Capo XXIV

Capo XXIV

DEGLI UFFICI DEL CONSIGLIO

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Art. 131
Uffici e personale del Consiglio

1. La nomina, le promozioni e la destituzione del personale degli uffici, nonché il trattamento economico del personale stesso, sono di competenza dell'Ufficio di Presidenza.

2. Una pianta organica, approvata dall'Ufficio di Presidenza, fissa il numero e la qualifica del personale.

3. Regolamenti speciali approvati dall'Ufficio di Presidenza ne determinano le attribuzioni ed i doveri.

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DEGLI UFFICI DEL CONSIGLIO

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Art. 131
Uffici e personale del Consiglio

1. La nomina, le promozioni e la destituzione del personale degli uffici, nonché il trattamento economico del personale stesso, sono di competenza dell'Ufficio di Presidenza.

2. Una pianta organica, approvata dall'Ufficio di Presidenza, fissa il numero e la qualifica del personale.

3. Regolamenti speciali approvati dall'Ufficio di Presidenza ne determinano le attribuzioni ed i doveri.

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