pubbliche finalmente! Perché il Governo nazionale è più serio, ieri ha approvato un provvedimento dove dice che le partecipate vanno vagliate e prima di inserirle nei comuni, o province, o nelle regioni di competenza deve esserci il quadro complessivo, come Cottarelli con la spending review. Cara sinistra, in quest'Aula c'avete fatto cinque anni di lezioni sulla spending review, applicate almeno quelle norme che votano sia il Governo e la parte del SEL che rappresenta lei collega Pizzuto. Qui stiamo assistendo a una bellissima morale su tutte le tematiche ma forse la popolazione si preoccupa per le cose che infiliamo in leggi di interesse regionale, che forse desta più sospetto e preoccupa più chi non ha avuto mai quella porta aperta, uno spiraglio, rispetto a gente a cui facciamo norme di tutela specifiche, calzate e vestite con provvedimenti di legge.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Ignazio Locci per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

LOCCI IGNAZIO (FI). Io devo sottoscrivere parola per parola l'intervento del collega Pizzuto e dico anche che, a questo punto, dovremmo avere davvero il coraggio di alzare l'asticella della democrazia, perché nel corso di questa legge noi non abbiamo fatto altro che costruire meccanismi che in realtà respingono il cittadino dalla partecipazione. Io sono convinto, questa è una cosa che parte da lontano, in Italia si è voluto costruire un sistema basato sul potere dei sindaci, sui primi cittadini. Cioè a far convergere tutto verso il vertice delle pubbliche amministrazioni ,di fatto, svuotando di competenza i consigli comunali e quindi, di fatto, eliminando tutti i meccanismi di partecipazione e poi a caduta la devastazione dei corpi intermedi dei partiti eccetera eccetera. Allora, se può essere mossa una critica sull'istituzione dei forum, è semplicemente rispetto al fatto che rischiano di essere un pannicello caldo rispetto a quello che sta effettivamente avvenendo. Io mi chiedo se tutti i meccanismi di partecipazione democratica, che sono stati inseriti per esempio nella norma di avvio della riforma sanitaria in Sardegna, qual è oggi che cosa ci torna da quell'inserimento di quei meccanismi di partecipazione? Quali sono i feedback? Quali sono veramente le partecipazioni di queste associazioni portatrici di interesse rispetto al resto? È semplicemente su questo. Allora, veramente dico, io condivido collega Pizzuto tutto, veramente sento il suo ragionamento mio, temo che allora a questo punto bisogna davvero ribellarsi a una logica che non appartiene a questa sensibilità. Però farlo veramente farlo veramente significa anche nelle nostre funzioni qualche volta avere il coraggio di contrapporre nuovi modelli.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Marco Tedde per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

TEDDE MARCO (FI). Come non essere d'accordo con l'onorevole Pizzuto quando dice che la democrazia non è un problema e chi sostiene questa tesi? Non credo che ci siano colleghi in quest'Aula che possono legittimamente sostenere questa tesi, ma neanche strumentalmente credo, perché le conquiste di questi decenni di sicuro non possono essere mandate all'aria da qualche sconsiderato. Però è anche vero che la democrazia è una pratica difficile e bisogna cercare di non renderla ancora più difficile. Questa moltiplicazione dei pani e dei pesci, degli organismi partecipativi, delle definizioni che non trovano riscontro nella realtà, ecco per esempio né nella realtà fattuale, né nella realtà giuridica anche questa definizione forum sociale di quartiere, questo termine di nuovo conio avrebbe avuto la necessità di essere inserito in quel famoso articolo 4, se non ricordo male, che conteneva le definizioni. Perché continuiamo a creare confusione che va a sommarsi a confusione. Non credo che sia necessario moltiplicare questi organismi partecipativi, anche perché se si obbliga la gente a riunirsi, ad associarsi all'interno di organismi partecipativi, probabilmente si perde lo spirito vero dell'incontro della gente con la gente per cercare di delineare linee tattiche o strategiche per la crescita del territorio. Non li si può obbligare, non li si può chiudere fra quattro mura mettendogli una definizione. Forum sociale di quartiere, ma perché? Perché non si può discutere liberamente? Per quale motivo dobbiamo avere un'etichetta? Per quale motivo dobbiamo moltiplicare le etichette? Per quale motivo dobbiamo creare confusione? Non ci sto, onorevole Pizzuto, sono d'accordo con lei nelle premesse, però per quanto riguarda lo sviluppo complessivo del suo ragionamento mi trovo in totale disaccordo. Anche perché questo forum sociale di quartiere mi ricorda Macondo, però di Milano. Tutta la confusione e i tutti problemi che creava quel centro sociale che era denominato Macondo a Milano. E questo mi spaventa. Voterò contro.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Gianluigi Rubiu per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

RUBIU GIANLUIGI (UDC Sardegna). Va dato atto al collega Pizzuto che ha stimolato l'Aula alla discussione, e per quanto condivisibile in linea di principio, e solo di principio, il ragionamento di aprire alla democrazia e fare in modo che il popolo sardo, i nostri concittadini possano in qualche modo avere quei luoghi di incontro e soprattutto per esprimere i concetti, che sono i concetti e gli interessi di una città, di un territorio, vorrei chiedere però all'onorevole Pizzuto dov'era in questo mese, che abbiamo discusso questa legge? Dov'era quando abbiamo parlato di accentrare il potere alla Regione Sardegna, di accentrare il potere alla Giunta regionale, dove era il collega Pizzuto quando abbiamo dato alla città metropolitana di Cagliari il potere di agire a nome e per conto dell'intera Sardegna. È questa la democrazia? O vogliamo discutere di cose spicciole, perché non riprendiamo a parlare di circoscrizioni, come direbbero a Roma: aridatece le circoscrizioni. Forse ha più senso. Parliamo anche dei condomini, dei capicondomini e soprattutto non avete inserito in legge i villaggi nuragici. Ma di cosa stiamo parlando? È questo il modo di fare e parlare di democrazia o si confonde la democrazia con la demagogia?

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Michele Cossa per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

COSSA MICHELE (Riformatori Sardi). Io credo che questo articolo sia ispirato da finalità nobili, positive, che sono quelle di coinvolgimento dei cittadini, poi sulla reale utilità di questi organismi naturalmente si può sempre discutere, devo dare atto che questi concetti appartengono al patrimonio storico del componente politico a cui appartiene l'onorevole Pizzuto, devo dirle che io non vedo affatto male il coinvolgimento popolare, anzi credo che spostare da istituzioni che sono state capaci di trascinarsi dietro molta negatività la sostanza e il dibattito con i cittadini ha forse aspetti positivi, poi ripeto, sulla reale utilità di questi organismi possiamo sempre discutere. Io però volevo richiamare l'onorevole Pizzuto e il suo gruppo, c'è alle volte tra le petizioni di principio e le cose che poi realmente si fanno, perché nel momento in cui voi proponete quattro azioni contro la povertà, la Giunta che voi sostenete sta cancellando la legge numero 165, la legge numero 20 si sta spostando, sta cancellando una serie di interventi sulla povertà che erano efficaci e che avevano ricadute positive su diversi fronti. Quindi invito i colleghi di SEL ad aprire gli occhi e le orecchie attorno a quello che succede perché a volte ci si perde in cose che hanno una valenza esteriore di un certo tipo salvo poi, dal punto di vista sostanziale, avere una caratura che è totalmente diversa. Detto questo noi comunque voteremo contro questo emendamento.

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 1980.

(Segue la votazione)

Rispondono sì i consiglieri: Agus - Cherchi Augusto - Cocco Daniele - Cocco Pietro - Collu - Comandini - Congiu - Cozzolino - Demontis - Deriu - Desini - Forma - Gaia - Lai - Ledda - Lotto - Manca Gavino - Manca Pier Mario - Moriconi - Perra - Pinna Rossella - Pizzuto - Ruggeri - Sabatini - Tendas - Usula - Zedda Paolo.

Rispondono no i consiglieri: Cossa - Floris - Lampis - Orrù - Peru - Pinna Giuseppino - Randazzo - Rubiu - Tatti - Tedde - Truzzu - Zedda Alessandra.

Si sono astenuti: il Presidente Ganau - Locci.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti 41

votanti 39

astenuti 2

maggioranza 20

favorevoli 27

contrari 12

(Il Consiglio approva).

A seguito dell'approvazione decadono tutti gli altri emendamenti presentati all'articolo 33 bis.

Ha domandato di parlare il consigliere Roberto Deriu. Ne ha facoltà.

DERIU ROBERTO (PD), relatore di maggioranza. Presidente, io le devo fare due richieste: la prima è che la trattazione del capo secondo possa essere fatta nel pomeriggio, cioè il rinvio del capo secondo e la trattazione del resto; la seconda è una sospensione di quindici minuti.

PRESIDENTE. Sospendiamo la seduta per quindici minuti e poi decidiamo nel merito con il Consiglio.

(La seduta, sospesa alle ore 11 e 20, viene ripresa alle ore 11 e 41.)

PRESIDENTE. Se i colleghi prendono posto possiamo riprendere la seduta.

Riassumo, c'era una proposta di rinvio degli articoli del capo secondo quindi dall'articolo 34 al 40 bis a questo pomeriggio, su questo deve esprimersi il Consiglio. Sulla proposta che è stata formulata dall'onorevole Deriu, di rinvio della discussione degli articoli del capo secondo, dall'articolo 34 all'articolo 40 bis, a questo pomeriggio, su questo ovviamente si deve esprimere il Consiglio. Chi lo approva alzi la mano.

(È approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 41. All'articolo 41 sono stati presentati gli emendamenti soppressivi totali numero 857,uguale al 1097, uguale al 1740 e al 2069; l'emendamento sostitutivo totale numero 1990.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 41 e dei relativi emendamenti:

Art. 41

Abolizione controllo eventuale

1. È abolito il controllo eventuale di cui all'articolo 31, commi 3 e 4,

della legge regionale 22 aprile 2002, n. 7 (legge finanziaria 2002).

Emendamento soppressivo totale Christian Solinas

Articolo 41

L'articolo 41 è soppresso. (857)

Emendamento soppressivo totale Tunis - Pittalis - Cappellacci - Oscar Cherchi - Fasolino - Locci - Peru - Randazzo - Tedde - Tocco - Alessandra Zedda

Articolo 41

L'articolo 41 è soppresso. (1097)

Emendamento soppressivo totale Truzzu - Lampis

Articolo 41

L'articolo 41 è soppresso. (1740)

Emendamento soppressivo totale Tedde - Pittalis - Cappellacci - Cherchi Oscar - Fasolino - Locci - Peru - Randazzo - Tocco - Tunis - Alessandra Zedda

Articolo 41

Sopprimere l'articolo 41 (abolizione controllo eventuale). (2069)

Emendamento sostitutivo totale Deriu - Agus

Articolo 41

L'articolo 41 è sostituito dal seguente:

"Articolo 41

Controllo eventuale

1. I commi 3 e 4 dell'articolo 31 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 7 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2002) sono abrogati.". (1990).).

PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Roberto Deriu, relatore di maggioranza.

DERIU ROBERTO (PD), relatore di maggioranza. Sugli emendamenti soppressivi totali numero 857, uguale al 1097, uguale al 1740 e al 2069 il parere è contrario; il parere è favorevole sull'emendamento sostitutivo totale numero 1990.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

ERRIU CRISTIANO, Assessore tecnico degli enti locali, finanze ed urbanistica. Parere conforme a quello della Commissione.

Metto in votazione gli emendamenti sostitutivi totali numero 857, uguale al 1097, uguale al 1740 e al 2069, con parere contrario della Commissione e della Giunta. Chi li approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non li approva alzi la mano.

(Non sono approvati)

Metto in votazione l'emendamento sostitutivo totale numero 1990 con parere favorevole della Commissione. Chi lo approva alzi la mano.

(È approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 42. All'articolo 42 sono stati presentati gli emendamenti numero 858, uguale al 1098 e al 1741; il sostitutivo totale numero 1991; i soppressivi parziali numero: 859, uguale al 1359 e al 1742; l'emendamento numero 860, 861, 862, 863 uguale al 1360, uguale al 1743, 864, 865, 2246, 866 uguale al 1361, uguale al 1744, 867, 868, 869, 870 uguale al 1362, 871 uguale al 1363, uguale al 1745, 872, 873, 874, 875 uguale al 1364, 876, 877, 878, 879 uguale al 1365, il sostitutivo parziale numero 48 e l'aggiuntivo numero 2101.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 42 e dei relativi emendamenti:

Art. 42

Potere sostitutivo

1. Nel rispetto dei principi di autonomia e di leale collaborazione promossi dalla presente legge, nonché a salvaguardia degli interessi unitari della Regione, in caso di mancata adozione, nel termine previsto, da parte degli enti locali, di atti obbligatori, l'Assessore competente in materia di enti locali, avvalendosi delle strutture dell'Amministrazione regionale, sentito l'ente inadempiente, assegna all'ente medesimo un termine per l'adempimento non inferiore a quindici giorni. Per gravi e motivate ragioni di urgenza può essere previsto un termine inferiore.

2. Decorso inutilmente il termine assegnato, l'Assessore competente in materia di enti locali adotta gli atti in via sostitutiva mediante la nomina di un commissario ad acta, individuato tra i funzionari e i dirigenti in servizio del sistema Regione di cui all'articolo 1, comma 2 bis, della legge regionale n. 31 del 1998, introdotto dall'articolo 1 della legge regionale 25 novembre 2014, n. 24 (Disposizioni urgenti in materia di organizzazione della Regione). Il commissario si avvale delle strutture dell'ente inadempiente, il quale è tenuto a fornire l'assistenza, i documenti e la collaborazione necessaria.

3. L'ente nei confronti del quale è stata disposta la nomina del commissario conserva il potere di compiere gli atti o l'attività per i quali è stata rilevata l'omissione, fino a quando il commissario stesso non sia stato nominato.

4. Gli oneri conseguenti all'adozione dei provvedimenti sostitutivi sono a carico dell'ente inadempiente.

5. La procedura prevista dal presente articolo si applica in tutti i casi in cui le leggi regionali prevedono poteri sostitutivi da parte della Regione per il compimento di atti obbligatori da parte degli enti locali. La procedura è posta in capo all'Assessore competente in materia di enti locali.

6. Al commissario compete un'indennità di carica pari a quella prevista per il sindaco del comune soggetto a commissariamento, avuto riguardo alla durata dell'incarico e in ogni caso non inferiore ad una mensilità.

7. Nel caso di mancata emissione di mandati di pagamento di somme dovute dagli enti locali per legge o per altro titolo non in contestazione, si procede con le stesse modalità di cui al presente articolo.

Emendamento soppressivo totale Christian Solinas

Articolo 42

L'articolo 42 è soppresso. (858)

Emendamento soppressivo totale Tunis - Pittalis - Cappellacci - Oscar Cherchi - Fasolino - Locci - Peru - Randazzo - Tedde - Tocco - Alessandra Zedda

Articolo 42

L'articolo 42 è soppresso. (1098)

Emendamento soppressivo totale Truzzu - Lampis

Articolo 42

L'articolo 42 è soppresso. (1741)

Emendamento sostitutivo totale Deriu - Agus

Articolo 42

L'articolo 42 è sostituito dal seguente:

"Articolo 42

Potere sostitutivo regionale

1. In caso di mancata adozione, nel termine previsto, da parte degli enti locali, di atti obbligatori previsti dalla presente legge, si applica la disciplina sul potere sostitutivo regionale di cui all'articolo 9 della legge regionale n. 9 del 2006.

2. Nel caso di mancata emissione di mandati di pagamento di somme dovute dagli enti locali per legge o per altro titolo non in contestazione, si procede con le stesse modalità di cui al presente articolo.". (Nota: conseguentemente non si abroga l'art. 9 della 9 del 2006 v. art. 74). (1991)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas

Articolo 42

Il comma 1 dell'articolo 42 è soppresso. (859)

Emendamento soppressivo parziale Pittalis - Cappellacci - Oscar Cherchi - Fasolino - Locci - Peru - Randazzo - Tedde - Tocco - Tunis - Alessandra Zedda

Articolo 42

Il comma 1 dell'articolo 42 è soppresso. (1359)

Emendamento soppressivo parziale Truzzu - Lampis

Articolo 42

Il comma 1 dell'articolo 42 è soppresso. (1742)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas

Articolo 42

Al comma 1 sopprimere le parole; "Nel rispetto dei principi di autonomia e di leale collaborazione promossi dalla presente legge, nonché a salvaguardia degli interessi unitari, della Regione". (860)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas

Articolo 42

Al comma 1 sopprimere le parole: "e di leale collaborazione". (861)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas

Articolo 42

Al comma 1 sopprimere le parole: "Per gravi e motivate ragioni di urgenza può essere previsto un termine inferiore". (862)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas

Articolo 42

Il comma 2 dell'articolo 42 è soppresso. (863)

Emendamento soppressivo parziale Pittalis - Cappellacci - Oscar Cherchi - Fasolino - Locci - Peru - Randazzo - Tedde - Tocco - Tunis - Alessandra Zedda

Articolo 42

Il comma 2 dell'articolo 42 è soppresso. (1360)

Emendamento soppressivo parziale Truzzu - Lampis

Articolo 42

Il comma 2 dell'articolo 42 è soppresso. (1743)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas

Articolo 42

Al comma 1 sopprimere le parole: "Decorso inutilmente il termine assegnato". (864)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas

Articolo 42

Al comma 2 sopprimere le parole: "il quale è tenuto a fornire l'assistenza, i documenti e la collaborazione necessaria". (865)

Emendamento soppressivo parziale Desini - Busia - Congiu - Cherchi A - Manca P - Unali

Articolo 42

Al comma 2 dell'articolo 42 le parole "i funzionari e" sono soppresse. (2246)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas

Articolo 42

Il comma 3 dell'articolo 42 è soppresso. (866)

Emendamento soppressivo parziale Pittalis - Cappellacci - Oscar Cherchi - Fasolino - Locci - Peru - Randazzo - Tedde - Tocco - Tunis - Alessandra Zedda

Articolo 42

Il comma 3 dell'articolo 42 è soppresso. (1361)

Emendamento soppressivo parziale Truzzu - Lampis

Articolo 42

Il comma 3 dell'articolo 42 è soppresso. (1744)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas

Articolo 42

Al comma 3 sopprimere le parole: "nei confronti del quale è stata dispostala nomina del commissario". (867)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas

Articolo 42

Al comma 3 sopprimere le parole: "o l'attività per i quali e stata rilevata l'omissione". (868)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas

Articolo 42

Al comma 3 sopprimere le parole: "fino a quando il commissario stesso non sia stato nominato". (869)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas

Articolo 42

Il comma 4 dell'articolo 42 è soppresso. (870)

Emendamento soppressivo parziale Pittalis - Cappellacci - Oscar Cherchi - Fasolino - Locci - Peru - Randazzo - Tedde - Tocco - Tunis - Alessandra Zedda

Articolo 42

Il comma 4 dell'articolo 42 è soppresso. (1362)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas

Articolo 42

Il comma 5 dell'articolo 42 è soppresso. (871)

Emendamento soppressivo parziale Pittalis - Cappellacci - Oscar Cherchi - Fasolino - Locci - Peru - Randazzo - Tedde - Tocco - Tunis - Alessandra Zedda

Articolo 42

Il comma 5 dell'articolo 42 è soppresso. (1363)

Emendamento soppressivo parziale Truzzu - Lampis

Articolo 42

Il comma 5 dell'articolo 42 è soppresso. (1745)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas

Articolo 42

Al comma 3 sopprimere le parole: "La procedura è posta in capo all'Assessore competente in materia di enti-locali". (872)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas

Articolo 42

Al comma 5 sopprimere le parole: "per il compimento dì atti obbligatori da parte degli enti locali". (873)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas

Articolo 42

Al comma 5 sopprimere le parole: "da parte degli enti locali". (874)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas

Articolo 42

Il comma 6 dell'articolo 42 è soppresso. (875)

Emendamento soppressivo parziale Pittalis - Cappellacci - Oscar Cherchi - Fasolino - Locci - Peru - Randazzo - Tedde - Tocco - Tunis - Alessandra Zedda

Articolo 42

Il comma 6 dell'articolo 42 è soppresso. (1364)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas

Articolo 42

Al comma 6 sopprimere le parole: "pari a quella prevista per il sindaco del comune soggetto a commissariamento, avuto riguardo alla durata dell'incarico e in ogni caso non inferiore ad una mensilità". (876)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas

Articolo 42

Al comma 6 sopprimere le parole: "avuto riguardo alla durata dell'incarico e in ogni caso non inferiore ad una mensilità". (877)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas

Articolo 42

Al comma 6 sopprimere le parole: "e in ogni caso non inferiore ad una mensilità". (878)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas

Articolo 42

Il comma 7 dell'articolo 42 è soppresso. (879)

Emendamento soppressivo parziale Pittalis - Cappellacci - Oscar Cherchi - Fasolino - Locci - Peru - Randazzo - Tedde - Tocco - Tunis - Alessandra Zedda

Articolo 42

Il comma 7 dell'articolo 42 è soppresso. (1365)

Emendamento sostitutivo parziale Forma

Articolo 42

Il comma 6 dell'articolo 42 è sostituito dal seguente:

"6. Al commissario compete il rimborso delle spese di viaggio ovvero l'indennità chilometrica prevista per i dipendenti dell'Amministrazione regionale per l'uso dell'auto propria, ridotta ad un decimo per l'uso di mezzi gratuiti". (48)

Emendamento aggiuntivo Zanchetta - Gaia - Perra

Articolo 42

Dopo il comma 7 è inserito il seguente comma 7 bis:

"7 bis. Il potere sostitutivo di cui in precedenza può essere esercitato anche dal difensore civico regionale". (2101)

PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Roberto Deriu, relatore di maggioranza.

DERIU ROBERTO (PD), relatore di maggioranza. Pareri contrari a tutti gli emendamenti, escluso l'emendamento numero 1991 a pagina 1735 e 2246 a pagina 1747.

PRESIDENTE. È favorevole al sostitutivo totale, mi sembra di aver capito? Al 1991?

DERIU ROBERTO (PD), relatore di maggioranza. Chiedo scusa, mi sembrava un emendamento…

PRESIDENTE. Non ho seguito, chiedo scusa io.

DERIU ROBERTO (PD), relatore di maggioranza. Sono favorevole all'emendamento numero 1991 a pagina 1735.

PRESIDENTE. Contrario a tutti gli altri?

DERIU ROBERTO (PD), relatore di maggioranza. Allora, l'emendamento numero 2246 non è un emendamento all'emendamento?

PRESIDENTE. No, è un emendamento a se, e quindi decade.

Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

ERRIU CRISTIANO, Assessore tecnico degli enti locali, finanze ed urbanistica. Indico a quello della Commissione.

PRESIDENTE. Metto in votazione gli emendamenti soppressivi totali numero 858, uguale al 1098, uguale al 1741, con parere contrario della Commissione e della Giunta.

Ha domandato di parlare il consigliere Ignazio Locci per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

LOCCI IGNAZIO (FI). Francamente questo articolo sull'applicazione del potere sostitutivo appare come un'intrusione della Regione rispetto alla volontà che, secondo noi, deve essere invece manifestata e posta in essere dagli enti locali sull'applicazione di questa norma. Resta poi un mistero quale sia la connessione tra il comma 2, il comma 1 di questo articolo e il testo della legge, cosa significa "nel caso di mancata emissione di mandati di pagamento di somme dovute dagli enti locali per legge o per altro titolo non in contestazione, si procede con le stesse modalità di cui al presente articolo", cioè con i poteri sostitutivi. Ma stiamo scherzando? Francamente non se ne capisce il senso. Cosa significa applicare il potere sostitutivo ai pagamenti e quindi sostituirsi eventualmente alle potestà del responsabile delle ragionerie degli enti locali, magari ai tesorieri, o forse vogliamo sostituirci a situazioni che si trovano magari sotto altre giurisdizioni? Io lo pongo come un problema, perché secondo il nostro modestissimo parere rischia non solo di essere incomprensivo, ma di essere un po' fuori dalla logica di applicazione dei poteri sostitutivi in capo alle amministrazioni superiori in caso di inerzia della pubblica amministrazione.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, metto in votazione gli emendamenti soppressivi totali numero 858, 1098, 1741con parere contrario della Commissione e della Giunta. Chi li approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non li approva alzi la mano.

(Non sono approvati)

Metto in votazione l'emendamento sostitutivo totale numero 1991 con parere favorevole della Giunta e della Commissione.

RUBIU GIANLUIGI (UDC Sardegna). Chiedo la votazione nominale.

PRESIDENTE. Chiede la votazione elettronica.

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 1991.

(Segue la votazione)

Prendo atto che il consigliere Piscedda ha votato a favore e che i consiglieri Cappellacci, Dedoni e Tedde hanno votato contro.

Rispondono sì i consiglieri: Agus - Anedda - Cherchi Augusto - Cocco Daniele - Cocco Pietro - Collu - Comandini - Congiu - Cozzolino - Demontis - Deriu - Desini - Forma - Gaia - Lai - Ledda - Lotto - Manca Pier Mario - Meloni - Moriconi - Perra - Pinna Rossella - Piscedda - Pizzuto - Ruggeri - Sabatini - Solinas Antonio - Tendas - Usula - Zanchetta - Zedda Paolo.

Rispondono no i consiglieri: Cappellacci - Cossa - Dedoni - Floris - Lampis - Locci - Orrù - Peru - Pinna Giuseppino - Randazzo - Rubiu - Solinas Christian - Tatti - Tedde - Tocco - Truzzu - Zedda Alessandra.

Si è astenuto il Presidente Ganau.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti 49

votanti 48

astenuti 1

maggioranza 25

favorevoli 31

contrari 17

(Il Consiglio approva).

A seguito dell'approvazione dell'emendamento numero 1991 decadono tutti gli altri emendamenti presentati all'articolo 42.

Passiamo all'esame dell'articolo 43. All'articolo 43 sono stati presentati gli emendamenti soppressivi totali numero 880, 1099 e 1746 che sono uguali, il sostitutivo totale 1992, con gli emendamenti all'emendamento numero 2522, 2521 e 2539. I soppressivi parziali numero 881 uguale al 1366, uguale al 1747, 888 uguale al 1748, 889 uguale al 1749, 890 uguale al 1750, 891 uguale al 1751, 892 uguale al 1752, 893 uguale al 1753, 894 uguale al 1754, 882 uguale al 1367 e al 1755, 883, 884, 885, 886 uguale al 1368, uguale al 1756, uguale al 1923, uguale al 2100, 887, 895 uguale al 1376, uguale al 1757, 896, 897, 898. I sostitutivi parziali numero 2235, 2236 e 2189. Gli aggiuntivi numero 1758 uguale al 2090, 1759, 2247, 1890 uguale al 2099, uguale al 2292, 1993 e 2241.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 43 e dei relativi emendamenti:

Art. 43

Composizione dei consigli comunali
e delle giunte comunali

1. Nei comuni della Sardegna, il consiglio comunale è composto dal sindaco e:

a) da 34 membri nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti;

b) da 28 membri nei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;

c) da 24 membri nei comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti;

d) da 20 membri nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti;

e) da 16 membri nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti;

f) da 12 membri nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti;

g) da 10 membri nei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti.

2. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, nei comuni della Sardegna il numero degli assessori comunali non è superiore a un quarto, arrotondato all'unità superiore, del numero dei consiglieri comunali, computando a tale fine il sindaco.

3. Nei comuni della Sardegna non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 53, comma 23, della legge n. 388 del 2000, riguardanti la possibilità dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti di assegnare ai membri della giunta la responsabilità degli uffici e dei servizi.

