Capo XX

Capo XX

DELLE DEPUTAZIONI

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Art. 127
Formazione

1. Il Presidente del Consiglio determina il numero e procede alla nomina dei membri delle deputazioni in modo che sia assicurata, nei limiti del possibile, la rappresentanza dei diversi Gruppi consiliari. Le deputazioni sono presiedute dal Presidente o, in sua mancanza, da uno dei Vice Presidenti.

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