CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XVII Legislatura
Interrogazione n. 256/A
(Pervenuta risposta scritta in data 08/08/2025)
INTERROGAZIONE MAIELI, con richiesta di risposta scritta, in merito alla riduzione temporale della fruizione gratuita di porzioni di arenile destinate all’accoglienza, assistenza e supporto a favore di persone con disabilità, al fine di garantirne la piena accessibilità e fruizione dell’arenile e dei servizi di spiaggia.
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Il sottoscritto,
PREMESSO che:
– ai sensi dell’articolo 24 della legge regionale 12 aprile 2021, n. 7 (Riforma dell’assetto territoriale della Regione. Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2016, alla legge regionale n. 9 del 2006 in materia di demanio marittimo e disposizioni urgenti in materia di svolgimento delle elezioni comunali), spetta alla Regione il rilascio di tutte le concessioni sui beni del demanio della navigazione interna, del mare territoriale e del demanio marittimo non attribuite allo Stato, ed il rilascio delle concessioni di aree e specchi acquei connessi a strutture portuali di interesse regionale;
– ai sensi dell’articolo 25 della medesima legge regionale n. 7 del 2021 sono attribuite ai comuni le sole funzioni in materia di elaborazione ed approvazione dei piani di utilizzazione dei litorali;
– nelle more di una complessa normativa, al fine di assicurare i servizi essenziali sul demanio marittimo, la Giunta regionale, già con la deliberazione 15 febbraio 2024, n. 4/118 (Indirizzi operativi per la gestione delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative nelle coste della Sardegna. Legge regionale 12 giugno 2006, n.9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali), art. 40 – Demanio marittimo), ha permesso l’esercizio dell’attività turistico ricreativa nel demanio marittimo per l’anno 2024;
PRESO ATTO che:
– per l’anno 2024, con deliberazione della Giunta regionale 30 maggio 2024, n. 15/25 (Stagione balneare 2024. Esercizio funzioni amministrative sul demanio marittimo. Indirizzi operativi), al punto 9. Aree per utilità sociali, è stato espressamente previsto che le concessioni debbano essere rilasciate mediante la corresponsione di un canone, ad esclusione delle aree a finalità di utilità sociale e destinate ad attività sportive, aree per animali domestici, aree attrezzate per il gioco dei bambini, aree con attrezzature di supporto per persone con disabilità etc., al fine di garantirne la piena accessibilità e fruizione dell’arenile e dei servizi di spiaggia, oppure a titolo gratuito per pe-riodi non superiori a novanta giorni ad associazioni sportive o associazioni senza scopo di lucro individuate dal comune;
– per l’anno 2025, con deliberazione della Giunta regionale 23 aprile 2025, n. 22/37 (Stagione balneare 2025. Esercizio funzioni amministrative sul demanio marittimo. Indirizzi operativi), sempre al punto 9. Aree per utilità sociali, è stato espressamente previsto che le concessioni debbano essere rilasciate mediante la corresponsione di un canone, ad esclusione delle aree destinate all’accoglienza, assistenza e supporto alla balneazione esclusivamente a favore di persone con disabilità, al fine di garantirne la piena accessibilità e fruizione dell’arenile e dei servizi di spiaggia, oppure a titolo gratuito ma per periodi non superiori a trenta giorni; conseguentemente escludendo le altre attività di utilità sociale consentite negli anni precedenti ovvero quelle destinate ad attività sportive, animali domestici ed al gioco dei bambini;
– il quadro normativo ha recentemente avuto delle modifiche, a causa dell’articolo 1 del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131 (Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 2024, n. 166, ma nulla ha di-sposto sulla riduzione da novanta a trenta giorni delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l’esercizio nelle aree per utilità sociali;
CONSIDERATO che:
– diverse associazioni, regolarmente riconosciute, da anni permettono a diversi ragazzi disabili la fruizione di attività da svolgersi nel periodo estivo, legate all’uso dell’arenile;
– da anni, la fruizione delle aree per utilità sociale è sempre stata esercitata dai vari utenti per tutto il periodo estivo, calcolato sui novanta giorni;
– la riduzione temporale, della gratuità del canone, da novanta a trenta giorni, oltre la limitazione delle attività consentite, comporta dei costi che le associazioni non sempre riuscirebbero a gestire, con conseguenti ricadute sui fruitori, già penalizzati dalle loro personali problematiche,
chiede di interrogare la Presidente della Regione e l’Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica per sapere se:
1) se siano a conoscenza di quanto esposto nella presente interrogazione;
2) quali azioni intendano intraprendere, per risolvere la criticità sopra segnalata e permettere la fruizione gratuita degli arenili con finalità di utilità sociale, per tutta la stagione turistica e non solo per trenta giorni, come avveniva negli anni passati.
Cagliari, 24 luglio 2025