4. Per il calcolo dei consiglieri di cui al comma 1 il numero degli abitanti è quello risultante dai dati dell'ISTAT relativi alla popolazione residente calcolata al 31 dicembre del penultimo anno precedente la data di convocazione dei comizi elettorali.

Emendamento soppressivo totale Christian Solinas

Articolo 43

L'articolo 43 è soppresso. (880)

Emendamento soppressivo totale Tunis - Pittalis - Cappellacci - Oscar Cherchi - Fasolino - Locci - Peru - Randazzo - Tedde - Tocco - Alessandra Zedda

Articolo 43

L'articolo 43 è soppresso. (1099)

Emendamento soppressivo totale Truzzu - Lampis

Articolo 43

L'articolo 43 è soppresso. (1746)

Emendamento all'emendamento numero 1992 aggiuntivo Pizzuto - Daniele Cocco - Lai

Articolo 43

L'emendamento n. 1992, sostitutivo totale dell'articolo 43, è cosi modificato:

Dopo il comma 1 dell'articolo 43 come emendato dall'emendamento n. 1992 è inserito il seguente comma:

"1 bis. Il comma 1 dell'articolo 1 della l.r. n. 4 del 2012 è sostituito dal seguente: Nei

comuni della Sardegna, il consiglio

comunale

è composto dal sindaco e:

a)

da

40

membri

nei

comuni

con

popolazione

superiore

a

100.000

abitanti;

b)

da

38

membri

nei

comuni

con

popolazione

superiore

a

50.000

abitanti;

c)

da

32

membri

nei

comuni

con

popolazione

superiore

a

25.000

abitanti;

d)

da

28

membri

nei

comuni

con

popolazione

superiore

a

15.000

abitanti;

e)

da

20

membri

nei

comuni

con

popolazione

superiore

a

5.000

abitanti;

f)

da

12

membri

nei

comuni

con

popolazione

superiore

a

1.000

abitanti;

g) da 8 membri nei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti. (2522)

Emendamento all'emendamento numero 1992 aggiuntivo Pizzuto - Daniele Cocco - Lai

Articolo 43

L'emendamento n. 1992, sostitutivo totale dell'articolo 43, è cosi modificato:

Dopo il comma 1 dell'art. 43 come emendato dall'emendamento n. 1992 è inserito il seguente comma:

"1 bis. Il comma 1 dell'articolo 1 della l.r. n. 4 del 2012 è sostituito dal seguente: Nei

comuni della Sardegna, il consiglio

comunale

è composto dal sindaco e:

a)

da

38

membri

nei

comuni

con

popolazione

superiore

a

100.000

abitanti;

b)

da

32

membri

nei

comuni

con

popolazione

superiore

a

50.000

abitanti;

c)

da

30

membri

nei

comuni

con

popolazione

superiore

a

25.000

abitanti;

d)

da

26

membri

nei

comuni

con

popolazione

superiore

a

15.000

abitanti;

e)

da

20

membri

nei

comuni

con

popolazione

superiore

a

5.000

abitanti;

f)

da

12

membri

nei

comuni

con

popolazione

superiore

a

1.000

abitanti;

g) da 8 membri nei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti. (2521)

Emendamento all'emendamento numero 1992 soppressivo parziale Cossa - Dedoni - Crisponi

Articolo 43

Il comma 3 dell'emendamento n. 1992 è soppresso. (2539)

Emendamento sostitutivo totale Deriu - Agus

Articolo 43

L'articolo 43 è sostituito dal seguente:

"Art. 43

Numero degli assessori comunali. Modifiche alla l.r. n. 4 del 2012.

1. Al comma 2 dell'articolo 1 della l.r. n. 4 del 2012 (Norme in materia di enti locali e sulla dispersione ed affidamento delle ceneri funerarie) le parole "arrotondato aritmeticamente" sono sostituite dalle parole "arrotondato all'unità superiore".

2. La modifica di cui al comma 1 si applica nei comuni della Sardegna a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. I consigli comunali dei comuni, se previsto dallo statuto, possono essere presieduti da un presidente eletto tra i consiglieri nella prima seduta del consiglio.

(Coordinamento: conseguentemente all'articolo 74, comma 1, lett. p) non si deve disporre l'abrogazione dei commi 1, 2 e 5 dell'articolo 1 della legge regionale n. 4 del 2012). (1992)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas

Articolo 43

Il comma 1 dell'articolo 43 è soppresso. (881)

Emendamento soppressivo parziale Pittalis - Cappellacci - Oscar Cherchi - Fasolino - Locci - Peru - Randazzo - Tedde - Tocco - Tunis - Alessandra Zedda

Articolo 43

Il comma 1 dell'articolo 43 è soppresso. (1366)

Emendamento soppressivo parziale Truzzu - Lampis

Articolo 43

Il comma 1 dell'articolo 43 è soppresso. (1747)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas

Articolo 43

La lettera a) del comma 1 dell'articolo 43 è soppressa. (888)

Emendamento soppressivo parziale Truzzu - Lampis

Articolo 43

La lettera a) del comma 1 dell'articolo 43 è soppressa. (1748)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas

Articolo 43

La lettera b) del comma 1 dell'articolo 43 è soppressa. (889)

Emendamento soppressivo parziale Truzzu - Lampis

Articolo 43

La lettera b) del comma 1 dell'articolo 43 è soppressa. (1749)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas

Articolo 43

La lettera c) del comma 1 dell'articolo 43 è soppressa. (890)

Emendamento soppressivo parziale Truzzu - Lampis

Articolo 43

La lettera c) del comma 1 dell'articolo 43 è soppressa. (1750)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas

Articolo 43

La lettera d) del comma 1 dell'articolo 43 è soppressa. (891)

Emendamento soppressivo parziale Truzzu - Lampis

Articolo 43

La lettera d) del comma 1 dell'articolo 43 è soppressa. (1751)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas

Articolo 43

La lettera e) del comma 1 dell'articolo 43 è soppressa. (892)

Emendamento soppressivo parziale Truzzu - Lampis

Articolo 43

La lettera e) del comma 1 dell'articolo 43 è soppressa. (1752)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas

Articolo 43

La lettera f) del comma 1 dell'articolo 43 è soppressa. (893)

Emendamento soppressivo parziale Truzzu - Lampis

Articolo 43

La lettera f) del comma 1 dell'articolo 43 è soppressa. (1753)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas

Articolo 43

La lettera g) del comma 1 dell'articolo 43 è soppressa. (894)

Emendamento soppressivo parziale Truzzu - Lampis

Articolo 43

La lettera g) del comma 1 dell'articolo 43 è soppressa. (1754)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas

Articolo 43

Il comma 2 dell'articolo 43 è soppresso. (882)

Emendamento soppressivo parziale Pittalis - Cappellacci - Oscar Cherchi - Fasolino - Locci - Peru - Randazzo - Tedde - Tocco - Tunis - Alessandra Zedda

Articolo 43

Il comma 2 dell'articolo 43 è soppresso. (1367)

Emendamento soppressivo parziale Truzzu - Lampis

Articolo 43

Il comma 2 dell'articolo 43 è soppresso. (1755)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas

Articolo 43

Al comma 2 sopprimere le parole: "A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge". (883)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas

Articolo 43

Al comma 2 sopprimere le parole: "nei comuni della Sardegna". (884)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas

Articolo 43

Al comma 2 sopprimere le parole: "arrotondato all'unità superiore". (885)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas

Articolo 43

Il comma 3 dell'articolo 43 è soppresso. (886)

Emendamento soppressivo parziale Pittalis - Cappellacci - Oscar Cherchi - Fasolino - Locci - Peru - Randazzo - Tedde - Tocco - Tunis - Alessandra Zedda

Articolo 43

Il comma 3 dell'articolo 43 è soppresso. (1368)

Emendamento soppressivo parziale Truzzu - Lampis

Articolo 43

Il comma 3 dell'articolo 43 è soppresso. (1756)

Emendamento soppressivo parziale Rubiu - Oppi - Tatti - Pinna

Articolo 43

Il comma 3 dell'articolo 43 è soppresso. (1923)

Emendamento soppressivo parziale Zanchetta - Gaia - Perra

Articolo 43

Il comma 3 dell'articolo 43 è soppresso. (2100)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas

Articolo 43

Al comma 3 sopprimere le parole: "riguardanti la Possibilità dei comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti di assegnare ai membri della giunta la responsabilità degli uffici e dei servizi". (887)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas

Articolo 43

Il comma 4 dell'articolo 43 è soppresso. (895)

Emendamento soppressivo parziale Pittalis - Cappellacci - Oscar Cherchi - Fasolino - Locci - Peru - Randazzo - Tedde - Tocco - Tunis - Alessandra Zedda

Articolo 43

Il comma 4 dell'articolo 43 è soppresso. (1376)

Emendamento soppressivo parziale Truzzu - Lampis

Articolo 43

Il comma 4 dell'articolo 43 è soppresso. (1757)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas

Articolo 43

Al comma 4 sopprimere le parole: "di cui al comma 1". (896)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas

Articolo 43

Al comma 4 sopprimere le parole: "relativi alla popolazione residente calcolata al 31 dicembre del penultimo anno precedente la data di convocazione dei comizi elettorali.". (897)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas

Articolo 43

Al comma 4 sopprimere le parole: "calcolata al 31 dicembre del penultimo anno precedente la data di convocazione dei comizi elettorali". (898)

Emendamento sostitutivo parziale Pizzuto - Cocco D - Lai

Articolo 43

Il comma 1 dell'articolo 43 è cosi modificato:

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 43 la cifra "34" è sostituita con "40"

2. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 43 a cifra "28" è sostituita con "38"

3. Alla lettera c) del comma 1 dell'art. 43 la cifra "24" è sostituita con "32"

4. Alla lettera d) del comma 1 dell'art. 43 la cifra "20" è sostituita con "28"

5. Alla lettera e) del comma 1 dell'art. 43 la cifra "16" è sostituita con 20" (2235)

Emendamento sostitutivo parziale Pizzuto - Cocco D - Lai

Articolo 43

Il comma 1 dell'articolo 43 è cosi modificato:

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 43 la cifra "34" è sostituita con "38"

2. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 43 a cifra "28" è sostituita con "32"

3. Alla lettera c) del comma 1 dell'art. 43 la cifra "24" è sostituita con "30"

4. Alla lettera d) del comma 1 dell'art. 43 la cifra "20" è sostituita con "26"

5. Alla lettera e) del comma 1 dell'art. 43 la cifra "16" è sostituita con 20" (2236)

Emendamento sostitutivo parziale Dedoni

Articolo 43

All'articolo 43 comma 2 la parola "superiore" è sostituita dalla parola "inferiore". (2198)

Emendamento aggiuntivo Lampis - Truzzu - Tunis

Articolo 43

Articolo 43, comma 1 dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

d bis) da 18 membri nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti; (1758)

Emendamento aggiuntivo Locci - Pittalis - Tedde - Fasolino - Tunis - Cappellacci - Peru - Cherchi Oscar - Zedda A - Randazzo - Tocco

Articolo 43

Dopo la lettera d) del comma d è aggiunta la seguente:

e bis) da 18 membri nei comuni con popolazione superione a 10.000 abitanti. (2090)

Emendamento aggiuntivo Lampis - Truzzu

Articolo 43

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

2 bis. Nei Comuni della Sardegna con popolazione inferiore ai 15000 abitanti la figura del Presidente del Consiglio Comunale è abolita. (1759)

Emendamento aggiuntivo Desini - Busia - Congiu - Cherchi A - Manca P - Unali

Articolo 43

Dopo il comma 4 dell'articolo 43 è aggiunto il seguente:

"4 bis. I consigli comunali dei comuni con popolazione inferiore, pari o superiore a 15.000 abitanti sono presieduti da un presidente eletto tra i consiglieri nella prima seduta del consiglio". (2247)

Emendamento aggiuntivo Oppi - Rubiu - Tatti - Pinna

Articolo 43

Dopo l'articolo 43 è introdotto il seguente articolo 43 bis:

«Art.43 bis

Uffici di supporto agli organi di direzione politica

1. Per le finalità di cui all'articolo 90 del decreto legislativo 18 agosto 268, n. 267, il regolamento degli uffici e dei servizi degli enti locali può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze dell'organo di direzione politica costituiti da dipendenti dell'ente, ovvero, salvo che per gli enti dissestati o strutturalmente deficitari, da collaboratori assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o con rapporto di lavoro autonomo per prestazione d'opera intellettuale.

2. Al personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali.

3. Con provvedimento motivato della giunta, al personale di cui al comma 2 il trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi può essere sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale.

4. L'utilizzo del rapporto di lavoro autonomo non può comportare un costo superiore a quello si avrebbe ai sensi dei precedenti commi 2 e 3. (1890)

Emendamento aggiuntivo Zanchetta - Gaia - Perra

Articolo 43

Dopo l'articolo 43 è introdotto il seguente articolo 43 bis:

«Art.43 bis

Uffici di supporto agli organi di direzione politica

1. Per le finalità di cui all'articolo 90 del decreto legislativo 18 agosto 268, n. 267, il regolamento degli uffici e dei servizi degli enti locali può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze dell'organo di direzione politica costituiti da dipendenti dell'ente, ovvero, salvo che per gli enti dissestati o strutturalmente deficitari, da collaboratori assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o con rapporto di lavoro autonomo per prestazione d'opera intellettuale.

2. Al personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali.

3. Con provvedimento motivato della giunta, al personale di cui al comma 2 il trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi può essere sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale.

4. L'utilizzo del rapporto di lavoro autonomo non può comportare un costo superiore a quello si avrebbe ai sensi dei precedenti commi 2 e 3. (2099)

Emendamento aggiuntivo Zanchetta - Gaia - Perra

Articolo 43

Dopo l'articolo 43 è introdotto il seguente articolo 43 bis:

«Articolo 43 bis

Uffici di supporto agli organi di direzione politica

1. Per le finalità di cui all'articolo 90 del decreto legislativo 18 agosto 268, n. 267, il regolamento degli uffici e dei servizi degli enti locali può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze dell'organo di direzione politica costituiti da dipendenti dell'ente, ovvero, salvo che per gli enti dissestati o strutturalmente deficitari, da collaboratori assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o con rapporto di lavoro autonomo per prestazione d'opera intellettuale.

