ORDINE DEL GIORNO N. 79/XVI

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XVI LEGISLATURA

ORDINE DEL GIORNO n. 79

approvato il 24 febbraio 2022

ENNAS – PERU – OPPI – TUNIS – MURA – MAIELI – COMANDINI – AGUS – LAI – COCCIU – CANU – CAREDDA – SAIU – GANAU – GIAGONI – MORICONI – PIRAS – SATTA Giovanni Antonio – USAI – COCCO – PIGA – MUNDULA – PIRAS – MULA – FANCELLO – TALANAS – MANCA Ignazio – SECHI – LI GIOI sull’equità energetica della Sardegna e competitività delle imprese sarde.

***************

IL CONSIGLIO REGIONALE

a conclusione della discussione del disegno di legge n. 301/A (Legge di stabilità regionale del 2022),

PREMESSO che:
– Terna, ai sensi della legge 21 luglio 2009 n. 99 e del decreto legge n. 3 del 25 gennaio 2010, come modificato in sede di conversione dalla legge n. 41 del 22 marzo 2010, ha organizzato le procedure concorsuali in esito alle quali sono stati selezionati i soggetti finanziatori di nuovi interconnector;
– l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente ha emanato la deliberazione ARG/elt 179/09, al fine di disciplinare “misure volte a consentire, a partire dalla conclusione del contratto di mandato per la programmazione e la progettazione di cui al comma 3 e fino alla messa in servizio dell’interconnector e comunque per un periodo non superiore a sei anni, l’esecuzione, nei limiti della capacità di trasporto oggetto della richiesta di esenzione di cui al comma 3, degli eventuali contratti di approvvigionamento all’estero di energia elettrica per la fornitura ai punti di prelievo dei clienti finali selezionati”; quanto previsto ai sensi dell’articolo 32, comma 6, della legge. n. 99 del 2009, ovvero il cosiddetto “import virtuale”, a beneficio dei soggetti energivori risultati assegnatari dei diritti di finanziamento delle linee di interconnessione, è stato prorogato fino a dicembre 2021 e successivamente ulteriormente prorogata per altri cinque anni;
– per diverse ragioni legate alle situazioni della gestione delle reti di trasporto, nelle due isole maggiori, Sardegna e Sicilia, nel 2010 venne istituito, con l’articolo 1 della legge n. 3 del 2010, il regime di superinterrompibilità che risultava incompatibile con lo strumento dell’import virtuale; la superinterrompibilità, tecnicamente simile all’interrompibilità, veniva remunerata il doppio del valore della base d’asta definita per l’interrompibilità ordinaria, al fine di favorire il mantenimento dei carichi elettrici che dovevano prestare tale servizio;
– tale servizio di superinterrompibilità soddisfaceva precise esigenze di gestione della rete in sicurezza, da parte di Terna, in quanto le due isole maggiori presentavano, e presentano ancora, criticità dal punto di vista del bilanciamento elettrico; pertanto, per assicurare un carico di base sufficiente a garantire la stabilità della rete, favorendo anche il dispacciamento delle energie rinnovabili non programmabili, veniva stabilito una remunerazione incentivata al fine di rendere appetibile la prestazione del servizio attraverso l’utilizzo dell’energia elettrica con profili di baseload;
– il Servizio di superinterrompibilità si caratterizzava per prescrizioni più stringenti dell’interrompibilità normale, con conseguenti differenti penalizzazioni e fidejussioni per i soggetti che prestavano servizio; dal punto di vista competitivo, inizialmente il corrispettivo per il Servizio di superinterrompibilità era di 300 mila euro a MW reso interrompibile ovvero il doppio della remunerazione dell’interrompibilità ordinaria;
– l’esigenza di incentivare il ricorso alla superinterrompibilità fece sì che l’Autorità di regolamentazione stabilisse un’incompatibilità di questo strumento con quello dell’import virtuale; pertanto i soggetti energivori con impianti produttivi ubicati nei territori delle isole maggiori fecero ricorso alla superinterrompibilità e rinunciarono al diritto di partecipare al finanziamento della costruzione dei nuovi interconnector e di conseguenza di godere dei benefici transitori dell’import virtuale;
– dal 2018 non è più stato rinnovato il servizio di superinterrompibilità per le isole maggiori e sono cambiate le condizioni economiche: l’assegnazione non è più effettuata secondo una legge specifica, vengono semplicemente assegnate quote riservate di interrompibilità ordinaria con una remunerazione che risulta superiore a quanto previsto per lo svolgimento del servizio di interrompibilità ordinaria nella Penisola, ma nettamente inferiore a quanto previsto dallo strumento della superinterrompibilità;
– nel frattempo la possibilità di accedere allo strumento dell’import virtuale, cui per i motivi suddetti non possono più accedere gli stabilimenti ubicati nelle due isole maggiori, è stato prorogato;
– dal punto di vista elettrico le condizioni della rete sarda sono rimaste pressoché invariate con l’aggiunta che, in relazione al previsto phase-out dal carbone, sta aumentando la generazione di energia da fonte rinnovabile non programmabile;
– peraltro, gli attuali prezzi dell’energia elettrica risultano incompatibili con il mantenimento delle attività produttive fortemente energivore che tipicamente possono garantire prelievi base load dalla rete e che assicurano il servizio oggi di interrompibilità necessario a garantire il bilanciamento tra produzione e prelievi;
Рsono circa venti le aziende sarde che ne hanno usufruito ma con adeguate proposte ̬ possibile estendere il numero;

CONSIDERATO che:
– alcune società hanno già ridotto i loro assorbimenti in ragione dell’attuale situazione degli alti costi dell’energia elettrica con conseguente rinuncia o riduzione nel prestare il servizio di interrompibilità istantanea dei prelievi;
– i diversi strumenti messi in campo hanno concretamente determinato condizioni di maggior favore per le imprese ubicate nei territori peninsulari che hanno potuto usufruire sia della remunerazione del servizio di interrompibilità ordinaria, sia dei benefici dell’import virtuale più volte prorogato mentre le imprese nei territori insulari possono godere esclusivamente del beneficio derivante dalla prestazione del servizio di interrompibilità;
– la questione energetica, anche nei termini di sicurezza ed equilibrio del sistema elettrico dell’Isola, rappresenta una delle urgenti priorità per il nostro tessuto industriale”;

RITENUTO che:
– questa situazione, già insostenibile dal 2018 sia peggiorata a seguito dell’esplosione dei prezzi dell’energia elettrica degli ultimi mesi del 2021;
– sia assolutamente necessario, dato il rinnovo dello strumento dell’import virtuale, reistituire il servizio originario della superinterrompibilità prevedendo una remunerazione decisamente più alta di quella dell’interrompibilità ordinaria quantificabile in un ammontare pari a tre volte il valore previsto per la stessa;
– la re-istituzione del servizio di superinterrompibilità corrisponde ancora una volta alle esigenze di gestione in sicurezza del sistema elettrico nazionale ed insulare di Terna, con motivazioni ancora più serie ed urgenti di quelle che giustificarono la prima edizione della misura, in quanto il crescente sviluppo di rinnovabili non programmabili in Sardegna determina che il sistema elettrico insulare si presenti ancora più fragile e caratterizzato da un margine basso di sicurezza;
– la reistituzione della superinterrompibilità costituirebbe, questa volta, non solo una misura a favore della sicurezza del sistema elettrico insulare ma, anche, uno strumento che favorirebbe la decarbonizzazione poiché a sostegno del dispacciamento in sicurezza delle energie rinnovabili non programmabili esistenti e future e garantirebbe uno stimolo per le aziende e i consorzi energivori dell’Isola al mantenimento o addirittura all’incremento delle loro attività produttive,

impegna il Presidente della Regione e la Giunta regionale

a chiedere al Governo nazionale l’adozione delle seguenti misure:
1) siano messi in campo strumenti di tutela e equità per il sistema energetico sardo;
2) sia reistituito il servizio di superinterrompibilità, reso sul territorio della Regione, al fine di garantire la sicurezza nell’esercizio della rete di trasmissione nazionale, in ottemperanza alle istruzioni impartite dalla società Terna Spa in ragione delle esigenze di gestione del sistema elettrico insulare e nazionale.

Cagliari, 24 febbraio 2022


Il presente ordine del giorno è stato approvato dal Consiglio regionale nella seduta pomeridiana del 24 febbraio 2022.

Condividi: