PREMESSO che:
– la professione di biologo è disciplinata dalla legge 24 maggio 1967, n. 396 (Ordinamento della professione di biologo), e successive modifiche e integrazioni, istitutiva dell’Ordine dei biologi, ente pubblico non economico preposto alla tenuta dell’Albo professionale e alla vigilanza sull’esercizio della professione, articolato in Ordini territoriali e coordinato a livello nazionale dalla Federazione nazionale degli ordini dei biologi;
– con il decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233 (Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell’esercizio delle professioni stesse), come modificato dalla legge 11 gennaio 2018, n. 3 (Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute), viene ridefinito l’ordinamento degli Ordini delle professioni sanitarie e il quadro normativo relativo all’esercizio delle stesse, consolidando il loro ruolo all’interno del Servizio sanitario nazionale (SSN) e chiarendo i profili di competenza professionale;
– il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 (Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti), nel riformare l’accesso alle professioni regolamentate, ha confermato le competenze attribuite ai biologi iscritti nella sezione A dell’Albo, tra le quali rientrano le attività di valutazione nutrizionale e di elaborazione di profili alimentari, nell’ambito delle competenze professionali definite dalla normativa vigente;
– il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modifiche e integrazioni, riconosce la dirigenza sanitaria non medica quale componente integrante del Servizio sanitario nazionale (SNN) e disciplina, all’articolo 15, i requisiti per l’accesso alla dirigenza sanitaria, ivi inclusi i dirigenti biologi in possesso di specializzazione nelle discipline previste dall’ordinamento del SSN;
– il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 (Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE), concernente la formazione dei medici specialisti, e il decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e del Ministero della salute 4 febbraio 2015, n. 68 (Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria), hanno disciplinato l’accesso dei laureati non medici, tra cui i biologi, alle scuole di specializzazione di area sanitaria, ivi compresa la Scienza dell’alimentazione, rendendo tali titoli validi ai fini dell’accesso ai ruoli del SSN secondo la normativa vigente;
– il decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 24 maggio 2018, n. 92 (Regolamento recante la disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante la revisione dei percorsi dell’istruzione professionale nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell’istruzione e formazione professionale, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107) attuativo della direttiva 2013/55/UE del Consiglio del 20 novembre 2013 (recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n.1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI»)) relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, si inserisce nel quadro normativo nazionale ed europeo volto a disciplinare le professioni regolamentate, incluse quelle sanitarie, definendo il sistema di riconoscimento delle qualifiche nell’ambito dell’Unione europea;
– il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502) e il decreto del Ministero della salute 2 aprile 2015, n. 70 (Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera.) prevedono modelli organizzativi fondati sull’integrazione multiprofessionale e sull’appropriatezza clinico-assistenziale, nell’ambito dei quali si collocano anche le attività di nutrizione clinica;
– il Piano nazionale della cronicità, approvato in sede di Conferenza Stato-Regioni, nonché il Piano nazionale della prevenzione 2020-2025, recepito dalla Regione, individuano la nutrizione quale componente essenziale nei percorsi di prevenzione e gestione delle patologie cronico-degenerative contemplando azioni dedicate alla nutrizione, alla prevenzione dell’obesità, del diabete e dell’insorgenza di patologie correlate agli stili di vita;
– la giurisprudenza amministrativa e di legittimità ha consolidato il principio secondo cui il biologo nutrizionista, nell’ambito delle competenze attribuite dalla normativa vigente, è legittimato a svolgere attività di valutazione dello stato nutrizionale e di elaborazione di piani alimentari personalizzati, anche in presenza di patologie, purché sulla base di diagnosi medica;
– il Piano regionale dei servizi sanitari della Sardegna (PRSS) e i Piani attuativi aziendali riconoscono l’importanza della presa in carico multidisciplinare dei pazienti con patologie croniche e dei percorsi di prevenzione primaria e secondaria;
– la Regione ha adottato diversi Percorsi diagnostici terapeutici assistenziali (PDTA) (es. diabete, insufficienza renale, oncologia), nei quali il supporto nutrizionale è previsto nell’ambito dell’approccio multidisciplinare, ma non sempre risulta strutturalmente garantito mediante adeguata dotazione di personale specializzato;
DATO ATTO che:
– l’aumento della prevalenza di patologie cronico-degenerative (obesità, diabete mellito tipo 2, malattie cardiovascolari, oncologiche, gastrointestinali, ecc.) nella popolazione sarda rende imprescindibile un approccio terapeutico multidisciplinare che includa l’aspetto nutrizionale come parte integrante del trattamento. L’Organizzazione mondiale della sanità, così come il Ministero della salute, riconoscono la nutrizione clinica come elemento chiave nella prevenzione e nella gestione di tali condizioni;
– le Aziende sanitarie regionali (ASL, AO Brotzu, AOU Cagliari e AOU Sassari) presentano una dotazione non uniforme di professionisti dedicati alla nutrizione clinica, con carenze in reparti ad alta complessità (oncologia, nefrologia, geriatria, pediatria, diabetologia);
CONSIDERATO che:
– la presenza di biologi nutrizionisti nei servizi ospedalieri e territoriali è già una realtà consolidata in molte regioni italiane (es. Toscana, Emilia-Romagna, Veneto, Lombardia), che li hanno integrati nei Servizi di nutrizione clinica e nei PDTA;
– le funzioni del biologo nutrizionista includono:
– valutazione dello stato nutrizionale (anche tramite metodiche avanzate: antropometria, bioimpedenziometria, analisi della composizione corporea);
– elaborazione di piani alimentari su misura;
– monitoraggio nutrizionale in pazienti con patologie croniche, oncologiche, metaboliche e chirurgiche;
– partecipazione alle équipe multidisciplinari e ai percorsi clinico-assistenziali;
– la carenza di figure competenti nella nutrizione clinica contribuisce a:
– incremento delle complicanze post-operatorie;
– maggior rischio di malnutrizione ospedaliera;
– aumento dei giorni medi di degenza;
– costi sanitari più elevati a carico della Regione;
RITENUTO che:
– l’inserimento strutturato del biologo nutrizionista nelle articolazioni del Servizio sanitario regionale (SSR) rappresenti una scelta strategica e necessaria per l’attuazione degli obiettivi del Piano regionale dei servizi sanitari della Sardegna, in particolare ai fini del rafforzamento dei servizi di prossimità, dell’integrazione multiprofessionale e delle politiche di prevenzione primaria e secondaria rispetto alle patologie cronico-degenerative correlate a scorretti stili alimentari;
– il potenziamento dei servizi di nutrizione clinica nel SSR sardo sia coerente con il principio di appropriatezza assistenziale di cui al decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modifiche e integrazioni, poiché la presenza stabile del biologo nutrizionista nei percorsi territoriali e ospedalieri contribuisce a migliorare la qualità delle cure, a prevenire ricoveri evitabili e a favorire una presa in carico realmente multidisciplinare dei pazienti;
– la Regione, nell’ambito delle proprie competenze statutarie in materia di organizzazione sanitaria, debba allineare il proprio modello assistenziale alle migliori pratiche adottate in altre regioni e agli standard raccomandati dall’Organizzazione mondiale della sanità e dall’Unione europea in materia di nutrizione, prevenzione e gestione delle cronicità, al fine di rafforzare l’efficacia del SSR e garantire una più piena tutela del diritto alla salute,
impegna la Presidente della Regione
1) a promuovere il riconoscimento formale della figura del biologo nutrizionista quale professionista sanitario integrante dei Servizi di nutrizione clinica operanti nelle strutture ospedaliere e territoriali del SSR, in coerenza con il quadro ordinamentale nazionale vigente;
2) ad avviare un percorso di potenziamento e progressiva strutturazione dei Servizi di nutrizione clinica nel SSR, favorendo, compatibilmente con i vincoli di bilancio e di personale, l’inserimento dei biologi nutrizionisti attraverso procedure coerenti con la normativa sul reclutamento del personale sanitario e la loro integrazione nelle équipe multidisciplinari già operanti nei reparti ospedalieri e nei servizi territoriali;
3) a promuovere l’integrazione del biologo nutrizionista nei PDTA regionali, con particolare attenzione ai percorsi relativi al diabete mellito di tipo 1 e 2, all’obesità e ai disturbi della nutrizione e dell’alimentazione, alle patologie pediatriche a componente nutrizionale, alle nefropatie croniche, alla nutrizione artificiale ospedaliera e domiciliare, nonché alle patologie oncologiche, metaboliche, cardiovascolari e gastrointestinali, favorendone altresì il coinvolgimento nei programmi di prevenzione nutrizionale nelle scuole, nei consultori, nei centri territoriali e nei percorsi riabilitativi;
4) a orientare i Piani attuativi aziendali affinché le ASL e le Aziende ospedaliere tengano conto della necessità di un’adeguata presenza di professionalità qualificate in nutrizione clinica, con riferimento alle attività di valutazione dello stato nutrizionale, predisposizione e monitoraggio dei piani nutrizionali personalizzati, educazione terapeutica dei pazienti e partecipazione alle équipe multidisciplinari;
5) a sostenere e sviluppare programmi di prevenzione ed educazione alimentare nei distretti sanitari, nelle scuole e nei centri territoriali di prevenzione, valorizzando il contributo dei biologi nutrizionisti nell’ambito delle politiche regionali di promozione della salute e prevenzione delle patologie cronico-degenerative;
6) a prevedere forme di monitoraggio periodico delle iniziative intraprese in materia di nutrizione clinica, con particolare riguardo agli effetti sulla qualità delle cure, sulla prevenzione della malnutrizione ospedaliera e sull’uso appropriato delle risorse sanitarie, trasmettendo un’informativa alla Commissione competente del Consiglio regionale.
Cagliari, 11 febbraio 2026