2. Al personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali.

3. Con provvedimento motivato della giunta, al personale di cui al comma 2 il trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi può essere sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale.

4. L'utilizzo del rapporto di lavoro autonomo non può comportare un costo superiore a quello si avrebbe ai sensi dei precedenti commi 2 e 3. (2292)

Emendamento aggiuntivo Deriu - Agus

Articolo 43

Dopo l'articolo 43 è aggiunto il seguente articolo:

Articolo 43 bis

Pari opportunità tra uomini e donne negli organi collegiali non elettivi

Gli organi assembleari degli enti locali che ai sensi dell'articolo 42, comma 2 lettera m), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 definiscono gli indirizzi per la nomina e la designazione dei propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni, nonché in caso di nomina dei propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni ad essi espressamente riservati dalla legge, garantiscono almeno una presenza per genere e comunque nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico. (1993)

Emendamento aggiuntivo Pizzuto - Cocco D - Agus - Lai

Articolo 43

Dopo l'articolo 43, è inserito il seguente articolo: art. 43 bis - Forum di quartiere

1. Al fine di incentivare la partecipazione della popolazione alla vita politica e istituzionale, ogni Comune della Sardegna, con proprio regolamento può istituire e disciplinare i Forum sociali di quartiere.

2. Il Forum sociale di quartiere è un organismo intermedio partecipativo, volontario e gratuito di intermediazione tra il cittadino e l'Amministrazione Comunale.

3. Gli organi del Forum sociale di quartiere sono:

a) il Presidente del Forum;

b) Il Consiglio di quartiere;

c) l'Assemblea di quartiere.

4. I consiglieri di quartiere e il Presidente del Forum operano a titolo gratuito e sono eletti secondo quanto stabilito nell'apposito regolamento comunale entro un congruo numero di giorni dalla data di insediamento del Consiglio Comunale.

5. Il Forum di quartiere ha diritto:

a) ad essere consultato, esprimere pareri e fare proposte sulle scelte relative al Bilancio di previsione e i piani economici pluriennali di investimento; sulle materie dell'urbanistica, dei servizi comunali e delle istanze di cittadini e associazioni in merito alle scelte relative al territorio di riferimento;

b) a proporre iniziative e interventi al Consiglio Comunale;

c) a richiedere una convocazione del Consiglio comunale e formulare interrogazioni al Sindaco o alla Giunta;

d) a chiedere la partecipazione del Sindaco o degli Assessori comunali di riferimento nelle proprie sedute;

e) a collaborare con tutti gli attori pubblici o privati, singoli o associati, del territorio di riferimento per favorire la partecipazione e l'aggregazione sociale. (2241).).

PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Roberto Deriu, relatore di maggioranza.

DERIU ROBERTO (PD), relatore di maggioranza. Sugli emendamenti numero 880 uguale al 1099 e al 1746 parere contrario, a pagina 1771, 1772, 1773 soppressivi totali parere contrario, parere favorevole sull'emendamento numero 1992 a pagina 1774. Per quanto riguarda gli emendamenti all'emendamento, sul numero 2522 parere contrario, sul numero 2521 si rimette all'Aula, sul numero 2539 parere contrario. Parere contrario sui soppressivi parziali, parere contrario sui sostitutivi parziali, sugli aggiuntivi numero 1758, 2090 a pagina 1813 e 1814 parere contrario, parere contrario sugli emendamenti numero 1759, 2247, e parere contrario sull'emendamento numero 1890, uguale agli emendamenti numero 2099 e 2292. Infine esprimo parere favorevole all'emendamento numero 1993, a pagina 1820, e all'emendamento numero 2241, a pagina 1821.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

ERRIU CRISTIANO, Assessore tecnico degli enti locali, finanze ed urbanistica. La Giunta esprime parere conforme a quello della Commissione.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Roberto Deriu. Ne ha facoltà.

DERIU ROBERTO (PD), relatore di maggioranza. Intervengo per rammentare ai presentatori che gli emendamenti numero 1890, 2099 e 2292, uguali, trovano sede nell'articolo 71, quindi si chiede magari di spostarli in quella sede.

(Interruzione)

PRESIDENTE. Non li dichiariamo decaduti per adesso, li spostiamo l'articolo 71.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Mario Floris. Ne ha facoltà.

FLORIS MARIO (Gruppo Misto). Intervengo sull'ordine lavori. Ammetterà con me che è un modo di legiferare inusuale. Solitamente quando si chiede di rinviare la discussione degli emendamenti o è perché c'è da trattare con la minoranza o se sono problemi della maggioranza non si chiede mai una cosa di questo genere. Stiamo andando alla cieca, non si capisce più nulla.

Se la maggioranza ha la necessità di ritirarsi in buon ordine e di aggiornare i lavori a questo pomeriggio si aggiornino a questo pomeriggio; se si deve fare un'ora in più si fa un'ora in più, però questo non è un modo di legiferare. Consentitemelo, ma non si è mai visto.

Continuazione della discussione dell'articolato del disegno di legge: "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna". (176/A)

PRESIDENTE. Sì, però, per chiarire all'onorevole Locci, questi emendamenti di cui stiamo parlando anche se viene votato il sostitutivo totale rimangono in piedi, quindi non decadrebbero comunque e dovrebbero essere comunque votati.

(Interruzione del consigliere Ignazio Locci)

PRESIDENTE. No, sta sbagliando. Era un soppressivo totale. Se passa il soppressivo totale decadono gli aggiuntivi.

LOCCI IGNAZIO (FI). …lei lo può applicare come vuole.

PRESIDENTE. No, io lo applico soltanto in una maniera che spiego a lei e a tutti. Ho piacere di spiegarlo anche a lei.

Allora, se passa un emendamento soppressivo totale evidentemente non c'è più l'articolo, quindi è impensabile che aggiungiamo qualcosa a un articolo che è stato soppresso. Se votiamo un sostitutivo totale, come sempre e come prassi, non decadono gli aggiuntivi, a meno che non siano già inclusi nell'emendamento. In questo caso questi aggiuntivi rimarrebbero tutti da votare, quindi non decadono e possono essere tranquillamente spostati all'articolo di competenza, che è il 71 e non questo in cui sono stati inseriti per errore. Tutto qui.

LOCCI IGNAZIO (FI). Tutti gli aggiuntivi…

PRESIDENTE. Onorevole Locci, tutti gli aggiuntivi che costituiscono articolo aggiuntivo, che quindi non sono compresi nel sostitutivo, rimangono. Abbiamo sempre fatto così.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il consigliere Ignazio Locci. Ne ha facoltà.

LOCCI IGNAZIO (FI). Questo articolo, ma ovviamente intervengo sugli emendamenti e sull'emendamento sostitutivo, pone alcune domande rispetto alla discussione che avevamo prima, cioè sulla democrazia e sulla rappresentanza.

Qui evidentemente c'è una convinzione rispetto ai concetti di democrazia e di rappresentanza che hanno una visione unilaterale verso il Governo, verso la posizione del Governo, e quindi, ecco, l'esigenza arriva per trovare la risoluzione dei problemi di qualche primo cittadino che deve ovviamente far quadrare i conti interni e i loro equilibri e quindi gli consentiamo e autorizziamo ad arrotondare all'unità superiore le frazioni quando si tratta di nominare assessori, mentre invece sempre al ribasso per quanto attiene la rappresentanza nei consigli comunali e l'opportunità di provare a formare nuova classe dirigente. Dovrebbe essere un dovere anche di ciascuno di noi, ma noi questo problema non ce lo poniamo, con il sostitutivo facciamo decadere anche ogni possibilità di discussione per poter trattare questo tema. Ovviamente questo non può essere un banco su cui confrontarsi. Questa secondo voi è una delle misure da riforma degli enti locali. Veramente è un modo singolare per considerare e trattare questo argomento. Sarebbe stato probabilmente molto più utile tenere la scrittura originaria, e cioè quella che indicava il numero della composizione dei consigli comunali, per confrontarci sulla possibilità di valutare anche in Sardegna forse di ritoccare il numero delle assemblee consiliari e non, invece, il numero dei posti di assessore e allora ancora la introduzione e la reintroduzione delle figure dei Presidenti del consiglio.

Questi credo che siano temi su cui vale la pena confrontarsi, senza accelerare troppo e senza fare fughe che sono dettate più dalla fretta che dalle convinzioni più intime, anche vostre. Quindi credo, colleghi, che si debba tornare a ragionare su questa opportunità, e cioè sulla restituzione del ruolo alle assemblee locali e sulla restituzione anche delle giuste competenze. Diversamente non ha senso nemmeno provare a mettere in campo meccanismi di partecipazione, perché se fallisce già la partecipazione democratica, quella delle istituzioni, non ha senso andare a confrontarsi su altre modalità che non esistono; quelle che esistono sono quelle dettate dalle norme che regolano gli enti locali e su queste dobbiamo discutere.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il consigliere Christian Solinas. Ne ha facoltà.

SOLINAS CHRISTIAN (PSd'Az). Signor Presidente, il collega Floris ha posto poc'anzi una questione che mi pare che si stia trascurando, ma riveste un carattere di estremo interesse perché questo modo di procedere, in verità, il problema principale che crea è che perdiamo tutti di vista l'assetto complessivo che stiamo andando a disegnare per gli enti locali, e in mezzo a una confusione di assetto complessivo rischiamo di andare in contraddizione anche con le affermazioni di principio. E cioè da un lato si vuole ridurre l'incidenza e il proliferare degli organi di governo, dall'altro si reintroducono i presidenti di consiglio, anzi si introducono per la prima volta i presidenti di consiglio anche nei comuni al di sotto dei 15 mila abitanti. Abbiamo ieri, con la partita delle unioni dei comuni, introdotto la possibilità di avere 40, se non 50, presidenti di unioni dei comuni; abbiamo una città metropolitana con più consiglieri di Milano; insomma forse prendersi una pausa, anche breve, per riallacciare i fili di tutto il disegno complessivo non sarebbe male.

Peraltro questo articolo ripete norme che già erano state assunte, quella degli arrotondamenti rispetto alle giunte. Da un lato andiamo a ridurre, dall'altro andiamo ad aumentare la presenza dentro gli organi esecutivi dei comuni esistenti, andiamo ad aumentare presidenti di consiglio, andiamo a fare l'esatto contrario delle affermazioni di principio che ci eravamo posti.

Peraltro sta passando sotto silenzio anche un'altra operazione che è di verticalizzazione e di accentramento, perché i piccoli comuni da tutta questa riforma non saranno i protagonisti dell'assetto degli enti locali di domani, i piccoli comuni saranno costretti a diventare unioni di comuni e progressivamente si vedranno spogliati delle risorse. Quindi, di fatto, si sta perseguendo l'idea che è quella di costituire comuni con non meno di 5000 abitanti. Allora, siccome si sta incidendo in maniera così forte e profonda sull'assetto complessivo delle autonomie locali, io credo che forse un coordinamento maggiore tra tutti gli emendamenti che si stanno alternando all'interno dell'Aula sarebbe, non tanto e non solo opportuno, ma necessario.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il consigliere Michele Cossa. Ne ha facoltà.

COSSA MICHELE (Riformatori Sardi). Presidente, vorrei fare un ragionamento analogo a quello che ha fatto il collega Solinas perché io consiglio prudenza, poi naturalmente siete la maggioranza e potete fare quello che vi sembra più opportuno, però volevo chiedervi di riflettere su un qualcosa che è successo e sta succedendo proprio questi giorni. Nel mondo della politica c'è stata una specie di sollevazione contro la proposta di legge presentata da una ventina di parlamentare del PD sull'accorpamento dei piccoli comuni, comuni sotto i 5000 abitanti. È sembrata una cosa scandalosa, una cosa neanche da nominare. Oggi L'unione Sarda pubblica un sondaggio, probabilmente non ha valore scientifico, non ha nessun valore di sondaggio vero e proprio, di quello fatto con tutti i crismi, però io credo che sia indicativo e cioè la maggior parte di quelli che hanno risposto al sondaggio, non so se corrisponda alla maggior parte dei cittadini sardi, però la maggior parte di quelli che hanno aderito a questo sondaggio ritiene giusto accorpare i comuni sotto i 5000 abitanti. Ecco, io credo che noi dobbiamo riflettere sulle scelte che facciamo perché con questo articolo stiamo consentendo a tutti i comuni della Sardegna di dotarsi di un presidente del consiglio comunale, che è una cosa che fa ridere!

Per cui, colleghi, io ho presentato un emendamento soppressivo del terzo comma dell'articolo 43, ripeto, la maggioranza faccia quello che ritiene più opportuno, però io credo che stiate facendo un danno alle istituzioni, alla loro credibilità e alla stessa democrazia, perché se si continua a pensare che la democrazia, che si esprime nelle forme delle istituzioni e che la specialità della Regione sarda debba essere esercitata per fare porcherie di questo tipo, francamente io mi vergogno di far parte di questo Consiglio regionale.

PRESIDENTE. Metto in votazione gli emendamenti soppressivi totali numero 880, 1099, 1746 uguali.

Ha domandato di parlare il consigliere Ignazio Locci per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

LOCCI IGNAZIO (FI). Presidente, io annuncio il voto favorevole all'emendamento soppressivo perché non è assolutamente concepibile dover partecipare a questo sistema di creazione di norme che non fanno altro in realtà che cercare di rattoppare situazioni, non hanno una visione, una concezione generale nemmeno di quale deve essere l'assetto del governo dei comuni e l'assetto dei consigli comunali. Lo si fa con articoli che sono frutto di punti, virgole, due punti, doppi punti e punti esclamativi senza veramente avere una visione logica, complessiva, ma solamente qualche esigenza particolare. Questo è il motivo per cui confermo il voto favorevole all'emendamento soppressivo totale.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Gianni Lampis per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

LAMPIS GIANNI (Gruppo Misto). Votiamo favorevolmente a questi emendamenti soppressivi perché, come ricordava anche il collega Locci, più ci avviciniamo alla fine di questo articolato, più emergono in maniera abbastanza evidente quelle che sono le diverse "marchette" inserite emendamento su emendamento, articolo su articolo, ognuno cerca di poter piantare una piccola bandierina da tutte le parti. Emendamenti agli emendamenti della stessa maggioranza che vengono presentati in un articolo, portati ad un altro, non si sa se i consiglieri comunali possano essere costituiti da un numero invece che un altro. La verità è che l'articolo 43 parla in maniera chiara, a un certo punto, soprattutto al comma 1: "al comma 2 dell'articolo 1 della legge 4/2012 'Norme in materia di enti locali e sulla dispersione e affidamento delle ceneri funerarie'". Penso che queste ceneri funerarie di fatto si stanno spargendo in quest'aula facendo veramente viziare l'ossigeno. Quindi, fermiamoci, proviamo ancora una volta a fermarci a riflettere, noi votiamo a favore di questa soppressione.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Gianluigi Rubiu per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

RUBIU GIANLUIGI (UDC Sardegna). Presidente, per cercare di riportare un po' di ordine a quanto sta avvenendo in Aula. Chiaramente esprimo il voto favorevole all'emendamento di soppressione, ma anche mi permetto di dare un suggerimento agli amici della maggioranza. Siamo ormai quasi alla fine della legge, ci rendiamo conto che questa legge è una legge pasticciata, confusa, non ultimo in questo momento, in questo preciso istante, ci sono ancora interlocuzioni tra le componenti della maggioranza. Quindi ritengo che continuare su questa strada della confusione non porti sicuramente bene alla politica, non porti sicuramente bene alla Sardegna. Presidente, suggerisco - lo dico nell'interesse comune - di sospendere il Consiglio per mezz'ora, venti minuti, riprendiamo stasera, il tempo necessario affinché si faccia chiarezza su alcuni aspetti. Stiamo andando a tentoni, a tentativi con ipotesi e con evidenti contraddizioni anche nella stessa maggioranza. Mettere mano a questa legge una volta votata diventa difficile anche per apportare le dovute correzioni, pertanto con molta cortesia e in modo garbato le chiedo, Presidente, di sospendere la seduta per mezz'ora.

PRESIDENTE. Procediamo alla votazione dell'articolo e poi eventualmente prendiamo in considerazione la proposta di sospensione.

Ha domandato di parlare il consigliere Roberto Deriu. Ne ha facoltà.

DERIU ROBERTO (PD). Segnalo che al successivo articolo 44 sono stati presentati emendamenti aggiuntivi, il numero 2228 e il 2229 che non potrebbero essere riferiti a quell'articolo successivamente all'approvazione del presente. Per cui andrebbero discussi insieme a questo articolo 43.

PRESIDENTE. Effettivamente ci sono due emendamenti che trattano il problema della parità di genere che sono gli emendamenti numero 2228 e 2229 che sono attribuiti all'articolo 44 ma invece è in discussione il tema della parità di genere già nell'articolo 43, quindi vanno spostati e messi in discussione e votazione con questo articolo che stiamo vedendo adesso, il 43.

Metto in votazione gli emendamenti numero 880, 1099, 1746.

Poiché nessuno domanda di parlare, li metto in votazione. Chi li approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.)Chi non li approva alzi la mano.

(Non sono approvati)

(Interruzioni)

Il voto elettronico ha chiesto e va specificato se deve essere mantenuto per ogni articolo e va specificato se riguarda soltanto quegli emendamenti o tutto l'articolo perché altrimenti io non riesco a orientarmi. Onorevole Rubiu, aveva fatto una proposta di sospensione del Consiglio. Chiedo al Consiglio di esprimersi in merito.

Ha domandato di parlare il consigliere Pietro Cocco. Ne ha facoltà.

COCCO PIETRO (PD). Per chiedere di accogliere la proposta di sospensione del Consiglio e di riprendere i lavori questo pomeriggio proprio per accogliere il fatto di riorganizzazione complessiva dell'articolato e anche degli emendamenti che devono essere trasferiti agli articoli 44 e 43. C'è bisogno di mettere un po' di ordine alle cose.

PRESIDENTE. Sono le ore 12 e 18, credo che se facciamo una sospensione di un'ora o di 45 minuti e riprendiamo alle 13 possiamo chiarire. Se non ci sono opposizioni sospendo il Consiglio per 45 minuti cioè riprendiamo alle ore 13.

(La seduta, sospesa alle ore 12 e 19 , viene ripresa alle ore 13 e 11.)

PRESIDENTE. Riprendiamo i lavori.

Siamo arrivati all'emendamento numero 1992 ai quali sono stati presentati gli emendamenti numero 2522, 2521 e il 2539. Leggo per semplicità l'emendamento numero 2539: "il comma 3 dell'emendamento numero 1992 è soppresso." Dobbiamo votare per primo l'emendamento numero 2539 che è quello soppressivo del comma 3 dell'emendamento numero 1992 con il parere contrario della Commissione.

Per esprimere il parere sull'emendamento ha facoltà di parlare il consigliere Roberto Deriu, relatore di maggioranza.

DERIU ROBERTO (PD), relatore di maggioranza. Il parere è già stato dato.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 2539.

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 2539.

(Segue la votazione)

Prendo atto che il consigliere Peru ha votato a favore.

Rispondono sì i consiglieri: Cherchi Oscar - Cossa - Demontis - Locci - Orrù - Peru - Pinna Giuseppino - Randazzo - Rubiu - Solinas Christian - Tatti - Tedde - Tocco - Tunis - Zedda Alessandra.

Rispondono no i consiglieri: Agus - Anedda - Cherchi Augusto - Cocco Daniele - Collu - Comandini - Congiu - Cozzolino - Deriu - Desini - Floris - Forma - Lai - Ledda - Lotto - Manca Gavino - Manca Pier Mario - Moriconi - Perra - Pinna Rossella - Piscedda - Pizzuto - Ruggeri - Solinas Antonio - Tendas - Usula - Zanchetta - Zedda Paolo.

Si sono astenuti: il Presidente Ganau - Lampis - Truzzu.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti 46

votanti 43

astenuti 3

maggioranza 22

favorevoli 15

contrari 28

(Il Consiglio non approva).

Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo numero 2522.

Ha domandato di parlare il consigliere Roberto Deriu per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

DERIU ROBERTO (PD), relatore di maggioranza. Io penso che le ragioni che hanno portato i presentatori di questo emendamento a formulare questa ipotesi di modifica dell'articolo siano fondate. Sono culturalmente importanti, sono forse decisive in questo momento e questo aggrava la responsabilità di chi l'ha presentato e aggrava anche la mia responsabilità che non l'ho presentato perché una battaglia così importante, onorevole Pizzuto e gli altri presentatori, gli altri colleghi che condividono le cose che sto dicendo adesso, l'avremmo dovuta fare una battaglia pubblica per spiegare alle persone che la rappresentanza non è un costo o una causa di costi ma la rappresentanza è il diritto del popolo eppure non l'abbiamo fatta questa battaglia, abbiamo lasciato tutto all'iniziativa burocratica di un emendamento. Abbiamo sbagliato, in questo momento l'opinione pubblica non è pronta a capire il nostro gesto, è per questo che io voterò contro, è per questo che la maggioranza è orientata negativamente rispetto a questa modifica del provvedimento e credo però che dobbiamo darci appuntamento non soltanto qua ma anche all'esterno per tentare di sovvertire un pensiero unico che tutto sta divorando e tutto sta distruggendo.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Ignazio Locci per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

LOCCI IGNAZIO (FI). Perché qui ci dovremo prendere alcune responsabilità prima o poi di non seguire l'ordine del giorno che viene imposto al Consiglio regionale o meglio a questa maggioranza da altri, e da altri gruppi anche che non hanno niente a che vedere con la politica. Non si vuole capire che la diminuzione dei numeri all'interno del consigli comunali ha favorito la polverizzazione, paradossalmente, dei gruppi. Meno consiglieri comunali ci saranno da eleggere più liste verranno presentate. Questo è un sistema che non favorisce l'aggregazione degli schieramenti e delle sensibilità politiche, è un sistema che favorisce invece le persone che la mattina decidono di svegliarsi e di presentare una lista civica perché hanno il senso delle istituzioni, e in realtà sono solo portatori di sensi molto particolari che hanno magari albergo in qualche rivolo dell'amministrazione locale. Io credo che sia giusto invece che la politica non si occupi dell'agenda imposta dall'opinione pubblica, indotta chissà con quali sistemi a pensare che sia giusto cancellare tutti i sistemi di rappresentanza democratica, e noi qui anziché prenderci la responsabilità forse di discutere di più e di fare anche scelte che non sempre devono essere per forza in linea con il comune sentire, talvolta sbagliato, imposto magari da qualche organo di stampa, noi invece decidiamo di uniformarci. Io credo che questo sia profondamente sbagliato, se la politica un giorno vorrà ritrovare il suo senso forse è il caso che riprenda a discutere, perché dai discorsi della di Pan-Europa arriveremo qua a parlare di Pan-Sardegna un giorno o l'altro, intesa come governo delle burocrazie.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Luca Pizzuto per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

PIZZUTO LUCA (SEL). Presidente, ho necessità di argomentare e declinare il mio pensiero, prima di arrivare alle conclusioni. Io penso che la classe politica dovrebbe avere il coraggio di dire che serve e di dimostrarlo nei fatti e nelle azioni con coerenza e determinazione, e penso che dovrebbe avere il coraggio di andare contro, fortemente contro, questo luogo comune, questo senso comune che dice che noi non serviamo a niente e che siamo il pericolo e il problema di questo paese. E quindi con grande amarezza, e mi dispiace che la maggioranza non abbia avuto questo coraggio, ma per non mettere in imbarazzo nessuno io ritiro questo emendamento, ma devo dire che la ritengo una sconfitta grave. Perché noi nel continuare ad avallare quello che Gramsci chiamava, in uno dei suoi magnifici articoli, "il senso comune di chi gestisce il potere" stiamo mettendo da parte il buonsenso. Personalmente io lo rivendico con orgoglio, non mi vergogno di dire che sono perché ci sia una minore diminuzione della riduzione del numero dei consiglieri comunali, non ritengo i consiglieri comunali lo spreco della politica in Sardegna perché prendono un gettone di presenza forse di 20 euro lordi, non mi vergogno a dire che loro sono classe dirigente locale e che ogni cittadino deve avere la possibilità di concorrere alle elezioni e di avere la possibilità di entrare nei vari consigli, e con questo sistema elettorale e questa congestione degli spazi di democrazia gli stiamo negando questa possibilità e questo diritto. Voglio dire che non me ne frega nulla del senso comune che c'è fuori, non mi spaventa, rivendico con orgoglio questa battaglia che purtroppo ritengo persa, e però mi dispiace, lo dico veramente con grande amarezza e con grande dispiacere che sia mancato il coraggio a questa maggioranza di sfidare questo senso comune e di avere uno scatto in questo senso per la difesa della democrazia nelle realtà locali.

PRESIDENTE. Grazie, quindi l'emendamento numero 2522 è ritirato. Chiedo se è ritirato anche l'emendamento numero 2521?

PIZZUTO LUCA (SEL). E' ritirato anche questo!

PRESIDENTE. E' ritirato quindi anche l'emendamento numero 2521.

Ha domandato di parlare il consigliere Gianluigi Rubiu. Ne ha facoltà.

RUBIU GIANLUIGI (SEL). Vista l'importanza di questi emendamenti, facciamo nostri gli emendamenti ritirati.

PRESIDENTI. Dunque gli emendamenti vengono fatti propri dall'onorevole Rubiu.

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento all'emendamento numero 2522.

(Segue la votazione)

Prendo atto che il consigliere Cocco Daniele ha votato contro.

Rispondono sì i consiglieri: Cherchi Oscar - Cossa - Locci - Orrù - Peru - Pinna Giuseppino - Pizzuto - Randazzo - Rubiu - Solinas Christian - Tatti - Tedde - Tunis - Zedda Alessandra.

Rispondono no i consiglieri: Agus - Anedda - Cherchi Augusto - Cocco Daniele - Cocco Pietro - Collu - Comandini - Congiu - Cozzolino - Demontis - Deriu - Desini - Floris - Forma - Gaia - Ledda - Lotto - Manca Gavino - Moriconi - Perra - Pinna Rossella - Piscedda - Ruggeri - Solinas Antonio - Tendas - Tocco - Usula - Zanchetta - Zedda Paolo.

Si sono astenuti: il Presidente Ganau - Crisponi - Lai - Lampis - Manca Pier Mario - Truzzu.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti 49

votanti 43

astenuti 6

maggioranza 22

favorevoli 14

contrari 29

(Il Consiglio non approva).

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento all'emendamento numero 2521.

(Segue la votazione)

Prendo atto che il consigliere Dedoni ha votato a favore

Rispondono sì i consiglieri: Cherchi Oscar - Cossa - Crisponi - Dedoni - Locci - Orrù - Peru - Pinna Giuseppino - Pizzuto - Randazzo - Rubiu - Solinas Christian - Tatti - Tedde - Tocco - Tunis - Zedda Alessandra.

Rispondono no i consiglieri: Agus - Anedda - Cherchi Augusto - Cocco Daniele - Cocco Pietro - Collu - Comandini - Congiu - Cozzolino - Demontis - Deriu - Desini - Floris - Forma - Gaia - Lai - Ledda - Lotto - Manca Gavino - Moriconi - Perra - Pinna Rossella - Piscedda - Ruggeri - Solinas Antonio - Tendas - Usula - Zanchetta - Zedda Paolo.

Si sono astenuti: il Presidente Ganau - Lampis - Manca Pier Mario - Truzzu.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti 50

votanti 46

astenuti 4

maggioranza 24

favorevoli 17

contrari 29

(Il Consiglio non approva).

Passiamo all'emendamento numero 1992, con parere favorevole della Commissione e della Giunta.

Ha domandato di parlare il consigliere Daniele Cocco. Ne ha facoltà.

COCCO DANIELE (SEL). Io chiedo all'Aula, se possibile, vorrei apportare un emendamento orale al comma 3 dell'emendamento.

PRESIDENTE. Lo esponga.

COCCO DANIELE (SEL). Allora vorrei togliere le parole "nella prima seduta del Consiglio" e aggiungere "senza oneri". Cioè, lo leggo. "I consigli comunali dei Comuni se previsto dallo Statuto possono essere presieduti da un presidente "senza oneri" (Scriviamolo! Comunque a costo zero.) eletto tra i consiglieri".

PRESIDENTE. Quindi la proposta è che il Presidente del Consiglio possa essere eletto fra i consiglieri e che sia ad onere zero per il Consiglio, eliminando "nella prima seduta del consiglio".

Chiedo se ci sono opposizioni?

Il gettone da considerare.

PRESIDENTE. Scusate, calma tutti quanti, è un emendamento orale, è ammissibile e quindi spetta al Consiglio decidere se va bene o non va bene. Ci sono opposizioni all'emendamento così com'è stato presentato? Non ci sono opposizioni. Metto in votazione l'emendamento orale che toglie l'obbligatorietà dell'elezione del presidente alla prima riunione e che inserisce la clausola "a onere 0".

(Interruzioni dai banchi della maggioranza)

Senza oneri aggiuntivi.

(Interruzioni dai banchi della maggioranza)

Ha domandato di parlare il consigliere Daniele Cocco. Ne ha facoltà.

COCCO DANIELE (SEL). …comunali dei comuni se previsto dallo statuto possono essere presieduti da un presidente eletto tra i consiglieri senza oneri aggiuntivi non previsti dalla legge.

(Interruzioni dai banchi della maggioranza)

PRESIDENTE. Cosa vuol dire non previsti dalla legge? Quindi non è come prima: senza oneri aggiuntivi non previsti dalla legge.

(Interruzioni dai banchi della maggioranza)

Provo a spiegare il senso del senza oneri aggiuntivi cosa vuol dire. Siccome sopra i 15 mila abitanti è già previsto ed è previsto anche un riconoscimento, quindi stiamo inserendo che sotto i 15 mila possono essere eletti i Presidenti del Consiglio, ma senza oneri aggiuntivi, vuol dire questo. Cioè non si modifica l'esistente ma sotto i 15 mila possono essere fatti senza oneri aggiuntivi. Altrimenti sarebbe anche a rischio di impugnazione, mi suggeriscono.

Quindi se non ci sono opposizioni, ora mi sembra anche più chiaro l'emendamento, metto in votazione l'emendamento orale così com'è stato proposto.

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento orale.

(Segue la votazione)

Rispondono sì i consiglieri: Agus - Anedda - Cherchi Augusto - Cherchi Oscar - Cocco Daniele - Cocco Pietro - Collu - Comandini - Congiu - Cozzolino - Crisponi - Demontis - Deriu - Desini - Forma - Gaia - Lai - Ledda - Locci - Lotto - Manca Gavino - Manca Pier Mario - Moriconi - Orrù - Perra - Peru - Pinna Rossella - Piscedda - Pizzuto - Ruggeri - Sabatini - Tedde - Tendas - Tocco - Tunis - Usula - Zanchetta - Zedda Alessandra - Zedda Paolo.

Rispondono no i consiglieri: Cossa - Dedoni - Floris - Solinas Antonio.

Si sono astenuti: il Presidente Ganau - Lampis - Pinna Giuseppino - Randazzo - Rubiu - Solinas Christian - Tatti - Truzzu.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti 51

votanti 43

astenuti 8

maggioranza 22

favorevoli 39

contrari 4

(Il Consiglio approva).

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento così come emendato numero 1992.

(Segue la votazione)

Rispondono sì i consiglieri: Agus - Anedda - Cherchi Augusto - Cocco Daniele - Cocco Pietro - Collu - Congiu - Cozzolino - Demontis - Deriu - Forma - Gaia - Lai - Ledda - Lotto - Manca Gavino - Manca Pier Mario - Moriconi - Perra - Pinna Rossella - Piscedda - Pizzuto - Ruggeri - Sabatini - Tendas - Usula - Zanchetta - Zedda Paolo.

Rispondono no i consiglieri: Cossa - Crisponi - Dedoni - Floris - Lampis - Locci - Orrù - Peru - Pinna Giuseppino - Randazzo - Rubiu - Solinas Antonio - Solinas Christian - Tatti - Tedde - Tocco - Truzzu - Tunis - Zedda Alessandra.

Si sono astenuti: il Presidente Ganau - Cherchi Oscar.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti 49

votanti 47

astenuti 2

maggioranza 24

favorevoli 28

contrari 19

(Il Consiglio approva).

A seguito dell'approvazione dell'emendamento decadono tutti gli emendamenti ad esclusione degli emendamenti numero: 1890 che è uguale al 2099, che è uguale al 2292 che stiamo spostando all'articolo 71. Rimangono invece da votare gli emendamenti aggiuntivi numero 1993 e 2241.

Metto ora in votazione l'emendamento numero 1993.

Ha domandato di parlare il consigliere Ignazio Locci per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

LOCCI IGNAZIO (FI). Francamente ci pare che esistano norme nazionali che regolano le pari opportunità e le parità di genere nell'accesso anche agli organi non elettivi, non ci pare che questa debba essere la sede per la proposizione di questo emendamento, che eventualmente doveva essere anche dichiarato probabilmente inammissibile, perché decaduti rispetto alla votazione del sostitutivo, ma il Presidente ci ha offerto questa interpretazione e l'ha messo in votazione in questo modo. Questa possibilità sarebbe intanto non è chiaro quali sarebbero questi organi non elettivi che sarebbero nella disponibilità di sindaci, giunte… è difficile perché fatto salvo l'obbligo di legge di rispettare il limite del 40 percento per la nomina degli organi di governo degli enti locali, non ci sono veramente chiare invece le logiche di questa scelta. Anche laddove gli enti locali fossero chiamati a nominare persone, professionisti, in organi non elettivi, che sarebbero anche da definire, esistono sempre leggi nazionali che soccorrono quest'esigenza. Quindi veramente, ci pare, un emendamento che non ha ragione di essere sostenuto.

PRESIDENTE. Ricordo anche che ci sono gli emendamenti che vengono dall'articolo 44 sullo stesso tema e sono gli emendamenti numero 2229 e 2228. Quindi sono complessivamente quattro gli emendamenti che dobbiamo mettere in votazione.

Ha domandato di parlare il consigliere Ignazio Giovanni Battista Tatti per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

TATTI IGNAZIO GIOVANNI BATTISTA (UDC Sardegna). Io ritengo che questo emendamento non possa essere discusso prima di aver discusso gli articoli dal 34 al 40 perché ci sono delle cose che… c'è un articolato che parla di nomine negli enti, addirittura per esempio le unioni dei comuni che nominano nel CAL, quindi mi sembra abbastanza poco serio fare una cosa del genere. Se abbiamo in un'unione dei comuni 20 rappresentanti tutte di sesso femminile, non sappiamo come faccia a essere la presentato poi il sesso maschile, per esempio, nel CAL.

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 1993.

(Segue la votazione)

Rispondono sì i consiglieri: Agus - Anedda - Cherchi Augusto - Cocco Daniele - Cocco Pietro - Collu - Comandini - Congiu - Cozzolino - Demontis - Deriu - Desini - Forma - Gaia - Lai - Ledda - Lotto - Manca Gavino - Manca Pier Mario - Moriconi - Perra - Pinna Rossella - Piscedda - Pizzuto - Ruggeri - Sabatini - Solinas Antonio - Solinas Christian - Tendas - Usula - Zanchetta - Zedda Paolo.

Rispondono no i consiglieri: Cherchi Oscar - Cossa - Crisponi - Dedoni - Floris - Lampis - Locci - Orru' - Peru - Pinna Giuseppino - Randazzo - Tedde - Tocco - Truzzu - Tunis - Zedda Alessandra.

Si sono astenuti: il Presidente Ganau - Tatti.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti 50

votanti 48

astenuti 2

maggioranza 25

favorevoli 32

contrari 16

(Il Consiglio approva).

Metto in votazione l'emendamento numero 2241.

Ha domandato di parlare il consigliere Paolo Truzzu per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

TRUZZU PAOLO (Gruppo Misto). Per dichiarare il voto contrario all'emendamento che testimoniano il mio parere e la confusione in cui stiamo scadendo, pur rispettando le opinioni e condividendole le ragionamenti che ha fatto in due interventi l'onorevole Pizzuto io penso che è stiamo al teatro dell'assurdo ormai è perché stiamo istituendo il forum di quartiere, questa legge che doveva nascere con l'obiettivo di semplificare l'organizzazione amministrativa della Regione Sardegna e doveva fornire risposte più certe sicure e semplici ai cittadini oggi vede l'istituzione di una nuova costruzione giuridica, definiamola così nella forma di quartiere con situazioni che sono paradossali, perché senza andare tanto lontano, ma uscendo da questo palazzo e percorrendo via Roma, ci troveremo per esempio a Cagliari a dover decidere se il largo appartiene al quartiere della Marina, probabilmente sul lato destro, mentre sul lato sinistro apparterrà al quartiere di Stampace. Questa è la realtà che stiamo portando in atto il nome di che cosa? In nome della partecipazione della democrazia, quella partecipazione di democrazia che poi in altri articoli ci dimentichiamo, perché contestualmente decidiamo che il prossimo sindaco della città metropolitana, il prossimo sindaco di Cagliari avrà i poteri enormi perché sarà anche commissario della provincia, quindi amministrerà da Carloforte ad Esterzili, oltre che a Cagliari, in una logica da superuomo che in realtà aveva un altro obiettivo nella formulazione che era quella di superare, andare oltre nello spirito, qua invece mi sembra che si entri oltre, che si cerchi di andare forte nella carne.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Luca Pizzuto. Ne ha facoltà.

PIZZUTO LUCA (SEL). Presidente, siccome vedo che l'argomento democrazia creerà sempre fibrillazioni e problematiche, questa maledetta democrazia, si ritorni agli antichi fasti in cui uno comandava per tutti e così è meglio, ritiro anche questo.

PRESIDENTE. L'emendamento è stato ritirato.

Decadono gli emendamenti numero 2229 e 2228 in seguito all'approvazione del 1993.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 44. All'articolo 44 sono stati presentati gli emendamenti soppressivi totali numero: 899 uguale al 1100 e al 1760.

L'emendamento sostitutivo totale numero 1994 con l'emendamento aggiuntivo numero 2506; gli emendamenti soppressivi parziali numero 900 uguale al 1377 e al 1761; 901 uguale al 1378 e il 1762; 902 uguale al 1379 e al 1763; 903 uguale al 1380; il 904, 905 e 906; 907 uguale al 1381 e al 1764; il 908; il 909 uguale al 1382 e al 1765; il 910 uguale al 1383 e al 1766; il 911 uguale al 1384 e al 1767; il 1931, il 912, 913, 914; il 915 uguale al 1385 e al 1768; il 916, il 917 uguale al 1386 e al 1769; il 918, 919, 920, 1770, 1924. I sostitutivi parziali numero: 49, 1891, 2098, 1932. Gli aggiuntivi: 2097, 66, 1933, 2228, 2229.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 44 e dei relativi emendamenti:

Art. 44

Organo di revisione economico-finanziario

1. Nei comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti la revisione economico-finanziaria è affidata a un collegio di revisori composto da tre membri.

2. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti la revisione economico-finanziaria è affidata a un solo revisore.

3. Le funzioni dell'organo di revisione delle unioni di comuni sono svolte da un unico revisore.

4. Nelle unioni di comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali dei comuni che ne fanno parte, la revisione economico-finanziaria è svolta da un collegio di revisori composto da tre membri, che svolge le medesime funzioni anche per i comuni che fanno parte dell'unione.

5. L'attività di revisione economico-finanziaria può essere svolta dalle unioni di comuni in forma associata anche per i comuni che le costituiscono, con le seguenti modalità:

a) per le unioni formate da comuni che complessivamente non superano i 10.000 abitanti da un unico revisore;

b) per le unioni che superano tale limite da un collegio di revisori.

6. I revisori sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE), nonché gli iscritti all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di enti locali, sono stabiliti i criteri per l'inserimento degli interessati nell'elenco di cui al primo periodo, il soggetto abilitato all'estrazione, nonché le modalità di scelta dell'organo di revisione economico-finanziario. L'estrazione è pubblica ed è effettuata sulla base di una rosa di 3 nomi per il revisore unico e di 9 nomi per il collegio dei revisori, indicata dall'organo assembleare.

7. Gli enti locali comunicano ai propri tesorieri i nominativi dei soggetti cui è affidato l'incarico entro venti giorni dall'avvenuta esecutività della delibera di nomina.

8. L'incarico di revisione economico-finanziaria dura tre anni ed è rinnovabile una sola volta; gli enti locali, qualora il revisore od il collegio siano al primo mandato, hanno la facoltà di rinnovarlo per un secondo mandato senza procedere ad estrazione, con delibera dell'organo assembleare. In caso di collegio non è ammesso il rinnovo parziale dell'organo.

Emendamento soppressivo totale Christian Solinas

Articolo 44

L'articolo 44 è soppresso.(899)

Emendamento soppressivo totale Tunis - Pittalis - Cappellacci - Oscar Cherchi - Fasolino - Locci - Peru - Randazzo - Tedde - Tocco - Alessandra Zedda

Articolo 44

L'articolo 44 è soppresso. (1100)

Emendamento soppressivo totale Truzzu - Lampis

Articolo 44

L'articolo 44 è soppresso. (1760)

Emendamento all'emendamento numero 1994 aggiuntivo Tendas - Pietro Cocco - Collu - Antonio Solinas

Articolo 44

L'articolo 44 avente per oggetto "Organo di revisione economico finanziario" è integrato dal comma avente per testo:

11 bis. "Il revisore che abbia già svolto due mandati consecutivi presso il medesimo ente locale può essere nuovamente nominato nello stesso ente a condizione che sia decorso un periodo di almeno tre anni dalla scadenza dell'ultimo incarico" (2506)

Emendamento sostitutivo totale Deriu - Agus

Articolo 44

All'articolo 44 è sostituito dal seguente:

Articolo 44

Organo di revisione legale dei conti

1. A decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, i revisori dei conti degli enti locali sono individuati con il sistema dell'estrazione pubblica.

2. L'Assessorato enti locali, finanze e urbanistica redige un elenco nel quale, a richiesta, possono essere inseriti coloro i quali sono iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

3. Con delibera di Giunta regionale, su proposta dell'Assessore agli enti locali, finanze e urbanistica, sono stabiliti i criteri per l'inserimento degli interessati nell'elenco di cui al precedente comma, secondo i principi di proporzionalità tra anzianità di iscrizione negli albi e popolazione e specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica finanziaria degli enti pubblici territoriali. Con la stessa delibera sono indicate le modalità di estrazione e l'organo abilitato ad effettuarla.

4. Nei comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti la revisione legale dei conti è affidata a un collegio di revisori composto da tre membri.

5. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e nelle unioni di comuni la revisione economico-finanziaria è affidata a un solo revisore.

6. Nel caso in cui le unioni di comuni esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali dei comuni che ne fanno parte, la revisione legale dei conti è svolta da un collegio di revisori composto da tre membri che svolge le medesime funzioni anche

per i comuni che fanno parte dell'unione.

7. L'attività di revisione legale dei conti può essere svolta dalle unioni di comuni in forma associata anche per i comuni che ne fanno parte, in tal caso per le unioni di comuni con meno di 15.000 abitanti il revisore è unico, nelle unioni di comuni con più di 15.000 abitanti il collegio dei revisori è di tre membri.

8. L'organo abilitato effettua l'estrazione pubblica sulla base di una rosa di tre nomi per il revisore unico e cinque nomi per il collegio dei revisori di nomi, indicata dall'organo assembleare.

9. Gli enti locali comunicano ai propri tesorieri i nominativi dei soggetti cui è affidato l'incarico entro 20 giorni dall'avvenuta esecutività della delibera di nomina.

10.L'incarico di revisione legale dei conti dura tre anni ed è rinnovabile una sola volta, gli enti locali, qualora il revisore od il collegio siano al primo mandato, hanno la facoltà di rinnovarlo per un secondo mandato senza procedere ad estrazione, con delibera dell'organo assembleare. In caso di collegio non è ammesso il rinnovo parziale dell'organo.

11.Nel caso di collegio, la scelta deve rispettare le quote di genere, con almeno una presenza per genere. (1994)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas

Articolo 44

Il comma 1 dell'articolo 44 è soppresso. (900)

Emendamento soppressivo parziale Pittalis - Cappellacci - Oscar Cherchi - Fasolino - Locci - Peru - Randazzo - Tedde - Tocco - Tunis - Alessandra Zedda

Articolo 44

Il comma 1 dell'articolo 44 è soppresso. (1377)

Emendamento soppressivo parziale Truzzu - Lampis

Articolo 44

Il comma 1 dell'articolo 44 è soppresso. (1761)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas

Articolo 44

Il comma 2 dell'articolo 44 è soppresso. (901)

Emendamento soppressivo parziale Pittalis - Cappellacci - Oscar Cherchi - Fasolino - Locci - Peru - Randazzo - Tedde - Tocco - Tunis - Alessandra Zedda

Articolo 44

Il comma 2 dell'articolo 44 è soppresso. (1378)

Emendamento soppressivo parziale Truzzu - Lampis

Articolo 44

Il comma 2 dell'articolo 44 è soppresso. (1762)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas

Articolo 44

Il comma 3 dell'articolo 44 è soppresso. (902)

Emendamento soppressivo parziale Pittalis - Cappellacci - Oscar Cherchi - Fasolino - Locci - Peru - Randazzo - Tedde - Tocco - Tunis - Alessandra Zedda

Articolo 44

Il comma 3 dell'articolo 44 è soppresso. (1379)

Emendamento soppressivo parziale Truzzu - Lampis

Articolo 44

Il comma 3 dell'articolo 44 è soppresso. (1763)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas

Articolo 44

Il comma 4 dell'articolo 44 è soppresso. (903)

Emendamento soppressivo parziale Pittalis - Cappellacci - Oscar Cherchi - Fasolino - Locci - Peru - Randazzo - Tedde - Tocco - Tunis - Alessandra Zedda

Articolo 44

Il comma 4 dell'articolo 44 è soppresso. (1380)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas

Articolo 44

Al comma 4, sopprimere le parole: "Che esercitano in forma associata tutte le funzioni dei comuni che ne fanno parte". (904)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas

Articolo 44

Al comma 4, sopprimere le parole: "composto da tre membri che svolge le medesime funzioni anche per i Comuni che fanno parte dell'unione". (905)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas

Articolo 44

Al comma 4, sopprimere le parole: "che svolge le medesime funzioni anche per i comuni che fanno parte dell'Unione". (906)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas

Articolo 44

Il comma 5 dell'articolo 44 è soppresso. (907)

Emendamento soppressivo parziale Pittalis - Cappellacci - Oscar Cherchi - Fasolino - Locci - Peru - Randazzo - Tedde - Tocco - Tunis - Alessandra Zedda

Articolo 44

Il comma 5 dell'articolo 44 è soppresso. (1381)

Emendamento soppressivo parziale Truzzu - Lampis

Articolo 44

Il comma 5 dell'articolo 44 è soppresso. (1764)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas

Articolo 44

Al comma 5 sopprimere le parole: " anche per i comuni che le costituiscono". (908)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas

Articolo 44

La lettera a) del comma 5 dell'articolo 44 è soppressa. (909)

Emendamento soppressivo parziale Pittalis - Cappellacci - Oscar Cherchi - Fasolino - Locci - Peru - Randazzo - Tedde - Tocco - Tunis - Alessandra Zedda

Articolo 44

La lettera a) del comma 5 dell'articolo 44 è soppressa. (1382)

Emendamento soppressivo parziale Truzzu - Lampis

Articolo 44

La lettera a) del comma 5 dell'articolo 44 è soppressa. (1765)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas

Articolo 44

La lettera b) del comma 5 dell'articolo 44 è soppressa. (910)

Emendamento soppressivo parziale Pittalis - Cappellacci - Oscar Cherchi - Fasolino - Locci - Peru - Randazzo - Tedde - Tocco - Tunis - Alessandra Zedda

Articolo 44

La lettera b) del comma 5 dell'articolo 44 è soppressa. (1383)

Emendamento soppressivo parziale Truzzu - Lampis

Articolo 44

La lettera b) del comma 5 dell'articolo 44 è soppressa. (1766)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas

Articolo 44

Il comma 6 dell'articolo 44 è soppresso. (911)

Emendamento soppressivo parziale Pittalis - Cappellacci - Oscar Cherchi - Fasolino - Locci - Peru - Randazzo - Tedde - Tocco - Tunis - Alessandra Zedda

Articolo 44

Il comma 6 dell'articolo 44 è soppresso. (1384)

Emendamento soppressivo parziale Truzzu - Lampis

Articolo 44

Il comma 6 dell'articolo 44 è soppresso. (1767)

Emendamento soppressivo parziale Gaia - Perra - Zanchetta

Articolo 44

Nel comma 6 dell'articolo 44, l'ultimo periodo, da "L'estrazione" a "organo assembleare" è soppresso. (1931)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas

Articolo 44

Al comma 6 sopprimere le parole: "da un elenco nei quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 "Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE,.e che abroga la direttiva 84/253/CEE", nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili". (912)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas

Articolo 44

Al comma 6 sopprimere le parole: "Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di enti locali, sono stabiliti i criteri per l'inserimento degli interessati nell'elenco di cui al primo periodo, il soggetto abilitato all'estrazione, nonché le modalità di scelta dell'organo di revisione economico-finanziario". (913)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas

Articolo 44

Al comma 6 sopprimere le parole: "L'estrazione è pubblica ed è effettuata sulla base di una rosa di 3 nomi per il revisore unico e 9 nomi per il collegio dei revisori, indicata dall'organo assembleare". (914)

Emendamento soppressivo totale Christian Solinas

Articolo 44

Il comma 7 dell'articolo 44 è soppresso. (915)

Emendamento soppressivo parziale Pittalis - Cappellacci - Oscar Cherchi - Fasolino - Locci - Peru - Randazzo - Tedde - Tocco - Tunis - Alessandra Zedda

Articolo 44

Il comma 7 dell'articolo 44 è soppresso. (1385)

Emendamento soppressivo parziale Truzzu - Lampis

Articolo 44

Il comma 7 dell'articolo 44 è soppresso. (1768)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas

Articolo 44

Al comma 7 sopprimere le parole: "entro 20 giorni dall'avvenuta esecutività della delibera di nomina". (916)

Emendamento soppressivo totale Christian Solinas

Articolo 44

Il comma 8 dell'articolo 44 è soppresso. (917)

Emendamento soppressivo parziale Pittalis - Cappellacci - Oscar Cherchi - Fasolino - Locci - Peru - Randazzo - Tedde - Tocco - Tunis - Alessandra Zedda

Articolo 44

Il comma 8 dell'articolo 44 è soppresso. (1386)

Emendamento soppressivo parziale Truzzu - Lampis

Articolo 44

Il comma 8 dell'articolo 44 è soppresso. (1769)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas

Articolo 44

Al comma 8 sopprimere le parole: "ed e rinnovabile una .sola volta". (918)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas

Articolo 44

Al comma 8 sopprimere le parole: "gli enti locali, qualora il revisore od il collegio siano al primo mandato, hanno la facoltà di rinnovarlo per un secondo mandato senza procedere ad estrazione, con delibera dell'organo assembleare. In caso di collegio non è ammesso il rinnovo parziale dell'organo". (919)

Emendamento soppressivo parziale Christian Solinas

Articolo 44

Al comma 8 sopprimere le parole:..."In caso di collegio non è ammesso il rinnovo parziale dell'organo". (920)

Emendamento soppressivo parziale Lampis - Truzzu

Articolo 44

Al comma 8 sono soppresse tutte le parole che seguono la parola "anni". (1770)

Emendamento soppressivo parziale Rubiu - Oppi - Tatti - Pinna

Articolo 44

Al comma 8 dell'articolo 44 "Organo di revisione economico-finanziario", il periodo "senza procedere ad estrazione", è soppresso. (1924)

Emendamento sostitutivo parziale Forma

Articolo 44

Nella lettera a) del comma 5 dell'articolo 44 la parola "10.000" è sostituito dalla seguente: "15.000". (49)

Emendamento sostitutivo parziale Oppi - Rubiu - Tatti - Pinna

Articolo 44

Il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. "I revisori, ove collegiali, sono nominati garantendo che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti di ciascun organo. A questo scopo continua a trovare applicazione la disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 17 dicembre 2012, n. 24, e s.m.i.". (1891)

Emendamento sostitutivo parziale Zanchetta - Gaia - Perra

Articolo 44

Il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. È istituito un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE). Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore degli enti locali, finanze e urbanistica sono stabiliti i criteri per l'inserimento degli interessati nell'elenco di cui al primo periodo nonché le modalità di scelta dell'organo di revisione economico-finanziario; in ogni caso nei comuni e nelle unioni di comuni di cui ai commi 1 e 4 che precedono il presidente del collegio è scelto con le modalità di cui all'art. 234 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, tra gli iscritti all'elenco che abbiano un'esperienza di almeno cinque anni nella revisione di enti locali. (2098)

Emendamento sostitutivo parziale Gaia - Perra - Zanchetta

Articolo 44

All'articolo 45 è sostituito dal seguente:

Articolo 45

Pubblicazione deliberazioni

1. Al fine di dare notizia ai cittadini e garantire la partecipazione alla funzione di controllo mediante proposizione di opposizione ai competenti organi, gli statuti disciplinano le modalità di pubblicazione all'albo pretorio e trasmissione ai gruppi consiliari delle deliberazioni degli organi degli enti locali.

2. Gli statuti, salvo specifiche disposizioni di legge, si adeguano al principio secondo il quale le deliberazioni, sono pubblicate non oltre dieci giorni dalla loro adozione o in caso di immediata eseguibilità non oltre sette giorni dalla loro adozione.

3. Le deliberazioni degli organi degli enti locali sono pubblicate per quindici giorni consecutivi, salvo termini più ampi stabiliti da specifiche disposizioni di legge. (1995)

Emendamento sostitutivo parziale Gaia - Perra - Zanchetta

Articolo 44

Il comma 8 dell'art. 44 è cosi sostituito:

8. L'organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di nomina, e i suoi componenti non possono svolgere l'incarico per più di due volte consecutive nello stesso ente locale. Ove nei collegi si proceda a sostituzione di un singolo componente la durata dell'incarico del nuovo revisore è limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell'intero collegio. Si applicano le norme relative alla proroga degli organi amministrativi di cui agli articoli 2, 3 comma 1, 4, comma 1, 5, comma 1, e 6 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444."

(1932)

Emendamento aggiuntivo Zanchetta - Gaia - Perra

Articolo 44

Dopo il comma 7 è inserito il seguente comma 7 bis:

7 bis. Sino all'approvazione e entrata in vigore dell'elenco di cui al comma 6 continua a trovare
applicazione la previsione di cui all'art. I della legge regionale 17 dicembre 2012, n. 24, e s.m.i. (2097)

Emendamento aggiuntivo Tendas

Articolo 44

Nell'articolo 44 avente per oggetto "Organo di revisione economico finanziario, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

8 bis. "Il revisore che abbia già svolto due mandati consecutivi presso il medesimo ente locale può essere nuovamente nominato nello stesso ente a condizione che sia decorso un periodo di almeno tre anni dalla scadenza dell'ultimo incarico". (66)

Emendamento aggiuntivo Gaia - Perra - Zanchetta

Articolo 44

All'articolo 44, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente comma

8 bis. Il compenso dell'organo di revisione economico finanziario è stabilito nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 18 agosto 267, n. 267 e non è riducibile a mera discrezione dell'ente locale conferente l'incarico." (1933)

Emendamento aggiuntivo Busia - Desini - Cherchi A - Congiu - Manca P - Unali

Articolo 44

Dopo l'articolo 44 è aggiunto il seguente articolo:

Articolo 44 bis

Pari opportunità tra uomini e donne negli organi collegiali non elettivi

Gli statuti degli enti locali assicurano condizioni di pari opportunità tra uomo e donna per garantire la presenza di entrambi i sessi nei propri organi assembleari non elettivi in caso di nomina dei propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni ad essi espressamente riservati dalla legge o nella definizione di indirizzi per la nomina e la designazione dei propri rappresentanti. (2228)

Emendamento aggiuntivo Busia - Desini - Cherchi A - Congiu - Manca P - Unali

Articolo 44

Dopo l'articolo 44 è aggiunto il seguente articolo:

Articolo 44 bis

Pari opportunità tra uomini e donne negli organi collegiali non elettivi

Gli organi assembleari degli enti locali, in caso di nomine dei propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni ad essi espressamente riservate dalla legge o nella definizione di indirizzi per la nomina e la designazione dei propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni, garantiscono almeno una presenza per genere e comunque nessuno dei due sessi può essere rappresentato negli organi collegiali di enti, aziende ed istituzioni in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico.

Al fine di garantire il riequilibrio della rappresentanza di genere negli enti locali la legge regionale in discussione deve prestare la dovuta attenzione alla condizione di pari opportunità tra uomo e donna, argomento peraltro già articolato, oltre che nell'articolo 51 della Costituzione, in diverse leggi ordinarie statali (art. 6, comma 3, del d. lgs n. 267/2000 e nella Legge n. 125/1991), e recentemente anche nella legge n. 215/2012 "Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni" con la quale si promuove la parità di donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive degli enti locali e territoriali.

Attualmente, l'articolo 6, comma 3, del d. lgs n. 267/2000 stabilisce che "Gli statuti comunali e provinciali stabiliscono norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, e per garantire la presenza di entrambi i sessi nelle giunte

e negli organi collegiali non elettivi del comune e della provincia, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti". In alcuni casi gli statuti degli enti locali non sono stati adeguati al principio di pari opportunità tra uomo e donna, in particolar modo negli organi collegiali non elettivi quali, ad esempio, il collegio dei revisori dei conti, rendendo, di fatto, disattesa la finalità di garantire condizioni di pari opportunità. Pertanto, l'emendamento mira a garantire la presenza di entrambi i sessi anche negli organi collegiali non elettivi. (2229).).

PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Roberto Deriu, relatore di maggioranza.

DERIU ROBERTO (PD), relatore di maggioranza. Sull'emendamento numero 899 uguale al 1100 e al 1760 il parere è contrario.

Sull'emendamento sostitutivo totale numero 1994, con l'emendamento aggiuntivo numero 2506 il parere è favorevole; sugli emendamenti soppressivi parziali tutti contrari tranne sul numero il 1931 per invito al ritiro. Ugualmente nei sostitutivi parziali sugli emendamenti numero 49, 2098, 1932 invito al ritiro. Sugli gli aggiuntivi numero 2097, 66, 1933 invito al ritiro.

PRESIDENTE. Gli ultimi due sono già decaduti perché abbiamo votato prima.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

ERRIU CRISTIANO, Assessore tecnico degli enti locali, finanze ed urbanistica. Parere conforme a quello della Commissione.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il consigliere Ignazio Locci. Ne ha facoltà.

LOCCI IGNAZIO (FI). Grazie Presidente, colleghi, questa è una di quelle occasioni in cui veramente il Consiglio regionale, tanto attento alla logica del risparmio è della razionalizzazione della spesa può effettivamente fare qualcosa, come sappiamo tutti quanti questo è un tema regolato dal Testo unico degli enti locali dall'articolo numero 234 che in buona sostanza pone l'obbligo per i comuni fino a 15 mila abitanti di avere il revisore unico, questa è una norma, colleghi cari, che per lo più è stata ignorata dai nostri amministratori locali, sempre molto attenti alla revisione contabile e invece sopra 15 mila abitanti di disporre con una norma il revisore unico anche per quelli che, noi ne abbiamo la libertà in ragione delle nostre competenze, potestà, non esiste il divieto di legge per cui potremmo se volessimo prevedere il revisore unico anche nei comuni sopra i 15 mila abitanti, sarebbe cari colleghi questo sì un grande risparmio. Questa mia obiezione, la pongo anche come proposta, vale ancora di più se pensiamo che i comuni che saranno obbligati ad organizzarsi in Unione di comuni avranno da una parte il revisore unico previsto per legge per la loro comunità, per il loro comune, poi all'interno dell'Unione, qualora il numero di abitanti superi i 15 mila avrà un collegio di tre revisori contabili, quindi se questa non è una norma che dispone la moltiplicazione dei posti di revisore contabile e quindi di conseguenza anche le parcelle ditemi voi di cosa si tratta. Quindi se davvero ci fosse la volontà di raggiungere gli obiettivi di risparmio la prima cosa da fare sarebbe quella di prevedere proprio la soppressione del comma quinto e di prevedere il revisore unico da tutte le parti, cosa da fare peraltro, poi magari anche nelle società partecipate della Regione un giorno si chiuderanno anche tutte le liquidazioni storiche di molte società che sono in liquidazione nientemeno che dal 2005, ecco, su queste cose, colleghi, risparmi se ne possono fare in abbondanza, se ne possono fare veramente tanti, però questo non so se sia un tema caro alla maggioranza, se è caro al governo di questa Regione, noi pensiamo che si possa apportare qualche modifica, che si possa tranquillamente disporre per legge la figura del revisore unico in tutti i comuni della Sardegna e anche nelle unioni dei comuni. Invece, con questo articolo, si costituisce un effetto moltiplicatore dei revisori contabili. Quindi, io la pongo come riflessione generale, se ci fosse la volontà di praticare qualche risparmio e forse fare qualche riforma che sia davvero tangibile, apprezzabile da quel famoso sentire comune che chiede la testa di tutti, ma quando si tratta poi di revisori contabili sono quelle cose che i cittadini non vedono, però costano e pesano sulle casse della pubblica amministrazione. Quindi, secondo il mio punto di vista, va assolutamente inserita in questa norma esclusivamente la figura del revisore unico, senza distinguere la categoria dei comuni come fa, invece, senza distinguere la dimensione dei comuni e senza peraltro entrare nel merito delle differenze che fa la funzione locale nel Ministero degli interni e della funzione pubblica sulla categoria dei comuni per determinare i corrispettivi dei revisori. Questa è una cosa che il Consiglio regionale può fare, che può scegliere di fare se ha la volontà di farla.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il consigliere Christian Solinas per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

SOLINAS CHRISTIAN (PSd'Az). Mi permetto di lanciare un appello ai colleghi, nonché amici Deriu e Agus, fermatevi, riflettete, perché questa furia riformatrice sta generando veramente un caos, non che non esistano anche teorizzazioni del caos anche positive, ma la fine della lettura di questo emendamento ha riportato alla mia memoria le tesi di Lagrange, di Poincaré, manca solo l'attrattore di Lorenz per capire che cosa stiamo andando a creare con questo emendamento, una inutile duplicazione di elenchi. Io mi chiedo perché dobbiamo appesantire la Regione Sardegna della tenuta di un ulteriore elenco, quando all'elenco dei revisori possono iscriversi tutti coloro che siano iscritti al registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo numero 39. Che senso ha istituirne un altro? È un ulteriore appesantimento del procedimento amministrativo. Che senso ha rimandare ad una successiva delibera l'individuazione dell'organo abilitato ad effettuare l'estrazione? L'elenco è tenuto presso la Regione, ogni comune deve chiedere con una nota alla Regione che si è iscritto nell'elenco per poter fare l'estrazione. Stiamo complicando la vita agli enti locali, stiamo appesantendo le procedure amministrative, stiamo prevedendo che nelle unioni di comuni la revisione economico-finanziaria è affidata a un solo revisore, ma se superano i 15 mila abitanti hanno revisori in meno rispetto a un comune che ne ha 15 mila. Stiamo dicendo che la rosa dei nomi è indicata dall'organo assembleare sulla base di una richiesta che dovrà fare all'Assessorato regionale competente, e poi diciamo che però dobbiamo rispettare le quote di genere con almeno una presenza per genere. Ma se l'estrazione genera tra i nomi maschili, quante richieste di chiarimenti ci saranno all'Assessorato regionale degli enti locali? Onorevole Deriu, onorevole Agus, fermatevi per cortesia, riflettete su questo emendamento e cerchiamo tutti insieme di uscire da questo tentativo di ingegnerizzazione della teoria del caos applicata a una legge regionale.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il consigliere Paolo Truzzu per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

TRUZZU PAOLO (Gruppo Misto). Sarò brevissimo. Riprendo quello che hanno detto i colleghi Solinas e Locci. Abbiamo un'occasione, questa è l'occasione, tutti nelle dichiarazioni, per lo meno a parole, si dicono volenterosi di voler semplificare, di snellire e di rendere la vita più semplice agli enti locali, agli amministratori e ai cittadini, facciamolo. Quindi, cerchiamo di capire cosa si può fare, se effettivamente la possibilità di andare ad individuare un solo revisore per tutti i comuni, cosa che è assolutamente fattibile, ci si può fermare tre minuti, si scrive un articolo semplice semplice e, anziché generare questo guazzabuglio, come direbbe qualche collega, probabilmente riusciremmo a scrivere qualcosa di più semplice e di più chiaro per tutti.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento soppressivo totale numero 899, che è uguale al 1100, che è uguale al 1760, parere contrario della Commissione e della Giunta.

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 899, che è uguale al 1100, che è uguale al 1760.

(Segue la votazione)

Rispondono sì i consiglieri: Cherchi Oscar - Cossa - Crisponi - Dedoni - Locci - Orrù - Peru - Pinna Giuseppino - Randazzo - Solinas Antonio - Solinas Christian - Tatti - Tedde - Tocco - Truzzu - Tunis - Zedda Alessandra.

Rispondono no i consiglieri: Agus - Anedda - Cherchi Augusto - Cocco Daniele - Collu - Congiu - Cozzolino - Demontis - Deriu - Desini - Floris - Forma - Gaia - Lai - Lampis - Ledda - Lotto - Manca Gavino - Moriconi - Perra - Pinna Rossella - Piscedda - Pizzuto - Ruggeri - Sabatini - Tendas - Usula - Zanchetta - Zedda Paolo.

Si è astenuto il Presidente Ganau.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti 47

votanti 46

astenuti 1

maggioranza 24

favorevoli 17

contrari 29

(Il Consiglio non approva).

Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo, l'emendamento sostitutivo totale numero 1999, l'emendamento è il numero 2506, parere favorevole della Commissione e della Giunta.

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 2506.

(Segue la votazione)

Prende atto che il consigliere Solinas Antonio ha votato a favore e che il consigliere Randazzo ha votato contro.

Rispondono sì i consiglieri: Agus - Anedda - Cherchi Augusto - Cocco Daniele - Cocco Pietro - Collu - Congiu - Cozzolino - Demontis - Deriu - Desini - Forma - Gaia - Lai - Ledda - Lotto - Moriconi - Perra - Pinna Rossella - Piscedda - Pizzuto - Ruggeri - Sabatini - Solinas Antonio - Usula - Zanchetta - Zedda Paolo.

Rispondono no i consiglieri: Cherchi Oscar - Cossa - Crisponi - Dedoni - Floris - Locci - Manca Gavino - Orrù - Peru - Pinna Giuseppino - Randazzo - Tedde - Tocco - Tunis - Zedda Alessandra.

Si sono astenuti: il Presidente Ganau - Lampis - Solinas Christian - Tatti - Truzzu.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti 47

votanti 42

astenuti 5

maggioranza 22

favorevoli 27

contrari 15

(Il Consiglio approva).

Metto in votazione l'emendamento sostitutivo totale numero 1994, parere favorevole della Commissione e della Giunta.

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 1994.

(Segue la votazione)

Rispondono sì i consiglieri: Agus - Anedda - Cherchi Augusto - Cocco Daniele - Cocco Pietro - Collu - Congiu - Cossa - Cozzolino - Demontis - Deriu - Desini - Forma - Gaia - Lai - Ledda - Lotto - Manca Gavino - Moriconi - Perra - Pinna Rossella - Piscedda - Pizzuto - Ruggeri - Sabatini - Solinas Antonio - Tendas - Usula - Zanchetta - Zedda Paolo.

Rispondono no i consiglieri: Cherchi Oscar - Crisponi - Dedoni - Floris - Lampis - Locci - Orrù - Peru - Pinna Giuseppino - Randazzo - Solinas Christian - Tatti - Tedde - Tocco - Truzzu - Tunis - Zedda Alessandra.

Si è astenuto il Presidente Ganau.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti 48

votanti 47

astenuti 1

maggioranza 24

favorevoli 30

contrari 17

(Il Consiglio approva).

A seguito dell'approvazione di questo emendamento decadono tutti gli altri presentati all'articolo 44.

La seduta è tolta, il Consiglio è convocato questo pomeriggio alle ore 16.

La seduta è tolta alle ore 13 e 55.



Allegati seduta