ORDINE DEL GIORNO N. 50/XVI

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XVI LEGISLATURA

ORDINE DEL GIORNO n. 50

approvato il  22 dicembre 2020

ORDINE DEL GIORNO CAREDDA – GIAGONI – MULA – MURA – COSSA – SECHI – COCCIU – SALARIS sull’applicazione dell’articolo 1, commi 682 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che determina l’estensione della durata delle concessioni demaniali a fini di pesca e acquacoltura in Sardegna sino al 31 dicembre 2033.

***************

IL CONSIGLIO REGIONALE

a conclusione della discussione sul disegno di legge n. 232/A (Assestamento del bilancio per l’esercizio finanziario 2020 ed del bilancio pluriennale 2020/2022 alle disposizioni del decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive modifiche e integrazioni, e disposizioni varie),

PREMESSO che la norma sull’estensione della durata delle concessioni demaniali a fini di pesca e acquacoltura, fa riferimento all’articolo 1, commi 682 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in vigore dal 1° gennaio 2019, che prevede “le concessioni disciplinate dal comma 1 dell’articolo 01 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno una durata, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, di anni quindici. Al termine del predetto periodo, le disposizioni adottate con il decreto di cui al comma 677, rappresentano lo strumento per individuare le migliori procedure da adottare per ogni singola gestione del bene demaniale”;

PRESO ATTO che:
– il parere dell’Avvocatura di Stato (CS 28701/2019 Sez. II del 28 giugno 2019 – Risposta a nota ministeriale del 5 giugno 2019, prot. n. 0001932), chiarisce senza dubbio alcuno che le concessioni demaniali marittime per acquacoltura e pesca possano essere fatte rientrare nella vigente disciplina nazionale contemplata dall’articolo 1, commi 682 e 683, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
– a tale soluzione positiva, sostiene l’Avvocatura di Stato, “concorre, innanzitutto, il tenore letterale della disposizione, la quale individua il proprio ambito di applicazione attraverso il rinvio all’articolo 1, comma 1, del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400 citato. Tale disposizione riguarda, espressamente, sia le concessioni a carattere turistico-balneare che quelle di produzione”;
– “l’esclusione delle concessioni per acquacoltura e pesca dalla nuova disciplina di proroga, sempre secondo il parere dell’Avvocatura di Stato, costituirebbe una ingiustificata differenziazione fra situazioni che l’articolo 1, comma 1, del decreto legge 400 del 1993 citato ha, invece, posto sul medesimo piano”;

TENUTO CONTO che:
– oggi sono molte le lagune che diversificano la propria attività rendendo fruibile l’ambiente alla popolazione e in particolare al turismo, attraverso forme di ittiturismo e di educazione ambientale che ne rappresentano solo degli esempi;
– la totalità delle lagune sono Siti di interesse comunitario, in quanto l’attività di pesca ha svolto e svolge tuttora un ruolo rilevante nella conservazione e tutela degli ambienti essenziali per la biodiversità;

EVIDENZIATO che sono numerosi i progetti e gli investimenti effettuati dai concessionari (anche grazie ai fondi strutturali) per il miglioramento delle condizioni di lavoro e della produttività delle lagune della Sardegna. Sebbene le imprese di pesca detengano le concessioni da molto tempo, tuttavia, sono in corso numerosi progetti e investimenti che se interrotti, rappresenterebbero un duplice fallimento, sia delle imprese di pesca che della programmazione regionale, che quei progetti supporta con risorse economiche, spesso con l’apporto del lavoro dei propri enti di ricerca (a loro volta sovvenzionati da fondi regionali);

CONSIDERATO che la recente emergenza Covid-19, ancora di più, impone di dare maggiore certezza a tutte le imprese di pesca e acquacoltura concessionarie di compendi ittici, fortemente messe in crisi dalla pandemia, per consentire loro una ripresa economica, che non potrà certo essere preventivata nel breve/medio periodo, ma necessiterà di un lungo arco di tempo per la ripresa stabile delle attività;

EVIDENZIATO che si rende necessario agevolare la ripresa delle attività garantendo un orizzonte temporale congruo per programmare le azioni e gli investimenti necessari a rilanciare il settore, attraverso una protrazione della durata delle concessioni demaniali a fini di pesca e acquacoltura, ai sensi dell’articolo 1, commi da 682 a 684, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, le quali si intendono estese per 15 anni a far data dall’entrata in vigore della legge, ossia dal 1° gennaio 2019 con scadenza quindi al 31 dicembre 2033,

impegna il Presidente della Regione, la Giunta regionale
e l’Assessore regionale dell’agricoltura e riforma agro-pastorale

ad emanare una deliberazione che indichi con precisione ai competenti servizi dell’Assessorato regionale dell’agricoltura e riforma agro-pastorale gli indirizzi per dare immediata attuazione alla legge 30 dicembre 2018 n. 145, con conseguente proroga ope legis dei titoli concessori sino al 31 dicembre 2033.

Cagliari, 22 dicembre 2020


Il presente ordine del giorno è stato approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 22 dicembre 2020.

Condividi: